Notifica ricorso elettorale a mezzo di pubblici proclami atto di integrazione del contraddittorio.
Nell’interesse di ALESSANDRA BUZZO, nata ad Auronzo di Cadore (BL), il 16 novembre 1961, residente a Santo Stefano di Cadore (BL), omissis, difesa dagli avv.ti. prof. Enrico Minnei ed Eliana Bertagnolli con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in via Fapanni 46 Mestre-Venezia, nel giudizio elettorale avanti il Tar per il Veneto, prima sezione, n.r.g, 1039/2015, promosso dalla stessa contro la Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. e nei confronti di Franco Gidoni;
in punto:
a) per l’annullamento del verbale dell’Ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti chiuso il 19 giugno 2015 e di tutti gli atti preordinati e connessi relativi all’elezione per il rinnovo del Consiglio regionale svolta in data 31 maggio 2015, ivi compresi, ove occorra, del verbale chiuso il 12 giugno e annullato il 13 giugno e del verbale delle operazioni compiute e chiuse in data 15 giugno 2015, anch’esso annullato “limitatamente alla parte compresa fra le pagine 80 e 108”;
b) quoad effectus, in principalità, perché, nella circoscrizione di Belluno, il risultato delle elezioni, nella parte relativa all’assegnazione dei c.d. seggi residui, sia corretto secundum legem e sia sostituita la ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto. In subordine, perché si proceda alla suddetta correzione nell’assegnazione dei c.d. “seggi residui” in tutte le circoscrizioni e, quanto alla circoscrizione di Belluno, sia sostituita la ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto. Salvo il risarcimento del danno.
Premesso che:
1) con ricorso elettorale ai sensi dell’art. 130 c.p.c. la dott.ssa Buzzo ha impugnato i provvedimenti sopra descritti;
2) in esito a tale ricorso, il Presidente della prima sezione ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 18/11/2015;
3) il citato ricorso con pedissequo decreto è stato notificato a cura della ricorrente alla Regione Veneto, in data 23/07/2015 e ad uno dei controinteressati, nella persona del sig. Franco Gidoni;
4) nelle more è intervenuto (ad opponendum) in giudizio l’avv. Pietro Dalla Libera, con comparsa di intervento e ricorso incidentale e domanda riconvenzionale con i quali, rispettivamente, ha chiesto, da un lato, il rigetto del ricorso e, in ogni caso, l’integrazione del contraddittorio con tutti i candidati proclamati eletti e la riunione della causa con gli altri giudizi pendenti in materia di elezioni regionali del Veneto; dall’altra, “previa impugnazione e annullamento delle delibere di giunta regionale n. 2814 del 29/12/2014 e n. 88 del 27/01/2015 ... oppure, in subordine, disapplicazione dei predetti atti amministrativi ... proclamarsi eletto per Veneto civico-Moretti Presidente ... Pietro Dalla Libera, circoscrizione di Treviso ...”;
5) all’udienza del 18/11/2015 il Collegio, con ordinanza n. 1220/2015, ha considerato che “ai fini del decidere sul ricorso ... appare dirimente la questione concernente l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, nella parte in cui regola la ripartizione dei seggi c.d. ‘residui’ all’interno del Consiglio Regionale”; che “detta disposizione appare suscettibile di diverse interpretazioni ...”; che “conseguentemente, in considerazione del numero delle persone da chiamare in giudizio, [è] opportuno, prima di procedere all’esame nel merito del ricorso, disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del c.p.a., mediante notifica per pubblici proclami di cui al successivo comma 4, da effettuarsi a mezzo di pubblicazione di un sunto del ricorso e delle relative conclusioni sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul quotidiano locale ‘Il Gazzettino’, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”;
6) il Collegio, con la predetta ordinanza, ha, quindi, ordinato “alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità ed i termini indicati in motivazione” e ha fissato “alla udienza del 10 febbraio 2016 la prosecuzione per il merito”.
Tanto premesso e considerato, in esecuzione della citata ordinanza n. 1220/2015, in vista della pubblica udienza del 10 febbraio 2016 alle 9.00 per la discussione nel merito, è il presente atto di integrazione del contraddittorio della ricorrente Buzzo destinato a tutti i soggetti cui è stato attribuito un seggio a seguito delle elezioni regionali del 31 maggio 2015 e conseguentemente proclamati eletti al Consiglio regionale del Veneto in data 19 giugno 2015 dall’Ufficio centrale regionale istituito preso la Corte di appello di Venezia e, fra loro, in particolare a quanti sono stati eletti ex art. 22 l.r. n. 5/2012 nella parte in cui viene regolata la ripartizione dei seggi c.d. residui: Graziano Azzalin, Erika Baldin, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Massimiliano Barison, Patrizia Bartelle, Andrea Bassi, Sergio Antonio Berlato, Jacopo Berti, Fabrizio Boron, Gianpaolo Bottacin, Sonia Brescacin, Manuel Brusco, Francesco Calzavara, Stefano Casali, Roberto Ciambetti, Luca Coletto, Maurizio Conte, Pietro Dalla Libera, Elena Donazzan, Franco Ferrari, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianluca Forcolin, Stefano Fracasso, Nazzareno Gerolimetto, Franco Gidoni, Massimo Giorgetti, Antonio Guadagnini, Cristina Guarda, Manuela Lanzarin, Roberto Marcato, Gabriele Michieletto, Alessandro Montagnoli, Alessandra Moretti, Giovanna Negro, Bruno Pigozzo, Gianpiero Possamai, Silvia Rizzotto, Piero Ruzzante, Orietta Salemi, Luciano Sandonà, Simone Scarabel, Alberto Semenzato, Claudio Sinigaglia, Stefano Valdegamberi, Alberto Villanova, Luca Zaia, Andrea Zanoni, Marino Zorzato, Francesca Zottis, nonché ad ogni ulteriore soggetto non individuabile in atti e tuttavia titolare di un interesse contrario a quello del ricorrente. Copia integrale del ricorso è depositata presso la casa comunale di Venezia in Ca’ Farsetti-S. Marco 4136.
Sunto del ricorso e delle conclusioni. ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO =VENEZIA= RICORSO ELETTORALE (ex art. 130 c.p.a.) per ALESSANDRA BUZZO (c.f. BZZLSN61S56A501P), difesa dagli avv.ti. prof. Enrico Minnei ed Eliana Bertagnolli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in via Fapanni 46 int. 1 – 30174 Mestre-Venezia, contro la REGIONE VENETO (c.f. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta regionale p. t.; nonché nei confronti di FRANCO GIDONI,
in punto:
a) per l’annullamento del verbale dell’Ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti chiuso il 19 giugno 2015 e di tutti gli atti preordinati e connessi relativi all’elezione per il rinnovo del Consiglio regionale svolta in data 31 maggio 2015;
b) quoad effectus, in principalità, perché, nella circoscrizione di Belluno, il risultato delle elezioni, nella parte relativa all’assegnazione dei c.d. seggi residui, sia corretto secundum legem e sia sostituita la ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto. In subordine, perché si proceda alla suddetta correzione nell’assegnazione dei c.d. “seggi residui” in tutte le circoscrizioni e, quanto alla circoscrizione di Belluno, sia sostituita la ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto. Salvo il risarcimento del danno.
Fatto 1. E’ agli atti e alle cronache il “pasticcio” compiuto dall’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di appello di Venezia in occasione delle elezioni svoltisi in data 31 maggio 2015 per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto (v. doc. 12). La causa (principale) “di questa incredibile telenovela” (così il Gazzettino del 20 giugno, sub doc. 12) è (stata) l’applicazione di un inedito criterio di riparto dei c.d. seggi residui (ex art. 22, comma 6, lett. b, l.r. n. 5/2012), inopinatamente utilizzato dall’Ufficio centrale, a quanto è dato di capire, in accoglimento di improvvide sollecitazioni esterne (v. docc. 8, 9, 10). Eppure, proprio in tema di assegnazione dei c.d. “seggi residui”:
a) era maturata un’interpretazione sostanzialmente autentica dell’art. 22, comma 6, della l.r. n. 5/2012, formalmente assunta in seno alla giunta regionale e condivisa col Ministero dell’interno (v. docc. 4 e5);
b) sulla base di essa era stata predisposta la piattaforma informatica ministeriale a supporto delle operazioni elettorali (i.e. era stato elaborato l’apposito algoritmo di calcolo);
c) e creato il relativo modello di verbale delle operazioni (v. docc. 1, 2, 3).
2. L’art. 22, comma 6, della l.r. n. 5/2012 è articolato in tre periodi, il primo prevede l’assegnazione dei “seggi residui” “in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali”; il secondo, relativamente ai seggi ulteriormente residui, “a partire dal gruppo di liste provinciali ... con la minor cifra elettorale regionale”; il terzo introduce un criterio di chiusura “qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di lista”.
3. La delibera della giunta regionale n. 2814/DGR del 29/12/2014 ha per oggetto “adempimenti elezioni regionali 2015. Soluzioni quesiti posti dal Ministero dell’interno sull’interpretazione e applicazione della legge regionale n. 5 del 2012, ai fini della modifica e implementazione della piattaforma informatica denominata ‘SIEL’, di proprietà del Ministero, destinata a supportare le consultazioni elettorali” (v. doc. 4). Nella relazione introduttiva si dà atto che il “... Ministero dell’Interno ha inviato una serie di quesiti sulla lettura di diverse disposizioni della legge elettorale regionale” (v. doc. 4), fra le quali l’art. 22, comma 6, lett. b), sull’assegnazione dei c.d. seggi residui, oggi sub judice e si indicano le relative soluzioni da adottare. Vi si legge, infatti, che “dal confronto con il Ministero dell'Interno è emerso che la legge regionale contiene un ulteriore punto di criticità, laddove, nei primi due periodi dell'art. 22, comma 6, lettera b), pare prevedere diversi criteri per l'assegnazione dei seggi residui. Con riferimento a detto punto si è concordata con il Ministero la soluzione interpretativa che, alla luce di una lettura sistematica delle diverse disposizioni contenute nell'art. 22 della legge, rende possibile attribuire ai due periodi sopra citati un significato autonomo e coerente nell'ambito di una precisa sequenza procedimentale” (v. doc. 4). In modo ancora più articolato, la succitata soluzione interpretativa, al pari delle altre soluzioni ai quesiti posti, viene riportata in allegato alla delibera laddove, al di là di ogni dubbio, viene precisato che l’art 22, comma 6, lett. b), cit. va interpretato nel seguente modo: “alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni dell’art. 22, i primi due periodi della lettera b) del comma 6 hanno un significato autonomo e coerente nell’ambito di una precisa sequenza procedimentale. Innanzitutto l’articolo 22 individua due distinte tipologie di seggi residui: - da un lato, ci sono i seggi residui di cui al comma 5, lettera b), che residuano dall’operazione di assegnazione dei seggi ad ogni lista provinciale;- dall’altro, ci sono i seggi residui di cui al comma 6, lettera a), che sono individuati con riferimento ai gruppi di liste (e non alle singole liste circoscrizionali): si tratta in particolare del caso in cui la somma dei seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali supera il numero dei seggi spettanti al gruppo a livello regionale cui le liste appartengono in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i). Detti seggi eccedenti devono essere sottratti al gruppo e costituiscono seggi residui da riassegnare. Pertanto l’iter procedurale delineato dalla legge risulta il seguente: - alla prima categoria di residui di lista provinciale, di cui al comma 5 lett. b, si applica il primo periodo del comma 6 lettera b), che prevede una graduatoria unica regionale decrescente delle liste provinciali nell’ambito della quale i seggi residui sono assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale residuale, fino a raggiungere il numero di seggi assegnato, a livello regionale, al gruppo cui le liste provinciali appartengono, a norma del comma 4, lettera i) (v. punto 1) precedente); - alla seconda categoria di residui di gruppo di liste, di cui al comma 6 lettera A, si applica, invece, il secondo periodo del comma 6 lettera b) secondo il quale l’assegnazione viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali con la minor cifra elettorale regionale. Ciò premesso, con riferimento ad entrambe le domande riguardanti le ipotesi di eventuali parità, è applicabile la norma, di carattere residuale, contenuta nel terzo periodo, della lettera b) del comma 6” (v. allegato alla delibera, sub doc. 4). La giunta regionale il 29/12/2014 “delibera di approvare le soluzioni riportate nell’allegato al presente provvedimento (allegato A), al fine di dare riscontro al Ministero dell’Interno” (v. doc. 4).
4. La soluzione ermeneutica così adottata è stata confermata e ulteriormente dettagliata con la successiva delibera di giunta n. 88 del 27/10/2015 (doc. 5).
5. L’Ufficio centrale regionale, raggiunto da plurime istanze di revisione dei risultati, procedeva alla suesposta sequenza di annullamenti delle operazioni già verbalizzate, così originando il “balletto” degli esclusi e degli eletti. Annullate le operazioni già verbalizzate, il 13 giugno 2015, l’Ufficio pensa bene, con riguardo all’assegnazione dei seggi residui, di alterare la sequenza e la modalità delle operazioni stabilite dalla legge, facendo intendere che la medesima assegnazione sarebbe avvenuta non già scadenzando le operazioni descritte nel primo, secondo e terzo periodo dell’ormai noto art. 22, comma 6, lett. b), ma in modo unitario, alla luce, insieme, del primo e del secondo periodo. Secondo i desiderata dei non eletti. E’ l’inizio, niente affatto imprevedibile, della progressiva perdita di controllo sul processo. Anche il verbale chiuso in data 15 giugno 2015 viene parzialmente annullato. Applicando, l’Ufficio, il diverso meccanismo di ripartizione dei seggi residui, la dott.ssa Buzzo, non è più risultata eletta. In definitiva, dunque, la proclamazione degli eletti è avvenuta in violazione della legge; in particolare, è stato illegittimamente negato alla candidata Buzzo quanto a pieno titolo aveva ottenuto e ha ragione di ottenere. Donde il presente ricorso per i seguenti motivi di Diritto
1. Violazione/falsa applicazione di legge (art. 22, comma 6, lett. b, l.r. n. 5/2012). Violazione del principio di legalità e degli autolimiti imposti dall’autorità procedente. Surrettizia disapplicazione di atti amministrativi di interpretazione e di indirizzo. Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Introduzione postuma di criteri operativi generali. Carenza di potere. Carenza di motivazione. Motivazione perplessa. Violazione del principio di imparzialità. Ingiustizia manifesta.
L’Ufficio regionale (in quanto autorità amministrativa), nell’assegnazione dei seggi residui, ha seguito, contro ogni logica e attesa, un’erronea interpretazione della legge che doveva applicare. L’interpretazione assunta dall’Ufficio, infatti:
a) contrasta con il tenore letterale dell’art. 22, comma 6, lett. b), della l. r. n. 5/2012, il quale articola la ripartizione de qua in tre fasi distinte e non la omologa affatto in un unicum inscindibile: per prima viene l’assegnazione dei seggi residui di lista in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali; segue l’assegnazione dei residui dei gruppi di liste con la minor cifra elettorale regionale; chiude, da ultimo, ove restino ancora seggi da attribuire, l’assegnazione a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
b) contrasta con i chiarimenti interpretativi formulati dalla giunta regionale e condivisi col Ministero;
c) contrasta con l’algoritmo di calcolo appositamente predisposto dal Ministero dell’interno in simbiosi con la Regione e con il modello di verbale;
d) contrasta con la ratio legis di equilibrare (rectius: temperare) il premio di maggioranza valorizzando le liste provinciali di minoranza più forti sul territorio (indipendentemente dalla coalizione di appartenenza), quelle con maggiori cifre elettorali residuali. L’Ufficio non ha in alcun modo motivato l’inopinata scelta ermeneutica difforme; in particolare non ha spiegato il motivo che l’ha condotta a disapplicare le delibere di giunta che le imponevano di seguire il prefissato iter applicativo della legge. Si aggiunga che, per giurisprudenza pacifica, un’autorità amministrativa non può disapplicare delibere che essa stessa, direttamente o attraverso l’amministrazione alla quale appartiene, ha concorso a predisporre, tanto meno surrettiziamente e con l’introduzione postuma e retroattiva di criteri operativi diversi da quelli resi noti prima della competizione elettorale. Laddove l’Ufficio ha espresso una motivazione, l’ha fatto in termini generalissimi, comunque tali da impedire qualsiasi controllo esterno, e/o in modo perplesso. L’illegittima condotta dell’Ufficio ridonda, poi, in eccesso di potere, per l’ingiustizia manifesta che cagiona, negando il seggio a chi ne aveva pieno titolo e attribuendolo per converso a chi, di titoli, non ne ha alcuno. Donde la piena fondatezza del primo motivo di ricorso.
2. Violazione dei principi del contraddittorio. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Falsa rappresentazione dell’attività di verbalizzazione in realtà diretta ad innovare retroattivamente i criteri di assegnazione dei seggi residui. Violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione.
Si è provata la permeabilità dell’Ufficio alle “sollecitazioni esterne” (v. docc. 8, 9, 10), al punto da preferire l’orientamento ermeneutico propugnato da queste rispetto all’interpretazione piana della legge, vale a dire quella fedele al tenore letterale e conforme ai chiarimenti della Regione e del Ministero. Oltre a stigmatizzare tale modus operandi (v. primo motivo di ricorso), la ricorrente non può non dolersi anche della circostanza che la già di per se stessa indebita apertura agli apporti esterni (rimanendo per inconcessum la sua legittimità) sia comunque avvenuta, in concreto, in maniera unidirezionale, limitata ai soli contributi dei candidati esclusi, senza alcun contraddittorio con gli eletti secondo l’interpretazione “autentica” precisata dalla Regione e condivisa con il Ministero. Tutto ciò non può che connotare la condotta dell’Ufficio procedente in termini di scarsa consapevolezza e di grossolana leggerezza, anche sul piano istruttorio, in palese violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione. E’, dunque, manifesta la violazione del principio del contraddittorio cd precontenzioso. Tale principio trova fondamento costituzionale nell’art. 97 Cost. e nell’art. 11 del Trattato sull’Unione Europea. Da qui il secondo profilo di censura.
Istanza di risarcimento del danno. Anche ai fini risarcitori, alla luce di quanto dedotto, l’odierna ricorrente lamenta un grave pregiudizio derivato dall’illegittimo e colpevole operato dell’Ufficio.
In via istruttoria. Laddove occorra e si ritenga insufficiente il dettaglio delle operazioni di voto esposto dalla Regione e dal Ministero nella pubblicazione delle operazioni di calcolo eseguite (v. doc. 11), si chiede che l’ecc.mo Tribunale voglia disporre gli adempimenti istruttori necessari all’assegnazione dei seggi residui nella circoscrizione di Belluno in conformità al criterio ermeneutico stabilito dalla legge e fatto oggetto dei chiarimenti di cui alle delibere di giunta regionale n. 2814/2014 e 88/2015, avallate dal Ministero dell’interno, con ricorso, ove ritenuto utile, all’originario algoritmo di calcolo della c.d. piattaforma “SIEL” di proprietà del Ministero. P.Q.M. Si chiede che codesto on.le Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia:
in via istruttoria: disporre, se del caso, gli adempimenti istruttori necessari all’assegnazione dei seggi residui nella circoscrizione di Belluno come precisati nella parte motiva;
nel merito:
a) annullare, in parte qua (i.e.: nella parte relativa all’assegnazione dei c.d. seggi residui nella circoscrizione di Belluno) e nei limiti dell’interesse della ricorrente, il verbale dell’Ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti chiuso il 19 giugno 2015 e tutti gli atti preordinati e connessi, relativi all’elezione per il rinnovo del Consiglio regionale svoltasi in data 31 maggio 2015, ivi compresi, ove occorra, il verbale chiuso il 12 giugno e annullato il 13 giugno e il verbale delle operazioni compiute e chiuse in data 15 giugno 2015, anch’esso annullato “limitatamente alla parte compresa fra le pagine 80 e 108”;
b) quoad effectus, in principalità, correggere secundum legem (e in conformità all’originario algoritmo stabilito dalla giunta regionale di concerto col Ministero), nella circoscrizione di Belluno, il risultato delle elezioni, nella parte relativa all’assegnazione dei c.d. seggi residui e sostituire la ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto. In subordine, procedere alla suddetta correzione nell’assegnazione dei c.d. “seggi residui” in tutte le circoscrizioni e, quanto alla circoscrizione di Belluno, sostituire la ricorrente al candidato illegittimamente proclamato eletto. In ogni caso condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto delle illegittime determinazioni assunte dall’Ufficio centrale regionale. Con vittoria di diritti, spese ed onorari, come da regola generale.
Padova-Venezia, 18 luglio 2015
avv. prof. Enrico Minnei - avv. Eliana Bertagnolli