Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Avviso

Bur n. 3 del 08 gennaio 2021


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 79 del 29 dicembre 2020. Proposte di candidatura per la nomina a Presidente dell'Istituto regionale per le Ville Venete (Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, art. 4, c. 1).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le Ville Venete “IRVV”, come modificata dalla Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43, all’art. 3, stabilisce che sono organi dell’Istituto Regionale per le Ville Venete il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico dei conti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. a), della L.R. n. 63/1979, il Presidente dell’IRVV è eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che l’art. 4, c. 2, della L.R. n. 63/1979, prevede che il Consiglio di amministrazione dell’IRVV, di cui il Presidente è componente, dura in carica per tutta la legislatura regionale;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, qualora la nomina di detti organi sia di competenza dello stesso Consiglio;

RILEVATO che vi è pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Presidente dell’IRVV;

VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l’art. 5, c. 3, della L.R. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati,

RENDE NOTO

  1. che il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, deve provvedere alla nomina del Presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. a), della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;
     
  2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 12 febbraio 2021, i soggetti indicati nell’art. 6, c. 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
     
  3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:

a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;

b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l’autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;

c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore;

d. trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it. In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo del Presidente della Giunta regionale – Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:

tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);

tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;

  1. che, ai sensi dell’art. 11, c. 1, della L.R. n. 63/1979, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”:

a) coloro che ricevono uno stipendio dall’Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;

b) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione;

  1. che, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 63/1979, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale;
     
  2. che le predette cause di ineleggibilità e incompatibilità sono applicabili anche al Presidente dell’IRVV in quanto, ai sensi dell’art. 4, della L.R. n. 63/1979, egli è componente del Consiglio di Amministrazione;
     
  3. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, c. 3 e 4, della L.R. 27/1997;
     
  4. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
     
  5. che alle proposte di candidatura va allegata una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
     
  6. che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
     
  7. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;
     
  8. che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis della L.R. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
     
  9. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
     
  10. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia. Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;

  1. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.O. Promozione e Valorizzazione culturale Tel.041/2792689, Fax 041/2792734, E-mail promozioneculturale@regione.veneto.it.

IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

01_79_FACSIMILE_prop_di_candidatura_438055.pdf
02_79_Mod_Dich_inconferibilita-incompatibilita_438055.pdf

Torna indietro