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Bur n. 116 del 11 dicembre 2015


STUDIO LEGALE DE MARTIN, PADOVA

Notificazione per pubblici proclami del ricorso elettorale, ex articolo 130 C.p.a., interposto dal Sig. Stefano Falconi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

Il Sig. Stefano Falconi, nato a Rosolina (RO) in data 1 dicembre 1960 ed ivi residente omissis (C.F. FLC SFN 60T17 H573Y), rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova (C.F. DMR GNN 68S20 G642E) e dall’Avv. Fulvia Fois del Foro di Rovigo (C.F. FSO FLV 69A62 C623E) domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. per il Veneto, ha proposto al T.A.R. Veneto impugnativa (Reg.Ric., Sezione I^, n. 1042/2015) contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta e Legale rappresentante pro-tempore, nonchè nei confronti del Consigliere Regionale Sig.ra Bartelle in Grillo Patrizia, non costituita in Giudizio, con l’intervento volontario ad opponendum del Consigliere Regionale Avv. Pietro Dalla Libera, con elezione di domicilio in Venezia, San Marco 2322, Palazzo Ferro Fini, Sede del Gruppo Consigliare presso il Consiglio Regionale Veneto di “Veneto Civico” per ottenere l’annullamento, con ricorso originario ex Articolo 130 C.p.a., dei seguenti atti e provvedimenti: 1) del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale per l’Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto datato 19 giugno 2015 e della ivi contenuta (vedasi il Paragrafo 20) proclamazione degli eletti; 2) nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto datato 15 giugno 2015, parzialmente annullato in via di autotutela con il Verbale  del 19 giugno 2015; 3) Di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o pregiudizialità ed in particolare, ove occorra, del Verbale 26 giugno 2015 avente ad oggetto l’insediamento del Consiglio Regionale ai sensi dell’Art. 35 dello Statuto del Consiglio, in parte qua insedia i candidati illegittimamente proclamati; altresì per la correzione del risultato elettorale e la conseguente sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con quelli che dovevano essere proclamati  eletti e pertanto con la nomina del ricorrente Sig. Stefano Falconi a Consigliere Regionale della Regione Veneto. Con successivo ricorso per motivi aggiunti il Sig. Stefano Falconi ha richiesto l’annullamento parziale:
1) della Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 1 settembre 2015 avente ad oggetto: “Convalida dell’elezione dei Consiglieri Regionali Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabio, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bassi Andrea, Bartelle Patrizia in Grillo, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottaccin Gianpaolo Enrico, Brescacin Sonia, Busco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Coletto Luca, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola Ignazio, Finozzi Marino, Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Sandonà Luciano, Semenzato Alberto, Salemi Orietta, Scarebel Simone, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto”, pubblicata sul BUR n. 90 del 22 settembre 2015 solamente in parte qua convalida l’elezione a Consiglieri Regionali del Veneto della Sig.ra Bartelle in Grillo Patrizia, odierna odierno controinteressata, e dell’Avv. Pietro Dalla Libera, interveniente volontario ad opponendum nonché per quanto di necessità, la relativa proposta di convalida dei Consiglieri Regionali eletti, proposta proveniente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto e la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 25 agosto 2015, atti non preparatori non conosciuti;
2) nonché, per quanto di interesse e nella sola ipotesi in cui il T.A.R. per il Veneto avesse disposto, come effettivamente avvenuto, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri Consiglieri Regionali proclamati e convalidati, della previa Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 34 del 20 luglio 2015 avente ad oggetto: “Convalida dell’elezione dei Consiglieri Regionali componenti dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’Articolo 37 dello Statuto”, pubblicata sul BUR n. 78 dell’11 agosto 2015 solamente in parte qua convalida l’elezione a Consigliere Regionale di coloro che dovessero, eventualmente, partecipare all’odierno Giudizio Amministrativo ivi compresa, per quanto di necessità, la relativa proposta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto di convalida dei Consiglieri Regionali eletti Membri dell’Ufficio di Presidenza e la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 108 del 15 luglio 2015, atti preparatori non conosciuti, con correzione del risultato elettorale e la conseguente sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con quelli che dovevano essere proclamati  eletti e pertanto con la nomina del ricorrente Sig. Stefano a Consigliere Regionale della Regione Veneto. Sia nel ricorso introduttivo che nel ricorso per motivi aggiunti sono state sollevate le seguenti censure: a) Vizio di violazione di legge: violazione ed erronea applicazione dell’Art. 22 della L.R.V. 16 gennaio 2012, n. 5; b) Vizio di violazione ed erronea applicazione dell’Art. 22, comma VI^, lett. b) L.R.V. n. 5/2012 sotto altro profilo. Violazione dell’Art. 21 nonies della Legge n. 241/1990. Violazione dell’Art. 13 della L.R.V. n. 5/2012; c) Vizio di violazione ed erronea applicazione dell’Art. 3 della L. n. 241/1990. Vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica del difetto di istruttoria e di motivazione. Vizio di violazione degli Articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990. All’Udienza prefissata per il giorno 18 novembre 2015, il T.A.R. per il Veneto, Sezione I^, ha pronunziato Ordinanza Collegiale n. 1221/2015, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 19 novembre 2015 e comunicata al patrocinio difensivo del ricorrente, a mezzo PEC in data 19 novembre 2015, ed a mezzo raccomandata r.r. cartacea pervenuta in data 26 novembre 2015, motivando testualmente come segue: “- ai fini del decidere sul ricorso, come in epigrafe proposto, appare dirimente la questione concernente l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, nella parte in cui regola la ripartizione dei seggi c.d. “residui” all’interno del Consiglio Regionale; - detta disposizione appare suscettibile di diverse interpretazioni, ciascuna delle quali incide, in diversa misura, sulla assegnazione dei seggi e sulla proclamazione degli eletti di cui alla recente competizione elettorale tenutasi in data 31 maggio 2015, per il rinnovo del Consiglio Regionale del Veneto e l’elezione del Presidente della Giunta Regionale; - conseguentemente, in considerazione del numero delle persone da chiamare in giudizio, il Collegio ritiene opportuno, prima di procedere all’esame del merito del ricorso, disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del c.p.a., mediante notifica per pubblici proclami di cui al successivo comma 4, da effettuarsi a mezzo di pubblicazione di un sunto del ricorso e delle relative Conclusioni sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul quotidiano locale “Il Gazzettino”, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. Ritenuto di dover disporre, per l’ulteriore trattazione del merito del ricorso, il rinvio alla udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016”. A mezzo di detta Ordinanza il Giudice adìto, considerando che l’ipotetico accoglimento del ricorso in esame determinerebbe il travolgimento delle posizioni giuridiche soggettive di più interessati, ha considerato costoro quali controinteressati in senso tecnico, i quali potrebbero vedere potenzialmente pregiudicata la propria posizione, in quanto dall’Ordinanza stessa emerge che le esigenze del ricorrente potrebbero rinvenire un ipotetico apprezzamento con riferimento alla  censura con la quale si lamenta la violazione dell’Articolo 22 della L.R.V. 16 gennaio 2012, n. 5, la quale appare suscettibile di diverse interpretazioni che, tutte - ma in maniera diversa - incidono sulla assegnazione dei seggi e sulla proclamazione degli eletti di cui alla recente competizione elettorale del 31 maggio 2015. La trattazione del ricorso nel merito è stata rinviata all’Udienza pubblica già fissata per il giorno 10 febbraio 2016. Si provvede, pertanto, alla notificazione per pubblici proclami del ricorso con l’avvertenza che copia conforme all’originale di esso, nonché del ricorso per motivi aggiunti, verranno notificate e depositate presso la Casa Comunale di Venezia. Le conclusioni di detti ricorsi sono le seguenti:

A) Quanto al ricorso principale: “NEL MERITO: Accertato e verificato che il candidato ricorrente doveva essere nominato Consigliere Regionale, annullare gli atti impugnati in proemio identificati ed in particolare il Verbale della operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto datato 19 giugno 2015 contenente, al Paragrafo 20, la proclamazione degli eletti. Ove occorra, annullare il Verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale per l’elezione del presidente della giunta regionale e consiglio regionale della regione veneto datato 15 giugno 2015 e di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità ed in particolare, ove occorra, il Verbale del 26 giugno 2015 avente ad oggetto l’insediamento del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 35 dello Statuto del Consiglio Regionale del Veneto; Disporre la correzione del risultato elettorale e la conseguente sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con quelli che dovevano essere proclamati eletti e la conseguente proclamazione e nomina del ricorrente Stefano Falconi fra gli eletti alla carica di consigliere regionale della Regione Veneto in sostituzione del controinteressato.

Con ogni consequenziale statuizione anche per quanto concerne l’integrale

rifusione delle spese e competenze del presente giudizio amministrativo di I° grado, come per generale norma. Documenti come da allegato e separato Elenco che si produce. Il presente ricorso attiene al rito elettorale ed è pertanto esente da contributo unificato”.

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti: “NEL MERITO: Accertato e verificato che il candidato ricorrente doveva essere nominato Consigliere Regionale, annullare – oltre a quelli già impugnati in sede di ricorso principale - gli atti impugnati in epigrafe identificati ed in particolare: A) la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 1 settembre 2015 avente ad oggetto: “Convalida dell’elezione dei Consiglieri Regionali Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabio, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bassi Andrea, Bartelle Patrizia in Grillo, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottaccin Gianpaolo Enrico, Brescacin Sonia, Busco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Coletto Luca, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola Ignazio, Finozzi Marino, Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Sandonà Luciano, Semenzato Alberto, Salemi Orietta, Scarebel Simone, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto”, pubblicata sul BUR n. 90 del 22 settembre 2015 solamente in parte qua convalida l’elezione a Consigliere Regionale del Veneto della Sig.ra Bartelle in Grillo Patrizia, odierna odierno controinteressata, e dell’Avv. Pietro Dalla Libera, interveniente volontario ad opponendum nonché per quanto di necessità, la relativa proposta di convalida dei Consiglieri Regionali eletti, proposta proveniente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto e la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 25 agosto 2015, atti non preparatori non conosciuti; B) per quanto di interesse e nella sola ipotesi in cui codesto On.le Collegio disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri Consiglieri Regionali proclamati e convalidati, della previa Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 34 del 20 luglio 2015 avente ad oggetto: “Convalida dell’elezione dei Consiglieri Regionali componenti dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’Articolo 37 dello Statuto”, pubblicata sul BUR n. 78 dell’11 agosto 2015 solamente in parte qua convalida l’elezione a Consigliere Regionale di coloro che dovessero, eventualmente, partecipare all’odierno Giudizio Amministrativo ivi compresa, per quanto di necessità, la relativa proposta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto di convalida dei Consiglieri Regionali eletti Membri dell’Ufficio di Presidenza e la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 108 del 15 luglio 2015, atti preparatori non conosciuti; Disporre la correzione del risultato elettorale e la conseguente sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con quelli che dovevano essere proclamati eletti e la conseguente proclamazione e nomina del ricorrente Sig. Stefano Falconi fra gli eletti alla carica di consigliere regionale della Regione Veneto in sostituzione dei controinteressati;

EVENTUALE ISTANZA DI RIUNIONE: Qualora il presente ricorso dovesse essere interpretato quale nuovo ricorso principale e non quale mero ricorso per motivi aggiunti disporsi la riunione del Giudizio originato dalla presente impugnativa a quello già pendente e rubricato al n. 1042/2015 Reg.Ric. – Sezione I^ e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 70 C.p.a., stante l’evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Con ogni consequenziale statuizione anche per quanto concerne l’integrale rifusione delle spese e competenze del presente giudizio amministrativo di I° grado, come per generale norma.  Documenti come da allegato e separato Elenco che si produce. Il presente ricorso attiene al rito elettorale ed è pertanto esente da contributo unificato”.


Padova – Venezia, lì 26.11.2015

Avv. Giovanni Attilio De Martin Avv. Fluvia Fois

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