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Bur n. 35 del 15 aprile 2016


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 15 del 8 aprile 2016. Proposte di candidatura per la sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A.(L.R. 19 febbraio 2007 n. 2 art. 40, L. 24 dicembre 2007 n. 244 art. 2, comma 290).

IL PRESIDENTE

VISTO il combinato disposto dell’art.  15 dello statuto e dell’art. 3 dei Patti Parasociali della  società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri e che tre componenti di tale organo, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, vengano designati dalla Regione del Veneto;

VISTO il medesimo art. 15 dello statuto che prevede che “tutti i consiglieri devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società” e almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2387, primo comma, del Codice Civile e ”non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia”;

VISTO ancora l’art. 15 dello statuto societario, come modificato dall’assemblea straordinaria del 23 maggio 2014, in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze al Dipartimento del Tesoro, emanata in data 24 giugno 2013, che stabilisce specifiche cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore;

CONSIDERATO che la composizione dell’organo amministrativo deve essere conforme a quanto previsto dal DPR 30 novembre 2012, n. 251 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

PRESO ATTO che un componente del Consiglio di Amministrazione della Società designato dalla Regione del Veneto ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;

TENUTO CONTO che il nuovo componente dovrà essere designato dalla Regione del Veneto e conseguentemente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 4 dei Patti Parasociali;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario, secondo le modalità previste dall’art. 5, commi 2 e 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

RENDE NOTO

che il Consiglio Regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A, per la successiva nomina da parte dell’assemblea societaria;

che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società;

che possono presentare proposta di candidatura (vedi allegato 1) al Presidente del Consiglio Regionale entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., e cioè entro il 15 maggio 2016, i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:

a)  inviate per e-mail certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b)  inviate per e-mail non certificata all’indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;
c)  inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
d)  consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);

che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:

-  comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini, rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini”;
-  comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
-  comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;

che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997;

che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4, della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che alle proposte di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;

che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, compresa la loro eventuale insussistenza;

che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che alle medesime deve essere allegata la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o in quelle previste dall’art. 2382 del codice civile, né in quelle di ineleggibilità o decadenza previste all’art. 15 dello statuto della Società (vedi allegato 2);

che non può essere designato per l’incarico in oggetto un lavoratore dipendente collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto della natura dell’incarico;

che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti Uffici del Consiglio regionale, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;

che l’efficacia delle nomine è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale – Unità Rapporti istituzionali Tel. 041 2701393 - Fax 041 2701271.

IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

avviso_15_Allegato_320296.pdf

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