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Bur n. 157 del 23 ottobre 2020


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto MISE di concerto con il MATTM n. 239/EL-317/229/2015-PR del 6 agosto 2020

Decreto di proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio - Arsiero", nei comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico, Arsiero in provincia di Vicenza. Autorizzati con decreto n. 239/EL-317/229/2015 del 18 giugno 2015.

Il Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMIINERARI

di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO

 

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l’atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l’istanza prot. n. TRISPAPD/P20130002142 del 26 giugno 2013 (prot. MiSE n.0013519 del 3 luglio 2013), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, integrata con la nota prot. n. TRISPANE/P20140003922 del 2 luglio 2014, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto della società Terna S.p.A., il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto a 132 kV “Schio – Arsiero”, nel territorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette,

Velo d’Astico e Arsiero in Provincia di Vicenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che l’intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di far fronte ad una situazione di criticità sull’affidabilità e sulla sicurezza di alimentazione dei carichi nell’area a nord di Schio, nonché al rischio di disalimentazioni diffuse sia in caso di guasto di un elemento di rete che di superamento delle capacità di trasporto degli elettrodotti esistenti;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l’intervento consiste nella ricostruzione in classe 132 kV dell'esistente elettrodotto a 50 kV "CP Schio – CP Arsiero", quota parte in cavo interrato e quota parte in conduttore aereo, prevedendo:

- la realizzazione di un primo tratto in linea aerea, della lunghezza di circa 1,7 km, utilizzando l’esistente elettrodotto a 132 kV "C.P. Schio – utente Lanerossi";

- la realizzazione di un secondo tratto, di circa 6,8 km, costituito da una terna di cavi interrati;

- la realizzazione di un terzo tratto in linea aerea, lungo circa 7 km, ricostruito sul tracciato originale apportando delle varianti;

- la realizzazione di un quarto tratto, pari a circa 1,2 km, costituito da una terna di cavi interrati;

- la demolizione dell'intero elettrodotto aereo a 50 kV "CP Schio – CP Arsiero", per complessivi 16,3 km circa;

VISTO il decreto n. 239/EL-317/229/2015 del 18 giugno 2015, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 18 giugno 2015, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l’istanza prot. n. TERNA/P20200027318 del 6 maggio 2020, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di un anno del termine stabilito dall’articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-317/229/2015 del 18 giugno 2015;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha fatto presente che il notevole ritardo nei lavori di completamento delle opere elettriche è dovuto al fatto che il distributore locale di energia, e-Distribuzione S.p.A, proprietario della Cabina Primaria (CP) di Arsiero a cui si attesta la costruenda linea elettrica, non ha completato l’installazione del sistema protettivo indispensabile ai fini del collegamento della stessa e, pertanto, non risulta possibile procedere con l’esecuzione delle previste nuove opere di progetto dell’infrastruttura per il collegamento della linea all’interno della CP di Arsiero ed ai relativi collegamenti di transizione tra le tratte in cavo ed in aereo della stessa lungo il percorso;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha, inoltre, comunicato che allo stato attuale delle opere risulta completato l’intero nuovo percorso in cavo ed aereo con esclusione dei collegamenti di transizione, dei collegamenti ed opere connesse interne alla CP di Arsiero e delle attività di demolizione dei tratti a 50 kV in aereo;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato, altresì, che l’intervenuta emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato la difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché la totale sospensione delle attività di cantiere;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data della Delibera medesima, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l’articolo 103 del suddetto decreto legge, che ha disposto, tra l’altro, che: ”Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (…) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

CONSIDERATO che, pertanto, il termine stabilito dall’articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-317/229/2015 del 18 giugno 2015 è prorogato fino alla data del 29 ottobre 2020;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi sono stati sottoposti a Valutazione di impatto Ambientale;

VISTO il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia di Vicenza con deliberazione n. 303 del 18 agosto 2009;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" ove è previsto che “ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporne la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l’ultimazione delle suddette opere per il periodo compreso fra il 30 ottobre 2020 e il 17 giugno 2021 essendo le motivazioni del ritardo imputabili a cause di forza maggiore

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell’articolo 4 del decreto n. 239/EL-317/229/2015 del 18 giugno 2015, è prorogato fino al 17 giugno 2021.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

 

IL DIRETTORE GENERALE per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
(Dott.Oliviero Montanaro)

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