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REGIONE DEL VENETO
Unità organizzativa Flussi Migratori. Avviso pubblico. Attuazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti. Anno 2017.
Avviso pubblico
Attuazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti
Anno 2017
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale stabilisce l’apertura dei termini per la presentazione dei progetti relativi alle iniziative di formazione, da realizzarsi in Veneto, rivolte a giovani oriundi veneti di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale preferibilmente nei settori del turismo, dell’enogastronomia, dell’economia, del commercio, dell’architettura, della viticoltura e della piccola e media impresa, così come disciplinate dall’art. 11 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013 n.10, e dal Programma annuale degli interventi approvato con DGR n. 253 del 7 marzo 2017 – Obiettivo Prioritario “Progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti”, Linea d’azione 7.1).
Per il finanziamento dei progetti è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 75.000,00 a valere sul capitolo 100760 “Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro – Trasferimenti correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017.
Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali, le associazioni senza scopo di lucro, nonché le associazioni, i comitati e le federazioni di associazioni venete per l’emigrazione regolarmente iscritte al registro regionale di cui all’art. 18 comma 2 lettere a) e c) della L.R. n. 2/2003.
Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.1 “Requisiti soggettivi” delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
Sono considerate iniziative per la formazione, quei progetti destinati a giovani oriundi veneti di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, con un monte ore non inferiore alle 150 ore di formazione, distribuite in almeno 20 giornate effettive di corso che prevedano un numero minimo dei partecipanti pari a 10 unità, così come disposto al punto C3.1 delle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
L’iniziativa deve concludersi entro il 31 ottobre 2017. I costi e le attività svolte dopo tale termine non verranno riconosciuti. Detto termine viene in ogni caso ritenuto la data di conclusione del progetto.
La proposta progettuale deve essere corredata da un preventivo di spesa, redatto utilizzando l’apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
In ordine all’ammissibilità dei costi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.3 lettera e) “Aspetti finanziari e rendicontazione dell’attività – Ammissibilità dei costi” delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
Sono in ogni caso costi non ammissibili quelli rientranti in una delle tipologie di spesa non indicate in sede di preventivo.
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando in via esclusiva l’apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da persona munita di atto di procura.
La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
La domanda di contributo e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate:
I soggetti esteri legittimati a partecipare al presente Avviso, non essendo gli stessi in possesso di casella PEC, potranno parimenti inviare quanto sopra richiesto alla casella di Posta Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it trasmettendo altresì il tutto per conoscenza a flussimigratori@regione.veneto.it . In tale caso deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente. Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli allegati devono essere in formato PDF.
Nel caso di trasmissione tramite PEC o FAX dovrà essere dimostrato l’assolvimento della imposta di bollo, se dovuta, nei seguenti modi:
- il mittente della P.E.C. o del fax, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; andranno indicati, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e art. 7 del DM 23/01/2004;
- se, invece, il mittente della P.E.C. o del fax non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, dovrà essere resa dallo stesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/ 2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l’esclusione. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai fini dell’identificazione dell’avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull’oggetto della e-mail deve essere apposta la seguente dicitura: “Attuazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti. L.R. n. 2/2003 art. 11 – anno 2017”; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè “Unità Organizzativa Flussi Migratori” .
Alla data di presentazione della domanda di contributo l’attività progettuale non deve ancora avere avuto inizio.
La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e nelle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
Gli uffici dell’Unità Organizzativa competente procederanno a istruire i progetti presentati in ordine alla loro ammissibilità, provvedendo successivamente alla valutazione di merito dei progetti ammessi.
Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti di seguito indicati; la loro presenza non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione:
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.
Criteri di valutazione
Saranno considerati finanziabili i progetti che riceveranno un punteggio non inferiore a 6.
Si procederà al finanziamento con preferenza per quelli presentati dai soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la “Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero”. Successivamente si procederà al finanziamento degli altri progetti utilmente collocati in graduatoria, partendo da quello con il punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, si procederà al finanziamento secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.
Si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria in ipotesi di ulteriori risorse disponibili.
Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla D.G.R. n. 2620 del 29.12.2014 in giorni 90 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente avviso.
La Regione del Veneto contribuisce al finanziamento delle iniziative approvate fino alla misura massima dell’80% del loro costo complessivo (è prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20%). Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante dall’iniziativa approvata, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e di rendicontazione, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.
Le iniziative presentate devono prevedere un costo pari almeno a Euro 20.000,00.
Il contributo regionale non può comunque superare l’importo complessivo di Euro 25.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento.
Per tutte le iniziative le spese di viaggio verranno rimborsate nel limite dell’80% della spesa sostenuta e nel rispetto di quanto disposto al punto C1.3e) “Viaggi e trasferte” delle direttive approvate con D.G.R. 1035 del 24 giugno 2014.
I contributi concessi devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.
Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.2 “Gestione dell’attività” delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
I progetti devono prevedere un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti e devono realizzarsi in Veneto.
Qualora il progetto si concluda con un numero di partecipanti inferiore al numero iniziale, si provvederà alla rideterminazione finanziaria dello stesso detraendo dal costo complessivo approvato la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancanti. La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale del contributo concesso al beneficiario, in caso di riduzione delle giornate previste rispetto al minimo richiesto, nonché in caso di riduzione del numero dei partecipanti rispetto al numero minimo previsto.
a. Attività di selezione dei partecipanti
Le attività di selezione devono risultare da apposito verbale. Tutti i documenti relativi alle selezioni (domande di ammissione, graduatorie, ecc.) devono essere conservati agli atti del beneficiario e devono rimanere a disposizione della Regione per i necessari controlli. Eventuali successive selezioni che si rendano necessarie possono essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l’inserimento di nuovi partecipanti.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la selezione dei partecipanti.
b. Avvio dei progetti
L’avvio del progetto deve essere autorizzato dalla struttura regionale competente.
Per l’autorizzazione all’avvio del progetto, nonché ai fini della liquidazione dell’eventuale anticipazione, fermo restando quando disposto al punto C1.2 “Gestione dell’attività”, delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, il beneficiario deve comunicare le seguenti informazioni:
c. Registrazione delle attività
Per ogni progetto formativo ci si dovrà attenere a quanto disposto al punto C3.1 lettera c) “Registrazione delle attività” delle vigenti Direttive approvate con DGR n. 1035 del n. 1035 del 24 giugno 2014.
Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale, pena la revoca del contributo.
Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.3 “Aspetti finanziari e rendicontazione dell’attività” delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014. Al fine di comprovare l’effettiva e regolare realizzazione dell’iniziativa dovrà essere prodotta idonea documentazione.
Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività progettuale, e comunque entro e non oltre il 31.12.2017. Tenuto conto dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 alla gestione amministrativa-contabile regionale, a parziale modifica di quanto previsto al punto C1.3b. delle sopracitate Direttive, non sono ammesse proroghe.
Per le fattispecie di revoca del finanziamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C1.5 delle vigenti Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.
Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 2/2003.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alle Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 28 marzo 2017, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, comprensivo della modulistica approvata con decreto del Direttore dell’Unità organizzativa flussi migratori n. 11 del 29 marzo 2017 pubblicato in parte seconda – sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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