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Bur n. 94 del 02 ottobre 2015


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 60 del 30 settembre 2015. Proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'Amministratore Delegato della società Veneto Innovazione S.p.A. (Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45).

IL PRESIDENTE  

VISTO l’art. 16 dello statuto della società “Veneto Innovazione S.p.A.”, società a partecipazione regionale, costituita in ottemperanza alla Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, che prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo le determinazioni dell’Assemblea, da 3 a 9 componenti o da un Amministratore Unico;

CONSIDERATO che, sempre in base al medesimo articolo, alla nomina di un numero di consiglieri proporzionale alle azioni possedute con arrotondamento per eccesso all’unità provvede la Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, tenuto conto che i consiglieri spettanti alla Regione del Veneto – Giunta Regionale e agli eventuali soci Enti Locali non possono comunque superare il numero di cinque;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 39/2013 prevede che gli organi di amministrazione delle società controllate direttamente dalla Regione del Veneto siano composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione regionale e che il terzo membro svolga le funzioni di Amministratore Delegato, oppure da un Amministratore Unico;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto è socio unico della società “Veneto Innovazione S.p.A.” e che pertanto spetta ad essa la nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

RENDE NOTO

che la Giunta Regionale deve provvedere alla nomina dell’Amministratore Unico o dell’Amministratore Delegato della società a partecipazione regionale Veneto Innovazione S.p.A.;

che la composizione dell’organo amministrativo della Società, ove collegiale, dovrà garantire al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti secondo quanto previsto dal DPR 251 del 30/11/2012 e dall’art. 6, comma 1, lett h) della L.R. 39/2013;

che, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2101/2014, la persona da nominare deve essere in possesso di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all’incarico da svolgere;

che, ai sensi del medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha assunto l’orientamento di non designare il candidato che ricopra al momento dell’assegnazione dell’incarico, la carica di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche indiretta;

che, ancora ai sensi della DGR 2101/2014, all’atto del suo insediamento in carica, la persona nominata dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di presa d’atto della possibilità di essere revocata per giusta causa, su decisione dell’organo regionale competente alla nomina, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col medesimo provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari;

che possono presentare proposte di candidatura (vedi allegato 1) al Presidente della Giunta Regionale entro il 60° giorno entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 1 novembre 2015, i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, con le seguenti modalità:

  1. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
  2. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, con identificazione dell’autore del documento con l’uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
  3. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore;
  4. trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 06/05/2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata rilasciata ai cittadini”, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

I documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.

In alternativa è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo Sezione Affari Generali - Protocollo Generale - Dorsoduro, 3494/a – 30123 Venezia:

con raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante)

oppure consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00);  

che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4, della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che alle proposte di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;

che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che alle medesime deve essere allegata la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, né in quelle previste dall’art. 2382 c.c. (vedi allegato 2);

che non può essere nominato per l’incarico in oggetto un soggetto in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’ art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto delle previsioni degli artt. 17 e 21 dello statuto della Società con riguardo alla durata della carica dell’organo amministrativo e al suo compenso;

che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma automatizzata per le finalità previste dalla Legge regionale n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs. n. 196/2003;

che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

che eventuali informazioni possono essere richieste alla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie: Tel. 041 2791532; Fax 041 2791534.

PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin

(seguono allegati)

avviso_60_fac_simile_307414.pdf

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