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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 28 del 25 maggio 2020
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Intervento: "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo nei comuni di Costabissara e Isola Vicentina - ID PIANO 758 - Cod. Istr. ReNDiS - 05IR020/G4". Servizio di redazione dei frazionamenti delle aree da espropriare, degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso sulla base di quanto previsto dal DPR 327/2001, nonché supporto tecnico per la predisposizione dei documenti necessari all'Autorità Espropriante. Importo progetto: Euro 11.000.000,00 - CUP: H35C13000670002. Liquidazione fattura n. 2/003 del 25/02/2020 (CIG: Z5D2704DDD) di Euro 23.424,00 della SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI TECNICI MONTANI - S.I.S.TE.M. SRL.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTO:
PREMESSO CHE:
DATO ATTO CHE:
VISTA la nota prot. n. 101092 del 03/02/2020 con la quale, a seguito della positiva istruttoria effettuata, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha trasmesso al Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto la proposta di liquidazione n. 15/2020 ed attestato la regolarità della documentazione trasmessa nonché la corrispondenza dell’importo fatturato con l’incarico affidato;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., debbano versare direttamente all’Erario l’I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell’imposta, per le operazioni soggette al predetto meccanismo di scissione, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l’art. 4 del Decreto innanzi citato stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare con le modalità descritte all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha dato atto della copertura della spesa nell’ambito del quadro economico dell’intervento approvato giusto decreto n. 7 del 20 gennaio 2020;
RITENUTO
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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