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Bur n. 112 del 27 novembre 2015


STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASA SEBASTIANO FERASIN, VICENZA

Notificazione per pubblici proclami.

In esecuzione della Ordinanza del Tar Veneto, I sezione, n. 1138/2015 depositata il 5 novembre 2015, emessa nel ricorso promosso da: TIBERIO BUSINARO, nato a Este il 29/9/1968 e residente a Ponso, via S. Lucia, 44/a (CF BSSTBR68P29D442O) in qualità di candidato alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione del Veneto del 31 maggio 2015, e in qualità di elettore e cittadino, contro la REGIONE DEL VENETO, MARINO ZORZATO, MAURIZIO CONTE e MICHIELETTO GABRIELE, per l’annullamento del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Veneto datato 19 giugno 2015 e della ivi contenuta (v. paragrafo 20) proclamazione degli eletti, nonché per la correzione del risultato elettorale e la conseguente sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati con quelli che dovevano essere proclamati eletti e la conseguente proclamazione e nomina del ricorrente Tiberio Businaro tra gli eletti alla carica di consigliere regionale della Regione del Veneto in sostituzione dei controinteressati, si notifica e si integra il contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati e cioè i consiglieri regionali della Regione Veneto ed in particolare: Azzalin Graziano, Baldin Erika, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Barison Massimiliano, Bartelle Patrizia, Bassi Andrea, Berlato Sergio Antonio, Berti Jacopo, Boron Fabrizio, Bottacin Gianpaolo, Brescacin Sonia, Brusco Manuel, Calzavara Francesco, Casali Stefano, Ciambetti Roberto, Coletto Luca, Conte Maurizio, Dalla Libera Pietro, Donazzan Elena, Ferrari Franco, Finco Nicola, Ignazio Finozzi, Marino Forcolin Gianluca, Fracasso Stefano, Gerolimetto Nazzareno, Gidoni Franco, Giorgetti Massimo, Guadagnini Antonio, Guarda Cristina, Lanzarin Manuela, Marcato Roberto, Michieletto Gabriele, Montagnoli Alessandro, Moretti Alessandra, Negro Giovanna, Pigozzo Bruno, Possamai Gianpiero, Rizzotto Silvia, Ruzzante Piero, Salemi Orietta, Sandonà Luciano, Scarabel Simone, Semenzato Alberto, Sinigaglia Claudio, Valdegamberi Stefano, Villanova Alberto, Zaia Luca, Zanoni Andrea, Zorzato Marino, Zottis Francesca.

In sintesi nel primo motivo di ricorso si censura la Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, l.r. Veneto, n.5/2012 ove in particolare ai commi V e VI dell’art. 22 della l. r. 5/2012 disciplina le modalità di attribuzione dei seggi residuali, sostenendosi che i criteri indicati consentono di specie di assegnare tutti i seggi disponili attraverso la operazione di doverosa ripartizione tra le liste provinciali che hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali.

Nel secondo motivo di ricorso si è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma VI, lett. B), l.r. 5/2012 sotto altro profilo nonché la violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/90 e la violazione dell’art. 13, l.r. 5/2012) in particolare sostenendosi che il verbale del 19 giugno 2015 appare erroneo ove ha proceduto al riparto dei seggi residui tenendo in considerazione i gruppi di liste e non le coalizioni.

Nel terzo motivo di diritto si rileva la Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge n. 241/90. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione degli artt. 22, legge n. 241/90 dato che l’Ufficio Centrale Regionale non ha motivato la propria interpretazione che si è discostata da precedenti delibere regionali e dallo stesso schema di verbale predisposto.

L’udienza per la ulteriore trattazione del merito del contenzioso è stata fissata per il giorno 10 febbraio 2016.

Il procuratore del ricorrente Avv. Giovanni Ferasin

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