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Bur n. 114 del 04 dicembre 2015


STUDIO LEGALE LUIGI GAROFALO, VENEZIA

Notifica di ricorso elettorale a mezzo di pubblici proclami.

In esecuzione dell’ordinanza n. 1137/2015, emessa dalla Prima Sezione del T.A.R. per il Veneto all’esito dell’udienza pubblica del 4 novembre 2015, nel contenzioso promosso con ricorso n. 968/2015 dal dott. Leonardo Muraro, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, piazzale Roma n. 468/B, contro la Regione Veneto, l’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia e nei confronti dell’avv. Dalla Libera per l’annullamento:

1) dell’attribuzione dei seggi relativi alle elezioni tenutesi in data 31 maggio 2015 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Veneto e l’elezione del Presidente della Giunta Regionale, effettuata in base all’art. 22, commi 5 e 6, l.r. 16 gennaio 2012, n. 5, in data 19 giugno 2015 dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia; 2) della proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Veneto, effettuata in data 19 giugno 2015 dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia, nella parte in cui esclude il dott. Leonardo Muraro dal novero degli eletti al Consiglio Regionale; 3) per quanto occorrer possa, degli atti di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 13-15 giugno, ove non già annullati in autotutela dal medesimo Ufficio; 4) di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti o collegati agli atti impugnati,

 il dott. Leonardo Muraro, come sopra rappresentato e difeso, in vista della pubblica udienza fissata per il 10 febbraio 2016 alle ore 9.00 per la discussione nel merito, provvede all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 104/2010 mediante notifica per pubblici proclami di cui al successivo comma 4, a mezzo di pubblicazione di un sunto del ricorso e delle relative conclusioni sul B.U.R. e sul quotidiano “Il Gazzettino”, destinata, in particolare, a tutti i soggetti cui è stato attribuito un seggio a seguito delle elezioni regionali del 31 maggio 2015 e conseguentemente proclamati eletti al Consiglio Regionale del Veneto in data 19 giugno 2015 dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello: Graziano Azzalin; Erika Baldin; Fabiano Barbisan; Riccardo Barbisan; Massimiliano Barison; Patrizia Bartelle; Andrea Bassi; Sergio Antonio Berlato; Jacopo Berti; Fabrizio Boron; Gianpaolo Bottacin; Sonia Brescacin; Manuel Brusco; Francesco Calzavara; Stefano Casali; Roberto Ciambetti; Luca Coletto; Elena Donazzan; Franco Ferrari; Nicola Ignazio Finco; Marino Finozzi; Gianluca Forcolin; Stefano Fracasso; Nazzareno Gerolimetto; Franco Gidoni; Massimo Giorgetti; Antonio Guadagnini; Cristina Guarda; Manuela Lanzarin; Roberto Marcato; Gabriele Michieletto; Alessandro Montagnoli; Alessandra Moretti; Giovanna Negro; Bruno Pigozzo; Gianpiero Possamai; Silvia Rizzotto;  Piero Ruzzante; Orietta Salemi; Luciano Sandonà; Simone Scarabel; Alberto Semenzato; Claudio Sinigaglia; Stefano Valdegamberi; Alberto Villanova; Luca Zaia; Andrea Zanoni; Marino Zorzato; Francesca Zottis; nonché a ogni ulteriore soggetto non individuabile in atti e tuttavia titolare di un interesse contrario a quello del ricorrente.

* * *

            Rappresenta il ricorrente stesso che, in tempo utile rispetto all’udienza pubblica del 4 novembre 2015, si erano costituiti in giudizio l’avv. Dalla Libera e, con intervento ad opponendum, il sig. Maurizio Conte, depositando entrambi un proprio atto difensivo nel quale argomentano concludendo per il rigetto del gravame, cui seguiva la produzione di una seconda memoria ugualmente intonata.

* * *

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

VENEZIA

RICORSO EX ART. 130 C.P.A.

per il dott. LEONARDO MURARO, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, piazzale Roma n. 468/b,

contro

la REGIONE DEL VENETO, c.f. 80007580279 con sede in 30123, Venezia (VE), Dorsoduro 3901 (Palazzo Balbi), in persona del Presidente della Giunta Regionale e, in quanto tale, legale rappresentante pro tempore

nonché contro

l’ UFFICIO CENTRALE REGIONALE istituito presso la Corte d’Appello di Venezia ai sensi dell’art. 8, l. n. 108/1968 e dell’art. 12, l.r. n. 5/2012, c.f. 80015340278, in persona del presidente designato e, dunque, legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti

dell’avv. PIETRO DALLA LIBERA,

per l’annullamento

previa sospensione cautelare dell’efficacia

1) dell’attribuzione dei seggi relativi alle elezioni tenutesi in data 31 maggio 2015 per il rinnovo del Consiglio Regionale del Veneto e l’elezione del Presidente della Giunta Regionale, effettuata in base all’art. 22, commi 5 e 6, l.r. 16 gennaio 2012, n. 5, in data 19 giugno 2015 dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia; 2) della proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale del Veneto, effettuata in data 19 giugno 2015 dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia, nella parte in cui esclude il dott. Leonardo Muraro dal novero degli eletti al Consiglio Regionale; 3) per quanto occorrer possa, degli atti di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 13-15 giugno, ove non già annullati in autotutela dal medesimo Ufficio; 4) di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti o collegati agli atti impugnati.

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Fatto

Com’è noto, lo scorso 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Veneto e per l’individuazione del Presidente della Giunta Regionale.

Nell’occasione, ha trovato applicazione, per la prima volta, la l.r. n. 5/2012 (pubblicata sul B.U.R. n. 7/2012), recante appunto “norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale”: e ciò pur se la stessa, già in fase pre-elettorale, era stata oggetto di puntuali osservazioni critiche da parte del Ministero dell’Interno, che ne aveva messo in luce criticità tecniche e difficoltà interpretative, tanto che  la Regione si era vista costretta a intervenire con proprie deliberazioni giuntali di data 29 dicembre 2014, n. 2814 e 27 gennaio 2015, n. 88 (cfr. docc. 1-2).

Dopo lo svolgimento delle elezioni, nell’immediatezza dello spoglio effettuato, i conteggi del Ministero – sulla base dell’interpretazione fatta propria anche dalla Regione nelle menzionate delibere – indicavano tra gli eletti alla carica di consigliere regionale anche il dott. Leonardo Muraro, candidatosi quale capolista della “Lista Tosi” per la circoscrizione di Treviso (docc. 3-4).

Sennonché, all’esito delle operazioni svolte dall’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte d’Appello di Venezia ai sensi dell’art. 8, l. n. 108/1968, si giungeva, in data 15 giugno 2015, a una proclamazione degli eletti che, sorprendentemente, deludeva quest’aspettativa (doc. 5).

I calcoli compiuti dall’Ufficio portavano infatti a un parziale, ma significativo stravolgimento della composizione del Consiglio Regionale inizialmente preannunciata – anche a mezzo stampa – sulla base dei modelli matematici del Ministero: ben sei, infatti, erano i candidati che, inizialmente computati tra gli eletti, venivano poi dichiarati esclusi.

Tra questi, in particolare, vi era il dott. Muraro – attuale Presidente della Provincia di Treviso – che, rispetto ai risultati della circoscrizione provinciale, si vedeva surclassato dall’avv. Pietro Dalla Libera – attuale Sindaco di Oderzo –, esponente della lista Veneto Civico (cfr. doc. 5), che aveva riportato un numero di preferenze sensibilmente inferiore a quello dell’odierno ricorrente (1.050 contro 1.753).

Il clamore suscitato dalla decisione – cui la stampa dava ampio risalto – aumentava allorché, in data 19 giugno 2015, l’Ufficio Centrale Regionale si riuniva nuovamente per annullare in autotutela il verbale delle operazioni compiute nel pomeriggio del 15 giugno 2015: e ciò in ragione di un errore  nell’applicazione proprio dell’art. 22, l.r. n. 5/2012, peraltro nella lettura che qui si contesta, che rendeva indispensabile un ricalcolo dei seggi e una nuova proclamazione degli eletti (doc. 6).

Ancora una volta, quindi, dalla composizione del Consiglio Regionale veniva illegittimamente estromesso il dott. Muraro: donde il suo interesse ad agire dinanzi a codesto Ill.mo T.A.R. per ottenere l’annullamento e, prima ancora, la sospensione cautelare degli atti lesivi adottati nei suoi confronti.

* * *

Diritto

1) Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 22, l.r.  n.  5/2012.

L’art. 22 della legge elettorale veneta – la n. 5 del 2012, determina le modalità pratiche attraverso le quali gli Uffici centrali circoscrizionali, istituiti presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna circoscrizione, e quello regionale, presso la competente Corte d’Appello, attribuiscono i seggi alle varie liste e coalizioni di liste aventi diritto: si tratta, in linea di massima, di una sorta di “proporzionale ibrido” a premio di maggioranza variabile, articolato in più fasi disciplinate da disposizioni di lettura e coordinamento tutt’altro che agevole.

I seggi del Consiglio Regionale da assegnare sono in tutto 49, a cui vanno aggiunti quelli che, di diritto, spettano al Presidente della Giunta Regionale e al candidato alla Presidenza secondo classificato sulla base dei suffragi raccolti.

Dei 49 seggi disponibili nel corso dell’ultima tornata elettorale, invero, 26 sono stati assegnati a quoziente intero, ossia in via diretta: l’Ufficio Centrale Regionale – ai sensi dell’art. 22, comma 5, lett. b), primo periodo – ha semplicemente diviso, per ogni singola circoscrizione, la cifra elettorale circoscrizionale (ossia il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione) di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale (calcolato dividendo il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per il numero dei seggi in palio nella stessa aumentato di uno) e assegnato a ogni lista un numero di seggi pari alla parte intera del risultato di tale divisione.

Per fare un esempio, Lista Zaia a Verona ha riportato 36.698 voti: dividendo tale valore per 32.603, ossia per il quoziente della circoscrizione calcolato, a sua volta, dividendo i suffragi totali espressi per il numero di seggi aumentato di uno, si ottiene come risultato 1,125 e, dunque, a tale lista è attribuito, a livello circoscrizionale, un seggio a quoziente intero.

Per l’attribuzione dei 23 seggi residuali (avendo a riferimento l’intero Veneto), l’Ufficio Centrale Regionale ha applicato, ad avviso del ricorrente secondo modalità non esatte, il meccanismo di “ripescaggio”, disciplinato dall’art. 22, comma 6, lett. b), della normativa vigente.

Occorre a questo punto chiarire che l’art. 22, comma 6, contiene tre diverse disposizioni, enunciate in tre distinti periodi.

 In forza del primo, l’Ufficio Centrale Regionale “dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c) e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i)”: dunque i resti elettorali che sono “avanzati” dopo l’assegnazione dei consiglieri a quoziente intero nelle varie circoscrizioni vengono ordinati in senso decrescente in un'unica graduatoria (si vedano le pp. 80 e ss. dei verbali dell’Ufficio); attingendo a questa andranno assegnati, su base circoscrizionale, alle liste aventi diritto, i seggi mancanti per raggiungere il numero di seggi spettante al gruppo di liste cui appartengono in base al calcolo proporzionale di cui al comma 4, lett. i), che tiene conto dell’avvenuta attribuzione del premio di maggioranza.

Ai sensi del secondo periodo, “l’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale”, mentre, in virtù del terzo periodo, “qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo”.

Dal momento che i risultati elettorali dell’ultima elezione non hanno reso necessaria l’applicazione di quest’ultimo periodo – com’è pacifico –, la questione interpretativa, in questa sede, verte soltanto sul coordinamento tra il primo e il secondo.

Due, al riguardo, sono le tesi astrattamente sostenibili.

In base a una lettura “letterale”, il secondo periodo indicherebbe una mera modalità operativa con cui applicare il primo periodo: in sostanza, i gruppi di liste aventi diritto a concorrere al riparto dei seggi residui secondo la graduatoria di cui al periodo primo se li vedrebbero assegnare, in concreto, a partire dal gruppo con la cifra elettorale regionale più bassa, che sarebbe il primo ad “attingere” alla graduatoria seguito, via via, degli altri a cifra elettorale crescente.

Una seconda lettura, definibile, per comodità espositiva, “sistematica”, unica a neutralizzare le illogiche conseguenze che derivano dall’interpretazione letterale dell’art. 22, comma 6 lett. b), “spacchetta” i primi due periodi di detta disposizione, impiegando il primo come criterio di riparto per i seggi di cui al comma 5 lett. b) e il secondo come autonomo criterio di attribuzione dei seggi di cui al comma 6 lett. a) (non presenti in questa tornata elettorale).

Riassumendo, la diversità tra i due approcci sta nell’applicare o meno alla graduatoria dei resti elettorali che in questa sede vengono in rilievo il secondo periodo della lett. b) del comma 6 e, dunque, il criterio ivi contenuto che fa iniziare l’assegnazione dei seggi residui dai gruppi di liste con la cifra elettorale minore.

L’Ufficio ha fatto propria la prima delle due letture: addirittura, l’annullamento in autotutela dell’iniziale proclamazione degli eletti, per inciso, è avvenuto proprio perché esso si è reso conto di aver confuso l’espressione “gruppo di liste” con “coalizione elettorale” e di aver cominciato ad assegnare i seggi partendo dalla coalizione, anziché dal gruppo di liste, con cifra elettorale minore (cfr. doc. 6).

L’interpretazione seguita dall’Ufficio determina altresì, com’è evidente, esiti pesanti e distorsivi che portano perfino ad escludere la costituzionalità della disciplina veneta, in quanto, come si vedrà, i seggi elettorali vengono attribuiti secondo un ordine ingiustamente discriminatorio a vantaggio dei gruppi di liste con cifra elettorale minore, con risultati paradossali sulla composizione del Consiglio.

 Questo scenario, in fase pre-elettorale, non era sfuggito, come esposto in narrativa, al Ministero dell’Interno, che aveva avanzato specifici quesiti al riguardo.

La Giunta Regionale, nel rispondervi, constatata la fase di stallo dell’iter legislativo che pur poteva portare ad una correzione del testo stesso della legge elettorale, approvava, con deliberazione n. 2814 del 29 dicembre 2014, una soluzione ermeneutica volta a correggere le storture che sarebbero derivate dall’interpretazione letterale della norma in oggetto (doc. 1).

Nell’allegato A alla deliberazione appena menzionata, la Giunta, facendo propria la lettura “sistematica”, osservava come l’art. 22, considerato nel suo insieme, conosca due distinte tipologie di seggi “residuali”: quelli che qui sono oggetto del contendere, contemplati nel comma 5 lett. b) e quelli di cui al comma 6 lett. a) che – come già detto - in questa tornata elettorale non si sono originati.

Per disciplinare, in concreto, l’assegnazione di ambedue le categorie di seggi agli aventi diritto, la legge elettorale fa rinvio alle modalità di cui all’art. 22 comma 6 lett. b).

Secondo il condivisibile orientamento della Giunta tale rinvio, in nessuno dei casi, va inteso come effettuato al comma 6 lett. b) nel suo insieme, in quanto “alla prima categoria di residui di lista provinciale, di cui al comma 5 lett. b, si applica il primo periodo del comma 6 lett. b) (…) alla seconda categoria di residui di gruppo di liste, di cui al comma 6 lett. a), si applica, invece, il secondo periodo del comma 6 lett. b)” (cfr. doc.1, allegato A, p. 7, quarta colonna).

I primi due periodi del comma 6 lett. b) non vanno, dunque, letti come momenti immediatamente successivi di un’unica sequenza algoritmica, ma come criteri diversi da utilizzare in situazioni diverse per attribuire seggi residuali diversi.

Tale soluzione è stata impiegata dal Ministero nei propri conteggi elettorali (doc. 4), determinando la significativa discrasia tra gli stessi e quelli effettuati dall’Ufficio.

Se, infatti, a differenza di quanto ha fatto l’Ufficio, non si applica il secondo periodo del comma 6 lett. b) all’attribuzione dei seggi di cui al comma 5 lett. b), si hanno importanti variazioni nel novero degli eletti: non partendo, ai fini dell’assegnazione, dai gruppi di liste minori, i seggi risultanti dal prospetto 25 nel verbale del 19 giugno vengono attribuiti agli aventi diritto in base alla sola consistenza del resto elettorale presente in ciascun rigo dell’elenco.

Il primo gruppo ad ottenere eletti sarebbe, infatti, il M5S, che occuperebbe - anche a detta del Viminale - un seggio a Vicenza grazie ad un resto di 30.934, seguito da Lega Nord a Padova (30.548), Lista Zaia a Treviso (29,762), FI a Verona (28.179) e poi ancora M5S, stavolta a Treviso (27.670) e così via in ordine decrescente di resti.

Le conseguenze pratiche della diversa interpretazione data alla disposizione non sono dunque nient’affatto trascurabili, dal momento che ogni gruppo di liste deve attingere dall’elenco formato in base al primo periodo dell’art. 22, comma 6 lett. b) (e quindi con ordine dei resti delle liste decrescente) un numero di seggi pari a quello maturato sulla base del prospetto 24 del verbale del 13 giugno (cfr. doc.5 p.78) con l’unico limite, in concreto, della capienza delle circoscrizioni, ossia dell’esigenza di attribuire per ogni circoscrizione solo i seggi che là restano ancora da riempire (doc. 5, p. 78, prospetto 23).

Ed è allora del tutto evidente come l’ordine con cui si attinge dalla lista sia di fondamentale importanza, in quanto chi concorre per primo si soddisfa su circoscrizioni ancora tutte capienti, “vincolando” le assegnazione via via successive, le quali, ovviamente, dovranno tener conto dei seggi già assegnati in ogni circoscrizione.

Ora, un conto è dire, seguendo l’interpretazione del Ministero, che tale “diritto di priorità” si acquista in virtù del resto elettorale più alto – e quindi in forza del consenso elettorale acquisito –, un alto è sostenere, con l’Ufficio, che lo si acquisti per il solo fatto di avere la cifra elettorale più bassa (ossia di aver preso meno voti), stabilendo una corsia preferenziale per i “piccoli”, che si rivela altamente distorsiva del dato elettorale.

Se è vero, infatti, che ogni legge elettorale, per definizione, non porta mai a fotografare in modo del tutto fedele la realtà, altrettanto vero è che, osservando il riparto dei seggi “definitivo” emergente dal verbale del 19 giugno 2015 (cfr. doc. 6), si nota come il meccanismo dei resti applicato dall’Ufficio conduca ad una serie di storture abnormi e gravissime, tenuto conto che i seggi assegnati attingendo dalla graduatoria del comma 6 lett.b) costituiscono quasi la metà di quelli complessivamente in palio.

La illogicità nell’interpretatio legis adottata dall’Ufficio è più che mai evidente se si considera cosa accade nelle circoscrizioni di Belluno e Rovigo.

A queste spettano due seggi ciascuna, ma, non avendone ricevuto alcuno a quoziente intero (pp. 52, 54 Verbale 13 Giugno, doc. 5), li guadagnano entrambi mediante ripescaggio dalla graduatoria di cui al comma 6 lett. b): a Belluno, applicando il criterio scelto dall’Ufficio, entrambi i seggi vengono assegnati alla coalizione Zaia (posizioni 19 e 36 della lista), a discapito della volontà elettorale che, in quella circoscrizione, non assegnava a tale coalizione neppure la maggioranza assoluta dei consensi; applicando, invece, il criterio di interpretazione sistematica qui caldeggiato, i seggi sarebbero assegnati uno alla coalizione Zaia (n. 19) e l’altro alla coalizione Moretti (n. 75), in maniera cioè meno distorsiva rispetto ai risultati emersi dalle urne (doc. 4, pp.22-23).

A Rovigo, invece, la situazione è opposta: in base all’interpretazione dell’Ufficio, entrambi i seggi in palio vengono attribuiti alle coalizioni di opposizione (nn. 9 e 37 della lista), ignorando il 46,4% dei consensi riportato dalla Lista Zaia; se invece si seguisse l’interpretazione del Ministero e della Giunta Regionale, sostenuta dall’odierno ricorrente, dei due seggi spettanti alla circoscrizione Rovigo, uno finirebbe alla coalizione Zaia (n. 16) e il secondo alla coalizione Moretti (n. 9), con una distribuzione più aderente al risultato elettorale numerico (doc. 3 p. 22).

Il criterio scelto dall’Ufficio, poi, determina conseguenze paradossali, in quanto le posizioni 1) e 2) della lista di p. 80 del verbale del 19 giugno, pur rappresentando resti elettorali altissimi (rispettivamente 30.934 e 30.548), non portano all’assegnazione di alcun seggio; al contrario, prima assegnataria risulta la posizione 55, in forza di un resto di appena 5.679.

Da tale ultimo punto emerge, in particolare, come l’interpretazione letterale del comma 6 lett. b) dell’art. 22 conduce alla già lamentata ingiusta discriminazione a vantaggio dei gruppi di liste con cifra elettorale regionale più bassa, i quali, “attingendo” per primi, si vedono attribuire seggi senza il vincolo della capienza di circoscrizione, diversamente da quanto accade ai gruppi di liste via via maggiori, che trovando le circoscrizioni già piene, non si vedono assegnare seggi corrispondenti a posizioni in lista legate a resti elettorali consistenti.

Né la lettura avversata può essere giustificata da una presunta ratio di tutela delle minoranze, giacché, come emerge da quanto detto, il discrimen è rappresentato dalla mera cifra elettorale dei gruppi di liste, indipendentemente dalla coalizione di cui le stesse fanno parte: la disposizione, letteralmente intesa, non favorisce le minoranze, ma solo le liste minori, che potrebbero benissimo appartenere anche alla coalizione di maggioranza.

L’interpretazione dell’Ufficio nemmeno vanta il pregio di favorire la “rappresentatività”, intesa come partecipazione al Consiglio di gruppi politici eterogenei e quindi più rappresentativi della varietà politica e sociale della Regione, come pure da alcuni sostenuto: con l’interpretazione letterale della lett. b) del comma 6, infatti, partecipano al riparto dei seggi 12 gruppi di liste (Lista Zaia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega Nord, Lista Tosi, Fratelli d’Italia - AN, Alessandra Moretti Presidente, Indipendenza Noi Veneto, Veneto del fare, Ncd-udc, Veneto civico), ossia lo stesso numero di quelli che concorrerebbero con l’interpretazione sistematica invocata dal ricorrente (Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Forza Italia, Lista Zaia, Partito Democratico, Lista Tosi, Fratelli d’Italia – AN, Moretti Presidente, Veneto del Fare, Ncd-udc, Veneto Civico, Indipendenza Noi Veneto).

E’ del tutto evidente, quindi, che l’operato dell’Ufficio non può essere difeso evocando il motivo dalla ricerca di rappresentatività, ponendosi in aperto contrasto con l’interpretazione che la Regione e il Ministero hanno fornito in Merito alla legge elettorale.

* * *

2) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta nell’interpretazione delle disposizioni di legge. Contrasto con propri altri provvedimenti.

            Secondo costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stat., Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6608; Ad. Plenaria, 31 luglio 1996, n. 16), anche se le operazioni elettorali sono compiute da peculiari organi amministrativi (in questo caso l’Ufficio Centrale Regionale), essi, stante la loro esistenza solo temporanea e legata alle operazioni di voto, non sono portatori di un interesse tutelabile al mantenimento dei propri atti. Tali atti, quindi, risultano giuridicamente imputabili all’Amministrazione interessata dall’esito del voto, che, non a caso, ai sensi dell’art. 130, comma 3, lett. a) c.p.a.  è il soggetto  cui vanno necessariamente notificati i ricorsi in materia elettorale e, quindi, l’autentico legittimato passivo.

            Imputando, in ossequio al criterio sostanziale fatto proprio da Cons. Stat., Sez. V, 14 febbraio 2003 n. 809, gli atti compiuti dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Venezia alla Regione del Veneto, risulta evidente come l’odierno ricorrente ben possa dolersi, nel caso di specie, del cambio di regole avvenuto “in corsa” e a proprio danno: il dott. Muraro, infatti, confidava nel fatto che la Regione rimanesse fedele al proprio orientamento interpretativo in materia dell’art. 22, comma 6 lett. b) della legge elettorale regionale, così come consacrato nella deliberazione n. 2814/14 (doc. 1).

            La Regione, invece, del tutto inopinatamente e, in ogni caso senza fornire alcuna motivazione atta a sostenere il proprio revirement, ha adottato un’interpretatio legis addirittura contraria a quella contenuta nella appena menzionata deliberazione e, per giunta, foriera delle distorsioni già evidenziate al motivo precedente e, di conseguenza, manifestamente irragionevole e illogica.

Si rileva, addirittura, come l’Ufficio, per utilizzare nel concreto l’interpretazione che si ritiene errata, abbia addirittura dovuto, per così dire, forzare la struttura stessa del verbale: il modello 283 AR prevede, infatti, due distinte sezioni per l’applicazione dei primi due periodi del comma 6 lett. b) secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale (p. 77 e 84 doc. 5); l’Ufficio, invece, ha barrato la seconda delle due sezioni e, arbitrariamente, ha adattato la prima al calcolo alla luce di entrambi i periodi, come si evince dalle annotazioni manoscritte sul titolo di p. 77 del doc. 5.

***

3) Sugli errori di calcolo nell’attività compiuta dall’Ufficio Centrale Regionale.

Ad abundantiam, l’odierno ricorrente osserva come l’Ufficio abbia altresì compiuto un errore di calcolo nella stessa redazione della lista: alcuni dei resti relativi alla circoscrizione Treviso, infatti, non paiono individuati correttamente.

In base al comma 5, i resti si ottengono sottraendo alla cifra elettorale circoscrizionale di lista il prodotto tra il quoziente elettorale circoscrizionale (voti validi nella circoscrizione diviso per i seggi in palio nella circoscrizione, aumentati di uno) e il numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a quoziente intero.

Dalle pp. 60 e ss. del doc. 5 emerge come in quasi tutte le circoscrizioni i conteggi siano esatti (si segnala solo un refuso nell’indicazione del quoziente per Venezia a p. 62), mentre nel caso di Treviso si è considerato come quoziente il valore 31.051, anziché, correttamente, 31.845 come risultante dai calcoli di p. 55.

Questo errore incide al ribasso nella consistenza numerica del sottraendo e determina, di conseguenza, resti più alti del dovuto per Lista Zaia, Lega Nord e Partito democratico.

Anche i conteggi di p. 12 del doc. 5, necessari per calcolare la percentuale di voti riportata da ciascuna coalizione a livello regionale, non paiono corretti: nel prospetto n. 6, infatti, all’esito delle operazioni algebriche indicate nella nota 3 a piè di pagina (in virtù della quale i voti validi riportati globalmente da ogni coalizione vanno moltiplicati per 100 e il totale così ottenuto va diviso per la somma dei voti riportati da tutte le coalizioni nell’intera Regione), i valori che si determinano sono: Flavio Tosi 11,88% (anziché 11,91%), Luca Zaia 49,73% (anziché 49,86%), Laura di Lucia Coletti 0,91% (anziché 0,65%) e Alessandra Moretti 22,94% (anziché 23,00 %).

* * *

4) Sulla illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, lett. b) per contrasto con gli artt. 3, 48 comma 2 e 51 comma 1 Cost.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo dovesse ritenere la lettura, data dall’Ufficio alla disposizione oggetto del presente giudizio, la sola possibile e corretta, si osserva come tale norma, in assenza di “ortopedia interpretativa”, meriti il rinvio al Giudice delle Leggi alla luce di diversi profili di incostituzionalità.

In primo luogo, infatti, viene compiuta una discriminazione a vantaggio dei gruppi di liste con la cifra elettorale più bassa che porta, come conseguenza, ad un travisamento della volontà elettorale, dato che il riparto dei seggi non rispecchia fedelmente la distribuzione territoriale del risultato elettorale.

Si osserva come, in assenza della disposizione incriminata, i gruppi di liste a bassa cifra elettorale si vedrebbero assegnare comunque i seggi loro spettanti, ma concorrerebbero all’assegnazione degli stessi solo in coda ai gruppi contraddistinti da resti elettorali più ampi, ottenuti come conseguenza di un maggior consenso elettorale.

Vi è, pertanto, una violazione degli artt. 3, 48 comma 2 e 51 comma 1 Cost., in quanto la lettera della legge permette che un voto espresso ad una lista caratterizzata da resto elettorale pur altissimo non venga neppure computato ai fini dell’assegnazione di un seggio sulla base dei resti elettorali.

Rilevante, a tal proposito, è la già menzionata tabella alle pp. 80 e ss. del doc. 6: se il Giudice adito ritenesse che ivi la legge elettorale regionale sia stata correttamente applicata, i dubbi sulla costituzionalità del comma 6 lett. b) dell’art. 22 sarebbero certamente suffragati, sul piano empirico, dal fatto che il voto di un elettore del M5S di Vicenza, ad esempio, confluito nell’altissimo resto elettorale della posizione 1 della lista, avrebbe un peso diverso ed inferiore (se non addirittura nullo) rispetto a quello espresso da un elettore bellunese di Veneto Civico, in quanto quest’ultimo, a differenza del primo, concorrerebbe ad eleggere un consigliere nonostante un resto di cinque volte inferiore. E distorsioni del genere costituiscono non già meri inconvenienti di fatto, presenti fisiologicamente in ogni sistema elettorale, ma il risultato patologico di un meccanismo irrazionale poiché normativamente preordinato per tale esito.

Secondo l’autorevole insegnamento della Corte Costituzionale (da ultimo cfr. Cort. Cost.,13 gennaio 2014, n.1, § 3.1), “in ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, come quello in esame (si controverteva sulla legge elettorale nazionale, n.d.r.), siffatto scrutinio impone a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale” e il giudizio di proporzionalità che ne deriva “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e la modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti”.

Nel caso di specie, invece, il favor verso le liste minori e non verso le minoranze, oltre che palesemente irragionevole, non pare neppure un obiettivo che il legislatore regionale poteva perseguire legittimamente, per giunta tramite la compressione di diritti fondamentali.

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Sull’istanza cautelare

Si auspica che da quanto sinora detto sia emerso il consistente fumus bonis iuris che connota il gravame.

Sotto il profilo del periculum in mora, preme osservare come, qualora

le censure mosse in questa sede trovassero accoglimento, si determinerebbe una nuova e diversa composizione del Consiglio Regionale del Veneto, con i conseguenti, gravissimi, problemi di legittimità di tutti gli atti compiuti dal Consiglio Regionale nella sua composizione attuale.

Solo la sospensione cautelare degli atti in questa sede censurati, in uno con la celere definizione del giudizio di merito, consentirebbero di limitare le ricadute della sentenza sull’operatività del legislatore regionale e della Giunta.

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Tutto ciò premesso, il dott. Leonardo Murato, ut supra rappresentato e difeso, conclude onde piaccia a codesto Ill.mo T.A.R., disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

- nel merito: previo accoglimento della proposta istanza cautelare, accogliersi altresì il presente ricorso e, per l’effetto, annullarsi gli atti tutti impugnati come meglio descritti in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 130 comma 9 c.p.a., correggersi il risultato elettorale e sostituirsi ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, in particolare con riferimento al dott. Leonardo Muraro;

- spese, anche generali, e compensi di lite integralmente rifusi.

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Si dichiara che, ai sensi dell’art. 127, d.lgs. 104/2010, il presente ricorso verte in materia elettorale ed è pertanto esente da contributo unificato.

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Si producono in copia:

1) deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2814 del 29 dicembre 2014 e relativo allegato;

2) deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 88 del 27 gennaio 2015 e relativo allegato;

3) attribuzione dei seggi ex art. 22 comma 6 lett. b) sulla base dell’interpretazione fatta propria dal Ministero dell’Interno;

4) riparto dei seggi secondo l’elaborazione proposta dal Ministero dell’Interno per Regione del Veneto;

5) verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio Centrale Regionale in data 13-15 giugno 2015;

6) verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio Centrale Regionale in data 19 giugno 2015.

Venezia, 5 luglio 2015

avv. prof. Luigi Garofalo

 

RELAZIONE DI NOTIFICA: io sottoscritto avv. prof. Luigi Garofalo, nella mia veste di procuratore, difensore e domiciliatario del dott. Leonardo Muraro, in virtù di autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso in data 6 aprile 2004, previa iscrizione al n. 1707 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del sopraesteso ricorso ex art. 130 c.p.a. avanti il T.A.R. Veneto e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza alla REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale e, comunque, del suo legale rappresentante pro tempore, presso la sua sede in Venezia, C.A.P. 30123, Dorsoduro n. 3901 (Palazzo Balbi), mediante raccomandata a.r. n. 76659037618-4 spedita dall’Ufficio Postale di Treviso PT Impresa in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. prof. Luigi Garofalo

 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA: io sottoscritto avv. prof. Luigi Garofalo, nella mia veste di procuratore, difensore e domiciliatario del dott. Leonardo Muraro, in virtù di autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso in data 6 aprile 2004, previa iscrizione al n. 1708 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del sopraesteso ricorso ex art. 130 c.p.a. avanti il T.A.R. Veneto e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza all’UFFICIO CENTRALE REGIONALE istituito presso la Corte d’Appello di Venezia, in persona del Presidente designato e, comunque, del suo legale rappresentante pro tempore, presso la  sua sede di Venezia, C.A.P. 30124, San Marco n. 3978, (Palazzo Corner Contarini dei Cavalli), mediante raccomandata a.r. n.  76659037617-3  spedita dall’Ufficio Postale di Treviso PT Impresa in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. prof. Luigi Garofalo

 

RELAZIONE DI NOTIFICA: io sottoscritto avv. prof. Luigi Garofalo, nella mia veste di procuratore, difensore e domiciliatario del dott. Leonardo Muraro, in virtù di autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso in data 6 aprile 2004, previa iscrizione al n. 1709 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del sopraesteso ricorso ex art. 130 cp.a. avanti il T.A.R. Veneto e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, all’avv. PIETRO DALLA LIBERA, residente in [omissis], mediante raccomandata a.r. n. 76659037616-2  spedita dall’Ufficio Postale di Treviso PT Impresa, in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. prof. Luigi Garofalo

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