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Bur n. 103 del 30 luglio 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 12 NOVEMBRE 2019 HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Ordinanza n. 01 del 12 Luglio 2021

O.C.D.P.C. n. 622/2019 - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto".- Interventi di primo sostegno, impegno risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori, approvazione modulistica per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE: 

  1. a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da abbondanti e violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l’intero territorio regionale. In particolare detti eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma anche l’entroterra dove i principali corsi d’acqua hanno superato i livelli di guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l’incolumità della popolazione, nonché causando danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive per oltre 1,6 miliardi di Euro come emerge dalla relazione redatta dalla Direzione regionale di Protezione civile e Polizia Locale finalizzata all’attivazione del F.S.U.E.; 
  2. con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato, conseguentemente, lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra specificati; 
  3. con Delibera in data 02/12/2019, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha esteso lo stato di emergenza già dichiarato con propria delibera del 14/11/2019, al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto; 
  4. con la medesima delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 fra le diverse Regioni, assegnando al Veneto la somma complessiva di Euro 3.937.468,69 e definendo l’estensione temporale dell’evento per il Veneto a partire “dal 12 novembre 2019”; 
  5. successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento; 
  6. inoltre con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) in data 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l’ulteriore somma di Euro 40.183.531,31; 
  7. con Ordinanza del Commissario Delegato del 12/02/2020 n.1 ai sensi dell’art.1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n.622/2019, si è provveduto a nominare il Soggetto Attuatore il Dott. Dell’Acqua, direttore dell’allora Area Tutela e sviluppo del territorio per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI al quale affidare tutte le funzioni necessarie all’individuazione e alla stima degli interventi di prima emergenza, di somma urgenza ed urgenti e per la definizione del Piano di cui all’art.1, comma 3, della medesima O.C.D.P.C.;

con O.C. n.5 del 31.12.2020 è stato confermato Soggetto Attuatore a seguito della nomina di Direttore di Veneto Agricoltura;

preso atto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.674 del 15/05/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”; 

Considerato che l’art. 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15/05/2020 n. 674 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;

Dato atto che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi, con nota prot. n 324749 del 17/08/2020 e integrata con nota prot.n.378878 il 18/09/2020, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 1, comma 3, lett. a) e b) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15/05/2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, pubblicata in G.U. n. 131, serie generale, del 03/06/2021, con la quale, sono state assegnate alla Regione Veneto, ad integrazione delle somme già stanziate, le risorse pari ad Euro 6.297.306,87 per far fronte alle fattispecie di danno segnalate in ordine alla lettera c) di cui all’art.25, comma 2, del D.Lgs n.1/2018 con riferimento agli eventi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto (O.C.D.P.C. n.622/19);

Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:

  • con Delibera in data 02/12/2019, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha esteso lo stato di emergenza già dichiarato con propria delibera del 14/11/2019, al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto assegnando al Veneto la somma complessiva di Euro 3.937.468,69;
  • con nota prot. n. 18579 del 28/01/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 6178 intestata a “PRES.REG.VENETO C.D.– O.622-19”;
  • con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) in data 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l’ulteriore somma di Euro 40.183.531,31;
  • con D.C.M. del 20 maggio 2021, pubblicato in G.U. n. 131, serie generale, del 03/06/2021, con la quale, sono state assegnate alla Regione Veneto, ad integrazione delle somme già stanziate, le risorse pari ad Euro 6.297.306,87 per far fronte alle fattispecie di danno segnalate in ordine alla lettera c) di cui all’art.25, comma 2, del D.Lgs n.1/2018;
  • come riportato nell’Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6178, risultano, pertanto, accertate risorse nella contabilità speciale n. 6178 per la somma complessiva di Euro 50.418.306,87 (riga 7, colonna 2) e riscosse somme per Euro 24.029.234,35 (riga 7, colonna 3);

Ritenuto ora necessario dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 1 – commi 1 e 3 – dell’O.C.D.P.C. n. 674/2020, così come risultano dalle ricognizioni svolte dal Commissario in merito al patrimonio privato e alle attività economiche - produttive per gli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n.622/2019 inviate al Capo Dipartimento di Protezione Civile con note in data 17/08/2020 prot.n. 32479 e 18/09/2020 prot.n. 378878, così come risulta negli elenchi di cui agli Allegati B e B1 per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000 ai nuclei familiari, e negli elenchi di cui agli Allegati C e C1 per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche-produttive, per un importo complessivo di Euro 6.297.306,87;

Dato atto che le risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 risultano sufficienti a dare copertura all’intero fabbisogno segnalato, per una percentuale corrispondente, nel limite massimo, al 100 per cento degli importi indicati;

Ritenuto, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento ai Comuni, in qualità di soggetti attuatori, anche l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo, in particolare, ai medesimi il compito di comunicare ai beneficiari di cui agli Allegati B, B1 e C, C1 al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi;

Ritenuto altresì, come previsto dalla richiamata nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire ai Comuni interessati alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività economiche-produttive; 

Ritenuto, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che l’amministrazione comunale dovrà accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata: 

1)    per i nuclei familiari:

-     che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;

-     che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento sia ripreso, o proseguito;

-     nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;

-     che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;

-     la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;

-     la conformità, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;

-     la dichiarazione dell’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente Ordinanza;

2)  per le attività economiche-produttive:

-     aver svolto un’attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un immobile, danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;

-     nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario; 

-     che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento svolto, come attestato da apposita relazione tecnica, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie;

-     la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;

-     che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;

-     la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;

-     la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;

-     l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;

-     possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

-     non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;

Ritenuto inoltre di stabilire, per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo, che le domande, con la relativa documentazione di rendicontazione debba essere presentata, a mano o a mezzo pec, all’amministrazione comunale, la quale dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento l’importo del contributo liquidabile e che nei successivi 15 giorni il Comune provvederà a trasmettere al Commissario delegato la propria determina di liquidazione, corredata dall‘elenco di contributi liquidabili a favore di privati e di attività economiche-produttive, come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento;

Considerato inoltre che la citata nota circolare prot. n. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 ha attribuito al Commissario delegato il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;

Ritenuto pertanto di stabilire che le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;

Ritenuto pertanto di approvare il modulo ‘richiesta di erogazione del contributo’, come da Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilato dai beneficiari e trasmesso entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di liquidazione del contributo;

Ritenuto di approvare i moduli ‘elenco di contributi liquidabili’, come da Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, con i quali le amministrazioni comunali dovranno inviare al Commissario l’elenco dei contributi liquidabili a favore dei privati e attività economiche-produttive, ai fini della successiva erogazione;

Considerato che i contributi di cui al comma 3 dell’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 674/2020, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;

ritenuto opportuno affidare le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime “de minimis” alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Pesca e di Acquacoltura e di Attività Produttive altri settori;

Visti:

·     il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 145 del 13/11/2019 di dichiarazione dello “stato di crisi”;

·      le Delibere del Consiglio dei Ministri in data 02/12/2019 e in data 17/01/2020;

·      la Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019;

·      la Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15/05/2020;

·      le precedenti Ordinanze Commissariali;

DISPONE

Art. 1
(
Valore delle premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(
Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)

  1. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 3 -  dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 674 del 15/05/2020 come risultanti dagli Allegati B e B1, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento, e Allegato C e C1, per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche- produttive, per un importo complessivo di Euro 6.297.306,87.

Art. 3
(Accantonamento delle risorse finanziarie)

  1. Sono impegnate le risorse finanziarie commissariali necessarie alla copertura dei fabbisogni per gli interventi di primo sostegno, quantificando il relativo importo in Euro 6.297.306,87, disponibile nella contabilità commissariale n. 6178, come evidenziato nell’Allegato A, riga 6, colonna 2.
  2. L’impegno di cui al presente articolo non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo che rimane subordinato alla verifica dei requisiti e al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 4
(
Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)

  1. I Comuni individuati nei predetti elenchi di cui agli Allegati B e B1, C e C1, in quanto colpiti dagli eventi in esame, svolgono le funzioni relative all’espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno, in particolare dando comunicazione ai beneficiari, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi.
  2. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza ai Comuni interessati non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come disposto dalla richiamata nota circolare in conformità a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

Art. 5
(Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)

  1. Le istanze di erogazione del contributo dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione procedente, a mano o a mezzo pec, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo precedente, corredate della documentazione fotografica e, per le imprese, della relazione tecnica contenente la descrizione delle spese. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 60 giorni.
  2. Entro i successivi 15 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale, una volta svolta l’istruttoria sulla documentazione di rendicontazione, dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo liquidabile nel minor valore tra quanto rendicontato e quanto stanziato con il presente provvedimento, trasmettendo prontamente al Commissario delegato l’elenco di contributi liquidabili, come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento. 
  3. Una volta erogati i contributi, da liquidare entro 10 giorni dal trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori dovranno trasmettere al Commissario, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.

Art. 6
(Approvazione della modulistica)

  1. Sono approvati i moduli di ‘istanza di erogazione del contributo’, come da Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, e dell’ ‘elenco di contributi liquidabili’ Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, ai fini dell’erogazione ai soggetti attuatori delle somme necessarie all’erogazione dei contributi.

Art. 7
(Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)

  1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti: 

a)  per i nuclei familiari:

-     che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;

-     che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento, sia ripreso o proseguito;

-     nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;

-     che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;

-     la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;

-     la conformità sia al momento dell’evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;

-     l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;

b)  per le attività economiche-produttive:

-     aver svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;

-     nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;

-     che lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;

-     la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l’evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;

-     che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni  a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;

-     la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;

-     la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;

-     l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;

-     possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

-     non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Art. 8
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)

  1. Le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime “de minimis” vengono affidate alle Strutture regionali responsabili delle specifiche competenze in materia di Agricoltura, di Pesca e di Acquacoltura e di Attività Produttive altri settori.

Art. 9
(
Disposizioni sui controlli)

  1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dall’effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 20 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.
     
  2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.
     
  3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 10
(
Norme di rinvio)

  1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze commissariali nonché i provvedimenti emanati del Commissario delegato.
     
  2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, di cui alla nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.
     
  3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 11
(P
ubblicazione)

  1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

Allegato_A_454253.pdf
Allegato_B0_454253.pdf
Allegato_B1_454253.pdf
Allegato_C0_454253.pdf
Allegato_C1_454253.pdf
Allegato_D_454253.pdf
Allegato_E_454253.pdf
Allegato_F_454253.pdf

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