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Bur n. 95 del 03 ottobre 2014


TRIBUNALE DI VENEZIA, VENEZIA

Estratto del ricorso ex art. 1159 bis c.c. e del pedissequo decreto depositato in data 10.12.2013 dai sig.ri Pertile Enrico (C.F. PRTNRC75H07F241X), Petrarchin Giovanna (C.F. PRTGNN44C56 A059E) e Pertile Susanna (C.F. PRTSNN70M69F241F).

Estratto del ricorso ex art. 1159 bis c.c. e del pedissequo decreto depositato in data 10.12.2013 dai sig.ri Pertile Enrico (C.F. PRTNRC75H07F241X), Petrarchin Giovanna (C.F. PRTGNN44C56 A059E) e Pertile Susanna (C.F. PRTSNN70M69F241F), i quali espongono di possedere uti domini dal 1992 e comunque da oltre vent’anni il fondo sito in località Mirano (Ve), via Scortegaretta 60, catastalmente individuato in Comune di Mirano- Foglio 10- particella n. 84 “area rurale” di complessive are 12.50 e particella n. 4254 “Vigneto” classe 1 di complessive are 34,70.

Detto possesso è stato continuo, pacifico ed ininterrotto senza che gli intestatari catastali abbiano mai contestato alcunché; invero, i ricorrenti, da allora sino ad oggi, hanno utilizzato e coltivato il suddetto terreno provvedendo ad ogni incombente derivante dall'attività di coltivazione ad orto, facendo propri i frutti. Inoltre hanno provveduto a recintare ed eseguire lavori di manutenzione, sempre a proprie spese, del fabbricato agricolo insistente sulla particella n. 84 sì da escluderne l'accesso.

Nei vent'anni antecedenti ad oggi nessuno ha trascritto alcunché.

Vero è che attualmente il fondo risulta intestato a Pertile Gianni, Petrarchin Giovanna, Pertile Susanna, Del Favero Erna e Vissà Divo;.

Tutto ciò premesso, gli istanti hanno chiesto che il Tribunale di Venezia voglia, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e art.3 della Legge n. 346/76 dichiarare i ricorrenti proprietari pieni ed esclusivi del fondo sopra descritto ordinando la trascrizione dell'emanando decreto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il Presidente del Tribunale di Venezia con provvedimento del 8.2.2014, riservandosi ogni determinazione sull’ulteriore corso del procedimento alla scadenza dei termini di opposizione, ha autorizzato la pubblicazione dello stesso ricorso e pedissequo decreto con le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 346/76 e la relativa affissione per novanta giorni all’albo del Comune in cui sono situati i fondi e all’albo del Tribunale di Venezia, con avvertimento che nei successivi novanta giorni i soggetti interessati potranno proporre opposizione.

 

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