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Bur n. 9 del 20 gennaio 2017


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Decreto n. 32 del 9 agosto 2016

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116. Attuazione dell'art. 10, comma 2-ter: ricognizione e nomina del soggetto attuatore.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116:

•    i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

•    al Presidente della Regione non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del precedente punto;

•    il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;

•    con riferimento all'avvalimento di cui al precedente punto, le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Considerato che:

•    nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

•    l'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente punto sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

•    per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà;

Atteso che:

•    gli interventi per i quali sono state trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. A tal fine i Presidenti delle Regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

•    i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato, altresì, che:

•    ferma restando la competenza del Commissario delegato in merito alla programmazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico di cui al presente provvedimento, l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, prevede che il Presidente della Regione possa delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

•    il commissario delegato con decreto commissariale n. 01 del 19 settembre 2014 ha nominato quale soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto;

•    la legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 ha modificato ed integrato la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, riconfigurando complessivamente l’impianto organizzativo dell’amministrazione regionale;

•    la nuova articolazione della struttura organizzativa regionale non prevede le strutture dipartimentali;

•    a seguito della predetta organizzazione non risulta individuata la figura del soggetto attuatore;

Riscontrato che:

•    con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n.1111 del 29 giugno 2016 è stata istituita, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., la Struttura di Progetto denominata “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi” nell’ambito dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto.

Ritenuto:

•    ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, di procedere alla nomina di apposito soggetto attuatore, incaricato nell’ambito dell’Amministrazione della Regione del Veneto, con funzioni apicali o comunque dirigenziali;

•    di assegnare al soggetto attuatore di cui al precedente punto i sottoelencati settori di intervento:

  • l'utilizzo delle risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nonché delle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, per i progetti immediatamente cantierabili, con prioritaria destinazione agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
  • l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

•    di attribuire al soggetto attuatore, ai fini dell’attuazione dei settori d’intervento sopra riportati, i sotto elencati compiti e funzioni:

a)   l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi;
b)   l'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori;
c)   la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori;
d)   l'aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e)   l'attribuzione della gestione della contabilità degli interventi, compresa l'approvazione della contabilità finale degli interventi;
f)    l'adozione delle proposte di liquidazione, anche per SAL, degli interventi, la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione e il successivo pagamento al beneficiario finale;
g)   la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione della spesa.

•    che il soggetto attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi in accordo con il Commissario delegato, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.

Visti:

•    la legge 23 agosto 1988, n. 400;
•    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
•    il decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163;
•    il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;
•    il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
•    la delibera CIPE del 6 novembre 2009;
•    la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
•    il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26;
•    l'Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto;
•    le delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012
•    l'art. 10, com. 4-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
•    il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;
•    il decreto del commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n. 1 del 19/09/2014;

DISPONE

Art. 1
(valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(nomina del soggetto attuatore)

  1. È nominato soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il Direttore della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi", nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto.
  2. L'incarico di cui al precedente comma 1 è a titolo gratuito e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 3
(assegnazione al soggetto attuatore dei settori d’intervento)

Al soggetto attuatore di cui al precedente articolo sono assegnati i settori d’intervento afferenti:

  1. l'utilizzo delle risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nonché delle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, per i progetti immediatamente cantierabili, con prioritaria destinazione agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
  2. l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 4
(Attribuzione al soggetto attuatore dei compiti e delle funzioni)

Al soggetto attuatore di cui all’articolo 2 sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

a)   l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi;
b)   l'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori;
c)   la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori;
d)   l'aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e)   l'attribuzione della gestione della contabilità degli interventi, compresa l'approvazione della contabilità finale degli interventi;
f)    l'adozione delle proposte di liquidazione, anche per SAL, degli interventi, la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione e il successivo pagamento al beneficiario finale;
g)   la trasmissione al Commissario delegato della documentazione di rendicontazione della spesa.

Art. 5
(avvalimenti)

Il soggetto attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure diaffidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi in accordo con il Commissario delegato, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.

Art. 6
(norma di rinvio)

È fatta salva la possibilità di modificare le assegnazioni e le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sulla base di specifiche esigenze che si riscontrassero nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Art. 7
(pubblicazione)

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sulla pagina Web del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell’area Ambiente e Territorio del sito della Regione del Veneto.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

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