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REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 38 del 13 marzo 2026. Proposte di candidatura per la designazione di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia (art. 5, comma 1 della Legge 16 aprile 1973, n. 171 e art. 4, comma 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 360).
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale “gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.”;
VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 recante “Interventi per la salvaguardia di Venezia” con la quale è stata istituita la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, disciplinandone la composizione, le funzioni, la durata e le procedure per l’esercizio delle competenze attribuite;
VISTO l’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 360, con il quale è stata modificata e integrata la composizione della Commissione, nonché le competenze attribuite, precedentemente già integrate dalla Legge 29 novembre 1984, n. 798 e in seguito ulteriormente modificate dal D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito in Legge 31 maggio 1995, n. 206;
VISTO in particolare l’art. 5 della citata L. n. 171/1973 che prevede la seguente composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia:
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo art. 5 della L. n. 171/1973, i componenti effettivi della Commissionepossono essere sostituiti da loro delegati, nel caso rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità degli effettivi;
DATO ATTO altresì che con Deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 6 aprile 2017 è stata determinata l’indennità di partecipazione dei componenti esterni della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, ai sensi dell’art. 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;
RILEVATO che con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 39 del 28 maggio 2021 sono stati designati tre componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia di spettanza della Regione del Veneto per la XI Legislatura;
CONSIDERATO che con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 22 marzo 2022, n. 74 del 13 settembre 2022, n. 31 del 26 aprile 2023, n. 56 del 18 giugno 2024, n. 106 del 19 novembre 2024, n. 16 del 15 aprile 2025 è stata aggiornata la composizione della Commissione per la salvaguardia di Venezia;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 20 gennaio 2026 è stata conferita la delega in via continuativa per la partecipazione e la presidenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia all'ing. Marco d’Elia, Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 171/1973;
PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura;
RILEVATO pertanto che si rende necessario avviare le procedure per la designazione da parte del Consiglio regionale di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia di spettanza della Regione del Veneto per la XII Legislatura, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L. n. 171/1973 e dell’art. 4, comma 2 della L. n. 360/1991;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;
VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;
RENDE NOTO
Il Presidente Alberto Stefani
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