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Bur n. 6 del 15 gennaio 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COORDINATORE DELL'UNITA' DI CRISI - DPGR N. 23 DEL 21 FEBBRAIO 2020 - OCDPC N. 630/2020

Decreto n. 1 del 08 gennaio 2021

Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4. Differimento del termine al 10 gennaio 2021. DGR n. 1898 del 29 dicembre 2020. Ulteriore differimento per esigenze di sanità pubblica.

IL COORDINATORE DELL’UNITA’ DI CRISI 
DPGR N. 23 DEL 21 FEBBRAIO 2020 - OCDPC N. 630/2020

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e si è disposto che per l'attuazione degli interventi di cui all’art. 25, co 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse stanziate. 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa ai rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020 recante "Rischio sanitario COVID-19. Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito dei Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell’11 febbraio 2013).

VISTA la deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” (di seguito Accordo), sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale, tra gli impegni delle Regioni individuati all’articolo 2, prevede anche l’estensione entro il 1 ottobre 2020 della limitazione della circolazione dei veicoli classificati euro 4 diesel;

VISTA la comunicazione trasmessa dagli assessori del bacino padano al Ministro dell’Ambiente in data 23 settembre 2020 prot. n. 0614443.U), con la quale si comunicava il rinvio dell’avvio delle nuove misure di limitazione a gennaio 2021 e si faceva  richiesta di un confronto per accelerare il trasferimento delle risorse destinate dalle Legge n. 58/2019 e dalla Legge n. 8/2020 alle regioni del bacino padano, per il miglioramento della qualità dell’aria;

VISTA la deliberazione n. 1355 del 16 settembre 2020, con la quale la Giunta regionale, di comune accordo con le regioni del bacino padano, ha disposto lo slittamento dell’entrata in vigore della limitazione della circolazione dei veicoli euro 4 diesel dal 1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021- emergenza peraltro confermata con il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020.

RICHIAMATO quanto enunciato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 01/12/2020, il quale, in risposta a nota dell’Assessore Regionale del Veneto,  condivide che, in questa fase così critica, al fine del contemperamento di tutti gli interessi in gioco, si possa procedere ad un ulteriore slittamento dei termini per l’entrata in vigore delle misure di restrizione della circolazione per i veicoli euro 4, a fronte di una costante condivisione sulle misure da adottare per la riduzione degli inquinanti atmosferici; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020 con la quale, considerato che Lombardia ed Emilia-Romagna, Regioni del bacino padano, diversamente da quanto disposto dalla Regione del Veneto, hanno stabilito lo slittamento della limitazione di cui trattasi al 10 gennaio 2021, si è ritenuto opportuno allineare la tempistica della misura a tale data;

VISTO che a seguito della riunione del 4 gennaio 2021 i Presidenti delle Regioni del Bacino Padano hanno concordato di richiedere al Ministro dell’Ambiente il rinvio dell’avvio delle nuove misure di limitazione fino al termine dell’emergenza covid dal momento che le restrizioni al trasporto pubblico e alla mobilità privata e le misure di sicurezza adottate per limitare il contagio risultano incompatibili con un ulteriore intervento restrittivo sulla mobilità individuale;

VISTA la nota in data 5.1.2021 dell’ANCI Veneto, con la quale si richiede la proroga del termine di entrata in vigore del blocco, in considerazione della necessità di garantire ai lavoratori la mobilità con mezzi propri di categoria Euro 4 anche al fine di ridurre il più possibile le occasioni di contatto, quali invece si determinerebbero in termini aggiuntivi in caso di necessità per i lavoratori in particolare di spostarsi con mezzi pubblici, alternativi al mezzo privato;

VISTA la nota 7.1.2021 del Ministro dell’Ambiente che dichiara di condividere la proposta di rinvio del blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4; 

CONFERMATO l’impegno della Regione, sottolineato dal Ministro nella nota suddetta, ad adottare misure ulteriori rispetto a quella del blocco della circolazione dei veicoli suddetti, da metter in campo già dal mese di gennaio, per rispondere alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sul PM10,  e in particolare quelle descritte nell’allegato 1 del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il numero di mezzi interessati dal blocco per essere regolarmente circolanti risulta essere, stando agli ultimi dati disponibili, risalenti al 2018, di oltre 1.005.000 unità, di cui oltre 476.000 veicoli euro 4 diesel, con movimentazione quantomeno di altrettanti soggetti; 

RILEVATO che una siffatta entità di soggetti o più precisamente quella leggermente minore che fa uso quotidianamente uso del mezzo sarebbe costretta in gran parte all’utilizzo di mezzi pubblici, stante l’impossibilità anche sotto il profilo economico di reperire nell’immediatezza mezzi alternativi autorizzati alla circolazione nella regione;

CONSIDERATO il rilevante impatto che sulla presenza di persone sui mezzi di trasporto deriverebbe dall’applicazione del blocco nel contesto della sussistenza del contagio da covid-19, con verosimile mancato rispetto dell’obbligo di distanziamento o, in alternativa, dell’impossibilità di usufruire dei mezzi per un rilevante numero di persone, mancando un numero adeguato di mezzi disponibili;

CONSIDERATO che le limitazioni imposte alle attività economiche ha comportato per molti soggetti anche gravissime difficoltà economiche, che non hanno consentito la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti, e che, pertanto, al fine di non penalizzare le persone meno abbienti, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, si rende necessario procrastinare le misure limitative della circolazione con le modalità in essere rimandando l’adozione delle misure più restrittive al termine del periodo emergenziale;

DATO ATTO che non si è registrato nel 2019 nessuno sforamento del limite di 40 microgrammi/mc;

DATO ALTRESI’ ATTO, che la sentenza della Corte di Giustizia 10.11.2020, in causa C- 644/18 e la normativa unionale non prevedono divieti di circolazione di veicoli diesel euro 4;

RILEVATO che lo stato del contagio in Veneto vede, alla data dell’8.1.2021, un numero di soggetti positivi pari a 90951 unità, 2549 ricoverati positivi in area non critica e 357 ricoverati in area critica, con conseguente massima attenzione da rivolgere al contenimento dei contagi; 

RITENUTO necessario, per quanto esposto, come condiviso da ANCI Veneto e da Ministro dell’Ambiente, prorogare l’entrata in vigore della misura di contenimento dell’inquinamento atmosferico del blocco della circolazione dei veicoli euro 4 diesel, collegando la proroga alla durata dello stato di emergenza da Covid-19 quale fissata ai sensi della normativa vigente e attualmente in scadenza al 31.1.2020 secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;

CONSIDERATO che il collegamento con la scadenza dello stato di emergenza ufficialmente fissato consente di ritenere anche proporzionato e limitato nel tempo il dispositivo di sospensione del blocco della circolazione oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il verbale dell’Unità di Crisi costituita con il citato Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020 della seduta in data 7.1.2020, dal quale risulta che l’Unità di Crisi condivide la proposta di proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza da contagio da Covid-19 fissato secondo le disposizioni di legge;

VISTO l’articolo 7, d.lgs. 285/92, che attribuisce ai comuni la competenza a limitare la circolazione a veicoli inquinanti;

VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza per ragioni di emergenza sanitaria;

VISTO l’articolo 50, comma 5, d.lgs. 267/00, che attribuisce alle Regioni la competenza all’adozione di provvedimenti d’urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino il territorio regionale;

DECRETA

1.     di stabilire che il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n.  1;

2.     di comunicare all’ANCI Veneto il presente decreto, ai fini della diffusione presso tutte le amministrazioni comunali del Veneto;

3.     di confermare l’impegno della Regione ad avviare da gennaio 2021 l’attuazione del piano straordinario di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, fatte salve le opportune modifiche migliorative;

4.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Coordinatore Dott. Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

Piano_straordinario_Aria_2021-01-04_438522.pdf

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