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COMUNE DI CALDOGNO (VICENZA)
Accordo di programma per l'ampliamento del "Centro di Raccolta dei Rifiuti urbani comunale" del Comune di Caldogno. Art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 7 della L. R. Veneto n. 11/2004. Estratto.
Il giorno 20.07.2016, nella sede municipale del Comune di Caldogno, Via Dante Alighieri 97, tra Nicola Ferronato, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Caldogno, e Roberto Blasich, che interviene nel presente atto in nome e per conto della SORARIS S.p.A., con sede a Sandrigo, via Galvani n. 30/32, nella sua veste di Amministratore unico e legale rappresentante, è stato sottoscritto l’accordo di programma per l’ampliamento del “Centro di Raccolta dei Rifiuti urbani comunale” con i seguenti impegni delle parti: La Società SORARIS S.p.A., sulla base degli indirizzi forniti dall’Assemblea dei soci nelle sedute del 14.07.2014 e 10.12.2015 e con l’obiettivo di razionalizzare il servizio pubblico di raccolta rifiuti sui territori dei Comuni soci, s’impegna a realizzare l’ampliamento del “Centro di raccolta dei rifiuti urbani comunale”, su terreno di proprietà del Comune di Caldogno, identificato al Catasto terreni - foglio n. 5 map. 858 di complessivi mq. 3.120, come da progetto preliminare, prot. n. 5724 del 21.04.2016, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04.05.2016.
Il Sindaco del Comune di Caldogno autorizza SORARIS S.p.A.: 1- a realizzare l’ampliamento del centro di raccolta rifiuti comunale, nonché alla redazione della progettazione, al finanziamento dell’investimento e alla realizzazione dell’opera, secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. 2- a ricorrere al credito per il finanziamento dell’impianto con ammortamento decennale, le cui quote annuali dovranno essere inserite nel Piano Finanziario del Comune di Caldogno e coperte dalle tariffe del servizio di igiene ambientale (tariffe che dovranno pertanto ricomprendere anche la quota di copertura dell’investimento del presente ampliamento e relativi ammortamenti, come chiarito anche dalla Corte dei Conti Toscana - deliberazione 73/2015/PAR, nonché dall’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che la tariffa è comprensiva della “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”).
Il Comune di Caldogno mette a disposizione di SORARIS S.p.A. l'area come sopra identificata comprensiva dell’attuale impianto e delle aree oggetto di ampliamento, mediante concessione amministrativa di durata pari al periodo di affidamento del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con contestuale costituzione di diritto di superficie ed il diritto di proprietà superficiario in capo alla stessa si configura come diritto di consistenza reale e temporaneo. L’area sarà concessa a favore di SORARIS S.p.A. dietro corresponsione al Comune di Caldogno di un canone annuo di € 6.500,00, rapportato al periodo di concessione, fuori campo IVA (art. 2, comma 6, lett. c e art. 15 del D.P.R. n. 633/1972), con adeguamento dell’indice ISTAT dal secondo anno di concessione.
Il canone concordato non subisce variazione in caso di andamento negativo dell’indice ISTAT. I costi relativi al canone, così come ogni altro costo od onere che si renderanno necessari all’interno dell’ecocentro, saranno inclusi nel piano finanziario dei servizi di igiene ambientale del Comune e coperti dalle relative tariffe. La concessione amministrativa si estingue alla scadenza della durata della concessione e la proprietà delle costruzioni realizzate al di sopra o sotto il suolo dato in uso, passerà automaticamente e gratuitamente al Comune di Caldogno (proprietario del suolo) con conseguente incremento "per accessione" della relativa proprietà (art. 953 c.c.), senza che la SORARIS S.p.A., o l’eventuale concessionario subentrante, possa vantare alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento, o altra utilità a qualsiasi titolo o pretesa.
La SORARIS S.p.A. s’impegna formalmente ad assumere la gestione del centro di raccolta dei rifiuti urbani comunale a seguito della completa realizzazione delle opere e al collaudo ovvero certificazione di regolare esecuzione delle stesse secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo dell’opera. Sull’esecuzione del presente accordo, ivi compresa la sua attuazione tecnica e amministrativa, è costituito ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Collegio di Vigilanza formato da: – il responsabile pro-tempore della Struttura Tecnica del Comune di Caldogno (VI) o suo delegato. 2 – il Direttore Generale della SORARIS S.p.A o suo delegato.
Al Collegio di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso. L’accordo è vincolante per le parti, ha durata fino al 31 dicembre 2030 e può essere modificato con il consenso delle parti, previa adozione di appositi provvedimenti. L’accordo di programma è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.05.2016. Il testo integrale dell’accordo di programma e della deliberazione di Consiglio Comunale sono disponibili sul sito internet www.comune.caldogno.vi.it.
Il Sindaco di Caldogno Dott. Nicola Ferronato - SORARIS SpA Ing. Roberto Blasich
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