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REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 41 del 13 marzo 2026. Proposte di candidatura per la nomina, da parte del Consiglio regionale, di sei componenti laureati in discipline tecniche esperti in materia ambientale, quali componenti della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente (art. 12, comma 2, lett. j) della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33).
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale “gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.”;
VISTA la Legge regionale 16 aprile 1985, n 33 recante “Norme per la tutela dell’ambiente” e in particolare gli artt. 11 e 12 che prevedono l’istituzione della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente quale organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione;
VISTO altresì il comma 2 dell’art. 12 della L.R. n. 33/1985 che dispone che la Commissione tecnica regionale Sezione ambiente sia così composta:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;
b) dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
d) dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
e) dal direttore della struttura regionale competente in materia forestale;
f) dal direttore della struttura regionale competente in materia di geologia;
g) dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
h) dal direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da un suo delegato;
i) dal direttore della struttura regionale decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;
j) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
k) dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
l) dal Sindaco della Città metropolitana o da un suo delegato o dal presidente della Provincia competente per territorio o da un suo delegato;
m) dai Sindaci dei Comuni interessati o dai loro delegati;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 2099 del 29 luglio 2008 è stata determinata l’indennità di partecipazione dei componenti esterni della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente, ai sensi dell’art. 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;
RILEVATO che con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 57 del 28 maggio 2021 sono stati nominati, in base al disposto dell’art. 12, comma 2, lett. j) della L.R. n. 33/1985, i sei esperti in materie ambientali;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 130 del 20 agosto 2021 è stata costituita la Commissione tecnica regionale Sezione ambiente per la XI Legislatura;
PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura;
RILEVATO pertanto che si rende necessario avviare le procedure per la nomina della Commissione tecnica regionale Sezione ambiente per la XII Legislatura e in particolare per la nomina da parte del Consiglio regionale di sei componenti, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;
RENDE NOTO
Il Presidente Alberto Stefani
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