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Bur n. 121 del 07 agosto 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto n. 32 del 07 Luglio 2020

Ricorso avanti al TAR Veneto, proposto dal dott. Vincenzo Alonzi. Sentenza n.327 del 9 aprile 2020. Spese di soccombenza. Integrazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PREMESSO CHE: 

  • Il dott. Alonzi, in relazione all’attività svolta quale Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, giusta nomina ex D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, ha presentato ricorso (n. 1076/2019) avanti al T.A.R. Veneto, avverso il silenzio serbato dall’amministrazione in ordine all’istanza presentata dallo stesso al fine di vedersi riconosciuti gli emolumenti, asseritamente dovuti; 
  • Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 327 del 9 aprile 2020, comunicata dall’Avvocatura Distrettuale il 16 aprile 2020, ha accolto il ricorso, ordinando al Presidente della Regione Veneto in qualità di Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto di concludere il procedimento amministrativo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2017, per la liquidazione della parte variabile del compenso dovuto al ricorrente entro trenta (30) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della medesima sentenza;
  • Quanto alle spese di soccombenza il T.A.R. Veneto ha condannato il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidandole nella somma di Euro 3.000,00 a titolo di compensi e spese oltre ad I.V.A. e C.P.A.;
  • Nella Contabilità Speciale risulta appositamente accantonata per le spese relative alla risoluzione delle controversie connesse alla retribuzione del dott. Vincenzo Alonzi, la somma complessiva di Euro 169.086,33 tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento Codice VE065A/10;
  • Vista la nota dell’Avvocato di controparte in data 11 maggio 2020 che, a riscontro di specifica richiesta, ha comunicato i dati ove effettuare il pagamento di quanto dovuto, ed in particolare il codice Iban intestato all’Avv. Vittorio Paolucci, unitamente all’a autorizzazione del Dott. Vincenzo Alonzi, precisando, altresì, che, come da istruzioni della Agenzia delle Entrate, la fattura verrà emessa nei confronti del cliente con precisazione che il pagamento è stato effettuato dal Commissario;
  • Visto il decreto Commissariale n. 23 del 15 maggio 2020 con cui veniva liquidato a favore dell’Avv. Vittorio Paolucci l’importo complessivo di Euro 3.806,40, pari ad Euro 3.000,00 a titolo di compensi maggiorati di I.V.A e C.P.A., a valere sulla Contabilità Speciale 5596; 

RILEVATO che l’Avv. Vittorio Paolucci con mail/pec del 29 maggio 2020 e successiva del 11 giugno 2020 acquisita in atti prot. 229967 dell’11 giugno 2020 ha contestato l’importo liquidato richiedendo, altresì, l’ulteriore compenso del 15% per spese generali pari a Euro 450,00 oltre oneri di legge e al rimborso del contributo unificato nell’importo complessivo di Euro 300,00;

DATO ATTO che su tale richiesta sono stati chiesti chiarimenti all’Avvocato Paolucci, giusta nota prot.  238826 in data 17/06/2020, a cui lo stesso ha fornito riscontro giusta pec del 22 giugno 2020, pervenuta al protocollo del Commissario il 23 giugno 2020 al n. 246714;

DATO ATTO, altresì, che le motivazioni poste a giustificazione della pretesa, sentita anche l’Avvocatura distrettuale, sono da ritenersi sufficienti a dimostrare la esigibilità di tutte le somme aggiuntive richieste in quanto le spese generali sono previste per legge e sono computate sull’importo degli onorari liquidati, mentre quanto al contributo unificato la giurisprudenza amministrativa sembra effettivamente ritenere, in virtù dell’art. 13, co. 6 bis, del DPR 115/2002, che la restituzione del contributo sia dovuta a prescindere dalla circostanza che il rimborso non sia esplicitamente stabilito con la sentenza favorevole;

RITENUTO pertanto necessario, provvedere ad impegnare e contestualmente liquidare l’ulteriore importo complessivo di Euro 870,96 a valere sulla Contabilità Speciale 5596 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell’Avv. Vittorio Paolucci, in ragione della necessità di completare il pagamento delle spese di soccombenza disposto con decreto commissariale n. 23 del 15 Maggio2020;

VISTA

  • la sentenza del T.A.R. Veneto n. 327/2020

DECRETA

1.     di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     di impegnare l’ulteriore importo complessivo di Euro 870,96 sulla Contabilità Speciale n 5596 favore dell’Avv. Vittorio Paolucci per le motivazioni di cui alla premessa; 

3.     di liquidare la somma complessiva di Euro 870,96 a favore dell’Avv. Vittorio Paolucci per le ragioni di cui alla premessa a valere sulla Contabilità Speciale 5596 che offre sufficiente disponibilità;

4.     di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell’area Ambiente e Territorio del sito della Regione del Veneto.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

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