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Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Estratto ordinanza di deposito n. 530 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 17461 del 30 novembre 2020

Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. cup: C68J05000020002. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI DEPOSITO delle indennità pregresse a seguito condivisione dell'indennità di espropriazione.

IL  CAPO  UFFICIO  CATASTO ESPROPRI

DATO ATTO  che il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto è stato approvato ai sensi dell’art. 25 della L.R. Veneto n. 27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;

CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;

DATO ATTO che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine è il  22/11/2023;

omissis

PROCEDURA PREGRESSA

DATO ATTO

che le medesime particelle catastali di cui alla presente Ordinanza erano state oggetto di procedimento espropriativo con Decreto del Magistrato alle Acque n. 16256 del 25/03/1978 con il quale era stata assentita all’allora Consorzio di Bonifica Dese Sile la concessione dei lavori di sistemazione del Fiume Marzenego nel territorio della Terraferma Veneziana;

che l’indennità di esproprio proposta dall’allora Consorzio Dese Sile è stata accettata dalla proprietà in forma volontaria attraverso la sottoscrizione del verbale di liquidazione di accordo di cessione, saldata agli interessati, secondo lo schema riassuntivo sotto riportato:

Ditta 14) TONIOLO SERGIO (ora POMETON SPA) -Mestre (VE) foglio 141 mappale 71-429; - data ed indennizzo dell’accordo di cessione sottoscritto: 10/06/1980 per Lire 2.161.350.= del vecchio conio; - mandato di pagamento: n. 516 del 17/12/1981; - data della quietanza: 07/01/1982; Indennizzo riconosciuto: rimborso delle imposte e contributi fondiari pregressi pari ad € 764,97.=

Ditta 59) DAL BO' CESARE (ORA BRUGNERA MARCELLO) –Favaro Veneto (VE) foglio 172 mapp. 213; - data ed indennizzo dell’accordo di cessione sottoscritto: 26/05/1980 per Lire 10.338.671.= del vecchio conio; - mandato di pagamento della quota di acconto e saldo: n. 106 del 24/03/1981 e n. 17 del 11/02/1982; - data della quietanza della quota di acconto e saldo: 30/03/1981 e 25/02/1982; La liquidazione riguarda ditta 57 e 59. Indennizzo riconosciuto: rimborso delle imposte e contributi fondiari pregressi pari ad € 1.809,10=

Ditta 82) CHECCHIN ANNAMARIA, CHECCHIN GIULIA (ORA CHECCHIN GIULIA, SEVERI MARIALUISA, SEVERI SANDRO) - Favaro Veneto (VE) foglio 172 mapp. 11-202-233-267-268-271-272-273-274-275-276-277; - data ed indennizzo dell’accordo di cessione sottoscritto: 10/06/1980 per Lire 4.285.650.= del vecchio conio; - mandato di pagamento: n. 23 del 16/02/1982; - data della quietanza: 13/05/1983; Indennizzo riconosciuto: rimborso delle imposte e contributi fondiari pregressi pari ad € 3.923,21= verrà depositata la quota spettante agli eredi Checchin Giulia per un importo pari ad €. 1.961,61)

che l’indennizzo proposto è legato esclusivamente al riconoscimento di imposte e contributi per i quali ha dovuto farsi carico la proprietà impropriamente, mancando di fatto la dominicalità (si tratta di beni immobili rappresentanti alvei ed argini del Canale Osellino) e per la sola circostanza di averne ancora la titolarità notarile;

- che in aggiunta a quanto precedentemente indennizzato, verranno riconosciute le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 40.5 DPR 327/01, nonché il rimborso delle imposte e contributi fondiari a cui le particelle oggetto di esproprio sono assoggettate, che si stimano in complessivi €. 4.535,67; 

che in data 24/01/2020 protocolli n. 1095 (DITTA 14), 1102 (DITTA 59), 1103 (DITTA 82.1),  è stata offerta agli interessati l’ammontare del riconoscimento di imposte e contributi di cui sopra;

MOTIVAZIONE DEL DEPOSITO DELLE SOMME

si procede al deposito della somma offerta legata al rimborso di imposte e contributi versati dalla proprietà sulle aree espropriande per i seguenti motivi:

DITTA 14) TONIOLO SERGIO (ora POMETON)      [MANCANZA DI FORMALE ACCETTAZIONE]

DITTA 59) DAL BO’ CESARE (ora BRUGNERA MARCELLO) [MANCANZA DI FORMALE ACCETTAZIONE]

DITTA 82.1) CHECCHIN GIULIA proprietaria per la quota di 1/2 [MANCANZA DI SUCCESSIONE] - la ditta proprietaria sig.ra Checchin Giulia ha accettato l’indennità offerta in data 11/02/2020 ns. protocollo n. 2298 del 17/02/2020, ma è avvenuto il decesso in data 04/05/2020; - all’attualità non è pervenuta dichiarazione di successione da parte degli eredi; - dalle ispezioni ipotecarie effettuate non sono state reperite note rilevanti o ipoteche in corso per un’eventuale avviso diretto a terzi; 

DATO ATTO che trattandosi di particelle catastali rappresentanti interamente lo specchio d’acqua del Canale Osellino o il suo argine di contenimento -rientranti dunque entro le zone di rispetto idraulico-  sono totalmente prive di capacità edificatoria e non soggette ad IVA;

DATO ATTO  che l’art. 32 del DPR 327/01 precisa che l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione valutando gli effetti dei vincoli di qualsiasi natura;

CONSIDERATO    che per le aree in questione, l’accordo di cessione è avvenuto nel periodo compreso tra maggio e ottobre del 1980 ed il saldo delle somme dovute negli anni 1981-1982; le maggiorazioni erogate ai proprietari dei beni immobili fanno riferimento a cessione di beni ricadenti in area agricola (indennità aggiuntiva corrisposta ai sensi dell’art. 12 della L. 865/1971 modificato dalla Legge 10/1977, pari +50% o +200% dell’indennità di esproprio). Pertanto, si attribuisce ai beni immobili di cui alla presente Ordinanza natura non edificabile e per tale ragione non assoggettabili a ritenuta d’acconto di cui all’art. 35 DPR 327/01;          PRECISATO       che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001, il “beneficiario dell’espropriazione” è il Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico ed il “promotore dell’espropriazione” e l’“Autorità Espropriante” è il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in forza della delibera regionale n. 3391 del 07/11/2003 nonché dell’art. 8 del Decreto Regionale n. 46 del 30/05/2013 con cui vengono delegati al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6.8 del DPR n. 327/2001, nonché ai sensi dell’articolo 70.6 della Legge regionale 27/2003;

RICHIAMATO   l’art. 20 comma 2 della L.R. n. 12 dell’ 08/05/2009 che recita ”Ai sensi dell’articolo 70, comma 6, della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, i poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi di bonifica sono delegati ai consorzi medesimi, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione;

omissis

ORDINA

Art. 1)  ai sensi dell'art. 20.14 ed ai sensi dell’art. 26.1 del DPR n. 327/01, per le motivazioni in premessa indicate, il deposito a favore delle ditte di seguito indicate di complessivi €. 4.535,67= presso il M.E.F. - Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, relativamente alle indennità pregresse di espropriazione riferite al riconoscimento di somme derivanti dall’applicazione dell’art. 40.5 DPR 327/01, nonché al rimborso delle imposte e contributi fondiari a cui le particelle oggetto di esproprio sono assoggettate,

omissis

14) Pometon SPA con sede in Martellago c.f. 00184410272, proprietà per 1/1 - €. 764,97;

59) Brugnera Marcello c.f. BRGMCL48L31I124Z proprietà per 1/1 - €. 1.809,10;

82)Checchin Giulia nata a MESTRE il 12/08/1929 CHCGLI29M52L736T Proprieta` per ½ - €. 1.961,60;

Art. 2) sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente ordinanza non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20%, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree oggetto del procedimento espropriativo ricadono, secondo le indicazioni del Piano Regolatore Generale, in zona territoriale omogenea “E” ed “F”, ai sensi del D.M. 1444/68;    trattandosi di particelle catastali rappresentanti interamente lo specchio d’acqua del Canale Osellino o il suo argine di contenimento -rientranti dunque entro le zone di rispetto idraulico-  sono totalmente prive di capacità edificatoria e non va calcolata l’IVA;

omissis

Art. 5) il M.E.F. - Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità Espropriante, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennità, così come prescritto dall’art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

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