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Scarica versione stampabile Avviso

Bur n. 85 del 04 settembre 2015


COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO, VICENZA

Avviso Pubblico per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova.

Premesso che,

Sono presenti sul territorio della Regione Veneto sette Centri di Servizio per il Volontariato;

L’art. 2 comma 6 lett. a) del D.M. 8 ottobre 1997 prevede che il Comitato di Gestione provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione dei Centri di Servizio;

Il Comitato di Gestione, con delibera n. 36 del 18/7/2015 ha deciso di procedere all’avvio delle procedure amministrative per l’affidamento della gestione del CSV della Provincia di Padova. 

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Veneto

RENDE NOTI

I CRITERI DI SCELTA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI PADOVA DI CUI ALL’ART. 15 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 E ALL’ART. 2, COMMA 6, lett. a) e b) DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 8 OTTOBRE 1997.

Il Centro di Servizio per il Volontariato si costituisce come strumento per il sostegno e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato, per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa di riferimento e al presente avviso. 

Il Centro di Servizio per il Volontariato dovrà operare con metodologie e mezzi che ne assicurino l’efficienza e l’efficacia, in una logica di massima oculatezza, anche attraverso un radicamento diffuso nel territorio di competenza.

1. Soggetti legittimati a proporre le istanze.

Possono formulare istanze per l’istituzione del Centro di Servizio per il Volontariato i soggetti e gli enti di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997:

a) enti locali;
b) organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge 266/1991, in numero di almeno cinque;
c) enti e casse di cui all’art. 1, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997;
d) federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1 della legge 266/1991.

2. Soggetti che possono gestire il Centro di Servizio per il Volontariato.

Possono proporre istanze per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato:

a) un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge 266/1991, regolarmente iscritta nel Registro del volontariato della Regione Veneto;
b) oppure, in alternativa, un’entità giuridica con sede nella Regione Veneto costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse (D.M. 8 ottobre 1997, art. 3, comma 3, lett. a) e b)), il cui atto costitutivo o statuto preveda l’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

3. Dichiarazioni di disponibilità.

I soggetti interessati alla gestione manifestano la propria disponibilità a gestire il Centro di Servizio per il Volontariato allegando apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante, previa decisione dell’organo deliberativo.

4. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

Le istanze devono essere avanzate al Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato, per il tramite dell’ente locale (Provincia). Una copia dell’istanza con allegate le copie dei prescritti documenti, deve essere inviata, per conoscenza, direttamente al Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato – con sede in Vicenza, Palazzo Giustiniani Baggio in Ca’ S. Francesco n. 41 – 36100 Vicenza  – Tel 0444-325116 - E-Mail: segreteria@cogeveneto.it, corredata dall’attestazione del ricevimento da parte dell’ente locale interessato (Provincia), ove il Centro di Servizio per il Volontariato avrà sede.

L’ente locale (Provincia), entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette al Comitato di gestione il proprio parere in materia. Qualora l’ente locale non provveda ad inoltrare il parere di propria competenza entro il termine prefissato, il Comitato di gestione procederà all’istruzione dell’istanza in assenza del suddetto parere.

Le istanze devono pervenire all’ente locale (Provincia di Padova) – Palazzo Santo Stefano, piazza Antenore n. 3, 35121 Padova, entro e non oltre le ore 12,00 del 60^ giorno la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

5. Contenuto dell’istanza.

L’istanza, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i richiedente/i, deve essere prodotta in carta semplice e recare l’indicazione e la sottoscrizione di chi assume la responsabilità amministrativa del Centro di Servizio per il Volontariato.

All’istanza devono essere allegati:

(a) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti che legittimano il/i soggetto/i richiedente/i a proporre la domanda;
(b) copia dell’atto costitutivo del soggetto candidato a gestire il Centro di Servizio per il Volontariato e del suo statuto nel quale deve essere prevista la possibilità di ampliamento della base associativa al fine di favorire la più ampia partecipazione del volontariato locale; qualsiasi variazione dello statuto dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione;
(c) regolamento con cui si intende disciplinare il funzionamento onnicomprensivo del Centro di Servizio per il Volontariato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 8 ottobre 1997; qualsiasi variazione dello stesso dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione;

(d) eventuale decreto di iscrizione nel Registro regionale;

(e) programma dettagliato di gestione del Centro di Servizio per il Volontariato contenente gli elementi essenziali di seguito indicati al punto 6, per un periodo pari a sei anni; la variazione dello stesso dovrà essere sottoposta al Comitato di Gestione;

(f) attestazione del ricevimento dell’istanza da parte dell’ente locale (Provincia) in allegato alla copia dell’istanza trasmessa al Comitato di Gestione.

Il Soggetto proponente è tenuto ad indicare dettagliatamente le organizzazioni componenti la compagine del Soggetto che si propone quale gestore del Centro di Servizio per il Volontariato.

E’ in facoltà del soggetto proponente allegare all’istanza anche i “curricula” delle persone che assumeranno incarichi manageriali e/o professionali.

Il Comitato di gestione, in sede di valutazione delle istanze ricevute, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o ulteriore documentazione integrativa delle istanze presentate.

6. Elementi essenziali del programma.

(a) La progettualità

Il programma per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato deve contenere i seguenti elementi:

obiettivi del Centro;
ambiti di intervento;
modalità/metodologia di intervento;
tempi di realizzazione (non inferiore a tre anni e non superiore a sei);
descrizione analitica sia dei progetti, strumenti, iniziative, attività e servizi che il Centro di Servizio per il Volontariato intende realizzare per sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato operanti nei diversi campi, sia delle relative modalità di attuazione;
piano economico e finanziario per i sei anni di attività, con specificazione dei mezzi posseduti, dei mezzi che si ricercano all’esterno, delle provvidenze di cui alla legge sul volontariato, dei mezzi che si richiedono a titolo di finanziamento al Comitato di gestione, con descrizione analitica delle spese relative ai servizi offerti.

In fase di rendicontazione, dovrà essere elaborato un “bilancio sociale”.

(b) Ambiti e servizi

Sono ammissibili i progetti che prevedono interventi almeno in quattro dei seguenti ambiti, nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni non profit:

Servizi di crescita e rafforzamento della cultura della solidarietà, promozione di nuove iniziative di volontariato e di incentivazione di quelle esistenti (attività di carattere locale, nazionale e internazionale delle organizzazioni di volontariato; analisi dei bisogni; attività sperimentali, etc.);
Servizi di consulenza, sostegno ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, amministrativo contabile e commercialistico anche in relazione alla programmazione, all’avvio e alla realizzazione di attività specifiche (aiuto alla compilazione e stesura dei bilanci, etc.); costituzione e funzionamento delle organizzazioni di volontariato; legislazione nazionale e regionale, direttive dell’Unione Europea in materia; convenzioni e rapporti con gli enti pubblici e locali, organizzazioni di volontariato e legislazione nei paesi dell’Unione europea; consulenza su organizzazione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di volontariato, etc.);
Servizi di formazione e qualificazione in favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato anche con l’uso di nuove tecnologie e strumenti di formazione a distanza;
Servizi di informazione e documentazione, trasmissione di notizie e dati in materia di volontariato locale, nazionale e internazionale (con particolare attenzione ai programmi europei); ricerca, documentazione e informazione sui vari settori di intervento delle organizzazioni di volontariato (ricerche sui campi di intervento del volontariato, banche dati, etc.); informazione sulle organizzazioni di volontariato in regione, in Italia e all’estero (per settori, consistenza, esperienze, possibili scambi di esperienze, collaborazioni e confronti); informazione – formazione su finanziamento, autofinanziamento, possibilità di finanziamento pubblico e privato, programmi della Commissione Europea; pubblicazioni di documentazione comunque informativa, ricerche, manuali su aspetti fiscali, legali, materiale e metodi di formazione, sostegno a pubblicazione e a ricerche delle organizzazioni di volontariato;
Supporti, sotto forma di servizi, per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
Attività di promozione della capacità progettuale del volontariato attraverso servizi finalizzati al supporto di specifici progetti realizzati dalle organizzazioni di volontariato.

7. Criteri di priorità.

In sede di istruzione delle istanze e di valutazione dei relativi programmi, verranno considerati come elementi prioritari i seguenti criteri di valutazione:

(a) universalità nell’offerta dei servizi: vengono privilegiati i programmi che maggiormente garantiscono l’universalità dell’offerta dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Registro regionale del volontariato) del territorio di competenza e che meglio esplicitano le metodologie e gli strumenti utilizzati per consentire ad ogni organizzazione di usufruire dei servizi offerti;

(b) rappresentatività: tale criterio tiene conto del numero, del tipo e dell’effettivo radicamento sul territorio provinciale delle organizzazioni di volontariato chiamate ad essere – insieme ad altri soggetti giuridici – Soggetto Gestore del Centro di Servizio per il Volontariato per garantire la presenza di un’ampia parte delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale; per l’affidamento del CSV saranno comunque privilegiati i Coordinamenti composti da Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale;

(c) articolazione dei servizi offerti: sono oggetto di particolare valutazione i programmi che prevedono una congrua e significativa articolazione territoriale delle attività svolte nell’ambito del territorio di competenza;

(d) ottimizzazione delle risorse: vengono privilegiati i programmi che prevedono adeguati livelli di collegamento e coordinamento operativo con gli altri Centri di Servizio, con le altre realtà operanti nel mondo del volontariato e del terzo settore, con agenzie formative, banche dati, altri soggetti ed istituzioni (locali, regionali, nazionali ed internazionali) impegnati in attività che interessano il volontariato;

(e) specializzazione del Centro di Servizio per il Volontariato: sarà particolarmente valutato il programma che offre maggiori garanzie sulla complementarietà tra i Centri di Servizio;

(f) nuova progettualità: sono oggetto di positiva valutazione i Centri di Servizio che sono in grado di promuovere la capacità progettuale delle organizzazioni di volontariato che si integrano con diversi attori sociali e sulla base di bisogni espressi dal territorio;

(g) valorizzazione delle risorse locali: vengono privilegiati i programmi che prevedono una maggiore valorizzazione delle competenze, esperienze e specificità presenti sul territorio e la capacità di metterle a disposizione degli altri Centri di Servizio;

(h) impiego delle risorse disponibili: vengono preferiti i programmi che prevedono il rapporto più elevato fra l’ammontare delle somme necessarie all’espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato e l’ammontare delle spese fisse necessarie al funzionamento del Centro di Servizio per il Volontariato. Sarà prestata inoltre particolare attenzione ai programmi che prevedono l’utilizzo di strutture e mezzi propri dell’ istituendo Centro di Servizio per il Volontariato;

(i) Modalità gestionale: hanno preferenza i programmi che prevedono apparati “leggeri”, che valorizzano le competenze maturate all’interno del mondo del volontariato e/o del terzo settore, con particolare riferimento alla capacità di mettere in rete, coordinare, collegare, progettare tra gruppi e in gruppi e organizzazioni diverse; saranno privilegiati meccanismi di rinnovo del gruppo dirigente del Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio che definisca un limite massimo di due mandati (3+3 anni);

(j) Finanziamento del Centro di Servizio per il Volontariato: vengono privilegiati i programmi che, oltre all’utilizzo del Fondo speciale regionale, documentano il possibile ricorso a fonti di finanziamento alternative per le attività programmate;

(k) Congruità dei budget preventivi: vengono privilegiati i programmi che prevedono il più congruo rapporto fra le spese preventivate e il bacino territoriale servito, tenendo conto della qualità e quantità dei servizi offerti nella logica del customer satisfaction;

(l) Esperienza nel settore: viene considerato come elemento qualificante la comprovata esperienza e capacità nella organizzazione e realizzazione di attività che favoriscono una migliore attivazione di azioni per il volontariato.

8. Incompatibilità.

Saranno privilegiate forme di governance, esplicitate dal Regolamento, improntate all’eliminazione di ogni conflitto di interesse al fine di garantire l’imparzialità e la trasparenza richieste dai componenti degli Organi direttivi, di controllo e delle Commissioni di valutazione dei progetti.

Nelle selezioni per assunzioni o collaborazioni professionali si dovrà escludere ogni componente degli organi direttivi, di valutazione e di controllo del CSV (o dell’Ente gestore se la persona  è prevalentemente impegnata nello svolgimento dell’attività del CSV) fino a tre anni successivi le dimissioni o la decadenza dal mandato.

9. Affidamento della Gestione del Centro di Servizio per il Volontariato.

Il Comitato di gestione, valutate le istanze pervenute, con provvedimento motivato affida la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato con durata di sei anni. 

Qualora non venga avanzata alcuna istanza per la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato ovvero le istanze non risultino ammissibili o i relativi programmi non vengano ritenuti adeguati, il Comitato di Gestione si riserva di assegnare la competenza al Centro di Servizio per il Volontariato delle province limitrofe, sentiti i Centri interessati. 

Il Comitato di gestione provvede ad iscrivere il Centro di Servizio per il Volontariato nell’apposito elenco predisposto dal Comitato stesso, ai sensi di cui all’art. 2 comma 6, lett. c) D.M. 8 ottobre 1997, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio per il Volontariato è tenuto a redigere bilanci preventivi e consuntivi annuali, sulla base di schemi e direttive indicati dal Comitato di Gestione. Tali bilanci devono essere trasmessi per raccomandata A.R. o PEC al Comitato di Gestione il quale provvederà a tutte le verifiche che riterrà necessarie.

Il Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio per il Volontariato dovrà anche farsi carico di dare continuità alle convenzioni e agli impegni già assunti, relativamente al territorio di competenza valutando la congruità delle convenzioni ai budget preventivati, alle attività programmate, al bacino territoriale servito e all’espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato.

Il Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio per il Volontariato dovrà altresì farsi carico di proseguire, sempre relativamente al territorio di competenza le attività programmate ed ammesse a finanziamento ma non ancora realizzate: le risorse originariamente stanziate per tali iniziative saranno riassegnate dal Comitato al nuovo Soggetto Gestore.

L’attività propria del Soggetto Gestore dovrà avere sede, bilanci e modalità gestionali separati da quella del Soggetto Gestore operante in veste di Centro di Servizio. In particolare:

a) per separatezza della sede è da intendersi l’obbligo del Soggetto gestore di individuare autonomi spazi funzionali dedicati all’attività di Csv, pur se all’interno della stessa unità immobiliare dove vengono svolte anche le attività non riguardanti la funzione di Csv;

b) per separatezza del bilancio è da intendersi l’obbligo del Soggetto gestore di adottare forme di rappresentazione contabile tali da consentire una chiara e netta distinzione delle attività svolte in qualità di Csv rispetto alle altre proprie del medesimo Soggetto gestore, non inerenti detta attività;

c) per separatezza delle modalità gestionali è da intendersi l’obbligo del Soggetto gestore di configurare al proprio interno modelli organizzativi e operativi (struttura funzionale e procedure) idonei a distinguere in modo netto e chiaro l’attività svolta dal soggetto gestore in quanto “Csv” da quella svolta relativamente alle altre attività pre-esistenti.

Il Soggetto Gestore dovrà provvedere alla costituzione del Direttivo del Centro di Servizio per il Volontariato, per la quota dei componenti di propria competenza sulla base delle direttive emanate dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato. In particolare:

La gestione di ciascun Centro di Servizio è affidata ad un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri di cui uno nominato dal Comitato di Gestione ai sensi dell’art. 2, comma 6, lett. d), del D.M. 08/10/1997, e gli altri sei sono nominati:

a) Nel caso in cui il Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, che rappresenti la maggioranza assoluta delle Associazioni iscritte nel registro regionale, abbia ottenuto la gestione del Centro, tutti e sei i membri sono nominati dal Coordinamento medesimo. Sono compatibili le cariche di membro del Consiglio Direttivo del CSV e membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato.

b) Nel caso in cui abbia ottenuto la gestione del Centro una o più organizzazioni di volontariato diverse dal Coordinamento provinciale, quattro componenti vengono nominati dal soggetto che ha ottenuto la gestione del Centro e gli altri due vengono eletti dall’assemblea dei Presidenti delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia, non coinvolte nella nomina dei primi quattro componenti.

Il Soggetto Gestore dovrà applicare le direttive che il Comitato di Gestione ha emanato ed emanerà sulle modalità e sulle procedure nell’amministrazione dei Centri di Servizio, in riferimento alla definizione e all’evoluzione del quadro normativo a livello nazionale e a quanto indicato ai precedenti punto 7. (criteri di priorità) e punto 8. (incompatibilità); si evidenzia, in particolare, la delibera del Comitato di Gestione n. 35 del 1/9/2008 “Linee guida per i regolamenti dei servizi e di accesso dei CSV: a) GESTIONE INTERNA DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO; b) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO”. 

Allo scopo di uniformare l’inquadramento del personale dipendente dei CSV, il Comitato di Gestione indica quale contratto di riferimento, il CCNL settore terziario – servizi. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sul sito del Comitato di Gestione: www.cogeveneto.it.

La Presidente dott.ssa Silvana Bortolami

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