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Bur n. 141 del 25 novembre 2022


COMUNE DI SALIZZOLE (VERONA)

Accordo di programma del 20.10.2022 tra la Provincia di Verona e il Comune di Salizzole per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "ribitumatura manto stradale di un tratto della strada provinciale 22 "dei Castelli", e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Salizzole per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “ribitumatura manto stradale di un tratto della strada provinciale 22 “dei Castelli”, e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Fra

- il Comune di Salizzole, di seguito denominato “Comune”, C.F. 00709050231, rappresentato dal Sindaco pro tempore Angelo Campi,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Manuel Scalzotto,

premesso che:

  • con deliberazione del Presidente n. 9 del 27 gennaio 2021 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione dei contributi;
     
  • con nota del 18 maggio 2022, protocollo provinciale n. 25062, il Comune di Salizzole ha presentato istanza per l’assegnazione di un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni di sicurezza sulla viabilità provinciale attraversante il territorio comunale;
     
  • in particolare la richiesta si riferisce all’opera “ribitumatura manto stradale di un tratto della strada provinciale 22 “dei Castelli” per un importo di contributo pari a euro 30.000,00;
     
  • con deliberazione del Presidente n. 83 del 26 agosto 2022 è stato assegnata la suddetta somma, da attribuire attraverso un accordo di programma, da sottoscrivere individualmente, per la regolazione delle condizioni relative alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di punti critici della viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale e provinciale, e per l’approvazione dello schema di accordo di programma per l’erogazione del contributo a titolo di cofinanziamento della spesa;

viste le istruttorie del settore sviluppo del territorio per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa e del servizio gestione bilancio per l’accertamento di inesistenza di pendenze o controversie tra la “Provincia” e il “Comune” concernenti entrate tributarie ed extratributarie iscritte nel bilancio provinciale;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2
(Oggetto)

1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell’opera pubblica “ribitumatura manto stradale di un tratto della strada provinciale 22 “dei Castelli”.

2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.

3. Il quadro economico di spesa ammissibile per la realizzazione dell’opera è di euro 90.000,00.

4. La spesa finanziabile da parte della “Provincia”, determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal “Comune” e dalla “Provincia”, è di euro 30.000,00.

5. La “Provincia” assegna al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per la realizzazione della suddetta opera, pari alla quota richiesta dal Comune per la realizzazione dell’intervento.

Articolo 3
(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.

2. Il “Comune” assume l’impegno:

a) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;

3. Il “Comune” assume l’impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale  e il  logo provinciale completi della frase: “Opera pubblica “(denominazione dell’opera)”, eseguita in accordo di programma tra Comune di ………….e Provincia di Verona, sottoscritto in data ………………...”.

4. Il “Comune” assume l’impegno di trasmettere la relazione acclarante finale entro quattro anni  dalla sottoscrizione del presente accordo. Se la scadenza non verrà rispettata sarà disposta l’attivazione del procedimento di revoca del finanziamento all’ente beneficiario con il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.

2. La Provincia di Verona si impegna a finanziare, nel limite complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/00), a titolo di contribuzione, pari al contributo richiesto dal Comune per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2.

 3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro 30.000,00 al “Comune”:

  • per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla “Provincia” del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
  • per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

La suddetta rendicontazione dovrà essere trasmessa alla “Provincia” entro quattro anni  dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato in base:

  • alla relazione acclarante finale che riepiloghi le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Comune proponente, documentate con titoli di pagamento e di riscossione, qualora la spesa totale sia inferiore a quella del contributo assegnato;
  • all’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale”, redatto sull’as built, che attesterà la consistenza finale della consistenza provinciale e comunale.

2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.

3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l’opera dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire alla “Provincia” tutte le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

Articolo 6
(Collaudo e consegna delle opere)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “ribitumatura manto stradale di un tratto della strada provinciale 22 “dei Castelli”, verranno prese in carico dalla “Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo lo schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo/esecutivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “ribitumatura manto stradale di un tratto della strada provinciale 22 “dei Castelli”  a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.

3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla "Provincia", ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.

4. Il “Comune” si impegna ad accettare a proprio carico:

  • tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla manutenzione della pubblica illuminazione sull’intersezione,
  • tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno dell’intersezione.

Articolo 8
(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, purché sia rispettato il termine di quattro anni dalla sottoscrizione per la presentazione  della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 4.

Articolo 9
(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.

Articolo 10
(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente “Accordo” diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 11
(Vigilanza)

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

  • Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  • Presidente della “Provincia”, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Salizzole
Il Sindaco Angelo Campi

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Manuel Scalzotto


Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

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