richiamate integralmente le premesse, di disporre il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della somma corrispondente all’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza, a seguito della mancata condivisione da parte della ditta proprietaria di seguito indicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001:
Ditta catastale: FONDAZIONE PIRANI-CREMONA (P.IVA 00521260240) con sede a Bassano del Grappa (VI), proprietà 1/1 dei mappali censiti in Comune di Pove del Grappa, Catasto Terreni, foglio 12
n. 944 (ex 739/a) superficie definitiva da espropriare mq 2.217
n. 740 (superficie catastale mq 453) superficie definitiva da espropriare mq 453
n. 946 (ex 741/a) superficie definitiva da espropriare mq 2.240
n. 742 (superficie catastale mq 547) superficie definitiva da espropriare mq 547
Totale superficie definitiva da espropriare: mq 5457.
Valori unitari: 7,50 €/mq
Indennità di espropriazione: Euro 40.927,50.
Indennità di occupazione d’urgenza (art. 22 bis, comma 5, D.P.R. n. 327/2001): Euro 568,44.
Totale indennità da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti: Euro 41.495,94.
La Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare la somma ricevuta in deposito a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità espropriante, su istanza di chi vi abbia interesse, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell’indennità di espropriazione come prescritto dall’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.
2. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 l’indennità non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di esproprio di aree inserite in zona territoriale “Zona F1 attrezzature scolastiche”.
omissis