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Bur n. 68 del 09 agosto 2013


REGIONE DEL VENETO

Direzione infrastrutture. Bando regionale per interventi a favore della sicurezza stradale. (Delibera della Giunta regionale n. 1216 del 16 luglio 2013).

Art. 1 - Riferimenti normativi

1) Il Ministero dei Trasporti, in relazione a quanto previsto dal "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" approvato con deliberazione C.I.P.E. n. 100 del 29 novembre 2002, dalla Legge finanziaria 2007, comma 1035, e dal "4° e 5° Programma di attuazione", destina la somma di € 84.350.000,00 per il finanziamento di interventi delle Province e dei Comuni finalizzati a migliorare la sicurezza stradale.

2) Con Decreto n. 296 del 29 dicembre 2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° Programma, pari ad € 53.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008. In seguito a tale riparto alla Regione del Veneto sono stati destinati € 3.834.983,00. Tali risorse sono state impegnate a favore delle Regioni e delle Provincie Autonome con Decreto Dirigenziale n. 531 del 30 dicembre 2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20 gennaio 2009 e restituito con nota n. 712 del 27 maggio 2009 secondo la ripartizione di cui al decreto 296 del 29 dicembre 2008. Con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 5° Programma, pari ad € 31.350.000,00 per l’esercizio finanziario 2009. In seguito a tale riparto alla Regione del Veneto sono stati destinati € 2.268.423,30. Tali risorse sono state impegnate a favore delle Regioni e delle Provincie Autonome con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010.

3) La spesa di € 6.103.406,30 derivante da quanto esposto al comma 2 del presente articolo e che il Ministero trasferisce alla Regione del Veneto, grava sul capitolo 7391 "Spese per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" per quanto riguarda il 4° Programma e sul capitolo 7334 "Spese per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" per quanto riguarda il 5° Programma ed a valere sull’impegno assunto con D.M. Ministeriale n. 4657 del 28 dicembre 2007, per l’anno finanziario 2007.

4) Secondo quanto stabilito a livello Ministeriale e riportato nel paragrafo 7 della Relazione Illustrativa al 4° e 5° Programma, le Regioni che non hanno avuto accesso ai finanziamenti per la realizzazione dei Centri di Monitoraggio Regionali previsti nel 2° Programma di attuazione, possono dedicare non più del 30% dei fondi loro assegnati dal 4° e 5° Programma di attuazione per la realizzarne di un centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale, raccordato con i centri di monitoraggio provinciali e comunali. Per agevolare il funzionamento dei sopra citati Centri di Monitoraggio Regionali, il Quarto ed il Quinto programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale assegna alle Regioni che lo richiedano, un cofinanziamento pari al 60% del costo previsto per le attività svolte dal Centro di Monitoraggio dati Regionale. Pertanto la Regione del Veneto ha destinato parte del finanziamento Statale (ovvero € 270.000,00) alla copertura del 60% della somma necessaria al funzionamento del Centro di Monitoraggio Regionale. La somma rimanente, pari ad € 5.833.406,30 viene quindi attribuita, tramite procedura competitiva, ai destinatari e secondo gli obiettivi ed i criteri di cui ai successivi articoli del presente bando.

Art. 2 - Obiettivi

1) Il presente bando, in conformità con quanto previsto dal "4° e 5° Programma di attuazione", è finalizzato:

a) a sviluppare e rafforzare le capacità di governo della sicurezza stradale presso le Regioni, le Province e i Comuni e ad incentivare la crescita degli investimenti per migliorare la sicurezza stradale;

b) a favorire la formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, presso gli adulti e presso i decisori e i tecnici che possono contribuire al miglioramento della sicurezza stradale;

c) a promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia - distribuiti su tutta la gamma dei campi di intervento prioritari indicati nel successivo art. 3, ai commi 2), 3) e 4) - e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia e celere riduzione delle vittime degli incidenti stradali, con particolare riferimento ai campi di intervento prioritari indicati nel successivo art. 3 del presente bando.

2) Tali obiettivi dovranno essere perseguiti in coerenza con i principi di premialità, proporzionalità, specificità/aggiuntività, priorità, intersettorialità e completezza indicati nel "4° e 5° Programma di attuazione".

3) I campi di azione e le tipologie di intervento dovranno essere scelte con diretto e stretto riferimento:

a) ai risultati di una analisi di sicurezza stradale e all’individuazione dei principali fattori di rischio che riguardano in generale il territorio di competenza delle Amministrazioni proponenti e, qualora l’intervento si localizzi in un’area o in un sito specifico, con particolare riferimento a tale area o sito;

b) agli obiettivi generali di miglioramento della sicurezza e riduzione del numero delle vittime, in coerenza con quanto previsto dal terzo "Programma di azione europeo per la sicurezza stradale. Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea: una responsabilità condivisa." e dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale allo scopo di individuare l’azione o il sistema di azioni che, nell’ambito delle risorse date, consente il massimo avvicinamento a tali obiettivi generali;

c) al confronto tra diverse possibilità di intervento e all’individuazione della/e soluzione/i che presenta le migliori prospettive in termini di rapporto tra risultati attesi e mezzi professionali, finanziari e strumentali impegnati per il conseguimento di tali risultati.

Art. 3 - Contenuti

1) Sono finanziabili interventi dedicati in modo specifico al miglioramento della sicurezza stradale con riferimento ai campi di intervento prioritari elencati di seguito.

2) Settore A, rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale, costituito da quattro campi di azione:

A1) definizione e attuazione di piani di formazione al governo della sicurezza stradale per tecnici e decisori, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della programmazione, pianificazione e gestione del sistema di interventi a favore della sicurezza stradale;

A2) realizzazione di centri di monitoraggio regionali e locali (provinciali e comunali) finalizzati ad analizzare lo stato e l’evoluzione della sicurezza stradale, i fattori di rischio, le misure intraprese per migliorare la sicurezza stradale e nonché i risultati raggiunti da tali misure e la loro efficacia;

A3) definizione e attuazione di piani di addestramento al governo della sicurezza stradale per tecnici e decisori, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della programmazione, pianificazione e gestione del sistema di interventi a favore della sicurezza stradale;

A4) iniziative rivolte al contrasto dei comportamenti ad alto rischio comprendenti: indagini sulle caratteristiche e sulla distribuzione sociale, spaziale e temporale dei comportamenti di guida ad elevato rischio; definizione delle misure più efficaci per contrastare tali comportamenti; applicazione di tali misure e verifica della loro efficacia;

3) Settore B, formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale, costituito da tre campi di azione:

B1) definizione e realizzazione di progetti pilota nel campo della formazione alla mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare, secondo criteri di sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili, monitoraggio dei risultati e valutazione della loro efficacia, condivisione dei risultati delle esperienze;

B2) campagne locali di informazione e sensibilizzazione da integrare in una banca generale di comunicazione per la sicurezza stradale (messa in rete delle esperienze di informazione/sensibilizzazione, valorizzazione e diffusione delle esperienze più significative creazione di un sistema di informazione e sensibilizzazione rivolto sia alla popolazione adulta in generale, sia a specifici segmenti e tipologie sociali);

B3) costituzione di consigli, consulte e associazioni per promuovere la diffusione della cultura della sicurezza stradale e/o la realizzazione di misure per migliorare la sicurezza stradale.

4) Settore C, interventi su componenti di incidentalità prioritarie ai fini del miglioramento complessivo della sicurezza stradale nel Paese, costituito da sette campi di azione:

C1) individuazione delle tratte stradali extraurbane che presentano le maggiori concentrazioni di vittime per incidenti stradali, analisi dei fattori di rischio, definizione della gamma di interventi efficaci per eliminare o ridurre i fattori di rischio, valutazione delle alternative e scelta della alternativa più soddisfacente, sua definizione progettuale e realizzazione o avvio dell’intervento (o degli interventi);

C2) piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità, attraverso misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario, interventi urbanistici ("Progetto città sicure");

C3) piani, programmi e interventi per migliorare la sicurezza della mobilità ciclopedonale sia attraverso un’opportuna regolamentazione del traffico, sia attraverso la creazione di percorsi protetti e riservati; una elevata priorità dovrà essere attribuita alle proposte che prevedono la creazione di ampie aree protette o una rilevante estensione delle superfici stradali riservata esclusivamente alla mobilità ciclopedonale o, ancora, la creazione di una ampia rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale;

C4) misure per la messa in sicurezza della mobilità su due ruote a motore basate sull’analisi dell’incidentalità specifica, sull’individuazione delle situazioni e dei fattori di rischio presenti in loco, sull’individuazione delle tipologie di interventi più efficaci, e sulla realizzazione dei relativi interventi (anche in questo caso è opportuno definire un protocollo di riferimento);

C5) misure a favore del miglioramento della sicurezza della mobilità su strada dei cittadini anziani attraverso un’adeguata informazione sui rischi specifici della mobilità su strada nell’età più avanzata, i rischi indotti dall’uso di farmaci, la creazione di servizi di trasporto dedicati, la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree di incontro ideati in modo specifico per le esigenze di sicurezza degli anziani;

C6) progetti pilota e interventi per la messa in sicurezza degli spostamenti casa-lavoro, con particolare riferimento al pendolarismo, che rispettino un protocollo di analisi, individuazione dei fattori di rischio e delle possibili soluzioni, progettazione delle misure di messa in sicurezza e loro attuazione;

C7) riduzione dei maggiori divari di rischio esistenti a livello provinciale attraverso piani di azione che rispondano ad uno specifico protocollo e che prevedano anche attuazioni pilota.

5) Si precisa che le eventuali proposte di cofinanziamento di interventi infrastrutturali e pilota di cui al precedente settore C dovranno essere ampiamente giustificate da un preciso piano di sicurezza stradale approvato dall’Ente proponente e da allegare alla domanda di cofinanziamento dal quale si possa capire che, sulla base della rilevazione ai fini I.S.T.A.T. dei dati sugli incidenti stradali il punto oggetto dell’intervento sia da considerarsi come un "punto nero" in rapporto alla totalità del costo sociale sopportato dal territorio di competenza dell’Amministrazione richiedente il cofinanziamento.

6) Oltre alla formazione al governo della sicurezza stradale, che costituisce uno specifico campo di applicazione, come indicato nel precedente comma 2), lettera A1, anche le misure riferite a tutti gli altri campi di intervento elencati nei commi 2), 3) e 4) possono comprendere azioni formative specifiche. La presenza di azioni formative costituisce fattore premiale, come indicato nel successivo art. 7, comma 1), lettere D] ed E].

7) Le Amministrazioni assegnatarie di finanziamento hanno l’obbligo di monitorare l’attuazione dell’intervento e i risultati conseguiti attraverso l’intervento posto in essere, in termini di riduzione delle vittime degli incidenti stradali, per non meno di tre anni dalla conclusione dell’intervento stesso.

8) Le Amministrazioni assegnatarie di finanziamento dovranno assicurare un’ampia e chiara informazione di natura generale (prevalentemente riferita ai cittadini) e di natura tecnico-amministrativa (prevalentemente riferita agli altri soggetti che operano nel campo della sicurezza stradale) sulle azioni poste in essere (obiettivi, aspetti tecnici, aspetti economici, aspetti procedurali) e sui risultati conseguitiTale informazione rispetterà, ove presenti, i formati, gli standard, le modalità di comunicazione e le quote minime di impegno sul costo complessivo dell’intervento indicate dalla Regione.

9) Le suddette Amministrazioni assicureranno altresì il più ampio supporto e la più completa documentazione al monitoraggio regionale e nazionale e forniranno tutte elementi utili per consentire un agevole accesso agli strumenti informatici, ai prodotti tecnologici, alle metodologie e la loro utilizzazione non onerosa da parte del ministero dei Trasporti, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, secondo quanto indicato nel successivo art. 12, comma 3.

10) Gli interventi potranno riguardare uno o più campi di interventi. L’integrazione di diversi campi di azione in un progetto unitario e coerente costituisce fattore premiale aggiuntivo, come indicato nel successivo articolo 7, comma 1, lettera E].

Art. 4 - Destinatari

1) Possono presentare proposte per accedere ai cofinanziamenti le Province e i Comuni, in forma singola o associata.

2) Ogni amministrazione potrà candidare una sola proposta in forma singola. Ogni Amministrazione che candidi una propria proposta in forma singola, potrà presentare proposta anche in forma associata purché non sia Amministrazione capofila del raggruppamento.

3) Non potranno essere ammesse proposte che risultino in contrasto con eventuali strumenti di pianificazione e programmazione regionale di sicurezza stradale adottati dalla Regione. Le proposte dovranno avere i caratteri di specificità e aggiuntività rispetto all’azione corrente dell’Amministrazione o del raggruppamento di Amministrazioni, ai sensi di quanto indicato nel "4° e 5° Programma di attuazione".

4) Non potranno essere ammessi a finanziamento interventi o stralci di intervento che beneficino di ulteriori contributi regionali.

5) Alle singole Amministrazioni, o ai raggruppamenti di queste, possono essere associati in partenariato altri organismi, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza stradale, che partecipano direttamente alla definizione e attuazione della proposta di intervento e contribuiscono ad attuarla e a sostenerne gli oneri.

6) L’impegno a partecipare attivamente alla definizione e all’attuazione della proposta e a sostenerne gli oneri, da parte di più settori di una stessa Amministrazione locale o di più Amministrazioni locali (di identico o diverso livello) in un rapporto di concertazione interistituzionale o di altri organismi e strutture pubbliche o private, in un rapporto di partenariato, costituisce fattore premiale, come indicato in dettaglio nel successivo art. 7 - Valutazione delle proposte, comma 1), lettera E].

Art. 5 - Presentazione delle domande e assegnazione dei finanziamenti

1) I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno più coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" e del "4° e 5° Programma di attuazione", sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 8.

2) Per concorrere all’assegnazione del cofinanziamento, l’Amministrazione, o il raggruppamento di Amministrazioni, proponente presenta domanda alla Direzione Regionale Infrastrutture, Via C. Baseggio, 5 30174 Mestre (Ve), compilando il modulo di proposta riportato nella Documentazione di Supporto (ALLEGATO B al presente bando), corredata, a pena di esclusione, dai seguenti elaborati:

a) la "Scheda dei parametri qualificanti" compilata il cui schema è riportato nella Documentazione di Supporto (ALLEGATO B al presente bando);

b) nel caso in cui la proposta venga presentata da più di una Amministrazione, dovrà essere allegato l’atto (accordo di programma, intesa, convenzione, altro) attraverso il quale le diverse Amministrazioni esprimono la proposta di intervento, adottano il progetto e assumono gli impegni di cui ai punti successivi ed indicano l’Amministrazione capofila;

c) il progetto relativo alle azioni da realizzare, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che sarà impegnata per la realizzazione di ciascun intervento. Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti siano eventualmente costituiti da opere infrastrutturali, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, commi 4 e 5, il progetto dovrà assumere almeno il carattere di progetto preliminare ai sensi della legge normativa vigente;

d) la delibera con cui il proponente, a pena di esclusione, si impegna a:

d1) sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento reso disponibile dal 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

d2) rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall’intervento o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo dell’avvenuto completamento dei lavori;

d3) nominare il responsabile tecnico e amministrativo dell’attuazione dell’intervento e del successivo monitoraggio dei risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del 4° e 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con funzione di Responsabile Unico di Procedimento che terrà anche i contatti con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione e al Ministero dei Trasporti;

d4) comunicare tempestivamente il cambiamento del responsabile tecnico e amministrativo dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modificazione dei contenuti della proposta e le relative cause;

d5) predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi;

3) Le domande, corredate dai suddetti allegati e firmate dal Sindaco o da un suo delegato che abbia i poteri per impegnare l’Amministrazione, dovranno pervenire presso la Direzione Regionale Infrastrutture, Via C. Baseggio, 5 30174 Mestre (Ve), in busta chiusa, con la dicitura "BANDO RELATIVO AGLI INTERVENTI DEL 4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE", entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente bando, a pena di esclusione.

4) La Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 8, entro i successivi 60 giorni, valuta la proposta sulla base dei criteri, parametri e procedure di valutazione descritte nel successivo art. 7, definisce le graduatorie. In caso di partecipazione al bando molto numerosa o per motivi particolari la Regione può decidere di allungare i tempi della valutazione dandone motivata comunicazione al Ministero dei Trasporti.

5) La Direzione Regionale Infrastrutture, in relazione agli obiettivi di miglioramento della sicurezza stradale di cui alla legge 144/99, specificati nel "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", opera la scelta definitiva delle proposte da ammettere a cofinanziamento e trasmette tutta la documentazione di supporto al bando di cui all’ALLEGATO B, la graduatoria e l’elenco degli assegnatari di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

6) La Direzione Regionale Infrastrutture comunica alle Amministrazioni interessate l’ammissione al cofinanziamento. Entro 150 giorni dalla ricezione della citata comunicazione, qualora non lo avessero già fatto in fase di presentazione della domanda di partecipazione, le Amministrazioni proponenti dovranno trasmettere, pena la revoca del finanziamento concesso, il programma operativo delle azioni "non infrastrutturali" con il relativo atto di approvazione ovvero, in caso di progetto infrastrutturale, il progetto esecutivo con il relativo atto di approvazione (conforme alle norme sui Lavori Pubblici).

7) Sempre entro i 150 giorni di cui sopra, e sempre pena la revoca del finanziamento concesso, le Amministrazioni proponenti dovranno trasmettere copia dell’atto con cui l’Amministrazione impegna la quota dei fondi non coperta dal finanziamento regionale concesso.

8) Verificata la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, l’Amministrazione erogante procede alla stipula della relativa convenzione, sulla base dello schema riportato nella Documentazione di Supporto di cui all’ALLEGATO B al presente bando.

9) Entro 180 giorni dalla firma della convenzione, pena la revoca del finanziamento concesso, le Amministrazioni proponenti dovranno trasmettere copia degli atti di aggiudicazione e/o affidamento delle singole attività e dei relativi verbali di consegna (o disciplinari di incarico firmati dalle parti) delle stesse.

10) A seguito dell’invio, da parte dell’Amministrazione assegnataria, di quanto riportato al punto precedente, ed al successivo articolo 12 comma 2, la Regione prende atto della documentazione pervenuta, la verifica ed eroga, sulla base dei fondi ricevuti dal Ministero:

a) la prima quota di cofinanziamento, pari a non più del 20% dell’importo complessivo del cofinanziamento riconosciuto dalla Commissione di Valutazione di cui al successivo art. 8, qualora siano stati avviati interventi per un importo pari ad almeno un terzo dell’importo complessivo del "4° e 5° Programma di attuazione" a livello regionale;

b) un ulteriore 40% degli importi, per i soli interventi avviati, sulla base di certificazione contabile prodotta dall’Ente beneficiario del cofinanziamento regionale attestante l’avvenuto utilizzo delle risorse di cui alla lettera a);

c) un ulteriore 30% con modalità identiche a quelle descritte alla precedente lettera b);

d) il rimanente 10%, relativo agli interventi avviati, viene erogato all’Ente beneficiario del cofinanziamento regionale alla certificazione da parte dello stesso Ente dell’avvenuto completamento dell’intervento cofinanziato dalla Regione.

11) Si precisa inoltre che in alcun modo la Regione potrà erogare il cofinanziamento con fondi propri, pertanto l’Amministrazione proponente dovrà adeguarsi ai tempi di accertamento, riscossione ed erogazione da parte della Regione, dei fondi statali.

Art. 6 - Entità dei finanziamenti

1) L’entità massima del cofinanziamento sarà determinata in relazione al costo complessivo dell’intervento - o del sistema di interventi - proposto, compresa la progettazione, e secondo i criteri indicati ai successivi commi.

2) In relazione a quanto indicato nel "4° e 5° Programma di attuazione", ai fini della determinazione degli importi e delle quote massime di cofinanziamento sono definite quattro fasce di danno sociale (numero di vittime e costo sociale), come riportato di seguito. L’illustrazione dettagliata della distribuzione territoriale delle vittime e del costo sociale e delle fasce di danno sociale nel Veneto è riportata nell’ALLEGATO C, "Documentazione tecnica. Distribuzione territoriale delle vittime degli incidenti stradali e classi di danno".

Fascia AA Province e Comuni nel cui territorio gli incidenti stradali, nel triennio 2009-2011, hanno determinato le maggiori quote di vittime e di costo sociale (oltre 500 milioni di Euro per le Province e oltre 100 milioni di Euro per i Comuni);

Fascia A. Province e Comuni nel cui territorio gli incidenti stradali nel triennio 2009-2011 hanno determinato quote molto elevate di vittime e costo sociale (tra 230 e 500 milioni di Euro per le Province e tra 25 e 100 milioni di Euro per i Comuni).

Fascia B. Province e Comuni nel cui territorio gli incidenti stradali nel triennio 2009-2011 hanno determinato quote elevate di vittime e costo sociale (tra 100 e 230 milioni di Euro per le Province e tra 6 e 25 milioni di Euro per i Comuni);

Fascia C. Province e Comuni nel cui territorio gli incidenti stradali nel triennio 2009-2011 hanno determinato quote intermedie di vittime e costo sociale (meno di 100 milioni di Euro per le Province e tra 2 e 6 milioni di Euro per i Comuni).

I comuni che non rientrano nelle fasce di danno sopra indicate vengono invitati a consorziarsi per rientrare almeno nella fascia C e affrontare la messa in sicurezza di situazioni con almeno un costo sociale almeno pari a 2 ed esprimere un progetto di sicurezza stradale di ampio respiro.

3) Con riferimento alle fasce di danno sociale sopra indicate gli importi e le quote massime di cofinanziamento relative alla formazione della graduatoria sono definiti come indicato nella tabella riportata di seguito.

Amministrazioni o raggruppamenti di amministrazioni che rientrano nella:

COFINANZIAMENTO

Massimale di cofinanziamento

Quota massima di cofinanziamento

Fascia di danno sociale AA

600.000,00

65%

Fascia di danno sociale A

400.000,00

70%

Fascia di danno sociale B

300.000,00

75%

Fascia di danno sociale C

200.000,00

80%

4) Nel caso di raggruppamento di più amministrazioni la fascia di danno sociale è determinata in relazione al numero di vittime determinate dagli incidenti stradali che ricadono nel territorio delle amministrazioni che costituiscono il raggruppamento e al relativo danno sociale, calcolato secondo i parametri adottati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (numero di morti x 1,50399 milioni di Euro + numero di feriti x 0,042219 milioni di Euro).

5) Gli importi derivanti da eventuali economie potranno essere impiegati dall’Amministrazione assegnataria del cofinanziamento per ampliare gli interventi previsti, previa acquisizione di parare favorevole da parte della Direzione Regionale Infrastrutture e fermi restando gli obiettivi e i contenuti generali della proposta stessa. A tale fine l’Amministrazione formula domanda alla sopracitata Direzione e allega alla domanda l’opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

6) Le disponibilità finanziarie derivanti da minori spese o da rinunce ai finanziamenti assegnati o da altri analoghi fattori, nonché eventuali risorse finanziarie aggiuntive che l’Ente assegnatario intendesse utilizzare per le finalità proprie del "4° e 5° Programma di attuazione" che si venissero a determinare successivamente alla chiusura del bando e alla assegnazione dei finanziamenti, confluiranno in un fondo di rifinanziamento dello stesso "4° e 5° Programma di attuazione" e saranno assegnati alle proposte di intervento non finanziate in relazione alla posizione nella graduatoria di cui al successivo art. 8, fino ad esaurimento del fondo.

7) Termini e modalità della rendicontazione delle spese da parte della Amministrazione assegnataria alla Amministrazione erogante sono definite al successivo articolo 12 in modo tale da consentire alla stessa Amministrazione erogante di elaborare agevolmente un rapporto quadrimestrale sullo stato di avanzamento degli interventi attivati e sui risultati conseguiti, da consegnare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Art. 7 - Valutazione delle proposte

1) Ai fini dell’individuazione delle proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento, viene elaborata una graduatoria in base ai criteri e ai parametri indicati di seguito.

A] Rilevanza dei fattori di rischio sui quali si applica la proposta (da 0 a 40 punti). Tale criterio viene articolato in due componenti:

i. numero di vittime ed entità del danno sociale da incidenti stradali nella circoscrizione amministrativa di competenza della Amministrazione (o del raggruppamento di Amministrazioni) proponente;

ii. analisi degli elementi quantitativi e qualitativi dell’incidentalità stradale al fine di individuare i più rilevanti fattori di rischio

iii. presenza o meno di un’analisi per la individuazione dei suddetti fattori di rischio.

Per quanto riguarda il punto "ii", laddove la misura proposta abbia un carattere generale e si applichi a tutta la circoscrizione territoriale di competenza del proponente o, comunque, non sia riferibile ad una specifica quota di vittime, si fa riferimento allo stato della sicurezza stradale dell’intera circoscrizione territoriale e si applica lo stesso punteggio attribuito al punto "i".

B] Capacità di contrasto della proposta e novità della tipologia di intervento rispetto alle tipologie di intervento più diffuse e consolidate (dallo 0% al 100%). Vengono valutate le capacità della proposta di eliminare o ridimensionare i fattori di rischio di cui al precedente punto "A", nonché la capacità di innovare ed estendere l’azione a favore della sicurezza stradale sia sotto il profilo tecnico-metodologico, sia sotto il profilo del campo di applicazione, sia sotto il profilo procedurale-concertativo.

C] Coerenza delle azioni del proponente rispetto all’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento agli indirizzi del P.N.S.S. (dallo 0% al 100%). A tale fine si tiene conto dei seguenti profili, relativi allo stesso soggetto proponente:

i. utilizzazione dei proventi contravvenzionali per migliorare la sicurezza stradale;

ii. indagini e rilevazioni specifiche sulle condizioni di incidentalità e sui fattori di rischio;

iii. elaborazione di un rapporto annuale (o con altra cadenza) sullo stato della sicurezza stradale;

iv. realizzazione e concreta applicazione di intese e accordi con altre istituzioni per condividere, coordinare e rafforzare le misure per il miglioramento della sicurezza stradale;

v. presenza e livello di operatività di un Ufficio Sicurezza Stradale;

vi. presenza e livello di operatività di un Centro di Monitoraggio dedicato in modo specifico alla sicurezza stradale;

vii. presenza e livello di operatività di una Consulta locale sulla sicurezza stradale;

viii. elaborazione e attuazione di un Piano o Programma specifico per la sicurezza stradale;

ix. realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza stradale;

x. realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale.

xi. interventi specifici per la messa in sicurezza del sistema stradale;

xii. interventi a favore della messa in sicurezza degli utenti deboli (pedoni, ciclisti e conduttori di ciclomotori e motocicli);

xiii. interventi sulla regolamentazione del traffico mirati in modo specifico a migliorare la sicurezza stradale;

xiv. partecipazione a programmi e progetti comunitari dedicati alla sicurezza stradale;

xv. partecipazione al 1° programma del P.N.S.S.;

xvi. partecipazione al 2° programma del P.N.S.S.;

xvii. partecipazione al 3° programma del P.N.S.S.;

xviii. eventuali altre iniziative nel campo della sicurezza stradale.

D] Rafforzamento della capacità di governo (da 0 a 30 punti). Presenza di azioni e interventi che contribuiscono a rafforzare la capacità di governo della sicurezza stradale da parte del proponente (costituzione di strutture e organismi dedicati alla sicurezza stradale, formazione di strumenti tecnici per la gestione della sicurezza stradale, formazione professionale e delle strutture tecniche, etc.).

E] Intersettorialità, interistituzionalità, partenariato pubblico-privato (da 0 a 20 punti). Presenza o meno di azioni multisettoriali, partecipazione di più amministrazioni, partecipazione di organismi privati alla definizione e attuazione del progetto. Completezza della proposta in quanto capace di affrontare tutti gli aspetti del rischio e far partecipare attivamente tutti gli attori che possono contribuire a rimuovere o a ridimensionare i fattori di rischio oggetto di intervento.

F] Tempestività e quota di cofinanziamento (da 0 a 10 punti). Rapidità con la quale l’intervento può essere:

i. avviato (immediatamente, nel semestre, entro l’anno, successivamente);

ii. completato (un semestre, un anno, due anni, più di due anni);

e minor quota di cofinanziamento richiesta rispetto a quella massima possibile.

2) Per determinare il punteggio complessivo della proposta ai fini della sua collocazione nelle graduatorie, sui parametri sopra indicati viene applicato il seguente algoritmo:

Punteggio = [A (0÷40) x B (0% ÷ 100%) + D (0 ÷ 30) + E (0 ÷ 20) + F (0 ÷ 10)] x C (0% ÷ 100%)

3) Per consentire una più agevole e certa determinazione del punteggio, l’Amministrazione proponente è tenuta a compilare, a pena di esclusione, la "Scheda dei parametri qualificanti", riportata nella Documentazione di Supporto, ALLEGATO B secondo le indicazioni in essa riportate.

4) Nella selezione degli interventi da ammettere al finanziamento si cercherà, attraverso un adeguato apprezzamento dell’originalità della tipologia di intervento di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera B], la massima coerenza tra la composizione dei progetti finanziati e la gamma dei campi di intervento prioritari elencati nel precedente art. 3, commi 2; 3 e 4.

Art. 8 - Graduatorie e selezione delle proposte da ammettere al finanziamento

1) Ai fini dell’individuazione delle proposte da ammettere al finanziamento e in relazione a quanto indicato nel "4° e 5° Programma di attuazione", viene costituita, con Delibera della Giunta Regionale, una Commissione di Valutazione secondo parametri di funzionalità, flessibilità.

2) La Commissione di Valutazione esamina le proposte di intervento, attribuisce i punteggi sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 7 e definisce le relative graduatorie di merito entro 60 giorni dal suo insediamento, salvo quanto previsto all’ultimo capoverso dell’art. 5, comma 4.

3) La Regione del Veneto, con propria Deliberazione, approva le graduatorie e i corrispondenti cofinanziamenti, definisce l’elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, stabilisce l’assegnazione dei fondi.

Art. 9 - Variazioni

1) Per la richiesta di eventuali variazioni al progetto finanziato, l’Amministrazione beneficiaria del contributo dovrà inviare comunicazione all’Amministrazione erogante, allegando il progetto modificato con il nuovo quadro economico ed una relazione che indichi le motivazioni che hanno indotto a presentare la richiesta di variazione.

2) La Regione valuta, a mezzo di esame istruttorio, l’ammissibilità delle variazioni comunicate dall’Amministrazione assegnataria del cofinanziamento. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nella "Documentazione di Supporto" di cui all’ALLEGATO B. Tale documentazione, così aggiornata, dovrà essere trasmessa alla Regione entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione della variazione, unitamente all’atto di approvazione del progetto modificato pena la revoca del contributo. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri, questi saranno ad esclusivo carico del Proponente.

Art. 10 - Proroghe

1) Per la richiesta di eventuali proroghe dei termini riportati agli articoli 5 (commi 6,7 e 9) e 9 (comma 2) l’Amministrazione beneficiaria del contributo dovrà inviare richiesta all’Amministrazione erogante, indicando la causa che ha determinato l’allungamento dei tempi ed i tempi certi per la rimozione della stessa.

2) La Regione valuta, a mezzo di esame istruttorio, l’ammissibilità della proroga richiesta dall’Amministrazione assegnataria del cofinanziamento. In caso di accettazione della proroga, la Regione ne dà comunicazione all’Amministrazione assegnataria. La proroga può essere concessa una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di proroga concessi, comporta la revoca del contributo.

3) Nel caso in cui la causa che ha determinato l’allungamento dei tempi sia la mancanza dei fondi necessari a coprire la quota dei costi non coperta dal finanziamento regionale, la proroga massima concedibile per reperire tali fondi sarà di anni 1 dalla data della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, il finanziamento sarà revocato.

4) La richiesta di proroga dovrà comunque tenere conto del termine di cui al successivo articolo 12, comma 1.

Art. 11 - Revoche

1) Qualora l’attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, la Regione potrà revocare il contributo concesso. Saranno quindi revocati i contributi agli Enti che:

- non rispettino i tempi e le procedure previste agli Artt. 5 (commi 6,7 e 9) e 9 (comma 2), salvo quanto previsto dal precedente articolo 10;

- presentino progetti esecutivi non corrispondenti al progetto preliminare presentato in fase di partecipazione al bando, ovvero presentino piani operativi non corrispondenti ai piani generali o di massima presentati in fase di partecipazione al bando. Per entrambi i casi è fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9;

- rinuncino espressamente al contributo;

2) La Regione, prima di procedere alla revoca del finanziamento, fissa un termine entro il quale l’assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine. La revoca sarà comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3) La revoca del contributo comporta l’obbligo per l’Amministrazione assegnataria di restituire alla Regione gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 12 - Termini e specifiche per la rendicontazione degli interventi

1) La rendicontazione degli intereventi dovrà avvenire entro il termine di quattro anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della Deliberazione di Giunta Regionale che approverà la graduatoria ed assegnerà i contributi.

2) Per rendicontazione degli interventi si intende la trasmissione delle fatture (o avvisi di parcella, o altro) e delle relative liquidazioni riferite agli atti di aggiudicazione e/o affidamento delle singole attività e dei relativi verbali di consegna (o disciplinari di incarico firmati dalle parti) delle stesse precedentemente trasmessi.

3) Sono rendicontabili le spese in conto capitale per la realizzazione delle attività o delle opere ammesse a contributo, comprese le eventuali progettazioni delle stesse.

4) Poiché, con riferimento al precedente articolo 3, alcuni settori di intervento (ad esempio il B2) possono includere attività caratterizzate da spese di tipo corrente, tali spese devono essere inserite ed evidenziate sin dal principio nel quadro economico della proposta presentata e, con riferimento al costo dell’intera proposta, non potranno avere carattere preponderante. Inoltre l’attività oggetto di spesa corrente dovrà essere riconducibile in maniera univoca al progetto beneficiario del contributo.

5) Possono essere inserite nel quadro economico delle spese ammissibili, anche le spese per il personale interno, ma solamente nel caso in cui tale personale venga utilizzato per specifiche attività non ordinarie (e pertanto svolte al di fuori dell’orario di lavoro), quali ad esempio docenze, partecipazione a gruppi di lavoro, studi e progetti. Tali spese debbono essere dettagliatamente motivate e rendicontate.

Art. 13 - Ulteriori aspetti

1) La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.

2) Le eventuali convenzioni tra l’Amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l’obbligo a conformarsi alle direttive della Regione e ad accettare le forme di controllo che la stessa riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.

3) I diritti d’uso di eventuali strumenti informatici, prodotti tecnologici, metodologie, etc. sono conferiti, a richiesta e a titolo non oneroso, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Regioni, alle Province e ai Comuni che ne potranno disporre liberamente.

4) Relativamente agli eventuali interventi che presuppongano la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella statale e regionale vigente.

5) La Documentazione Tecnica e la Documentazione di Supporto allegate al presente bando sono consultabili ed acquisibili sul sito Internet della Regione del Veneto.

(Bando costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 1216 del 16 luglio 2013, pubblicata in parte seconda, sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

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