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Bur n. 3 del 07 gennaio 2022


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29 novembre 2021

Modifica statuto comunale.

TITOLO I
Principi generali

ART. 1
Autonomia statutaria

  1. Il Comune di San Michele al Tagliamento è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'Ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento del suoi fini istituzionali.
  3. Il Comune rappresenta la comunità di San Michele al Tagliamento nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Venezia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2
Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

  1. Il territorio del Comune si estende su di una superficie di 112 kmq.
  2. Il Comune di San Michele al Tagliamento è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Villanova – Malafesta, San Giorgio al Tagliamento – Pozzi, Cesarolo, III Bacino, Bevazzana, Bibione e delle località San Filippo e Marinella.
  3. La sede degli organi comunali è sita a San Michele al Tagliamento capoluogo, in Piazza Libertà n° 2.
  4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, come indicato nell’apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
  5. Data la particolare dislocazione delle frazioni e la loro notevole distanza dal Capoluogo, il Comune realizza il decentramento dell’attività amministrativa, mediante l’istituzione di appositi uffici presso delegazioni frazionali.
  6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Michele al Tagliamento. Il sigillo, o bollo, reca lo stemma del Comune e serve a identificare ed a certificare l’autenticità degli atti.
  7. Lo stemma è l’emblema del Comune e corrisponde alla seguente descrizione, così come risulta dal D.P.R. 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei Conti in data 10 maggio 1955 al reg. n° 4, foglio n° 205, e trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Generale dello Stato il 30 luglio 1955: “d’argento, alla fascia di azzurro, accompagnata da tre stelle dello stesso, due in capo e una in punta”.
  8. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. Il gonfalone è un drappo quadrangolare, in conformità a quanto previsto dal R.D. 7 giugno 1943, n. 652, misurante m. 1 x 2, di colore bianco ed azzurro “riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento “Comune di San Michele al Tagliamento”. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.
  9. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3
Finalità

  1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di San Michele al Tagliamento ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
  2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla propria attività amministrativa.
  3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di informazione.
  4. Esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le proprie funzioni anche attraverso sistemi informativo – statistici automatizzati, in modo da assicurare la circolazione di informazioni e conoscenze.
  5. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
  1. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
  2. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
  3. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
  4. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
  5. superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità. Pertanto nella Giunta comunale, nelle commissioni, nelle aziende speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna, favorisce un’adeguata presenza di entrambi i sessi;
  6. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
  7. promozione dell’iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della funzione sociale che la stessa riveste, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 4
Tutela dei dati personali

  1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 5
Tutela della salute e della dignità del cittadino

  1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente, alla tutela della maternità e dell’infanzia.
  2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi. Riconosce, valorizza e sostiene, anche con contributi economici, l’opera del volontariato presente sul territorio, secondo quanto disposto in merito dalle leggi nazionali e regionali.

ART. 6
Tutela e recupero del patrimonio naturale, linguistico, storico e artistico

  1. Il Comune, anche in considerazione della sua vocazione altamente turistica e delle particolari bellezze naturali presenti nel suo territorio, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico. Promuove interventi per la conservazione della fauna e della flora locale nonché per attuare opere di rimboschimento e ponendo vincoli a tutela delle proprie bellezze naturali.
  2. A tal fine promuove iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini per una più completa educazione ambientale.
  3. Favorisce la tutela e il recupero del patrimonio linguistico, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
  4. Il Comune favorisce, altresì, la partecipazione di ordini professionali, associazioni e singoli professionisti esperti nei vari settori, in forma gratuita, per la formazione di commissioni o gruppi di consultazione che avranno come scopo specifico la salvaguardia e la tutela del demanio comunale nell’interesse dello sviluppo dell’intera comunità, nel rispetto dell’art. 1 comma 2 della legge 241/90.

ART. 7
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

  1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
  2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
  3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni, riconoscendo l’attività di quelle già operanti.
  4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dal Regolamento previsto dall’art. 12 della legge 241/90, che prevede il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole relative spese di gestione.

ART. 8
Assetto ed utilizzazione del territorio

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali e industriali.
  2. Realizzando piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, opera per favorire il diritto del cittadino alla casa, attraverso la programmazione di interventi nei piani di edilizia economica e popolare, ed attua inoltre iniziative volte a favorire la costruzione e/o l’acquisto di abitazioni da parte delle giovani coppie.
  3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali delle opere pubbliche.
  4. Attua un sistema coordinato del traffico e della circolazione stradale, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, nonché a quelle dei disabili e dei portatori di handicap.
  5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ART. 9
Sviluppo economico

  1. Il Comune individua nel turismo l’attività preminente dell’economia locale e si impegna pertanto a sviluppare tale attività attuando e promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Pone pertanto particolare attenzione a insediamenti di altro tipo che risultino compatibili con la realtà turistica  della zona, disponendo inoltre idonee iniziative promozionali e ricreative, anche avvalendosi di professionalità esterne.
  2. Coordina le attività commerciali e favorisce la razionale organizzazione dell’apparato distributivo, al fine di garantirne la migliore funzionalità e produttività.
  3. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria. Adotta iniziative atte a stimolare il sorgere di attività, favorendone l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro.
  4. Valorizza ogni possibile forma associativa e di autogestione fra chi opera nel mondo del lavoro.

ART. 10
Programmazione economico – sociale e territoriale

  1. In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Al fine di concorrere alla determinazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può avvalersi, per ciascun obiettivo, dell’apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive presenti nel suo territorio.

TITOLO II
Ordinamento istituzionale del Comune

CAPO I
Organi di governo e loro attribuzioni

ART. 11
Organi

  1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
  2. Sono organi del Comune a rilevanza interna, la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consiliari permanenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
  5. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

ART. 12
Il Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento è composto dal Sindaco e da n. 20 16 consiglieri.
  2. L’elezione dei consiglieri si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente all’elezione del Sindaco.
  3. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo atti urgenti ed improrogabili.

ART. 13
Consiglio Comunale - Poteri

  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
  2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle relative norme regolamentari di esecuzione.
  4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
  5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l’imparzialità e la correttezza della gestione amministrativa.

ART. 14
Deliberazioni degli organi collegiali

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
  2. L'istruttoria e la predisposizione della documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
  3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute degli organi collegiali quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, e che, di norma, è il più giovane di età.
  4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 15
Funzionamento del Consiglio Comunale

  1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  2. Tale Regolamento prevede in particolare le modalità per la convocazione e le modalità per la presentazione e discussione delle proposte.
  3. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 16
Sessioni e convocazioni

  1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie.
  2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre.
  3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, valutata dal Sindaco,  la convocazione per le sedute straordinarie può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
  4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio. Il Consiglio comunale può essere anche convocato su richiesta di almeno cinque consiglieri; in tal caso nella riunione, da tenersi entro 20 giorni, devono essere trattati gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
  5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione di ricevuta. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno cinque giorni dopo la prima.
  6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
  7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno nel giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
  9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento.
  10. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
  11. La prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni.

ART. 17
Bandiera

  1. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all’esterno della Casa Comunale, ove le stesse si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea e quella della Regione Veneto, per il tempo in cui il Consiglio medesimo esercita la propria funzione ed attività.

ART. 18
Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio partecipa all’adeguamento ed alla verifica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori. E’ facoltà del Consiglio integrare, con adeguamenti strutturali, le medesime linee programmatiche, sulla base di particolari esigenze o nuove problematiche emerse in ambito locale.

ART. 19
Commissioni

  1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di consulenza, di studio, di controllo, di indagine, di inchiesta.
  2. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Ai lavori delle stesse possono partecipare esperti di comprovata esperienza tecnica.
  3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
  4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 20
Consiglieri

  1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. L’elezione, la durata in carica, il numero e lo stato giuridico degli stessi sono disciplinati dalla legge.
  2. E’ Consigliere Anziano il consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiunti ai voti di preferenza. A parità di cifra individuale di più eletti, l’anzianità è determinata dall’ordine di precedenza nella lista.
  3. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
  4. I consiglieri comunali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni.
  5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Alla scadenza del termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 21
Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
  3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
  5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 22
Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale, unitamente all'indicazione del nome del proprio Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nei rappresentanti delle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
  3. E’ istituita, presso il Comune di San Michele al Tagliamento la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere agli obiettivi generali indicati dall’art. 21 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
  4. Ai Capigruppo consiliari è consentito di ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente ad ogni atto utile all'espletamento del proprio mandato.
  5. I Gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 23
Sindaco

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell’amministrazione. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all’esecuzione degli atti.
  4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite o delegate dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
  5. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori.
  6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
  7. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

ART. 24
Attribuzioni di amministrazione

  1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell’Amministrazione, ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
  2. In particolare il Sindaco:
  1. ha la rappresentanza del Comune, compresa la rappresentanza legale in giudizio;
  2. sovrintende e coordina l’attività politica ed amministrativa;
  3. nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal Capo dell’Amministrazione, scegliendolo nell’apposito albo;
  4. nomina il Direttore Generale, e lo revoca previa deliberazione della Giunta comunale;
  5. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
  6. nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
  7. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
  8. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000 n. 267;
  9. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui agli artt. 109 e 110 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 25
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo

  1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
  • alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  • alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  • allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  • alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.
  1. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
  2. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

ART. 26
Attribuzioni di vigilanza

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi dell’ente informazioni e atti, anche riservati, e promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
  3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
  4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

ART. 27
Attribuzioni di organizzazione

  1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
  1. sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
  2. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
  3. convoca e presiede la Giunta;
  4. esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
  1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.

ART. 28
Vice Sindaco

  1. In caso di assenza temporanea o impedimento del Sindaco, tutte le relative funzioni sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 28 bis
Presidenza del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale può avere un Presidente eletto tra i suoi membri, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il consesso. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
  2. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o a seguito di decadenza dalla carica di consigliere.
  3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio o del Sindaco, l’adunanza del Consiglio è presieduta dal Vicesindaco. In caso di assenza o  di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, del Sindaco e del Vicesindaco, l’adunanza del Consiglio è presieduta dall’Assessore più anziano d’età.
  4. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Chi presiede il Consiglio, inoltre:

  1. decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;
  2. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale.

In sede di prima applicazione della presente norma, con l’entrata in vigore della modifica statutaria, il Presidente assume la carica al momento della sua elezione nella prima seduta utile successiva.

ART. 29
Mozioni di sfiducia

  1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno otto due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, al sensi delle leggi vigenti.

ART. 30
Cessazione dalla carica

  1. La cessazione dalla carica di Sindaco, avviene, ex lege, con il compimento del quinquennio.
  2. Cause di cessazione anticipata sono la morte, le dimissioni, la decadenza e la rimozione.

ART. 31
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

  1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
  2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tale periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
  3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari, presentando apposita relazione al Consiglio.
  4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 32
Giunta Comunale

  1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
  2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle specifiche competenze del Sindaco. In particolare la Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed entra in funzione dopo la comunicazione di cui al successivo articolo 34, comma 1.
  3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale circa la propria attività, con le modalità di cui al precedente art. 18, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 33
Composizione

  1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette cinque, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco ed un altro è investito della carica di Assessore Anziano.
  2. L’anzianità degli assessori è determinata dall’ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio.
  3. L’Assessore Anziano entra in funzione nell’ipotesi di contestuale assenza del Sindaco e del Vice Sindaco. Allo stesso spetta di surrogare il Sindaco sia quale Capo dell’Amministrazione che quale Ufficiale di Governo.
  4. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
  5. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio, relazionare e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 34
Nomina

  1. Gli assessori, anche con riferimento alla loro determinazione numerica, sono nominati dal Sindaco e di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Il Sindaco può, con provvedimento motivato, revocare e/o surrogare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
  4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 35
Funzionamento

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà, arrotondata per eccesso, dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 36
Competenze

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale o ai responsabili dei servizi comunali.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  1. propone al Consiglio lo Statuto, i regolamenti e loro modifiche;
  2. predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio per la sua approvazione;
  3. svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  4. elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi erogati dall’Ente;
  5. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto del criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  6. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  7. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  8. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo,
  9. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata.

'I'ITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 37
Partecipazione popolare

  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione di tutta la popolazione alla propria attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare alla vita pubblica locale si esprime attraverso lo sviluppo di forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo.
  3. Il Consiglio comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 38
Associazionismo

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle associazioni interessate, registra in apposito albo quelle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia del proprio Statuto e comunichi la sede e il nominativo del proprio legale rappresentante.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
  5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio e la relazione previsionale e programmatica della propria attività.

ART. 39
Diritti delle associazioni

  1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del proprio legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.
  2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
  3. I pareri devono pervenire al Comune nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori ai dieci giorni.

ART. 40
Contributi alle associazioni

  1. Il Comune può erogare alle associazioni iscritte all’Albo comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
  2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità, come previsto dall’art. 12 della legge n. 241/90.
  4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura, devono trasmettere al Comune, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

ART. 41
Volontariato

  1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
  2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, o ritenute di importanza generale, dispongano dei mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
  3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione del contributi e le modalità di tale collaborazione sono stabilite nel Regolamento.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 42
Consultazioni

  1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla propria attività.
  2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

ART. 43
Petizioni e istanze

  1. I cittadini, anche se non residenti nel territorio comunale, possono rivolgersi in forma singola o collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune, o per esporre esigenze di natura collettiva, o avere notizie in merito a specifici problemi e aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, previo parere dei competenti organi o uffici, fornisce adeguata risposta scritta.

ART. 44
Proposte

  1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a duecento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Generale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente all’adozione del provvedimento e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
  2. L'organo competente può sentire i proponenti al fine di adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
  3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta stessa.

ART. 45
Referendum

  1. L’Amministrazione comunale, o un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  1. Statuto Comunale;
  2. Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
  3. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
  1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
  2. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già adottati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
  3. Il Consiglio comunale approva apposito Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
  4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa, entro novanta giorni dalla proclamazione dell’esito.
  5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
  6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

ART. 46
Accesso agli atti

  1. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento.
  2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
  3. Sono sottratti al diritto di accesso i documenti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quegli atti la cui individuazione è demandata dalla legge al Regolamento.

ART. 47
Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti del Comune e degli enti e aziende da esso dipendenti sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, nonché di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente dell’ente od azienda, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli enti o delle aziende dipendenti.
  2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati.
  3. L'affissione viene curata dal Segretario Generale che si avvale dell’Ufficio messi e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
  4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
  5. Le ordinanze e i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante apposita affissione.
  6. Inoltre, per particolari tipologie di atti, individuati nel Regolamento, viene disposta l'affissione degli stessi in appositi spazi pubblicitari e viene adottato ogni altro mezzo necessario a darne sufficiente divulgazione.

CAPO IV
Difensore civico

ART. 48
Difensore civico

  1. Il Comune, considerato che la popolazione residente é tale da non giustificare pienamente la nomina di un proprio difensore civico, ai fini di garantire l’imparzialità, l’efficienza e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi collettivi, promuove accordi con i Comuni limitrofi al fine di nominare un’unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i Comuni interessati.
  2. I rapporti tra Comuni interessati, le modalità di nomina ed i relativi compiti vengono definiti con apposita convenzione.

CAPO V
Procedimento amministrativo

ART. 49
Diritto di intervento nei procedimenti

  1. Chiunque sia titolare di un diritto soggettivo o portatore di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne nei casi in cui tale facoltà sia espressamente inibita dalla legge.
  2. L'Amministrazione comunale deve comunicare il nome del funzionario responsabile del procedimento, il nome del funzionario competente ad adottare il provvedimento finale, nonché il termine entro cui lo stesso deve essere adottato.

ART. 50
Procedimento ad istanza di parte

  1. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
  2. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
  3. Il funzionario deve sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
  4. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su situazioni giuridiche di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
  5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

ART. 51
Procedimenti a impulso d’ufficio

  1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione a tutti i soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento.
  2. I soggetti interessati possono, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.
  3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicizzazione di cui al precedente art. 47.

ART. 52
Determinazione del contenuto dell'atto

  1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto discrezionale dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
  2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
  3. Valgono in proposito le disposizioni di cui all’art. 11 della legge n. 241/90.

TITOLO IV
Attività amministrativa

ART. 53
Obiettivi dell'attività amministrativa

  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
  2. Gli organi istituzionali del Comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti di attuazione.
  3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 54
Servizi pubblici comunali

  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 55
Forme di gestione dei servizi pubblici

  1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
  2. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che facciano privilegiare tale soluzione;
  3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
  4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
  6. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
  1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
  2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
  3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a capitale pubblico maggioritario.

ART. 56
Aziende speciali

  1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
  2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e del ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
  3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 57
Struttura delle aziende speciali

  1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
  2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
  3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.
  4. Il Direttore, di norma, è assunto per pubblico concorso.
  5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
  6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di gestione rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

ART. 58
Istituzioni

  1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune, prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
  3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono essere individuati dal Sindaco anche in seno al Consiglio Comunale.
  4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, ne approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo  delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nell’apposito Regolamento.
  6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

ART. 59
Società per azioni o a responsabilità limitata

  1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
  2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
  3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione delle società.
  4. Il Sindaco sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
  5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni a responsabilità limitata, nell’ipotesi di prevalenza di capitale pubblico maggioritario.
  6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
  7. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalle società per azioni o a responsabilità limitata. A tal fine, i rappresentanti del Comune nelle società citate devono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico – finanziaria della società e degli obiettivi raggiunti.

ART. 60
Convenzioni

  1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 61
Consorzi

  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il Consiglio comunale approva, con il voto favorevole di almeno undici consiglieri, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 47 del presente Statuto.
  4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità e rappresentanza pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 62
Accordi di programma

  1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione  di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
  2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e del Sindaco, viene definito in un'apposita conferenza e approvato con provvedimento formale rispettivamente del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco ai sensi dell'art. 34 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000 n.267.
  3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

ART. 63
Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

  1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  2. analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  3. individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 64
Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto con apposito regolamento, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base degli atti di indirizzo assegnati dall’organo politico.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 65
Regolamento degli uffici e dei servizi

  1. Il Comune, attraverso il Regolamento di cui al precedente articolo 64, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare definisce le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
  2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai funzionari responsabili spetta, al fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o a staff intersettoriali.
  4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale del dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 66
Diritti e doveri del dipendente

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore Generale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
  3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
  4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

ART. 67
Dirigenti

  1. I dirigenti sono ordinati in un’unica qualifica e si differenziano tra loro esclusivamente in relazione alla posizione organizzativa ricoperta e all’incarico ricevuto.
  2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento del Sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali e dei risultati precedentemente conseguiti dal dirigente.
  3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non eccedente il mandato amministrativo, garantendo comunque le funzioni fino a determinazione in merito da parte del Sindaco neoeletto da assumersi entro 60 giorni.
  4. I compiti e le funzioni dei dirigenti sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

ART. 68
Responsabili degli uffici e dei servizi

  1. Le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
  2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale, in conformità agli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale.
  3. Le specifiche funzioni sono previste nell’apposito regolamento di cui al precedente articolo 65.

ART. 69
Pareri dei responsabili dei servizi

  1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
  2. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
  3. Nell’ipotesi di mancanza o di assenza dei responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Generale, in relazione alle sue competenze.
  4. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 70
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

  1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, in assenza di professionalità analoghe all’interno del Comune.
  2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto di dirigente, può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000 n. 267.
  3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 71
Collaborazioni esterne

  1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà comunque superare la durata del mandato, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 72
Ufficio di indirizzo e di controllo

  1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato secondo le modalità indicate nel Regolamento degli Uffici e Servizi purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 73
Controlli interni

  1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Spetta al Regolamento di Contabilità e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli articoli 196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO III
Il Segretario Generale

ART. 74
Principi e criteri fondamentali di gestione

  1. L’attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Generale, che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
  2. Il Segretario Generale, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all’art. 102 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed iscritto all’albo di cui all’art. 98 del medesimo T.U., è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei servizi.
  3. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
  4. Lo stesso svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
  5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 1, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
  6. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.
  7. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune.
  8. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 75
Attribuzioni gestionali

  1. Al Segretario Generale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto agli organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

ART. 76
Attribuzioni consultive, di legalità e garanzia

  1. Il Segretario Generale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
  2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
  3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali.
  4. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
  5. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
  6. Esprime, in relazione alle sue competenze, i pareri tecnici su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale o al Consiglio comunale in assenza dei Responsabili dei Servizi.

ART. 77
Vicesegretario

  1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea in materie giuridico - amministrative.
  2. Il vicesegretario collabora con il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 78
Il Direttore Generale

  1. Il Sindaco può procedere alla nomina di un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
  2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovraintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197, c. 2 lett. a) del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del medesimo T.U.
  3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, nei casi previsti dall’art. 108 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267.
  4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

CAPO IV
Finanza e contabilità

ART. 79
Ordinamento

  1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità.
  2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 80
Attività finanziaria del comune

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
  2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.
  3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 81
Diritti del contribuente

  1. Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente in materia di garanzia nei procedimenti tributari).

ART. 82
Amministrazione dei beni comunali

  1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile del Servizio Finanziario, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere concessi in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso verso il pagamento di canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
  3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nell'estinzione di passività onerose, o nel miglioramento del patrimonio, o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 83
Bilancio Comunale

  1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, alla luce dei principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 84
Disciplina degli interventi sostitutivi

  1. Ai soli fini dell’approvazione del Bilancio di previsione, l’ipotesi di scioglimento di cui all’articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella Legge 24 aprile 2001, n. 75.

ART. 85
Rendiconto della gestione

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel Rendiconto della gestione,comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il Rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
  3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 86
Attività contrattuale

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla prescritta determinazione del responsabile del procedimento.
  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
  4. In applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni anche con soggetti privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

ART. 87
Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
  2. I componenti il Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
  3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto.
  4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
  6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
  7. All’organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al Nucleo di Valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 88
Tesoreria

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal Regolamento Comunale di Contabilità o da apposita convenzione.

TITOLO VI
Attività normativa

ART. 89
Lo Statuto

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  2. Lo Statuto viene approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.
  3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.
  4. Viene quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
  5. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

ART. 90
Regolamenti

  1. Il Comune emana Regolamenti:
  1. nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
  2. in tutte le altre materie di competenza comunale.
  1. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
  2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
  4. I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, contestualmente alla deliberazione di approvazione degli stessi.
  5. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 91
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

  1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’Ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nel T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 92
Ordinanze necessitate

  1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’Ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie e per le finalità di cui all’art. 54 c. 2 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura l’urgenza.
  1. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme prescritte

Il Sindaco Flavio Maurutto

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