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Bur n. 122 del 25 ottobre 2019


Materia: Statuti

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 25 settembre 2019

Statuto della Provincia di Padova.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Principi

1. La Provincia di Padova è Ente territoriale di area vasta, rappresenta la comunità provinciale di cui è l’interprete istituzionale, ne afferma l’autonomia, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia opera per mantenere e valorizzare le peculiarità della comunità provinciale nel suo territorio, ispirandosi nella sua azione ai principi del pluralismo, del rispetto e della tolleranza di tutte le convinzioni politiche e ideologiche. La Provincia collabora con altri soggetti pubblici e privati, è aperta ai rapporti internazionali ed alle problematiche mondiali, operando per l’affermazione dei diritti umani e per una cultura di pace intesa anche come cooperazione ed integrazione tra i popoli.

3. La Provincia supporta, ove richiesto, con la propria attività quella dei Comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà e promuovendo forme idonee di confronto.

4. La Provincia considera il proprio territorio bene primario della comunità provinciale da salvaguardare e valorizzare in tutte le sue specificità ed opera per tutelare l’ambiente naturale.

5. La Provincia assume iniziative ed utilizza tutti gli strumenti utili a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale ed a promuovere azioni positive per garantire pari opportunità a tutti i cittadini.

6. La Provincia valorizza i diritti innati della persona umana nelle sue forme di espressione, principalmente la famiglia, le istituzioni educative ed il lavoro, ed opera per una crescita culturale dei cittadini attraverso la formazione e l’educazione alla democrazia.

7. La Provincia valorizza il lavoro e i diritti dei lavoratori come strumento di crescita umana ed economica della comunità provinciale, in un contesto produttivo ed economico pienamente rispettoso delle risorse ambientali come beni insostituibili e comuni, ed assicura la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata in un regime di democrazia, di libertà e di giustizia.

Art. 2
Finalità

1. La Provincia di Padova, nel suo ruolo di Ente territoriale di area vasta, esplica la propria azione e svolge le funzioni conferitele dallo Stato e dalla Regione, nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi contenuti nei Trattati Europei, e in armonia con i principi richiamati nell’articolo precedente e con quelli di sussidiarietà e di federalismo solidale.

2. L’attività amministrativa si sviluppa in tutte le materie nelle quali l’intervento provinciale può concorrere, ricercando la collaborazione con i Comuni, al soddisfacimento degli interessi generali della comunità provinciale.

3. L’azione della Provincia di Padova è finalizzata in particolare a:

a) applicare il principio della parità tra donna ed uomo, promovendo iniziative intese a diffondere la cultura di pari opportunità e incentivando in tal senso le azioni positive;

b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell’occupazione, la tutela dell’ambiente e la sostenibilità;

c) creare e rinsaldare i rapporti di cooperazione e dialogo con le altre comunità, ispirandosi agli ideali di solidarietà, di tolleranza e di giustizia, sostenendo l’associazionismo, la cooperazione ed il volontariato come strumenti coadiuvanti la crescita individuale e sociale dei componenti la comunità provinciale;

d) operare per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio provinciale in tutte le sue peculiarità promovendo il progresso economico nel rispetto delle risorse ambientali, naturali, storiche e culturali, garantendo i giusti equilibri tra le diverse aree;

e) agire in materia di programmazione urbanistica e lavori pubblici compatibilmente con la necessità di tutela del territorio;

f) contribuire prioritariamente a garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini realizzando un sistema globale integrato di sicurezza sociale capace di affrontare ogni forma di disagio sociale;

g) partecipare allo sviluppo della comunità veneta promuovendo o aderendo ad iniziative tendenti alla integrazione dei servizi comunali e provinciali nell’ambito della programmazione regionale;

h) favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica secondo le affermazioni della Carta Europea delle Autonomie Locali, assicurando, tra l’altro, il diritto alla informazione.

Art. 3
Metodi

1. La Provincia di Padova pone a fondamento della propria azione amministrativa i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, di programmazione, di verifica e di controllo dei risultati, di efficienza, di economicità, di pubblicità, di trasparenza, di efficacia.

Art. 4
Rispetto dei principi dettati dallo statuto dei diritti del contribuente

1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze concernenti i tributi provinciali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adegua i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla normativa vigente.

2. Per quanto compatibili, i principi di cui al comma 1 devono essere osservati anche per le entrate patrimoniali della Provincia.

Art. 5
Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio.

2. La Provincia promuove le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie a favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali, favorendo la realizzazione di sinergie gestionali nell’esercizio delle funzioni conferite alle Unioni da parte dell’Ente e dei Comuni.

Art. 6
Esercizio congiunto di funzioni

1. Su proposta del Presidente della Provincia, l’Assemblea dei Sindaci può deliberare che l’Ente possa avvalersi di Uffici o Servizi dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell’ambito territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l’organizzazione di uffici comuni. Alle deliberazioni adottate ai sensi del precedente periodo è data attuazione attraverso apposite convenzioni.

Art. 7
Stemma e gonfalone della Provincia di Padova

1. La Provincia di Padova ha come propri segni distintivi uno stemma e un gonfalone, quali risultano nell’atto originale di concessione e sue successive modifiche. Eventuali variazioni concesse con decreto del Presidente della Repubblica non comportano la revisione dello Statuto. L’uso dei simboli propri della Provincia di Padova è disciplinato da apposito regolamento.

2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia di Padova, da portare a tracolla.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 8
Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante della Provincia di Padova ed assume le funzioni contestualmente alla sua proclamazione da parte dell’Ufficio Elettorale.

2. L’elezione, la durata del mandato, lo status giuridico ed i casi di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e decadenza del Presidente della Provincia sono regolati dalla legge.

3. Il Presidente della Provincia approva gli atti ed esercita le funzioni di seguito indicati:

a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci;

b) può presentare entro sessanta giorni dalla data di proclamazione al Consiglio Provinciale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti;

d) approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) propone al Consiglio Provinciale lo schema di bilancio di previsione da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci;

f) propone al Consiglio Provinciale il rendiconto per la sua approvazione;

g) adotta le variazioni di bilancio, in via d’urgenza, salvo ratifica da parte dell’organo consiliare entro i termini di legge;

h) sottopone al Consiglio Provinciale proprie proposte di deliberazione consiliare od altri atti;

i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni;

j) nomina il Segretario Generale, l’eventuale Direttore Generale ed i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti provinciali;

k) indice le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale ed i referendum provinciali;

l) esercita ogni altra funzione ed approva ogni altro atto che non sia riservato dalla legge, dallo Statuto o da regolamenti provinciali al Consiglio Provinciale, all’Assemblea dei Sindaci, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ove istituito, ed ai Dirigenti.

4. Nell’esercizio delle attività indicate dal comma precedente, il Presidente della Provincia adotta provvedimenti denominati “decreti del Presidente”

5 Nei casi in cui le proposte di decreto sottoposte al Presidente della Provincia necessitino di parere in ordine alla sola regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, ed in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, detti pareri devono essere inseriti nel decreto, sul quale andrà apposto anche il visto di conformità del Segretario Generale.

6. I decreti del Presidente della Provincia vengono pubblicati nell’albo pretorio on line sul sito informatico della Provincia per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. In caso di urgenza, i decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, facendone espressa menzione nel dispositivo e specificando le ragioni dell’urgenza.

Art. 9
Vicepresidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia nomina un Vicepresidente Vicario, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate, da esercitarsi nei modi e con i limiti di cui all’articolo seguente, e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.

2. Il Vicepresidente Vicario della Provincia esercita le funzioni del Presidente della Provincia in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere Provinciale che ha riportato la cifra individuale elettorale ponderata più alta (Consigliere Anziano). Al Consigliere Anziano può essere attribuito il titolo di Vicepresidente

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del Presidente della Provincia, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente Vicario della Provincia sino alle nuove elezioni.

Art. 10
Assegnazione di deleghe a Consiglieri Provinciali

1. Il Presidente della Provincia può assegnare deleghe a Consiglieri Provinciali, nel quadro delle generali funzioni di indirizzo e coordinamento e nel rispetto del principio di collegialità.

2. L’oggetto delle deleghe è costituito dal compito di curare specifiche attività, con esclusione di quelle di amministrazione attiva, finalizzate ad una migliore azione di governo del Presidente.

3. I Consiglieri delegati avranno esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Presidente, con esclusione di compiti di amministrazione attiva, di poteri di firma e di rappresentanza.

4. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente ed i Consiglieri Provinciali titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali possono essere invitati anche il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove istituito, i Dirigenti od i Responsabili dei servizi interessati.

5. Il Presidente della Provincia può revocare e modificare le deleghe con le stesse forme previste per la loro assegnazione.

Art. 11
Dimissioni dalla carica

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Provinciale.

2. Il Segretario Generale comunica senza indugio al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l’avvenuta presentazione delle dimissioni e l’eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

CAPO II
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 12
Competenze e funzionamento del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia.

2. Il Consiglio Provinciale approva o adotta gli atti ed esercita le funzioni di seguito indicati:

a) propone all’Assemblea dei Sindaci lo Statuto della Provincia per la sua adozione;

b) approva regolamenti, ad eccezione di quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) stabilisce i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) approva piani e programmi, ivi compresi i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, ed eventuali deroghe ad essi;

e) adotta lo schema di bilancio di previsione da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci ed approva in via definitiva il bilancio ed eventuali successive variazioni dello stesso;

f) approva il rendiconto;

g) delibera in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e delle spese di somma urgenza ai sensi di legge;

h) approva i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

i) approva le convenzioni tra Provincia e Comuni;

j) approva le linee guida per l’adesione ed il recesso da forme associative;

k) costituisce aziende speciali, approvandone gli statuti, e delibera in materia di organizzazione e concessione di pubblici servizi, partecipazione della Provincia a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

l) approva gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

m) istituisce tributi e ne approva l’ordinamento, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

n) approva contrazioni di mutui ed aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio Provinciale ed emissioni di prestiti obbligazionari;

o) delibera sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, con esclusione delle spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e con esclusione dei casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;

p) approva acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Provinciale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente della Provincia, del Segretario Generale, del Direttore Generale, ove istituito, o dei Dirigenti Provinciali;

q) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Provinciale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

r) approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.

3. Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni di cui al comma precedente mediante provvedimenti aventi forma di deliberazione collegiale. Nessuna deliberazione può essere adottata in via d’urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

4. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

5. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali assegnati, computandosi a tal fine anche il Presidente della Provincia.

Art. 13
Funzioni di presidenza del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, che fissa la data delle sedute e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. Nell’esercizio delle funzioni di presidenza del Consiglio Provinciale il Presidente della Provincia rappresenta l’intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto, garantendo nei modi stabiliti dal relativo regolamento una adeguata e preventiva informazione a tutti i Consiglieri Provinciali sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza del Consiglio Provinciale sono esercitate dal Vicepresidente Vicario della Provincia. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere Provinciale che ha riportato la cifra individuale elettorale ponderata più alta (Consigliere Anziano).

Art. 14
Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e, a seconda dei casi, provvedere alla loro convalida, ovvero procedere nelle forme di legge alla dichiarazione della loro ineleggibilità od incompatibilità, quando ne sussistano le relative cause, provvedendo alle conseguenti surroghe.

Art. 15
Deliberazioni consiliari

1. Ciascuna proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio Provinciale deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge.

2. Hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione consiliare:

a) il Presidente della Provincia;

b) almeno un quinto dei Consiglieri Provinciali assegnati;

c) almeno 5 Comuni della Provincia, esclusivamente per argomenti di interesse sovracomunale, mediante deliberazione approvata dai relativi Consigli;

d) ciascuna Unione dei Comuni del territorio provinciale, mediante deliberazione approvata dal relativo Consiglio.

3. Il regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di presentazione ed il percorso istruttorio delle proposte di deliberazione consiliare.

4. Tutte le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono pubblicate nell’albo pretorio on line sul sito informatico della Provincia per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Esse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Art. 16
Sedute consiliari

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio Provinciale.

2. Qualora lo richiedano un quinto dei Consiglieri Provinciali assegnati, il Presidente della Provincia è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Ai fini del presente comma, qualora il computo del quinto dei Consiglieri Provinciali assegnati assommi ad una cifra decimale, l’approssimazione va fatta per eccesso all’unità superiore.

3. Le modalità per la convocazione del Consiglio Provinciale sono stabilite dal relativo regolamento. Nell’avviso di prima convocazione deve essere inserita anche la data della eventuale seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima.

4. Nel computo dei termini di convocazione e di tutti quelli inerenti il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari eventualmente istituite, ivi compresi quelli da computarsi a ritroso, si esclude il giorno iniziale e si include il giorno finale. I giorni festivi si computano nel termine.

5. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

6. In seconda convocazione la seduta del Consiglio Provinciale è valida se risulta presente un terzo dei Consiglieri Provinciali assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

7. Le modalità per la discussione delle proposte di deliberazione consiliare sono stabilite dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 17
Diritti e doveri dei Consiglieri Provinciali

1. Ciascun Consigliere Provinciale esercita le proprie funzioni nell’interesse dell’intera comunità provinciale e per tale motivo ha il diritto di disporre del tempo e dei servizi per lo svolgimento delle proprie funzioni e di usufruire dei rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento.

2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio Provinciale ed hanno diritto di presentare mozioni ed emendamenti.

3. I Consiglieri Provinciali nell’esercizio delle loro funzioni di controllo hanno diritto di presentare al Presidente della Provincia, per iscritto, interrogazioni, interpellanze ed altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Presidente risponde entro trenta giorni. Il regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.

4. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle sue aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla sua vigilanza, nonché dalle società partecipate dalla Provincia, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. I Consiglieri Provinciali sono tenuti al segreto d’ufficio.

5. Il regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le forme e i modi per l’esercizio dei diritti dei Consiglieri Provinciali.

6. I Consiglieri Provinciali hanno il dovere di intervenire, salvo giustificato motivo, alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, eventualmente istituite, delle quali facciano parte. Debbono tuttavia astenersi dal prendere parte alle sedute nei casi specificati dalla legge e dal regolamento del Consiglio Provinciale.

7. I Consiglieri Provinciali e il Presidente della Provincia sono tenuti a presentare presso la Segreteria Generale dell’Ente, entro le scadenze fissate dalla legge, la documentazione e le dichiarazioni previste dalla normativa in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo e di pubblicità di informazioni relative ai titolari di incarichi politici.

Art. 18
Decadenza dei Consiglieri Provinciali per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri Provinciali che non partecipano alle sedute del Consiglio Provinciale per tre volte consecutive, ovvero a cinque sedute nell’arco dell’anno, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.

Art. 19
Altre cause di decadenza dei Consiglieri Provinciali, dimissioni dalla carica e surroghe

1. Le cause di decadenza diverse da quelle di cui all’articolo precedente, le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale e le relative surroghe sono regolate dalla legge.

Art. 20
Gruppi Consiliari

1. Il regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere la costituzione di Gruppi Consiliari. In tal caso possono essere riconosciuti come Gruppi quelli che risultano dalle liste concorrenti alle elezioni, qualunque ne sia la presenza numerica, ovvero, nel corso del mandato, Gruppi Consiliari diversi se tale volontà è espressa da almeno due Consiglieri Provinciali.

Art. 21
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale può costituire nel suo seno Commissioni Consiliari, di cui il Consiglio si avvale per lo svolgimento della propria attività e disciplinate dal relativo regolamento.

CAPO III
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 22
Composizione dell’Assemblea dei Sindaci

1. L’Assemblea dei Sindaci è l’organo collegiale costituito da tutti i Sindaci dei Comuni del territorio provinciale.

2. Nella partecipazione alle sedute e nelle votazioni dell’Assemblea dei Sindaci è ammessa delega esclusivamente in favore del Vicesindaco o di un assessore e solo per singola specifica seduta. Detta delega deve sempre risultare da atto scritto, recante l’indicazione della seduta stessa.

Art. 23
Competenze e funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci

1. L’Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. Nell’esercizio dei suoi poteri l’Assemblea dei Sindaci approva o adotta gli atti ed esercita le funzioni di seguito indicati:

a) adotta o respinge lo Statuto della Provincia proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nel territorio provinciale e la maggioranza della popolazione in esso complessivamente residente;

b) esprime il parere, non vincolante, sullo schema di bilancio di previsione ad essa sottoposto dal Consiglio Provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nel territorio provinciale e la maggioranza della popolazione in esso complessivamente residente; il predetto parere si dà per acquisito nel caso in cui non sia stato deliberato entro dieci giorni dalla data della seduta di prima convocazione nella quale doveva essere espresso;

c) svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale;

d) adotta atti di mero indirizzo politico.

3. L’Assemblea dei Sindaci esercita le funzioni di cui al comma precedente mediante provvedimenti aventi forma di deliberazione collegiale. Tali deliberazioni non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia.

4. Il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci è disciplinato dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio Provinciale, in quanto compatibili, fermo restando quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 24
Funzioni di presidenza dell’Assemblea dei Sindaci

1. L’Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che fissa la data delle sedute e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, garantendo una adeguata e preventiva informazione a tutti i componenti dell’Assemblea sulle questioni ad essa sottoposte.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di presidenza dell’Assemblea dei Sindaci sono esercitate dal Vicepresidente Vicario della Provincia. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, sono esercitate dal Sindaco più giovane d’età tra i presenti all’assemblea.

Art. 25
Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci

1. Ciascuna proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci deve essere corredata dagli stessi pareri previsti dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Provinciale.

2. Hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione all’Assemblea dei Sindaci:

a) il Presidente della Provincia;

b) un numero di Sindaci che rappresentino almeno un quinto dei Comuni compresi nel territorio provinciale oppure un numero di Sindaci che rappresentino complessivamente una popolazione residente di almeno 50.000 abitanti;

c) il Consiglio Provinciale, mediante propria deliberazione.

3. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci sono pubblicate nell’albo pretorio on line sul sito informatico della Provincia per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Esse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

4. Salvo che la legge o lo Statuto non prevedano una diversa maggioranza, le proposte di deliberazione sono approvate dall’Assemblea dei Sindaci con un numero di voti, espressi per appello nominale, che rappresentino almeno la maggioranza dei Sindaci presenti. Gli astenuti e coloro che, pur presenti, dichiarano di non votare non si considerano votanti, ma sono comunque computati nel numero dei presenti.

Art. 26
Sedute dell’Assemblea dei Sindaci

1. La convocazione dei componenti dell’Assemblea dei Sindaci avviene con avvisi scritti, da consegnare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta all’indirizzo istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune ove ciascun componente esercita il proprio mandato di Sindaco.

2. Per le convocazioni delle sedute urgenti, gli avvisi con il relativo elenco degli oggetti da trattare possono essere consegnati, con le modalità sopraindicate, almeno tre giorni prima della seduta, specificando i motivi che giustificano l’urgenza.

3. Nel computo dei termini di cui ai commi precedenti e di tutti quelli inerenti il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci, ivi compresi quelli da computarsi a ritroso, si esclude il giorno iniziale e si include il giorno finale. I giorni festivi si computano nel termine.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del giorno e dell’ora della seduta, del luogo ove si terrà, l’elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l’indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione, la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà aver luogo lo stesso giorno della prima, la menzione dell’urgenza, se del caso, e l’indicazione che le proposte di deliberazione e la documentazione necessaria saranno depositate presso la Segreteria Generale della

Provincia almeno l’ultimo giorno lavorativo per l’Ente antecedente la seduta.

5. Nelle 24 ore antecedenti la seduta, l’ordine del giorno può, comunque, essere integrato con argomenti sopravvenuti, solo se giustificati da urgenza.

6. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci sono di regola pubbliche. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci si svolgono in forma segreta negli stessi casi previsti per quelle del Consiglio Provinciale.

7. Per la validità delle sedute dell’Assemblea dei Sindaci è necessaria la presenza di un numero di Sindaci che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nel territorio provinciale e la maggioranza della popolazione in esso complessivamente residente.

TITOLO III
ORGANI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27
Principi di ordinamento

1. L’attività della Provincia di Padova si informa al principio della distinzione tra attività di indirizzo e di controllo, propria degli organi di direzione politica, e attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. L’adozione di atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di rilevanza interna ed esterna, nonché di gestione del contenzioso, è attribuita al Segretario Generale, al Direttore Generale, ove istituito, e ai Dirigenti secondo criteri e modalità stabiliti da appositi regolamenti.

2. Gli uffici e i servizi sono organizzati in coordinazione tra loro secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa ed il buon andamento dell’amministrazione. Il modello organizzativo cui gli uffici improntano la loro attività è il lavoro per progetti.

3. Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti, assicurando imparzialità, trasparenza e facilità di accesso.

4. Nell’organizzazione dei servizi e degli uffici si rispetterà il criterio delle pari opportunità, promuovendo azioni positive.

Art. 28
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio Provinciale fissa i criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di quei criteri, determina con regolamento l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. I rapporti in materia con le Organizzazioni sindacali sono disciplinati dalla legge e dalla specifica normativa contrattuale.

Art. 29
Segretario e Vicesegretario Generale

1. La Provincia di Padova ha un Segretario Generale che svolge le funzioni stabilite dalla legge ed i compiti eventualmente conferitigli dal Presidente della Provincia e dai regolamenti provinciali.

2. Le funzioni di Vicesegretario Generale possono essere attribuite dal Presidente della Provincia, con incarico a tempo determinato e revocabile, ad un Dirigente dell’Ente, nel rispetto del regolamento sull’organizzazione degli uffici.

3. Il Vicesegretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o vacanza della sede.

Art. 30
Funzioni di direzione generale

1. Nel regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi possono essere previste le funzioni di direzione generale.

2. Le funzioni di direzione generale possono essere attribuite al Segretario Generale o ad altro soggetto in possesso di adeguata professionalità.

Art. 31
Dirigenti

1. Ai Dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.

2. I Dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nel rispetto dei principi d’imparzialità e buona amministrazione, e con riferimento ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall’Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il Direttore Generale o, se questo non sia istituito, il Segretario Generale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Dirigenti, in caso d’inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

4. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina ulteriormente gli incarichi dirigenziali.

TITOLO IV –
CONTABILITA’ E CONTROLLI

Art. 32
Funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, in autonomia e con la diligenza del mandatario.

Art. 33
Controlli interni

1. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate ed il controllo sulla qualità dei servizi sono compiuti nelle forme previste dal regolamento dei controlli interni e dal regolamento di contabilità.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE DI COLLABORAZIONE
E PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETÀ

Art. 34
Forme associative e di cooperazione

1. La Provincia di Padova in quanto ente di area vasta favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri Enti pubblici.

2. La Provincia di Padova promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e fra i Comuni, assumendo come metodo la loro consultazione.

3. La Provincia di Padova si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge e dalle norme regolamentari.

Art. 35
Partecipazione in Enti e Società

1. La Provincia persegue i propri obiettivi e le proprie finalità anche attraverso Società ed Enti ai quali partecipa.

2. Nelle Società e negli Enti di cui sopra la Provincia designa o nomina, secondo le competenze degli organi deputati, i propri rappresentanti.

3. I rappresentanti della Provincia sono tenuti a relazionare con ricorrenza annuale sull’attività svolta in seno agli organi stessi.

4. Le designazioni o le nomine dei componenti delle Assemblee, dei Consigli di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti spettanti alle Società controllate o partecipate dalla Provincia o alle altre nelle quali le dette Società dovessero a loro volta partecipare, sono riservate al Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia secondo disposizioni di legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36
Disposizioni finali e transitorie

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Sindaci con la procedura stabilita dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L’effetto abrogativo decorre dall’entrata in vigore del nuovo Statuto.

3. Nelle materie demandate ai regolamenti provinciali, le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dall’entrata in vigore dello Statuto.

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