Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 113 del 25 novembre 2016


Materia: Urbanistica

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto di Autorizzazione n. 239/EL-358/241/2016 del 16/11/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

Decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una variante alla linea elettrica a 220 kV Dugale - Sandrà in comune di Verona (VR)

N. 239/EL-358/241/2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPANE/P20160001657 del 13 aprile 2016 (prot. MiSE n. 0011382 del 21 aprile 2016), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere (successivamente integrata con prot. n. TRISPANE/P20160003380 del 21 luglio 2016 - prot. MiSE n. 0020984 del 29 luglio 2016), con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'elettrodotto a 220 kV "Dugale - Sandrà" nel Comune di Verona, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: . l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001; . la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di risolvere l'interferenza tra il futuro svincolo di via Vigasio sulla Tangenziale Sud di Verona (parte dell'opera pubblica viaria più ampia, denominata "Nuovo Svincolo di Via Vigasio Nord-Sud" e oggetto di accordo di pianificazione sottoscritto tra il Comune di Verona e la società Aida S.p.A.) e l'esistente elettrodotto a 220 kV "Dugale - Sandrà";

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DU22228C1BCX00006-rev.1 del 18.07.2016, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, la sostituzione dei sostegni attuali n. "49" e n. "50" con nuovi sostegni denominati n. "49/A" e n. "50/A" lungo l'asse linea, per una lunghezza di circa 500 m, con allontanamento dalle future opere stradali;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

VISTA la nota prot. n. TRISPAPD/P20120000430 del 29 maggio 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 0014120 del 19 maggio 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

DATO ATTO che, con varie note in data 23 maggio 2016 e successive, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A., con riferimento agli intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere, ha proceduto all'invio delle comunicazioni personali mediante raccomandate A/R in data 24 maggio 2016 e in data 1° giugno 2016;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 giugno 2016, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0016493 del 16 giugno 2016 a tutti i soggetti interessati;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28 settembre 2016, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 2), trasmesso con nota prot. n. 0026322 del 28 settembre 2016 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota prot. n. 5954 del 20 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione del Veneto - Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, relativamente all'intervento in questione;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 3);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la deliberazione n. 1495 del 26 settembre 2016, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di risolvere l'interferenza tra il futuro svincolo di via Vigasio sulla Tangenziale Sud di Verona e l'esistente elettrodotto a 220 kV "Dugale - Sandrà";

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TRISPANE/P20160004973 del 19 ottobre 2016, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni di cui ai resoconti verbali delle citate Conferenze di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di una variante aerea all'elettrodotto a 220 kV "Dugale - Sandrà" nel Comune di Verona, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n. DU22228C1BCX00006-rev.1 del 18.07.2016, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Verona confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (Allegati 1 e 2), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 3).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-bis, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio della variante aerea autorizzata, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.


Roma, 16 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Dott.ssa Rosaria Romano)
 

IL DIRETTORE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)

Torna indietro