Notifica per pubblici proclami del ricorso elettorale interposto dal sig. Dalla Gassa Marco avanti al T.A.R. per il Veneto.
In esecuzione dell’Ordinanza del T.A.R. Veneto, sez. I, n. 1219/2015 del 18.11.2015, pronunciata nel ricorso N.R.G. 1032/2015 (ad esito dell’udienza fissata per la medesima data), che ordina l’integrazione del contraddittorio e fissa nel giorno 10.02.2016 h. 09.00 l’udienza di discussione del merito del ricorso (come di seguito meglio specificato), il Sig. Marco Dalla Gassa, (C.F. DLLMRC70E30B653X), nato a Camposampiero (PD) il 30.05.1970, residente in Marostica, omissis, ricorrente in qualità di candidato alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Veneto, e in qualità di elettore e cittadino, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Greco (C.F. GRCNTN77C12L407T, P.I. 04298760267) del foro di Padova, domiciliato presso l’avv. Chiara Fogliata (C.F. FGLCHR70H43L736U) in Venezia, Cannaregio 2371/a, provvede all’integrazione del contraddittorio in vista dell’udienza del 10.02.2016, come disposto dalla succitata Ordinanza, per mezzo di notifica per pubblici proclami a tutti i soggetti candidati alle suddette elezioni risultati eletti e in quanto tali proclamati consiglieri regionali, Sigg.ri Ciambetti Roberto, Giorgetti Massimo, Pigozzo Bruno, Guadagnini Antonio, Conte Maurizio, Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabio, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bassi Andrea, Bartelle Patrizia in Grillo, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottaccin Gianpaolo Enrico, Brescacin Sonia, Busco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Coletto Luca, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola Ignazio, Finozzi Marino, Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Sandonà Luciano, Semenzato Alberto, Salemi Orietta, Scarebel Simone, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca, nonché, per quanto possa occorrere, a tutti i soggetti controinteressati all’accoglimento del ricorso che allo stato non siano identificabili. SUNTO DEL RICORSO E DELLE CONCLUSIONI. Ricorso ex art. 130 c.p.a. nell’interesse del Sig. Dalla Gassa Marco, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Greco del foro di Padova con domicilio eletto presso l’avv. Chiara Fogliata in Venezia, Cannaregio 2371/a, contro la Regione Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, notiziati altresì: i Sigg.ri Guadagnini Antonio, candidato al Consiglio Regionale Veneto, eletto quale Consigliere regionale nella lista provinciale “Indipendenza Noi Veneto” nella circoscrizione di Vicenza; Falconi Stefano, Franco Roccon, Bartelle Patrizia.
FATTO Il Signor Marco Dalla Gassa ha partecipato alla consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio regionale veneto quale candidato della Lista “Movimento 5 Stelle” nella circoscrizione provinciale di Vicenza. Esaurite le operazioni di voto, l’Ufficio elettorale centrale regionale svolgeva le operazioni di rito e individuava i seggi spettanti alle diverse coalizioni. Successivamente, assegnava i seggi in relazione a ciascuna circoscrizione provinciale, individuato il cd. “quoziente elettorale circoscrizionale”. Erano altresì determinati i cd. “residui di lista”. Alla lista “Movimento 5 Stelle” erano assegnati tre posti “pieni”. Al fine di allocare i seggi cd. “residui” alle diverse liste provinciali ammesse al riparto, era predisposta, ai sensi dell’art. 22, comma 6, l.r. n. 5/2012, la graduatoria unica regionale delle liste ammesse al riparto secondo l’ordine decrescente delle cifre elettorali residuali riportate da ciascuna lista provinciale. Alla lista “Movimento 5 Stelle” erano attribuiti i due seggi residui coincidenti con le circoscrizioni di Vicenza (ove la Lista presenta la prima cifra elettorale nella graduatoria unica decrescente) e Treviso. In data 15 giugno 2015, l’Ufficio centrale regionale riepilogava i seggi assegnati a ciascuna lista, indicandone la relativa circoscrizione territoriale: alla lista “Movimento 5 Stelle” erano “definitivamente assegnati” cinque seggi, di cui 3 “pieni” (circoscrizioni di Padova, Venezia e Verona) e 2 “residui” (circoscrizioni di Vicenza e Treviso). Conseguentemente, era proclamato eletto il Sig. Dalla Gassa, quale candidato più votato del Movimento 5 Stelle nella medesima circoscrizione. In data 15 giugno il sig. Dalla Gassa riceveva la convocazione per la prima seduta del Consiglio regionale veneto. Sennonchè, in data 19 giugno 2015, l’Ufficio elettorale centrale annullava in autotutela il “verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Veneto chiuso in data 15 giugno 2015, limitatamente alla parte compresa tra le pagine 80 e 108” (…) “in via di esemplificazione e chiarimento, dal prospetto n. 25 di pagina 80 del verbale in poi e sino alla conclusione”, e procedeva con la “sostituzione di essa con quella derivante dalle operazioni” svolte in quel giorno, asserendo di aver previamente scorrettamente interpretato e applicato, nell’attribuzione dei seggi residui, l’art. 22, comma 6, lett. b), della L.r. Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 e sostenendo che, dopo aver formato l’unica graduatoria regionale decrescente riferita alle cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lett. c, del menzionato art. 22, avrebbe dovuto assegnare i seggi residui principiando dalle liste provinciali comprese nel gruppo di liste con la minore cifra elettorale regionale, proseguendo con quelle con la cifra elettorale regionale via via maggiore, anziché partire dalle liste inserite nella coalizione con la minore cifra elettorale regionale e proseguire poi con quelle comprese nelle coalizioni con la cifra elettorale regionale via via maggiore. Il fondamento di questo errore, asseritamente comportante la violazione dell’art. 13, comma 3, L.r. 16 gennaio 2012, n. 5, era ravvisato nell’aver “ripartito i seggi residui tra le liste provinciali ammesse al riparto raggruppando le liste medesime per coalizione a cominciare da quelle comprese nella coalizione con la minor cifra elettorale”.
Pertanto, il seggio residuo previamente attribuito alla circoscrizione territoriale di Vicenza-lista Movimento 5 Stelle che aveva determinato l’elezione del sig. Dalla Gassa quale candidato più votato della medesima lista, era attribuito alla lista Indipendenza Noi Veneto (alla quale era stato invece previamente assegnato, nel verbale e nella proclamazione del 15 giugno, il seggio della circoscrizione di Belluno), e per l’effetto era proclamato eletto il Sig. Guadagnini Antonio, quale candidato più votato in quella lista nella circoscrizione di Vicenza. Il seggio residuo spettante al “Movimento 5 Stelle”, anziché essere attribuito alla lista “Movimento 5 Stelle” - circoscrizione territoriale di Vicenza, era attribuito al Movimento 5 Stelle – circoscrizione territoriale di Rovigo, e per l’effetto era proclamata eletta la Signora Bartelle Patrizia quale candidato più votato della lista “Movimento 5 Stelle” in quella circoscrizione territoriale (la quale assumeva così il seggio previamente attribuito, nel verbale del 15 giugno, alla lista “Lega Nord” e, in specie, al proclamato Sig. Falconi Stefano). DIRITTO - I. VIOLAZIONE, SUB SPECIE DI ERRATA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE, DELL’ART. 13 DELL’ART. 13, COMMA 3, L.R. N. 5/2012. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI FATTI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. L’Ufficio elettorale come si rinviene espressamente nel verbale del 19 giugno, ha ritenuto di aver errato per aver attribuito i seggi sulla base delle cifre elettorali delle coalizioni, anziché dei gruppi di liste. Proprio in ragione delle diverse cifre elettorali considerande, l’Ufficio ha rideterminato le priorità di assegnazione dei seggi residui alle diverse liste nelle circoscrizioni territoriali. Dalla perdita del seggio, tuttavia, doveva essere esentata, unica tra tutte, la lista provinciale “Movimento 5 Stelle”. In questo caso, il concetto di “gruppo di liste provinciali” coincide con quello di coalizione, perché la coalizione che ha sostenuto la candidatura del dott. Jacopo Berti a Presidente della Giunta Regionale e che ha concorso per l’elezione del Consiglio Regionale, coincide esclusivamente con il “gruppo di liste provinciali” Movimento 5 Stelle. Nel caso di specie ci si trova innanzi a una coalizione composta da una sola lista, presente su tutte le circoscrizioni territoriali: la cifra elettorale determinata nelle operazioni elettorali del 15 giugno non poteva essere considerata errata, perché la cifra elettorale del gruppo di liste provinciali “Movimento 5 Stelle” non poteva mutare, come effettivamente non è mutata. Pertanto, se è chiaro che in data 19 giugno i seggi residuali - Circoscrizione di Vicenza, erano attribuiti come segue: Movimento 5 Stelle; Forza Italia; Fratelli d’Italia-AN (17075); Alessandra Moretti Presidente; e se è altrettanto chiaro che nel verbale del 19 giugno le tre liste diverse dal Movimento 5 Stelle sono rimaste identiche; Forza Italia; Fratelli d’Italia-AN; Alessandra Moretti Presidente (14.462), allora pare evidente che tanto più immutata doveva rimanere l’attribuzione del seggio residuale al Movimento 5 Stelle, per il quale neppure si poneva, a ben vedere, la possibilità di un errore nella determinazione della cifra elettorale (poiché in questo caso la “coalizione” coincide con l’unico gruppo di liste che la integrano). II. VIOLAZIONE, PER FALSA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE, DELL’ART. 22, COMMA 6, LETT. A), B), L.R. N. 5/2012, ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. Poiché la Lista “Movimento 5 Stelle” – circoscrizione di Vicenza figura al primo posto della lista regionale decrescente di cui all’art. 22, comma 6, lett. b), e poiché la medesima lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale anche nel confronto interno al gruppo di liste “Movimento 5 Stelle”, la medesima lista non poteva che vedersi attribuito il primo dei suoi due seggi residuali (nella circoscrizione di Vicenza), come in effetti ha mantenuto il suo secondo seggio, anche nel verbale del 19 giugno, nella circoscrizione nella quale ha conseguito la seconda migliore cifra elettorale. Pur ammettendosi la difficoltà di lettura della disposizione di cui all’art. 22, comma 6 lett. b), nonché la non immediata comprensibilità del combinato disposto di cui al primo e al secondo periodo, tuttavia, pare non possano nutrirsi dubbi sulla corretta sequenza da applicare al riparto di seggi residuali tra gruppi di liste. Il Ministero, infatti, ritenendo non discutibile l’unica parte intellegibile in maniera non equivoca dell’art. 22, per la quale l’assegnazione deve avvenire secondo il criterio delle maggiori cifre elettorali, e a fronte delle diverse possibili interpretazioni relative al combinato disposto di cui al primo e al secondo periodo anzidetti, si era già interrogato sul principio applicando nella determinazione dei seggi in capo alle singole liste provinciali, raffigurando come (anche su indicazione della Regione Veneto) , se l’attribuzione dei seggi residuali fosse avvenuta a partire dal gruppo di liste recante la minor cifra elettorale, il risultato sarebbe stato quello di rendere impossibile la determinazione della lista provinciale, tra quelle dello stesso gruppo, alla quale sarebbe spettato il seggio recuperato. A ben vedere, è proprio questo il motivo per il quale l’assegnazione dei seggi censurati è errata e sinanco contraddittoria, premiando, all’interno dello stesso gruppo di liste, quella con minor coefficiente, come avviene nel caso del “Movimento 5 Stelle”, ove, posto che indubbiamente allo stesso spettano due seggi residui e non essendo in discussione che i due seggi spettino quale che sia l’ordine che poi si voglia seguire, si finisce con il disapplicare la regola della maggior cifra elettorale all’interno del medesimo gruppo di liste, dove invece tale criterio non è mai stato da alcuno posto in discussione (essendolo stato invece con riguardo al gruppo di liste provinciali al quale attribuire i seggi). Il criterio decrescente, correttamente applicato, per lo meno con riguardo al gruppo di Liste “Movimento 5 Stelle”, dall’Ufficio Centrale Regionale nel verbale del 15 giugno, essendo stato l’Ufficio in questo caso e in tal senso agevolato e diretto dalla chiara collocazione della detta lista provinciale “Movimento 5 Stelle”, nella circoscrizione territoriale di Vicenza, nella prima posizione assoluta della lista regionale decrescente, è stato radicalmente disatteso nelle operazioni e nei risultati condotti in autotutela il giorno 19 giugno, che conclude nelle anzidette determinazioni, assegnazioni e proclamazioni.
Di tal guida opinando, del resto, la corretta interpretazione e applicazione delle summenzionate disposizioni, che determinano l’elezione del Sig. Dalla Gassa, garantiscono peraltro anche l’applicazione del criterio crescente, da applicarsi ai seggi residui ulteriormente residui. L’Ufficio centrale, costretto a rispettare quodammodo il contingente di seggi residui complessivo, e il numero di seggi residui attribuiti a ciascun gruppo di liste ammesso al riparto dei seggi eccedenti, ha invece finito con l’applicare criteri contraddittori e diversi in relazione alle diverse liste provinciali, in evidente violazione di legge, e ancor prima del canone di eguaglianza formale. Valga considerare che la mancata attribuzione, nella circoscrizione territoriali di Vicenza, del seggio alla lista “Movimento 5 Stelle” ha determinato (oltre all’attribuzione del seggio alla lista “Indipendenza Noi Veneto”) l’attribuzione del seggio alla lista “Movimento 5 Stelle” nella circoscrizione di Rovigo, dove però detta Lista presenta solo il terzo miglior resto interno al gruppo di liste provinciali, al quale ultimo spettano però due soli seggi residui. CONCLUSIONI Un tanto premesso, il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, così conclude: Voglia l’Ecc.mo T.A.R. per il Veneto:
- fissare udienza di discussione del ricorso ai sensi dell’art. 130 c.p.a. con concessione di termine per la notifica ai soggetti contro interessati, onde accogliere, per le ragioni e i motivi tutti sopra esposti, le seguenti conclusioni:
- annullare il verbale dell’Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Veneto – 2015, del 19 giugno 2015, che annulla in autotutela “il verbale delle operazioni chiuso in data 15 giugno 2015 (doc. 1) a partire da (e limitatamente a) quella parte che riguarda l’attribuzione alle liste provinciali ammesse al riparto dei seggi residui e, pertanto in via di esemplificazione e chiarimento, dal prospetto n. 25 di pagina 80 del verbale in poi e sino alla conclusione”, e che dunque annulla il “verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Veneto chiuso in data 15 giugno 2015, limitatamente alla parte compresa tra le pagine 80 e 108”, sostituendola con la parte redatta nel verbale del 19 giugno (doc. 2), anche e in particolare nella parte in cui il detto verbale del 19 giugno annulla l’attribuzione di un seggio cd. “residuo” alla lista “Movimento 5 Stelle”, circoscrizione territoriale di Vicenza, e la conseguente proclamazione del ricorrente quale candidato più votato nella medesima lista, e – sempre conseguentemente - attribuisce diversamente detto seggio residuo alla lista “Indipendenza Noi Veneto”, circoscrizione territoriale di Vicenza al Signor Guadagnini Antonio, quale candidato più votato di detta lista (anziché attribuire il seggio residuo al gruppo di liste “Indipendenza Noi Veneto” nella circoscrizione di Belluno, con conseguente proclamazione del Sig. Roccon, peraltro proclamato consigliere nel verbale del 15 giugno), nonché, ancora, nella parte in cui il medesimo verbale del 19 giugno attribuisce conseguentemente un seggio alla lista “Movimento 5 Stelle”, circoscrizione di Rovigo, e proclama consigliere la Signora Bartelle Patrizia quale candidato più votato della lista “Movimento 5 Stelle” in quella circoscrizione territoriale (annullando così la proclamazione del Sig. Falconi Stefano, candidato nella lista Lega Nord nella medesima circoscrizione territoriale);
- annullare ogni relativo altro atto, presupposto e comunque connesso, data e numero ignoti, nonché di ogni atto conseguente, degli Uffici Centrali Circoscrizionali e dell’Ufficio Centrale Regionale, nonchè degli altri organi/uffici coinvolti nelle procedure elettorali, che parimenti comportino la mancata proclamazione del Sig. Dalla Gassa Marco quale Consigliere eletto nella circoscrizione territoriale di Vicenza nella lista “Movimento 5 Stelle”, nel Consiglio Regionale della Regione Veneto, accertandosi la validità e l’efficacia delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale, nella sua versione integrale, da pag. 1 a pag. 108, concluso in data 15 giugno 2015, e, in particolare, della proclamazione del sig. Dalla Gassa Marco quale Consigliere regionale eletto nella circoscrizione territoriale di Vicenza, nella lista “Movimento 5 Stelle”, giusta l’attribuzione del seggio residuo de quo alla anzidetta lista “Movimento 5 Stelle”, circoscrizione di Vicenza;
- conseguentemente disporre la correzione del risultato elettorale e la sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati, ut supra. Con vittoria di spese e onorari. Successivamente, il Sig. Dalla Gassa ha interposto avanti al TAR per il Veneto, ricorso per motivi aggiunti avverso il medesimo soggetto resistente, notiziandone altresì i medesimi soggetti notiziati del ricorso principale, onde veder annullate la Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 34 del 20 luglio 2015 “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali componenti l’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto;
- annullare la Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 43 del 1 settembre 2015 “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali”, con pedissequa indicazione dei nomi degli eletti, come da doc. all. sub 7. SUNTO DEL RICORSO E DELLE CONCLUSIONI FATTO. In data 20 luglio e 1 settembre il Consiglio regionale Veneto convalidava, per mezzo dei succitati atti impugnati nel ricorso per motivi aggiunti, l’elezione dei consiglieri regionali, confermando la già gravata proclamazione degli eletti. L’atto di convalida, anche quale atto consequenziale all’atto di proclamazione e agli atti comunque già previamente impugnati, è pertanto da considerarsi illegittimo. DIRITTO
- INVALIDITÁ PER ILLEGITTIMITÁ DERIVATA Gli atti impugnati sono invalidi in quanto recepiscono la proclamazione dei consiglieri sulla base delle risultanze dei verbali delle operazioni elettorali che, come si è illustrato nel ricorso principale, si ritengono affetti da gravi vizi di legittimità, in particolare con riferimento all’art. 13, comma 3, L.r. Veneto n. 5/2012, nonché dell’art. 22, comma 6, lett. a), b), L.r. n. 5/2012. Le deliberazioni del Consiglio regionale, recependo integralmente l’impugnata proclamazione degli eletti, non possono che connotarsi, alla stregua della medesima, per i vizi già lamentati con riguardo alle medesime, oltre a violare gli artt. 7 del Regolamento del Consiglio regionale e 37 dello Statuto regionale. CONCLUSIONI Un tanto premesso, il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, così conclude e conferma le domande già formulate: Voglia l’Ecc.mo T.A.R. per il Veneto:
- fissare udienza di discussione del ricorso ai sensi dell’art. 130 c.p.a. con concessione di termine per la notifica ai soggetti contro interessati, onde accogliere, per le ragioni e i motivi tutti sopra esposti,
- annullare la Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 34 del 20 luglio 2015 “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali componenti l’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto (doc. 6);
- annullare la Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 43 del 1 settembre 2015 “Convalida dell’elezione dei consiglieri regionali”, con pedissequa indicazione dei nomi degli eletti, come da doc. all. sub 7. Il ricorrente confermava e riproponeva altresì testualmente tutte le conclusioni, riportate supra, svolte nel ricorso principale, e formulava altresì in forma eventuale istanza di riunione, per il caso in cui il ricorso per motivi aggiunti fosse considerato alla stregua di nuovo ricorso principale. Spese e compensi di lite rifusi.* ULTERIORI INFORMAZIONI. Il ricorrente si è costituito in data 17.07.2015; il Sig. Guadagnini Antonio si è costituito in data 11.09.2015 rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Corvaja e Francesca Leurini del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Andreatta in Piazza Ferretto 84, Venezia-Mestre, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato, nonché per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati eletti al Consiglio Regionale del Veneto costituzione, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del giudizio. Il ricorso per motivi aggiunti è stato depositato in data 30.09.2015. Il Sig. Guadagnini Antonio ha depositato atto di costituzione sul ricorso per motivi aggiunti in data 23.10.2015, nonché ulteriore memoria difensiva in data 2.11.2015.
Ad esito dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, in data 18.11.2015, il T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, ha pronunziato Ordinanza Collegiale n. 1219/2015, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 19 novembre 2015 e comunicata al patrocinio difensivo del ricorrente, a mezzo PEC in data 19 novembre 2015, che dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa alla udienza del 10.02.2016 la prosecuzione per il merito, motivando testualmente come segue: “ai fini del decidere sul ricorso, come in epigrafe proposti, appare dirimente la questione concernente l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, nella parte in cui regola la ripartizione dei seggi c.d. “residui” all’interno del Consiglio Regionale; detta disposizione appare suscettibile di diverse interpretazioni, ciascuna della quali incide, in diversa misura, sulla assegnazione dei seggi e sulla proclamazione degli eletti di cui alla recente competizione elettorale tenutasi in data 31 maggio 2015, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Veneto e l’elezione del Presidente della Giunta Regionale”; conseguentemente, in considerazione del numero delle persone da chiamare in giudizio, il Collegio ritiene opportuno, prima di procedere all’esame nel merito del ricorso, disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del c.p.a., mediante notifica per pubblici proclami di cui al successivo comma 4, da effettuarsi a mezzo di pubblicazione di un sunto dei ricorsi e delle relative conclusioni sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul quotidiano locale “Il Gazzettino”, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. Ritenuto di dover disporre, per l’ulteriore trattazione di merito del ricorso, il rinvio alla udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016”. L’Ordinanza recita altresì: “Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando, riservata al definitivo ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità ed i termini indicati in motivazione. Fissa alla udienza del 10 febbraio 2016 la prosecuzione per il merito”. * Copie conformi all’originale del Ricorso e del Ricorso per motivi aggiunti saranno notificate e depositate presso la Casa Comunale di Venezia.
Padova-Venezia, 5.12.2015
avv. Antonio Greco