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Bur n. 75 del 01 agosto 2014


REGIONE DEL VENETO

Sezione competitività sistemi agroalimentari. Istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini "Valpolicella", ai sensi del D.Lgs 61/2010, articoli 14, commi 10 e 11, di: - riduzione resa ad ettaro uva atta produrre vino "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella DOCG", - stoccaggio prodotti atti a produrre "Amarone della Valpolicella", riferita ai prodotti della vendemmia 2014.

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio per la tutela dei vini “Valpolicella” ha presentato, con riferimento alle produzioni ottenute dalla vendemmia 2014, istanza affinché la Regione Veneto assuma, giusto quanto stabilito dal d.lgs 61/2010 e dalle relative norme attuative, il provvedimento finalizzato a:

  • ridurre il quantitativo di uva messa a riposo atta a produrre “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” (ai sensi dell’art. 4, comma 13 dei pertinenti disciplinari di produzione e dell’articolo 14, comma 10, del d.lgs n. 61/2010);
  • stoccare quota parte del prodotto atto ad essere designato come “Amarone della Valpolicella (ai sensi dell’articolo 14, comma 10, del d.lgs n. 61/2010) fino alla data del 31 luglio 2017.

Atteso quanto comunicato dal succitato Consorzio con le note del 9 luglio 2014, 15 luglio 2014 e 18 luglio 2014, la richiesta, per quanto compatibile con l’attuale quadro normativo, in sintesi, prevede:

a)  di ridurre il quantitativo di uve da mettere a riposo, raccolte nella vendemmia 2014, atte a produrre i vini DOCG “Recioto della Valpolicella” e DOCG “Amarone della Valpolicella” a 6,0 t ad ettaro, pari a 24,0 ettolitri di vino finito ad ettaro.

b)  di stoccare fino al 31 luglio 2017, giusto quanto precisato con nota del 15 luglio 2014, il 15% del volume di prodotto atto alla produzione di “Amarone della Valpolicella”, proveniente dalla vendemmia 2014.

Sono esclusi dalle disposizioni di cui alla lettera b) i prodotti ottenuti dalle superfici sottoposte alle disposizioni che disciplinano la produzione biologica.

Riguardo alla DOC “Valpolicella ripasso”, atteso quanto previsto all’art. 5 comma 6 del disciplinare di produzione, il volume di vino che si può ottenere dalla vendemmia 2014, tiene conto anche dell’utilizzo delle vinacce che hanno origine dai volumi di prodotto sottoposti al provvedimento di stoccaggio di cui alla precedente lettera b).

È in facoltà del Consorzio di tutela di vino Valpolicella, entro la data del 31 luglio 2017, sulla scorta di analisi dettagliata sullo stato congiunturale del mercato dell’”Amarone della Valpolicella”, (tenuto conto delle specifiche disposizioni che saranno previste nell’eventuale provvedimento di attivazione della misura dello stoccaggio da parte della Regione Veneto) proporre le seguenti iniziative:

  1. lo sblocco, totale o parziale, del volume di prodotto sottoposto allo stoccaggio, ai fini della successiva immissione al consumo, che non potrà avvenire in ogni caso prima del 1 gennaio 2017 per le produzioni non designate con la specificazione riserva;
  2. la prosecuzione delle disposizioni di cui sopra oltre la data del 31 luglio 2017, per parte o tutto il prodotto stoccato, per un tempo da stabilirsi sulla base della situazione di mercato del vino “Amarone della Valpolicella”;
  3. la riclassificazione obbligatoria, totale o parziale, dei volumi sottoposti allo stoccaggio, che in base alla normativa attuale possono essere designati con le seguenti denominazioni/indicazioni:
  • DOC “Valpolicella”,
  • DOC “Valpolicella Ripasso” (nei limiti stabiliti dall’articolo 5 comma 4 del disciplinare di produzione),
  • IGT “provincia di Verona” o “veronese” o “Verona”,

oppure vino rosso.

È fatta salva la facoltà delle aziende di procedere in qualsiasi momento allo svincolo del prodotto stoccato previa riclassificazione volontaria nei limiti di quanto stabilito al precedente punto 3.

Chiunque intenda prendere visione della richiesta potrà rivolgersi a:

Regione Veneto
Sezione competitività sistemi agroalimentari
Servizio organizzazione comune di mercato
Via Torino, 110
30172 - MESTRE (VE)   

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

agroalimentare@regione.veneto.it

Telefax 041.2795575

In relazione al procedimento di attivazione delle disposizioni connesse con le richieste di cui sopra, tenuto conto dell’evolversi del ciclo fenologico della vite e quindi dell’inizio delle operazioni vendemmiali 2014, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla scrivente Sezione mediante:

  • posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it (e, p.c. a agroalimentare@regione.veneto.it),

  • oppure, per coloro che non dispongono di PEC, per fax al seguente numero:

041.2795575,

non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE Dott. Alberto Zannol

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