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Bur n. 68 del 03 agosto 2007


COMUNE DI POZZONOVO (PADOVA)

Accordo di programma aperto anche al privato (ex art. 34 T.U.E.L. e sentenza C.d.S. N. 182/96) tra il comune di Pozzonovo, il comune di Arre, Con net S.r.l. e Cosecon S.p.a.

Accordo di programma aperto anche al privato (ex art. 34 T.U.E.L. e sentenza C.d.S. N. 182/96) tra i comuni di:

- Pozzonovo con sede in via Roma n. 10 - Pozzonovo (PD), C.F. 80008810287; - Arre con sede in via Roma n.94 - Arre (PD) C.F. 00651940280 In persona del rispettivo Sindaco pro tempore Girotto Flavio - Sindaco di Pozzonovo, Casotto Franco - Sindaco di Cartura e Connet s.r.l. (partecipata da Cosecon, Infracom ed Inform) sede sita presso la sede operativa di Cosecon S.p.A. in Piazza Martiri d’Ungheria n. 1 a Bagnoli di sopra (PD), P. IVA e C.F. 04120080280, Cosecon S.p.A. sede operativa sita in Piazza Martiri d’ Ungheria n. 1 a Bagnoli di sopra (PD), P. IVA 00877590281, C.F. 80009390289, In persona del rispettivo rappresentate:Bazza dott. Silvestro Legale rappresentante di Con-Net s.r.l.; Scapolo Robertino Vicepresidente Vicario di Cosecon S.p.A.

Oggi,11 Maggio 2007 alle ore 10:00, presso la sede operativa di Cosecon spa sita in Bagnoli di Sopra, P.zza Martiri d’ Ungheria n.1, in rappresentanza degli enti in intestazione, muniti di adeguati poteri, si sono dati convegno i Signori:

1. Flavio Girotto, Sindaco del Comune di Pozzonovo;

2. Franco Casotto, Sindaco del Comune di Arre;

3. Silvestro Bazza, Presidente di Connet s.r.l.

Per dar luogo alla Conferenza di Servizi indetta dal Sindaco di Pozzonovo, su richiesta della Connet s.r.l., con nota prot. 2325 del 8 maggio 2007.

Le parti premettono quanto segue.

.I. La Società Cosecon s.p.a. è una società a prevalente capitale pubblico avente ad oggetto la programmazione urbanistica e la trasformazione territoriale.

L’attività sociale si concretizza nell’acquisto, vendita, organizzazione di aree da adibire ad uso artigianale, industriale o commerciale.

A queste attività Cosecon s.p.a affianca come attività complementari, tra le altre, l’assistenza alle aziende per l’accesso ai finanziamenti agevolati, la costruzione di reti di distribuzione del gas metano e gestione della distribuzione del servizio nella rete urbana sia per usi civili che industriali, raccolta dei rifiuti solidi urbani e trasformazione in materie prime.

Ed ancora il servizio di studio, progettazione e gestione informatizzata catasto, sottoservizi, Ici, Tarsu, e reti TLC con tecnologia WLL. La società è inoltre concessionaria unica di fondi comunitari per la realizzazione e gestione di reti di connessione a banda larga.

La società Infracom s.p.a. a prevalente capitale privato, opera invece nel settore delle nuove tecnologie, offrendo soprattutto soluzioni alle problematiche aziendali.

È uno dei maggiori operatori italiani nel settore delle telecomunicazioni, con oltre 9000 Km di cavo gestiti. Essa è a capo di un gruppo di aziende tra le quali si segnalano la Multilink operatore di telefonia), Inform e Wintec, attive nello sviluppo di soluzioni ICT, Sogei, società di engineering.

Il gruppo Infracom è poi partecipato da importanti operatori di mobilità tra cui Autostrada Bs - Pd, Autostrade Ve - Pd, operatori finanziari, i principali enti fieristici del Veneto, enti pubblici (Aps Padova, Regione Veneto ecc.).

Il Gruppo è titolare delle licenze per la realizzazione e gestione delle reti di connettività a banda larga idonee anche alla realizzazione di servizi per i comuni (es. servizio tributi, videosorveglianza, erogazione servizi applicativi in modalità ASP). Inform s.r.l., società del gruppo Infracom, è una società che rappresenta da oltre un decennio una realtà aziendale ad alto contenuto tecnologico con particolare riferimento all’area dell’informatica in diversi settori: banche, finanza, pubblica amministrazione, territorio e ambiente.

Si occupa inoltre di tecnologie GED (gestione elettronica dei documenti), di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative a sostegno del proprio core business e di soluzioni internet.

Nello specifico, il Gruppo conta su una consolidata presenza nell’area della produzione di software in ambito bancario anche su piattaforma internet.

Tramite l’acquisizione di progetti innovativi di ricerca (P.N.R. per la telemedicina, Legge 46, Parnaso, V Programma Quadro EU) ha rafforzato negli anni il ruolo d’impresa ad alta tecnologia.

Nel mercato nazionale della cartografia digitalizzata, del trattamento delle immagini da satellite, della gestione delle risorse rinnovabili si è ritagliato uno spazio importante nel mercato nazionale ed ha sviluppato attività continuative ed un rapporto preferenziale sia in ambito pubblico (lavori pubblici, finanze agricoltura e ambiente, cultura e regioni) sia in ambito privato (istituti di credito, industria).

A seguito di gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, Cosecon, Infracom e Inform hanno all’uopo costituito Connet s.r.l., con sede a Conselve (PD), avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di rete di connettività a banda larga con tecnologia WLL distribuita ai distretti industriali satellite delle aree industriali di Conselve e comuni limitrofi, nonché progettazione e la realizzazione di servizi per i comuni, i cittadini e le imprese relativi alla gestione dei tributi, dell’anagrafe, del catasto, dell’ambiente e del territorio in genere. Da lungo tempo è in animo dei comuni indicati nell’intestazione del presente accordo di programma dotarsi di una rete TLC, basata su tecnologia WLL e wireless al fine di:

a) attivare un sistema centralizzato per la pianificazione e controllo del territorio comunale con riferimento anche ai tributi e al controllo dell’evasione degli stessi;

b) fornire ai cittadini e alle imprese uno strumento che faciliti e renda trasparente il rapporto con la P.A., anche nel pagamento dei tributi;

c) gestire i servizi concernenti le telecomunicazioni, la cartografia, il catasto, i servizi sociali, e quant’ altro necessario al funzionamento dei vari settori comunali.

Se è ben vero che un servizio pubblico non può essere di norma concesso senza che sia espletata la relativa procedura di evidenza pubblica per la scelta dei partners privati, non è men vero che lo stesso possa essere dato in concessione mediante trattativa privata "in presenza di particolari ragioni" in forza del combinato disposto degli artt. 3 e 6 del R.D. n. 2440 del 1923.

Cosecon s.p.a. è l’unico soggetto titolare di finanziamento europeo per la realizzazione del progetto di connessione a banda larga per pubbliche amministrazioni; Infracom s.p.a. è titolare delle licenze per il know how operativo e, quindi, operante in regime di assenza di concorrenza; Inform s.r.l., dal canto suo, garantisce alta tecnologia nell’area informatica con riguardo ai settori specificamente coinvolti in questa tipologia di servizi (banche, finanza, pubblica amministrazione, territorio e ambiente). Proprio tali peculiarità aziendali integrano quelle "particolari ragioni" richieste dalla citata normativa del 1923, che consentono alle amministrazioni di optare per la trattativa privata mediante accordo di programma (si cfr. in tal senso: Corte dei Conti, Sez. Giurisd. per il Veneto, sent. n. 1375/2005, pagg. 34-35).

Dette professionalità, peraltro, sono state trasfuse in Connet s.r.l., appositamente costituita tra Cosecon, Infracom ed Inform, giusta gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, indetta dalla prima, anche nella sua qualità di concessionaria dei finanziamenti europei predetti.

Un tanto premesso

Le parti addivengono al presente accordo di programma ex art. 34 T.U.E.L. che viene portato a ratifica del consiglio comunale a mente dell’art. 34, comma V, T.U.E.L. (D.lgs. n.267/00), potendo comportare la necessità di varianti urbanistiche, come evidenziate negli allegati. Le parti, infatti, si danno reciproco atto trattarsi di varianti per impianti di interesse pubblico, pertanto, possono essere adottate anche in assenza di PAT o PATI, giusta la deroga di cui all’art. 48, comma 1, L.R.V. n. 11/04.

.II. Norme generali applicabili.

Procedura di cui all’art. 34 Tuel.

L’art. 34 del Tuel per la parte che qui interessa così testualmente dispone:

"1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del Dpr 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.

5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

(omissis)

.III. La partecipazione dei privati all’accordo di programma.

La circostanza che l’art. 34 abbia un ambito più ristretto dell’art. 15 che riguarda le intese fra enti a contenuto sostanzialmente libero non significa che esso, in relazione alla opere, programmi e interventi, debba essere interpretato in senso riduttivo.

Al contrario la giurisprudenza ha esattamente osservato che l’accordo di programma non comprende solo la realizzazione di un’opera pubblica in senso stretto, bensì tutti gli adempimenti necessari alla costruzione della stessa, anche se si tratta di interventi realizzati da privati, su aree private e per finalità private.

Invero proprio il riferimento ad opere, interventi o programmi di intervento "non sta ad indicare una limitazione dell’estensione di tale disciplina, ma sta a significare l’adozione di una strumento che rende più spedita ed efficiente l’azione amministrativa, senza esclusione di opere di iniziativa privata, specie quando esse assumono rilevanza di interesse pubblico" (cfr. C.d.S. sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182; ricordiamo che l’attuale art. 34 corrisponde all’art. 27 della L. n. 142/90: al primo può essere riferita la giurisprudenza consolidatasi sul secondo).

L’affermazione è stata anche di recente confermata nel testo novellato sull’assunto che "l’accordo di programma costituisce un modulo procedimentale che può assumere valore e contenuto diversificati in relazione alla concreta funzione perseguita.

Esso, ad esempio, può consistere nell’approvazione di un progetto di opere pubbliche la cui realizzazione richieda il consenso ed il concorso di diverse amministrazioni pubbliche. Occorre precisare che da più parti si è convenuto come il dato normativo restringa l’accordo in oggetto ai soli soggetti pubblici, nel senso di ritenere precluso l’intervento del privato.

Questo limite è stato superato nella pratica, con l’avvallo della giurisprudenza ed anche a livello di legislazione regionale e da leggi statali successive alla 142/90. La fondamentale sentenza n. 182/96 della VI sezione del Consiglio di Stato ha rilevato come nulla impedisca la partecipazione del privato alla conferenza dei servizi da cui prende forma l’accordo, con il compito di meglio illustrare i vari aspetti dell’intervento ovvero di risolvere le problematiche di vario genere che inevitabilmente si porranno in relazione alla complessità dell’operazione.

Più recentemente, con la già citata sentenza n. 25/01, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha concluso che "nelle ipotesi tra privati ed amministrazione è evidente che l’accordo con soggetti interessati garantisce l’esigenza del contemperamento tra interesse generale ed interessi particolari dei privati e del rispetto del principio di proporzionalità che impone di perseguire l’interesse generale con il minor sacrificio possibile per i privati" (così testualmente C.d.S. VI, 5 gennaio 2001, n. 25).

Se dunque l’articolo 34 sembra vietare la partecipazione dei soggetti privati all’accordo, nella pratica, però, il privato interviene alla conferenza quale portatore di interessi diffusi, non meramente individuali. Il mezzo tecnico utilizzato è usualmente quello dell’atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto, con cui dichiara gli impegni che intende assumere qualora lo strumento urbanistico attuativo prendesse vita.

Questo schema utilizzato nella pratica è stato codificato, come anticipato in questo scritto anche dal legislatore veneto, con legge n. 23 del 1 giugno 1999 che disciplina i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, ove all’art. 4, tra i contenuti del programma integrato è espressamente previsto che il privato predisponga una promessa unilaterale d’obbligo descrittiva di tutti gli impegni che egli assume nei confronti dell’amministrazione per l’attuazione del programma. Pertanto in base alla citata sentenza del Consiglio di Stato VI sez., n. 182/96, le società Infracom s.p.a e Inform s.r.l. e Cosecon s.p.a potranno partecipare alla conferenza dei servizi dalla quale scaturirà la stipulazione del presente accordo di programma. Inoltre preso atto che:

a. l’accordo di programma consente l’acquisizione, in un unico contesto procedurale, delle manifestazioni di volontà, di conoscenza di giudizio, promananti dai soggetti il cui intervento coordinato sia richiesto in vista del fine specifico da raggiungere, ma non comporta alcuna alterazione delle competenze attribuite dalla legge agli organi deputati ad esprimere la volontà delle singole amministrazioni in relazione all’oggetto degli atti posti in essere, quali sono, quindi, legittimati, in via diretta o tramite il soggetto che li rappresenti, ad esprimere quel consenso unanime richiesto dall’art. 27 comma 4 legge 8 giugno 1990 n. 240 (Tar Lazio, sez. I, 20 gennaio 1995 n. 62; CdS, sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 25);

b. la partecipazione del Sindaco alla conclusione di un accordo di programma non comporta sostituzione di tale organo monocratico nelle funzioni del Consiglio Comunale, a questa demandate dalle leggi statali e regionali del quale sono inalterate le competenze (CdS, sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 25);

c. la partecipazione di organo incompetente comporta l’impegno da parte di quest’ultimo a sottoporre la questione all’organo competente, la cui decisione dovrà essere istruita e motivata anche con specifico riferimento allo strumento convenzionale utilizzato, tenendo presente che nel caso di decisione in senso difforme da quanto previsto nel precedente accordo essa dovrà essere supportata da adeguata istruttoria e motivazione (CdS, sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 25);

d. l’accordo di programma acquisisce definitiva efficacia al momento del valido incontro delle volontà delle parti. Ne consegue che non può configurarsi, in apice, un potere di recesso unilaterale di una delle parti che revochi tale ratifica (Tar Lazio sez. I, 3 ottobre 1997 n. 1434),

e. Gli effetti dell’accordo di programma discendono direttamente dall’atto, quando sia perfezionato il consenso delle parti ad esso convenute, indipendentemente dal decreto di approvazione regionale, avente la sola funzione di esternazione dell’atto (CdS, sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 25);

f. Il successivo decreto di approvazione attiene alla sola fase di esecutività ed integrazione dell’efficacia dell’accordo stesso e non vale certo a maturarne l’indefettibile natura di atto di programmazione attuativa, finalizzato alla definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione, l’azione integrata di comuni province e regioni, e eventualmente di altri soggetti pubblici e privati ( CdS sez. IV, 17 giugno 2003 n. 3403);

g. Ove l’accordo di programma comporti la variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza. Stando così le cose la imputazione della sfera giuridica degli interessati, e cioè dei proprietari dei terreni, mediante la modificazione della destinazione degli stessi e della sottoposizione ai vincoli conseguenti l’approvazione del progetto dell’opera non deriva dalla stipulazione dell’accordo. L’accordo è, infatti di per sé produttivo di vincoli ed obblighi solo tra le parti, mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dal momento del recepimento nell’atto amministrativo. Sono gli atti del consiglio comunale che vanno tenuti presenti per stabilire quale sia il provvedimento lesivo della sfera giuridica dei terzi ai fini della tutela giurisdizionale. Va quindi ritenuto che l’accordo di programma con riferimento alla fattispecie (che comporta la necessità della suddetta ratifica) costituisce mero atto preparatorio ed endoprocedimentale, in quanto tale non immediatamente lesivo, in base ai noti principi secondo cui eventuali vizi di atti del genere si risolvono nell’illegittimità del provvedimento conclusivo, il quale ultimo essendo terminativo del procedimento, risente delle possibili invalidità procedimentali. Dal che consegue l’esclusione della necessità di evocare in giudizio tutte le amministrazioni che hanno partecipato all’accordo di programma (CdS, sez. IV, 11 febbraio 2003 n. 736);

h. l’accordo di programma è uno strumento duttile di azione amministrativa preordinato, senza rigidi caratteri di specificità, alla rapida conclusione di molteplici procedimenti tutte le volte in cui il loro ordinario svolgimento richiederebbe l’espletamento di più subprocedimenti, indispensabili per la ponderazione di interessi pubblici concorrenti (CdS, sez. VI, 7 febbraio 1996 n. 182);

i. gli accordi organizzativi previsti dall’art. 15 della l. 241/90 hanno valenza generale, e si pongono in rapporto di genus a species rispetto agli accordi di programma, prefigurati dall’art. 27 della legge 142/90 come diretti alla definizione e alla attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che per la loro completa realizzazione richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici (CdS, sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 25);

j. lo strumento dell’accordo fra amministrazioni è istituto di carattere generale in virtù dell’art. 15 della l. 241/90, mentre l’accordo di programma previsto dall’art. 27 legge n. 142 del 1990 contiene una disciplina specifica che ne consente la conclusione ogniqualvolta occorre provvedere alla definizione e attuazione di opere che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni ed altre amministrazioni; pertanto la norma che prevede l’obbligatorietà del ricorso all’accordo di programma non deve essere interpretata nel senso di escludere la possibilità di tentare un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990, quale quello rivolto a perseguire finalità non solo di programmazione urbanistica ma anche di sostegno al turismo (Tar Abruzzo, L’Aquila, 20 novembre 2001, n. 679).

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti

convengono e stipulano

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente accordo di programma, cosi come gli allegati che si individuano con le lettere "A" (eguale per tutti gli enti: specifica dell’impianto nel suo complesso e dei livelli di servizio offerti), "B1" (specifica dell’impianto ed installazioni che saranno realizzate nel territorio del comune n. 1; B2 per il secondo comune e così via), "C1" (specifica dei servizi applicativi aggiuntivi richiesti a Connet dal comune 1, C2 per il secondo comune e così via)

Le parti si danno atto che non è necessaria procedura di evidenza pubblica per la scelta dei partners privati, poiché, in ossequio all’art. 3, R.D. n. 2440/1923, Cosecon è unica titolare di finanziamento europeo per la realizzazione del progetto di connessione a banda larga per pubbliche amministrazioni, Infracom è titolare delle licenze per il know how operativo e, quindi, operante in regime di assenza di concorrenza e Inform s.r.l., dal canto suo, garantisce alta tecnologia nell’area informatica con riguardo ai settori specificamente coinvolti in questa tipologia di servizi (banche, finanza, pubblica amministrazione, territorio e ambiente). Non di meno, Connet s.r.l. è stata appositamente costituita tra Cosecon, Infracom ed Inform, giusta gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, indetta dalla prima, anche nella sua qualità di concessionaria dei finanziamenti europei predetti.

Art. 2

Oggetto dell’accordo

Cosecon s.p.a., Infracom s.p.a. e Inform s.r.l. attraverso Connet si impegnano a realizzare nel territorio dei comuni sottoscrittori del presente accordo di programma e di quelli che successivamente vi aderiranno la rete a banda larga TLC meglio descritta nel capitolato allegato al presente accordo sotto la lettera "A", a progettare e realizzare i servizi per i comuni, i cittadini e le imprese relativi alla gestione dei tributi, dell’anagrafe, del catasto, dell’ambiente e del territorio in genere, nonché per ogni singolo comune aderente, quanto indicato nell’allegato "B", secondo il proprio numero esponenziale.

Art. 3

Adempimenti dei comuni

Si dà atto che i Comuni contraenti per effetto della conclusione del presente accordo di programma si impegnano ad adottare tutti gli atti di assenso amministrativo necessari alla realizzazione della predetta rete a banda larga, ivi comprese le varianti urbanistiche ed il rilascio dei permessi di costruire, come elencati per ciascun comune nei rispettivi allegati sub lett. "B" ["Bn"]. Le parti si danno atto trattarsi di varianti per impianti di interesse pubblico, pertanto, possono essere adottate anche in assenza di PAT o PATI, giusta la deroga di cui all’art. 48, comma 1, L.R.V. n. 11/04.

Art. 4

Gestione della rete

Connet assume la gestione e la manutenzione della rete a banda larga e delle strutture software realizzate; ne consente l’utilizzo ai comuni firmatari del presente accordo e a quelli che successivamente vi aderiranno, i quali potranno così gestire i servizi di:

1) gestione entrate tributarie;

2) accesso da parte dei cittadini agli strumenti urbanistici;

3) rilascio visure e C.d.U. in tempo reale a progettisti, notai e professionisti in genere;

4) gestione anagrafe e stato civile;

5) localizzazione, realizzazione e gestione di ripetitori per banda larga;

6) gestione pratiche edilizie

A tal fine i comuni interessati si impegnano a fornire a Connet, in qualità di incaricata del trattamento, i dati personali necessari alla gestione dei servizi summenzionati, impartendo le istruzioni relative al trattamento medesimo con obbligo di vigilanza sulla loro puntuale osservanza da parte della società incaricata.

Art. 5

Modalità di gestione

Le caratteristiche tecniche e le modalità di erogazione del servizio sono dettagliatamente indicate all’interno della specifica tecnica allegata al presente accordo
allegato "A".

Art. 6

Obblighi dei comuni

A fronte dell’utilizzo dei servizi di cui all’articolo 4, i Comuni firmatari del presente accordo e quelli che successivamente vi aderiranno si obbligano a corrispondere a Connet un compenso per i servizi sottoscritti, come indicato nell’ allegato "C", ribadendo l’assenza di gara giusti i requisiti di cui all’art. 3 R.D. n. 2440/1923.

Art. 7

Clausola arbitrale

Ogni controversia per l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione è devoluta alla cognizione di tre arbitri nominati uno dalla parte pubblica, uno di comune accordo dalle parti private ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Padova a cura della parte più diligente. Il collegio opererà secondo arbitrato rituale e di diritto.



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