Home » Dettaglio Avviso
REGIONE DEL VENETO
AVVISO n. 17 del 14 luglio 2015. Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale non effettuate entro la fine della nona legislatura. Presentazione di ulteriori proposte di candidatura. Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, art. 6 bis.
IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 20 con il quale si dispone che “all’inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell’articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura;
VISTO l’elenco delle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della nona legislatura dal Consiglio regionale;
RITENUTO, al fine di favorire la presentazione di proposte di candidatura, di dare adeguata informazione del citato elenco di nomine e designazioni per le quali è possibile presentare ulteriori proposte di candidatura;
VISTA la legge regionale n. 27/1997;
RENDE NOTO
a) inviate per e-mail certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it; b) inviate per e-mail non certificata all’indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it; c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);
Per il Presidente il Vice Presidente Gianluca Forcolin
______________________________________________
[1] La clausola non si applica nei casi di nomina/designazione all’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.
[2] Vedi precedente nota 1.
(seguono allegati)
Torna indietro