Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Avviso

Bur n. 121 del 07 agosto 2020


REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroalimentare. Stoccaggio dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti dalla vendemmia 2020. Legge 238/2016, articolo 39 comma 4.

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” ha presentato ai sensi dell’articolo 39, comma 4 della Legge 238/2016, istanza di attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della DOC “Prosecco“ per i prodotti della vendemmia 2020, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato.

Il Consorzio con nota del 3 luglio 2020, prot. n. 138/2020 ha chiesto quanto segue:

<< 

a)     lo stoccaggio totale fino al 31 dicembre 2021, delle produzioni ottenute dalla vendemmia 2020, destinate a Prosecco  DOC, provenienti dai vigneti ricadenti sull’area definita dall’art. 3 del disciplinare, per i volumi generati:

·  dalle varietà di cui all’art. 2 comma 1 del disciplinare della DOC Prosecco;

·  dagli esuberi produttivi provenienti da altre DO;

b)     di ripartire le produzioni di cui al punto precedente, in riferimento alla resa rivendicabile, come di seguito riportato: 

1.     per i vigneti dal 3° ciclo vegetativo:

a)     da 0 q/ha a 145 q/ha

b)     da 145 q/ha a 180 q/ha 

2.     per i vigneti al 2° ciclo vegetativo:

a)     0 q/ha a 87 q/ha

b)     da 87 q/ha a 108 q/ha

c)     la possibilità di confermare o eventualmente modificare entro il 31 luglio 2020 le quote di cui alla lettera precedente a valori, comunque non inferiore i 145 q/h per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo e gli 87 q/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo; 

d)     di prevedere lo stoccaggio dei volumi, di cui alla lettera b. punto 1. lettera a) e alla lettera b. punto 2. lettera a), come mosto o vino sfusi, ancorché in fase di elaborazione fino alla data del 14 dicembre 2020, ad eccezione, nel rispetto della normativa vigente, di quei prodotti utilizzati in assemblaggio fino alla misura massima del 15% con prodotti provenienti dalla vendemmia 2019 e precedenti;

e)     di consentire, in caso di necessità ed in accordo con codeste Regioni, lo sblocco totale o parziale a Prosecco DOC  dei volumi di cui alla lettera b., punto 1. lettera b) e  alla lettera b., punto 2. lettera b) prima del 31 dicembre 2021, anche per fronte a carenze di produzione;

f)      di consentire, in accordo con codeste Regioni, la riclassificazione totale o parziale a vino bianco, con o senza igt, senza il riferimento al nome del vitigno Glera dei volumi di cui alla lettera b., punto 1. lettera b) e alla lettera b,. punto 2, lettera b)  prima del 31 dicembre 2021; 

g)     di consentire la proroga, in accordo con codeste Regioni, della durata dei provvedimenti di stoccaggio, in caso di necessità, anche successivamente il 31 dicembre 2021;

h)     di impedire che i vini atti a Prosecco DOC sottoposti a stoccaggio possano essere riclassificati volontariamente ad altre denominazioni;  

i)      di provvedere alla tracciatura delle produzioni ottenute  con il metodo di coltivazione biologico e certificato con il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, al fine di soddisfare particolari esigenze di mercato; 

j)      lo stoccaggio, fino al 31 dicembre 2021 delle produzioni idonee alla rivendicazione della DOC Prosecco ottenute dalla vendemmia 2020, per i volumi delle varietà di cui all’articolo 2 comma 2 del disciplinare di produzione e quelli provenienti dagli esuberi produttivi delle altre DO, eccedenti: 

·   i 150 quintali ettaro per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo; 

·   i 90 quintali ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo; 

k)     la possibilità di confermare o eventualmente modificare entro il 31 luglio 2020 le quote di cui alla lettera precedente

ALTRESI’ CHIEDE:

a codeste Regioni lo stoccaggio dei volumi di vino atto a Prosecco DOC, derivanti dalle riclassificazioni dei prodotti di altra denominazione sottoposti a stoccaggio, operate ai sensi dell’art. 38 comma 2 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.>>

 

Il Consorzio con successiva nota del 29 luglio 2020, prot. n. 185/2020 ha chiesto quanto segue:

 

<<di modificare i valori riportati  alla lettera b. della nostra nota n. 138 del 3 luglio 2020 come di seguito riportato:

a)      lo stoccaggio totale fino al 31 dicembre 2021, delle produzioni ottenute dalla vendemmia 2020, destinate a Prosecco DOC, provenienti dai vigneti ricadenti sull’area definita dall’art. 3 del disciplinare, per i volumi generati:

·   dalle varietà di cui all’art. 2 comma 1 del disciplinare della DOC Prosecco;

·   dagli esuberi produttivi provenienti da altre DO;

b)     di ripartire le produzioni di cui al punto precedente, in riferimento alla resa rivendicabile, come di seguito riportato:

1.     per i vigneti dal 3° ciclo vegetativo: 

a)     da 0 q.li/ha a 150 q/ha,

b)     dalla quota eccedente i 150 q/ha fino alla quota massima dei 180 q/ha.

2.     per i vigneti al 2° ciclo vegetativo :

a)     da 0 q/h a 90 q/ha, 

b)     dalla quota eccedente i 90 q/ha fino alla quota massima dei 108 q/ha.

ALTRESI’ CHIEDE

di confermare i valori indicati al punto j. della nota n. 138 del 3 luglio 2020 relativamente alle varietà di cui all’articolo 2 comma 2 del disciplinare.>>

Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a: 

Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole – Ufficio vitivinicolo
-  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all’indirizzo e-mail 
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)

In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori –vinificatori – imbottigliatori) che intendono presentare istanze e controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell’eventuale partita IVA.

 

per Il Direttore
Dott. Alberto Zannol 

Torna indietro