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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
Decreto n. 477 del 16 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - L. 145/2018 Art. 1 comma 1028. Progetto CODICE LN145-2020-558-VR-287: "Sistemazione idraulica del torrente Illasi e opere complementari dalla località S. Andrea, in Comune di Badia Calavena, fino al Ponte Carrozza sulla S.P.37 nel Comune di Lavagno". Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo-esecutivo, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale, del I Lotto funzionale. Importo finanziato Euro 200.000,00. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO DEL SERVIZIO - ATTO AGGIUNTIVO N.1.
IL SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE Srl
PREMESSO che:
VISTO l’art. 4 comma 1 dell’O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per le attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
VISTO l’art. 1 dell’O.C.D.P.C. 601/2019 con cui si dispone l’integrazione delle deroghe, già previste con la precedente O.C.D.P.C. 558/2018, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la stipula e l’immediata efficacia del contratto d’appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione;
VISTO l’art. 8 co.1 lett a) della legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del DL 16 luglio 2020 n.76 che stabilisce che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate perdurando l’esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato e al fine di non determinare un grave danno all’interesse pubblico, ivi compresa la perdita dei finanziamenti;
RITENUTO che, in particolare per il presente atto, ci si avvale delle deroghe previste per i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: art. 29 in materia di trasparenza; art. 30 relativo all’aggiudicazione ed esecuzione degli appalti; art. 32 fasi delle procedure di affidamento; art. 33 controlli sugli atti delle procedure; art. 36 in materia di contratti sotto soglia; art. 40 per l’uso dei mezzi di comunicazione elettronici; artt. 60 e 61 in materia di procedure per la scelta del contraente; art. 63 relativamente alla possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione; art 80 motivi di esclusione;
VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.), redatto dal Responsabile Unico del Porcedimento, ing. Alessandra Grosso, per i lavori di “Sistemazione idraulica del torrente Illasi e opere complementari dalla località S. Andrea, in Comune di Badia Calavena, fino al Ponte Carrozza sulla S.P.37 nel Comune di Lavagno”. Servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo-esecutivo, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale, del I Lotto funzionale.CIG: 8394940BA2 - CUP I53H19000940001;
CONSIDERATO che:
VISTO che in data 02/03/2021 prot. 95605 (prot. IV. 4938 del 2.03.2021) è stato acquisito il predetto piano di caratterizzazione, unitamente alla valorizzazione economica per la relativa attuazione, corrispondente a complessivi Euro 25.000,00, al netto di CNPAIA ed I.V.A nella misura di legge, nonché della proposta di incremento del termine contrattuale, pari a 45 giorni naturali e consecutivi, necessario per realizzazione delle attività in esso previste;
VISTO che detta valorizzazione economica risulta adeguata rispetto ai valori di mercato;
VISTO che l’incremento del termine contrattuale per l’attuazione del piano di caratterizzazione si ritiene idoneo nella misura di 38 giorni naturali e consecutivi;
VISTO che al fine di disporre di un unico soggetto responsabile dello svolgimento del servizio tecnico, anche a garanzia di una economicità procedurale, risulta opportuno individuare Technital S.p.a. quale soggetto a cui affidare l’esecuzione delle attività previste nel piano di caratterizzazione;
VISTO che detto affidamento corrisponde ad una modifica al contratto d’appalto, normata dall’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (D.lgs. 50/2016), in quanto la modifica non è di tipo sostanziale come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, ovvero l’integrazione del contratto d’appalto con il servizio relativo all’esecuzione delle caratterizzazioni del materiale interessato dallo scavo per la messa in sicurezza del torrente Illasi non “altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti”;
VISTO che il citato art. 106, comma 1, lett. e) prescrive che tali modifiche sono ammesse solo nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano stabilito nei documenti di gara “soglie di importi per consentire le modifiche”, condizione non attuata nell’ambito della procedura svolta per l’affidamento del servizio in oggetto;
CONSIDERATO che l’art. 4 comma 1 dell’O.C.D.P.C. 558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per le attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
CONSIDERATO che. 1 dell’O.C.D.P.C. 601/2019 dispone l’integrazione delle deroghe, già previste con la precedente O.C.D.P.C. 558/2018;
CONSIDERATO che per le motivazioni sopra espresse, in particolare per il presente atto, ci si avvale delle deroghe previste per l’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il quadro economico generale di spesa del servizio, come di seguito rimodulato in relazione alla modifica di cui trattasi:
Aggiudicato Euro [1]
Modificato Euro [2]
Euro [2]-[1]
(A) Importo del sevizio
84.000,00
109.000,00
+ 25.000,00
(B) Somme a disposizione della stazione appaltante
(B.1) C.N.P.A.I.A. al 4%
3.360,00
4.360,00
+ 1.000,00
(B.2) I.V.A. al 22%
19.219,20
24.939,20
+ 5.720,00
(B.3) Economie
93.420,80
61.700,8
- 31.720,00
SOMMANO (B)
116.000,00
91.000,00
- 25.000,00
TOTALE (A) + (B)
200.000,00
0,00
CONSIDERATO che la spesa per il servizio in oggetto è coperta con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “C. D. PRES. REG. VENETO – O. 558 – 18” e sulla disponibilità accertata di cui all’allegato B dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2020;
CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di emergenza in considerazione della necessità di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
VISTI
DECRETA
come meglio descritta nella valorizzazione economica trasmessa in data 02/03/2021 prot. 95605 (prot. IV. 4938 del 2.03.2021);
Le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti” (C.d.S. Sez. VI, 6.06.2012, n. 3320); ciò con l’ulteriore corollario che “L'accettazione dell’esecuzione anticipata, da parte dell’impresa aggiudicataria, implica dunque la conclusione di un vero e proprio accordo di matrice negoziale, la cui esecuzione si identifica con quella del rapporto (sia pure anticipata rispetto alla stipula del contratto d’appalto)…” (TAR Toscana Sez. I, 11.04.2016, n. 610);
IL SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE Srl Ing. Giuseppe Fasiol
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