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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 "DISPOSIZIONI URG. DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST. ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA"
Decreto del Soggetto Attuatore n. 15 del 14 ottobre 2022
Emergenza Ucraina. Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., a favore della società Real Estate Venice Srl, del servizio di accoglienza temporanea alla popolazione ucraina presente nel territorio regionale a seguito della crisi internazionale in atto. CIG Z0D3818592.
IL SOGGETTO ATTUATORE per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022
PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”.
RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile.
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto.
VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” ed in particolare l’art. 3 “Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina”.
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28 febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” e, in particolare l’articolo 3 che indica nelle Prefetture il soggetto in continuo raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza e l’articolo 8 con il quale è stato attivato il sistema di accoglienza e integrazione;
VERIFICATO che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della presidenza dell’U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell’Acqua – Direttore di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario – quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante “Primi interventi urgenti in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento”, che individua il dott. Nicola dell’Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta di:
CONSIDERATO che l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dispone la facoltà per il soggetto attuatore di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con gli altri soggetti attuatori individuati dalla medesima ordinanza.
CONSIDERATO che la medesima Ordinanza n. 1 del 7 marzo 2022 individua l'ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale, quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile.
VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 con la quale sono stati individuati ulteriori Soggetti Attuatori che dispone, altresì, all’art. 2, comma 2, che il Soggetto Attuatore Coordinatore – dott. Nicola Dell’Acqua – coordina tutti i Soggetti Attuatori individuati dal Commissario Delegato con propri provvedimenti.
RICHIAMATI
PRESO ATTO
CONSIDERATO
DATO ATTO, in particolare per quanto riguarda l’accoglienza e l’ospitalità, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti Attuatori.
DATO ATTO che, la Circolare del Dipartimento Nazionale Protezione Civile del 26/09/2022 ad oggetto: “Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’ucraina a seguito degli eventi bellici in atto”, prevede che, con apposita Ordinanza di protezione civile in corso di adozione sarà stabilita la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito assicurare l’accoglienza presso le strutture alberghiere ai profughi provenienti dall’Ucraina. Unica eccezione possibile resterà l’assistenza temporanea di persone che hanno recentemente fatto ingresso sul territorio nazionale o che provengono da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che fino ad oggi le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato. In tal caso sarà possibile l’accoglienza in strutture alberghiere come forma di sistemazione provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, fatti salvi casi particolari che andranno valutati singolarmente.
CONSIDERATO che in qualità di struttura alberghiera facilmente raggiungibile dalla Stazione ferroviaria di Venezia Mestre è stato individuato il Venice Michelangelo Hotel sito in via Forte Marghera, 69 – Venezia, gestito dalla società Real Estate Venice Srl.
CONSIDERATO che, sulla base degli attuali dati relativi agli arrivi della popolazione ucraina nel territorio regionale che potrebbe necessitare di tale soluzione alloggiativa temporanea, è stato chiesto alla società Real Estate Venice Srl la possibilità di poter usufruire di un tariffario fisso relativo al Venice Michelangelo Hotel (prezzo fisso per persona per notte, per tipologia di camera, periodo di utilizzo e prima colazione) fino al 31/12/2022, data di cessazione dello stato di emergenza, previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022.
DATO ATTO che la società Real Estate Venice Srl ha provveduto a trasmettere le tariffe fisse applicabili per il Venice Michelangelo Hotel, per tipologia di camera e per periodo di utilizzo e di cui all’Allegato A al presente provvedimento.
RITENUTO i prezzi offerti congrui con le condizioni economiche di mercato;
CONSIDERATO che, dai dati relativi all’accoglienza alberghiera nei mesi di Luglio-Agosto-Settembre 2022, ipotizzando l’esigenza di ospitalità per un totale di 50 persone fino al 31/12/2022 e sulla base delle tariffe fisse applicate dalla società Real Estate Venice Srl, risulta necessario riservare la somma di 4.724,00 € (Iva inclusa) per l’accoglienza temporanea alla popolazione ucraina presente nel territorio regionale a seguito della crisi internazionale in atto, previa disponibilità della struttura alberghiera sopra individuata.
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 del d.l. n. 77/2021, in base al quale le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 €.
VISTO l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € si può procedere alla stipula del contratto mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata;
DATO ATTO che il CIG acquisito relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. Z0D3818592 e che tale iniziativa non è soggetta a CUP in quanto rientrante nell’ambito di un intervento di gestione di emergenza e non in un intervento di sviluppo afferente a un progetto di investimento pubblico.
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto, il Soggetto Attuatore per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022, ing. Luca Soppelsa.
CONSIDERATA la necessità di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per i motivi sopra esposti.
DATO ATTO, dunque, che il servizio viene affidato nelle more delle verifiche di regolarità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e salvo il buon esito delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 1, lett a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii..
RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di accoglienza temporanea a supporto alla popolazione presente nel territorio regionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, alla società Real Estate Venice Srl con sede legale in Via Forte Marghera 69, Venezia, C.F. e P.IVA 04369010279, per un importo complessivo pari a € 4.724,00 (Iva inclusa).
DATO ATTO che il pagamento dei corrispettivi dovuti verrà effettuato a consuntivo, in relazione alle effettive presenze, sulla base delle tariffe fisse trasmesse dalla società Real Estate Venice Srl e di cui all’Allegato A al presente provvedimento.
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INAIL_34103272 del 26/07/2022) e l’assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 30/09/2022.
D I S P O N E
ART. 1 (Premesse)
ART. 2 (Affidamento del servizio)
ART. 3 (Modalità di stipula del contratto)
ART. 4 (Copertura dei costi)
ART. 5 (Pubblicazione)
IL SOGGETTO ATTUATORE per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile Ing. Luca Soppelsa
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