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Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Estratto ordinanza di pagamento n. 529 emessa dal capo ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso Protocollo n. 17363 del 27 novembre 2020

Interventi di "riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego_Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti, sversati in Laguna di Venezia" - LOTTO 1 [p.149-1]. cup: C68J05000020002. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO delle indennità pregresse, a seguito di condivisione, dell'indennità di espropriazione.

IL  CAPO  UFFICIO  CATASTO ESPROPRI 

DATO ATTO che il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto è stato approvato ai sensi dell’art. 25 della L.R. Veneto n. 27/2003 con Decreto n. 485 del 22/11/2018 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto sulla scorta del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 31/10/2018;

CONSIDERATO che il vincolo espropriativo è stato apposto con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Venezia n. 63 del 29/07/2014 e con Decreto n. 485 del 22/11/2018 summenzionato;

DATO ATTO che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR 8/6/2001 n. 327, e dunque esso termine è il  22/11/2023;

omissis

PROCEDURA PREGRESSA

DATO ATTO

  • che le medesime particelle catastali di cui alla presente Ordinanza erano state oggetto di procedimento espropriativo con Decreto del Magistrato alle Acque n. 16256 del 25/03/1978 con il quale era stata assentita all’allora Consorzio di Bonifica Dese Sile la concessione dei lavori di sistemazione del Fiume Marzenego nel territorio della Terraferma Veneziana;
  • che l’indennità di esproprio proposta dall’allora Consorzio Dese Sile è stata accettata dalla proprietà in forma volontaria attraverso la sottoscrizione del verbale di liquidazione di accordo di cessione, saldata agli interessati, secondo lo schema riassuntivo sotto riportatto; 

omissis

Ditta 82) CHECCHIN ANNAMARIA, CHECCHIN GIULIA (ORA CHECCHIN GIULIA, SEVERI MARIALUISA, SEVERI SANDRO) - Favaro Veneto (VE) foglio 172 mapp. 11-202-233-267-268-271-272-273-274-275-276-277;  - data ed indennizzo dell’accordo di cessione sottoscritto: 10/06/1980 per Lire 4.285.650.= del vecchio conio; - mandato di pagamento: n. 23 del 16/02/1982; - data della quietanza: 13/05/1983 - Indennizzo riconosciuto: rimborso delle imposte e contributi fondiari pregressi pari ad € 3.923,21= (verrà liquidata la quota spettante a Severi Marialuisa e Severi Sandro, per un importo pari ad €. 1.961,61; l’indennità restante verrà depositata presso RTS Venezia - CCDDPP)

omissis

che l’indennizzo proposto è legato esclusivamente al riconoscimento di imposte e contributi per i quali ha dovuto farsi carico la proprietà impropriamente, mancando di fatto la dominicalità (si tratta di beni immobili rappresentanti alvei ed argini del Canale Osellino) e per la sola circostanza di averne ancora la titolarità notarile;

che in aggiunta a quanto precedentemente indennizzato, verranno riconosciute le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 40.5 DPR 327/01, nonché il rimborso delle imposte e contributi fondiari a cui le particelle oggetto di esproprio sono assoggettate, che si stimano in complessivi €. 6.254,17;

che in data 24/01/2020 protocolli n. 1091 (DITTA 8), 1093 (DITTA 9), 1094 (DITTA 10), 1097 (DITTA 22), 1098 (DITTA 31), 1100 (DITTA 40), 1101 (DITTA 57), 1103 (DITTA 82), protocollo n. 14299 del 07/10/2020 (DITTA 2),  è stata offerta agli interessati l’ammontare del riconoscimento di imposte e contributi;

omissis

DATO ATTO che trattandosi di particelle catastali rappresentanti interamente lo specchio d’acqua del Canale Osellino o il suo argine di contenimento -rientranti dunque entro le zone di rispetto idraulico-  sono totalmente prive di capacità edificatoria e non soggette ad IVA;

omissis

CONSIDERATO che per le aree in questione, l’accordo di cessione è avvenuto nel periodo compreso tra maggio e ottobre del 1980 ed il saldo delle somme dovute negli anni 1981-1982; le maggiorazioni erogate ai proprietari dei beni immobili fanno riferimento a cessione di beni ricadenti in area agricola (indennità aggiuntiva corrisposta ai sensi dell’art. 12 della L. 865/1971 modificato dalla Legge 10/1977, pari +50% o +200% dell’indennità di esproprio). Pertanto, si attribuisce ai beni immobili di cui alla presente Ordinanza natura non edificabile e per tale ragione non assoggettabili a ritenuta d’acconto di cui all’art. 35 DPR 327/01;

omissis

ORDINA

Art. 1) ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto per complessivi 6.254,17= a favore delle ditte di seguito indicate, della quota di saldo relativa alle somme derivanti dall’applicazione dell’art. 40.5 DPR 327/01, nonché al rimborso delle imposte e contributi fondiari a cui le particelle oggetto di esproprio sono state assoggettate;

omissis

82.1) SEVERI MARIALUISA SVRMLS52B44L736T proprietà per 1/4 - €. 980,81; - 82.2) SEVERI SANDRO SVRSDR53L29L736Q proprietà per 1/4 - €. 980,80; 

Art. 2) trattandosi di particelle catastali rappresentanti interamente lo specchio d’acqua del Canale Osellino o il suo argine di contenimento -rientranti dunque entro le zone di rispetto idraulico-  sono totalmente prive di capacità edificatoria e non va calcolata l’IVA;

omissis

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

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