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Materia: Statuti
PROVINCIA DI VERONA
Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 febbraio 2023
Adozione della modifica dello statuto della Provincia di Verona proposta dal Consiglio provinciale.
Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 marzo 2023 sono stato adottate le modifiche allo Statuto della Provincia di Verona.
Nell’art.1 comma 2 lett. a) la dicitura “il” è sostituita con “il/la” con riferimento alla carica di Presidente.
Nell’art. 5 comma 3 sono state introdotte le lettere da l) a t) ad elencazione degli obiettivi verso i quali la Provincia orienta le proprie attività.
l) contribuire ad una pianificazione territoriale provinciale in linea con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio e gli interessi produttivi, sociali e culturali del territorio e della comunità;
m) assicurare una pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale aderente alle esigenze della comunità civile e della scuola;
n) garantire una programmazione provinciale della rete scolastica che, nel rispetto del programma regionale, sia correlata alla promozione di un progressivo miglioramento della gestione dell’edilizia scolastica;
o) assicurare assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche nell’ambito della transizione digitale;
p) coordinamento dell’associazionismo per lo svolgimento delle funzioni conferite o comunque attribuite;
q) digitalizzazione dei procedimenti e dei processi lavorativi degli uffici provinciali;
r) miglioramento della qualità normativa e regolativa;
s) assicurazione di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, con azioni per la prevenzione della corruzione e della malagestione;
t) semplificazione amministrativa.
L’art. 5 comma 6 è stato modificato come segue “Quando una legge a carattere precettivo e non meramente programmatico attribuisce alla Provincia una funzione amministrativa o il suo esercizio, senza specificazioni o limitazioni, questa si intende attribuita nella pienezza della sua esplicazione attiva, consultiva e di controllo.”
L’articolo 6 comma 1 è stato riformulato come segue “La Provincia, affinché l'azione dell'Ente, nell'esercizio delle sue funzioni, sia sempre orientata al perseguimento dei fini e al raggiungimento degli obiettivi indicati”
L’articolo 8 è stato integrato con la seguente espressione finale “e promuove la comunicazione relativa ai progetti e alle attività dell’Ente, valorizzandone l’immagine”
Nell’articolo 13 le parole “degli uffici, degli organismi di partecipazione” sono state sostituite con “e degli organismi di partecipazione, per la gestione contabile e finanziaria”
Nell’articolo 23 comma 3 è stata sostituita la parola “decreto” con “atto” con riguardo alle competenze presidenziali di determinazione delle spese.
L’articolo 32 comma 3 è stato così riformulato “
3. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni provinciali e delle proprie competenze:
a) nomina un vicepresidente vicario;
b) può nominare un ulteriore vicepresidente, nella persona del consigliere anziano;
c) può nominare consiglieri delegati;
d) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche:
e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia, nel rispetto del principio di distinzione fra le competenze politiche e quelle gestionali e secondo le modalità previste dal sistema provinciale di programmazione e controllo;
f) propone al Consiglio gli schemi di bilancio; rimangono in ogni caso ferme le competenze in materia di variazioni, modifiche e rettifiche finanziarie e contabili attribuite direttamente al Presidente o al dirigente competente, in base alla legge e ai principi contabili approvati dallo Stato;
g) adotta con esplicita motivazione le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i termini previsti dalla legge;
h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
i) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge;
j) ove e per quanto consentito dall'ordinamento, può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nomina e revoca il Segretario provinciale e, ove ritenuto necessario, attribuisce le funzioni di direzione generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
k) indice i referendum provinciali;
l) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
m) approva i progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici nonché delle relative varianti che comportino aumento della spesa complessiva;
n) concede patrocini, nonché sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nei casi in cui il relativo regolamento preveda la valutazione discrezionale dei criteri e delle modalità di concessione;
o) approva il piano esecutivo di gestione, il piano integrato attività e organizzazione e ogni altro piano la cui approvazione non sia riservata ad altro organo, e le loro variazioni;
p) dispone gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute quando gli elementi determinanti l’intervento con l’indicazione di massima del relativo ammontare siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio o siano inerenti a procedimenti espropriativi;
q) approva il programma triennale di fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni del personale nonché l’autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi decentrati per il personale dipendente;
r) esprime i pareri richiesti da altri enti o dovuti per legge, ove non vi sia competenza del Consiglio o di organi tecnici e gestionali;
s) nomina i componenti delle commissioni, ove la competenza non sia attribuita dalla legge al Consiglio, o dalla legge o dal presente Statuto agli altri organi provinciali.
All’articolo 32 è stato aggiunto il comma 8 “Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge, anche in deroga ai precedenti commi, può istituire organismi collegiali deliberativi e nominare i relativi componenti, prevedendo l’approvazione di idonea disciplina regolamentare.”
L’articolo 34 è stato così modificato:”
L’articolo 37 al comma 1 punto II è stato riformulato in “approva gli atti ad esso rimessi dalla Legge, fra i quali” e alla lettera a) è stata aggiunta l’espressione “, salva la facoltà di stabilire i criteri generali in materia;” ed è stato integrato con la lettera f “convenzioni con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche che non siano meramente operative o gestionali o, comunque, non siano promosse in linea con gli indirizzi del Consiglio o sulla base di convenzioni quadro dallo stesso approvate.”
All’articolo 48 è stato così modficato “Il Presidente può revocare la delega conferita al Vicepresidente vicario, al vicepresidente e ai Consiglieri delegati, assegnandola ad altro consigliere.”
All’articolo 49 sono stati così riformulati il comma 5 in “L'Assemblea ha poteri propositivi, consultivi e di controllo; esprime il parere sugli schemi di bilancio di previsione e sullo schema di rendiconto adottati dal Consiglio, nonché sulle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio provinciale entro il 31 luglio di ogni anno ai fini della verifica degli equilibri generali e dell’assestamento generale di bilancio.”; il comma 8 in “in sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, la seduta non può essere tenuta prima che siano decorse ventiquattro ore, ed è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.”; il comma 9 in “L’Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto diversamente dalla legge o dal regolamento di cui all'articolo 50, comma 2”; il comma 11 in “L’Assemblea dei Sindaci può approvare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale” e il comma 12 in “Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel comma 11, si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.”
L’articolo 50 comma 1 è stato così riscritto “L’Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione dei pareri che essa è tenuta ad esprimere in base alla legge e allo Statuto, nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale”
All’articolo 54 comma 2 lett. e) è stata sostituita la parola “di gara” con “giudicatrici”
All’articolo 56 dopo la parola “servizi” è stata aggiunta l’espressione “approvato dal Presidente,”
L’Articolo 57 è ora rubricato in “Norme regolamentari vigenti e disposizioni generali sul funzionamento degli organi” ed è stato introdotto il comma 2 “Gli organi e organismi collegiali della Provincia possono riunirsi in modalità parzialmente o integralmente telematica, assicurando ai componenti adeguata preventiva informazione sulle modalità tecniche per la partecipazione, e stabilità dei propri sistemi. Con specifici atti e regolamenti sono disciplinate le modalità operative e le misure di garanzia dei componenti degli organi.”
Il testo dello Statuto pubblicato all’albo on-line della Provincia e sul portale dell’amministrazione trasparente
Il Presidente della Provincia di Verona Flavio Massimo Pasini
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