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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROV. DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROV. DI VICENZA
Decreto n. 29 del 18 ottobre 2022
O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza". Liquidazione del contributo a seguito delle verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato in Regime "de minimis" per un importo complessivo di Euro 3.348,10 al Comune di Ponte di Piave (TV) per le attività economiche - produttive danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'O.C.D.P.C. 761/2021.
IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
CONSIDERATO CHE l’art. 7 comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 761 del 30.03.2021 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i Soggetti attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:
DATO ATTO CHE all’esito dell’attività di ricognizione dei danni da parte del Commissario delegato, con nota prot. n. 443975 del 05.10.2021 sono stati trasmessi dal Presidente della Regione Veneto al Capo Dipartimento di Protezione Civile gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 7, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 761 del 30.03.2021;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021, pubblicata nella G.U. n. 301, serie generale, del 20.12.2021, con la quale sono state assegnate, ad integrazione delle somme già stanziate, risorse pari a Euro 3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo decreto legislativo, con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e nei territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE:
- sono stati approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento, e per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche - produttive;
- in particolare l’art. 4 della succitata Ordinanza commissariale ha previsto che, i Comuni individuati, in quanto colpiti dagli eventi in esame, svolgono le funzioni relative all’espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno, in particolare dando comunicazione ai beneficiari, entro 10 giorni dal ricevimento della già citata ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi e ad essi non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive;
- l’amministrazione comunale, in base a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 della stessa Ordinanza commissariale, una volta svolta l’istruttoria sulla documentazione di rendicontazione, dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo liquidabile, trasmettendo prontamente al Commissario delegato l’elenco di contributi liquidabili.
VISTE:
RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 7 del 28.06.2022 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’espletamento delle attività di verifica aiuti e registrazione aiuti “de minimis” nel Registro Nazionale degli aiuti, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN e nel Sistema Italiano della Pesca ed Acquacoltura SIPA;
DATO ATTO CHE, sulla base delle risultanze delle verifiche elaborate da C.S.Q.A. s.r.l., secondo quanto previsto dall’art. 2 della convenzione summenzionata ed in base alla O.C. 2 del 23.02.2022 in riferimento ai contributi di cui all’art.7, comma 3, lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 761 del 30/03/2021 per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive nel Comune di Ponte di Piave (TV), gli adempimenti previsti in materia di Aiuti di Stato in Regime “de minimis” risulta confermato per un fabbisogno finanziario complessivo pari a Euro 3.348,10;
VISTO il regime di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013, Codice RNA CAR 23315;
CONSIDERATO che l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di Stato” della Legge 234/2012 dispone l’obbligo di utilizzare i pertinenti registri per l’espletamento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato;
VISTO il D.M. n. 115 del 31/05/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico che, in attuazione dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, dispone l’obbligo di indicare, nei provvedimenti di concessione degli aiuti individuali, il codice di concessione RNA COR;
DATO ATTO che sono state condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale e che al termine delle stesse e della registrazione dell’aiuto individuali in RNA, detti applicativi hanno rilasciato il codice COR come riportato in Allegato A;
VISTO che l’articolo 41 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (“Decreto semplificazioni”) convertito in legge con Legge 120/2020, dispone l’obbligo per le Amministrazioni, che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, di associare negli atti stessi il Codice unico di progetto (CUP) dei progetti autorizzati;
RITENUTO, QUINDI:
VISTI:
DECRETA
Il Commissario delegato Dott. Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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