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Bur n. 110 del 18 novembre 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)

Delibera Consiglio comunale n. 30 del 1 agosto 2016

Statuto Comunale.

Pubblicato dal 26/09/2016 al 26/10/2016

INDICE

Titolo I° Principi fondamentali

Art. 1 - Il Comune
Art. 2 - Emblema del Comune e distintivo del Sindaco
Art. 3 - Lo Statuto
Art. 4 Partecipazione e informazione

Titolo II° Gli Organi istituzionali del Comune

Art. 5 - Indicazione ed elezione degli organi
Art. 6 - La Giunta Comunale
Art. 7 - Funzionamento della Giunta
Art. 8 - Decadenza degli Amministratori
Art. 9 - Rimborso delle spese legali

Titolo III° L’Amministrazione Comunale

Capo I° Attribuzione degli Organi

Art. 10 - Consiglio Comunale
Art. 11 - Organi ausiliari del Consiglio
Art. 12 - Commissioni consiliari
Art. 13 - Gruppi consiliari
Art. 14 - Competenze del Consiglio
Art. 15 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo del Consiglio
Art. 16 - Competenze della Giunta
Art. 17 - Il Sindaco
Art. 18 - Funzioni vicarie
Art. 19 - Rappresentanza dell’Ente
Art. 20 - Organizzazione della Giunta e ripartizione degli incarichi
Art. 21 - Proposte, interrogazioni, interpellanza e mozioni
Art. 22 - Documento programmatico di mandato

Capo II° Adunanze e deliberazioni degli organi

Art. 23 - Convocazione e ordini del giorno del Consiglio
Art. 24 - Validità delle deliberazioni
Art. 25 - Pubblicità delle sedute
Art. 26 - Poteri del Sindaco e funzioni del Segretario
Art. 27 - Della votazione
Art. 28 - Verbali delle sedute
Art. 29 - Modifica o revoca di deliberazioni precedenti
Art. 30 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Titolo IV° La gestione economico-finanziaria

Art. 31 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 32 - Bilancio e rendiconto
Art. 33 - Il revisore dei conti

Titolo V° La Partecipazione Popolare

Capo I° Diritti di accesso e informazione

Art. 34 - Pubblicità degli atti
Art. 35 - Strumenti per la pubblicità
Art. 36 - Diritti di accesso e di informazione

Capo II° Le consultazioni della popolazione

Art. 37 - Gli istituti della partecipazione popolare
Art. 38 - Petizioni e proposte
Art. 39 - Consultazioni della popolazione
Art. 40 - Referendum consultivo

Capo III° Promozione e sviluppo dell’associazionismo

Art. 41 - Promozione e sviluppo dell’associazionismo –Finalità
Art. 42 - Iniziative del Comune

Titolo VI° L’ordinamento degli uffici e servizi

Capo I° Organizzazione degli Uffici e del personale

Art. 43 - Direzione politica e dirigenza amministrativa
Art. 44 - Aree di attività
Art. 45 - Il Segretario comunale
Art. 46 - Il vice Segretario

Capo II° Ordinamento dei servizi pubblici

Art. 47 - Partecipazione ai servizi
Art. 48 - Obiettivi specifici
Art. 49 - Destinatari dei servizi
Art. 50 - Concessione di contributi e sovvenzioni
Art. 51 - Gestione dei servizi

Titolo VII° Rapporti con altri Enti

Art. 52 – Collaborazione
Art. 53 - Forme di collaborazione

Titolo VIII° Disposizioni transitorie e finali

Art. 54 - Revisione dello Statuto
Art. 55 - Entrata in vigore
Art. 56 - Norma transitoria

 

 

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Il Comune

1.         Campodoro, Comune autonomo entro l’unità della Repubblica Italiana secondo le leggi statali e le norme del presente Statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo civile economico della Comunità comunale, facendo proprie tutte le esigenze di libertà, giustizia, cooperazione ed armonia che animano i paesi dell’Unione Europea, in sintonia con i prevalenti principi che ispirano l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Persegue altresì l’autogoverno attraverso l’espletamento dei propri compiti amministrativi di organizzazione, conservazione e benessere.

Promuove le iniziative in suo potere al fine di incentivare l’autotutela del cittadino e di tutelare i diritti dell’essere umano “cittadino del mondo” senza distinzione di sesso, età, razza, religione, cultura, censo. Difende il diritto alla vita, ne promuove la qualità e promuove il ruolo sociale della famiglia.

2.         Il territorio del Comune di Campodoro confina con il territorio dei Comuni di Mestrino, Grisignano di Zocco, Camisano Vicentino, Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana. La sua estensione è di 11 Kmq.

3.         Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

4.         Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia nell’attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana, ed ispira la propria azione al principio di solidarietà per affermare i diritti dei cittadini medesimi.

5.         La sede comunale è ubicata nel capoluogo in via Municipio nr.2.

Art. 2 - Emblema del Comune e distintivo del Sindaco

1.         Il Comune conserva il gonfalone e lo stemma posseduti alla data di deliberazione del presente Statuto, approvati con Regio Decreto 16.5.1940, registrati alla Corte dei Conti il 24.4.1941.

2.         L’uso dei simboli ufficiali comunali, nonché del sigillo, è riservato esclusivamente all’Amministrazione Comunale. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dei simboli del Comune per fini non istituzionali.

3.         Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

4.         Il Sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento riproducente lo stemma comunale e dotarsi di apposita tessera personale. Saranno dotati di apposita tessera anche gli Assessori ed i Consiglieri comunali.

Art. 3 - Lo Statuto

1.         Nell’ambito dei principi di autonomia, il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione del Comune ed in particolare determina:

a)         le attribuzioni degli organi;
b)        l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
c)         le forme della collaborazione fra il Comune e la Provincia;
d)        le forme della partecipazione popolare, della partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale e le forme di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
e)         le forme di valorizzazione del patrimonio culturale della Comunità.

2.         Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione delle norme dello Statuto, la quale è assunta con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, secondo le regole legali sull’interpretazione delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice Civile.

Art. 4 - Partecipazione e informazione

1.         Il Comune riconosce il diritto dei cittadini nelle formazioni sociali intermedie e nelle associazioni di categoria, che esprimono a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte programmatiche ed amministrative, promuovendo l’esercizio di tale diritto secondo le norme del presente Statuto.

2.         Il Comune favorisce le attività dei soggetti, indicati nel comma precedente, anche a mezzo di conferenze e di accordi con la Provincia e gli altri enti, amministrazioni ed organismi interessati.

3.         Per il conseguimento degli obiettivi enunciati nei commi precedenti, il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, quale condizione e presupposto per una effettiva partecipazione alla amministrazione locale, mediante l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

TITOLO II° GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 5 - Indicazione ed elezione degli organi

1.         Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2.         Le elezioni del Consiglio contestualmente a quella del Sindaco nonché la nomina della Giunta avvengono a norma della legge.

3.         I Consiglieri rappresentano l’intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

4.         Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 6 - La Giunta Comunale.

1.         Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di Governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.

2.         La Giunta è organo di governo del Comune. La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio.

3.         La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori stabilito dalla legge, tra cui il Vice Sindaco, nominati fiduciariamente dal Sindaco.

4.         È facoltà del Sindaco nominare gli Assessori tra i cittadini non Consiglieri, purché eleggibili alla carica di Consigliere Comunale.

5.         Il più anziano di età e l’Assessore anziano.

6.         Il Sindaco e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio nell’ambito di un reciproco rapporto di fiducia.

7.         Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporanei e negli altri casi previsti dalla legge.

8.         Entro cinque giorni dalla proclamazione, il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali designa un Vice-Sindaco. Essa entra immediatamente in carica.

9.         Il Sindaco comunica la composizione della Giunta al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

10.       Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d’atto da parte del Sindaco.

11.       Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 7 - Funzionamento della Giunta

1.         La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

2.         Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3.         Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale ed in caso di sua assenza o impedimento il vice Segretario.

4.         La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

5.         La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 8 - Decadenza degli Amministratori

1.         Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, nonché i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi, decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2.         Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali vengono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta o su richiesta di un Consigliere:

a)         quando sussiste causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge;
b)        quando, nel caso in cui la legge preveda la incompatibilità per il solo cumulo di uffici, l’interessato non abbia optato per uno di essi nel termine di dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;
c)         quando non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Il Sindaco, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d’ufficio a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica il Consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il Consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.

Art. 9 - Rimborso delle spese legali

1.         Al Sindaco e agli Amministratori del Comune e dei Consorzi, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio del Comune o del Consorzio, su specifica richiesta degli interessati e la presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all’adempimento del proprio mandato e all’esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenza passata in giudicato, prosciolti in istruttoria o non siano risultati soccombenti.

2.         La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei Consiglieri comunali che siano coinvolti in giudizio di ogni tipo per fatti o cause connessi con l’adempimento di specifici incarichi formalmente loro conferiti.

3.         La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del Segretario comunale e dei dipendenti del Comune e loro Consorzi che, anche dopo la cessazione del servizio, siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti e cause di servizio, con l’esclusione per le controversie con l’Amministrazione comunale o membri della stessa.

TITOLO III° L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Capo I° Attribuzione degli Organi

Art. 10 - Il Consiglio Comunale

1.         Il Consiglio Comunale esprime gli interessi della popolazione del Comune in ordine ai problemi generali e particolari ed allo sviluppo economico-sociale della Comunità locale.

2.Il Consiglio Comunale è l’organo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo del Comune.

3.         L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

4.         Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare gli Assessori non Consiglieri con diritto di parola ma senza diritto di voto.

5.         È Consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, e a parità di voti il più anziano di età.

6.         Ogni componente il Consiglio Comunale ha diritto di ottenere, in orari d’apertura, dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato, purché i dati richiesti siano utilizzati per le finalità realmente inerenti al mandato. I Consiglieri sono altresì tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le modalità per l’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri sono definite con regolamento.

Art. 11 - Organi ausiliari del Consiglio

Sono organi ausiliari del Consiglio le commissioni consiliari, ove istituite, e i gruppi consiliari.

Art. 12 - Commissioni consiliari

1.         Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari per materie determinate con compiti istruttori o consultivi. Le commissioni, ove istituite, hanno funzioni preparatorie dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale. La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento consigliare.

2.         Le commissioni nominate dal Consiglio Comunale sono formate con criterio proporzionale in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo.

3.         La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei propri membri.

4.         Il Sindaco e gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni.

5.         Le commissioni hanno diritto di ottenere la partecipazione alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori delegati nonché, previo consenso della Giunta, dei funzionari responsabili dell’Amministrazione comunale.

6.         Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti del Comune senza che possa essere loro opposto il segreto d’ufficio, nel rispetto della legge.

7.         Le commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile ed acquisire apporti di enti e di associazioni.

8.         Nelle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

9.         Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 13 - Gruppi consiliari

1.         I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite da regolamento, da almeno tre componenti e ne danno comunicazione scritta al Segretario Comunale indicando contestualmente il Capogruppo. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alle consultazioni elettorali.

2.         Il Sindaco tiene i rapporti con i gruppi consiliari e, secondo le deliberazioni del Consiglio, assicura agli stessi le migliori condizioni per lo svolgimento delle loro funzioni. Inoltre, convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

3.         I capigruppo consiliari possono essere invitati alle sedute di Giunta per essere sentiti in merito alle posizioni dei rispettivi gruppi consiliari.

4.         Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capi Gruppo sono stabilite con regolamento consigliare.

Art. 14 - Competenze del Consiglio

1.         Il Consiglio Comunale è l’organo che stabilisce l’indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo Statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.

2.         Il Consiglio Comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dall’art. 42 del Testo unico nr.267 del 18 agosto 2000.

Art. 15 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo del Consiglio

1.         L’attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio Comunale:

a)         con l’adozione dello statuto e dei regolamenti
b)        con la partecipazione alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco
c)         con l’adozione, al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale, di un documento di indirizzi che contenga un’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse disponibili per l’ente, tenuto conto delle entrate e delle spese, e degli investimenti e che determini su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi
d)        con la determinazione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
e)         con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
f)         con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l’organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività
g)        con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e di partecipazione
h)        con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza
i)         con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune
j)         con la valutazione dell’esito di referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione
k)        con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente Statuto dispongono l’esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo
l)         con il dibattito e decisione su petizioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo presentate dai consiglieri e/o per iniziativa popolare.

Art. 16 - Competenze della Giunta

1.         La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune, e in coerenza ed armonia con l’indirizzo politico e amministrativo del Consiglio, svolge attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione.

2.         Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge, lo Statuto ed i regolamenti, non attribuiscono al Sindaco o ad altro soggetto di vertice dell’apparato amministrativo.

3.         Compete in particolare alla Giunta:

a)         predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto del Comune e la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
b)        adottare i provvedimenti per realizzare la pianificazione territoriale ed i relativi atti settoriali di attuazione, compresi quelli concernenti l’esecuzione di opere pubbliche e l’organizzazione dei servizi pubblici;
c)         indicare le priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
d)        adottare i provvedimenti inerenti la programmazione delle assunzioni, nel rispetto degli atti generali licenziati dal Consiglio;
e)         adottare i singoli progetti e perizie di varianti, nei limiti di legge e conformemente agli indirizzi dettati dal Consiglio;
f)         assegnare la gestione del bilancio, l’amministrazione del patrimonio e del demanio del Comune e deliberare sui contratti nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sui contratti;
g)        stabilire, ferma restando la rappresentanza legale del Sindaco, la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado, l’eventuale necessità di un difensore, di consulenti o periti di parte;
h)        approvare il Regolamento generale per il funzionamento degli Uffici e Servizi;
i)         autorizzare la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
j)         autorizzare le transazioni;
k)        attuare la verifica dello schedario elettorale;
l)         autorizzare la concessione dei Patrocini;
m)       approvare ogni determinazione in materia di toponomastica;
n)        stabilire le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Il Sindaco

1.         Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2.         Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

3.         Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

4.         Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso, enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5.         Il Sindaco nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

6.         Nella seduta di insediamento il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

7.         Il Sindaco nomina e revoca il Segretario comunale secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 18 - Funzioni vicarie

1.         Le funzioni vicarie del Sindaco sono da quest’ultimo attribuite ad un Assessore Comunale che assume la denominazione di “Vice-Sindaco”.

2.         Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione, ai sensi di legge.

3.         In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco e per i casi di assoluta ed inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall’Assessore più anziano di età presente in ufficio.

Art. 19 - Rappresentanza dell’Ente

1.         Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente.

2.         L’esercizio della rappresentanza, esclusa quella in giudizio, è attribuibile al Segretario comunale o ai dirigenti in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.

3.         La delega può essere di natura generale a tempo determinato od indeterminato, ovvero speciale per lo svolgimento di singoli atti, e con essa il Sindaco assegna al funzionario delegato l’esercizio della rappresentanza per la stipula di convenzioni con altri enti.

Art. 20 - Organizzazione della Giunta e ripartizione degli incarichi

1.         Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2.         La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.

3.         L’atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4.         La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo avere rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5.         La delega può essere revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.

6.         Il Sindaco può altresì avvalersi, anche con delega, della collaborazione di singoli consiglieri per studi su determinate materie e/o per l’esame e la cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

7.         I provvedimenti di delega o di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.

Art. 21 - Proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1.         L’iniziativa delle proposte da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta, e ad ogni Consigliere.

2.         Le proposte sono iscritte nell’avviso di convocazione secondo l’ordine in cui vengono presentate.

3.         I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni in seno al Consiglio.

4.         Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni, interpellanze ed istanze, e le modalità di risposta del Sindaco e degli Assessori.

Art. 22 - Documento programmatico di mandato

1.         Entro quattro mesi dalla data delle elezioni il Sindaco, previa approvazione della Giunta, presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.         A tal fine il documento viene depositato nell’ufficio segreteria almeno 10 giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo.

3.         Il documento programmatico, eventualmente integrato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene discusso dal Consiglio Comunale, senza essere oggetto di votazione.

4.         Il Consiglio Comunale provvede alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche ogni anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall’art.193 del Testo Unico 267/2000.

Capo II° Adunanze e deliberazioni degli organi

Art. 23 - Convocazione e ordini del giorno del Consiglio

1.         La riunione del Consiglio Comunale deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

2.         La consegna dell’avviso di convocazione deve essere fatta ad ogni singolo Consigliere nelle forme e nei modi previsti dal regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale.

3.         L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

4.         Il Consiglio Comunale, purché siano presenti tutti i Consiglieri Comunali ed a unanimità di voti, può discutere e deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, a condizione che non necessitino di preventivi pareri tecnici e contabili.

5.         Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale. Può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale per casi di gravità o opportunità valutati dal Sindaco.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni

1.         Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata. Solamente in seconda convocazione, da indirsi per altro giorno, le sedute sono valide con l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

2.         La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.

3.         Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non si computano i componenti che, prima della votazione, si siano allontanati dall’aula.

4.         Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

5.         Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna nel caso di votazione segreta.

6.         Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei precedenti commi 4 e 5.

7.         Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini della determinazione della maggioranza.

8.In caso di parità di voti la proposta si intende respinta e non è possibile procedere ad una ulteriore votazione nella stessa seduta.

Art. 25 - Pubblicità delle sedute

1.         Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

2.         Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

Art. 26 - Poteri del Sindaco e funzioni del Segretario

1.         Il Sindaco esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

2.         Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere adottate con l’assistenza del Segretario Comunale.

Art. 27 - Della votazione

1.         I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano. Votano a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento consigliare.

2.         Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto prescrivano una maggioranza qualificata.

3.         Ogni volta che il Consiglio deve nominare o designare propri rappresentanti in enti, commissioni od organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge, di regolamento e del presente Statuto, i membri della minoranza consiliare, i rappresentanti medesimi sono eletti con il sistema di votazione a “voto limitato”.

Art. 28 - Verbali delle sedute

1.         I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta devono contenere l’indicazione dei membri presenti alla votazione, i punti salienti della discussione ed il risultato della votazione, nonché la menzione dei Consiglieri assenti con l’indicazione dei non giustificati.

2.         Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto, nonché di far allegare documenti conferenti.

3.         Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale o di chi ne fa le veci.

Art. 29 - Modifica o revoca di deliberazioni precedenti

1.         La modifica o la revoca di deliberazioni da parte dell’Organo che le ha adottate sono sempre ammesse purché siano rispettate le competenze fissate dalla legge e dal presente Statuto.

2.         Della modifica o della revoca deve essere fatta menzione nella deliberazione, i cui estremi sono riportati in calce all’atto modificato e revocato.

Art. 30 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1.         Gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell’Ente http://www.comune.Campodoro.it nell’ambito dell’apposita sezione denominata “albo pretorio”.

2.         Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e le Determinazioni dei Responsabili degli uffici e servizi devono essere pubblicate all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

3.         Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

4.         Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

5.         La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l'integralità e la facile lettura.

TITOLO IV° LA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 31 - Ordinamento finanziario e contabile

1.         Al Comune è riconosciuta autonomia finanziaria e ha demanio e patrimonio propri.

2.         Istituisce e disciplina i tributi propri nell’ambito della finanza pubblica e delle leggi della Repubblica.

Art. 32 - Bilancio e rendiconto

1.         Il Consiglio Comunale approva ogni anno, nei termini di legge, il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione con particolare riferimento al bilancio pluriennale. Il progetto di bilancio è presentato dalla Giunta.

2.         Il rendiconto economico del bilancio è deliberato dal Consiglio entro i termini di legge. Con il rendiconto la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei singoli piani.

Art. 33 - Il revisore dei conti

1.         L’organo di revisione dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito sia dagli organi di governo che dalle componenti dell’organizzazione amministrativa del Comune.

2.         Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’operato dell’organo di revisione dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza dell’organo di revisione.

3.         Il revisore dei conti ha diritto all’accesso agli atti e documenti del Comune e, in particolare, alla diretta personale verifica degli atti della gestione contabile e finanziaria.

TITOLO V° LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I° Diritti di accesso e informazione

Art. 34 - Pubblicità degli atti

1.         Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati:

a)         per espressa indicazione di legge
b)        per effetto di temporanea e motivata determinazione del Sindaco che vieti l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone dei gruppi e delle imprese

2.         Tutti i provvedimenti amministrativi del Comune devono essere motivati.

Art. 35 - Strumenti per la pubblicità

1.         Gli obblighi di pubblicazione di documenti amministrativi quale che ne sia la denominazione, l’autore e la provenienza, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell’Ente nell’ambito dell’apposita sezione denominata “albo pretorio”. Resta comunque dovuto ai sensi della normativa in materia di trasparenza, ogni altro inserimento di dati e/o contenuti di provvedimenti amministrativi in diversa sezione del sito istituzionale.

2.         Sono oggetto di pubblicazione tutti i documenti che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle norme predette e, conseguentemente, dalla cui affissione all’albo discendono effetti di pubblicità legale.

3.         La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l'integralità e la facile lettura.

4.         Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario amministrativo e acquistare spazi in televisioni private al fine di rendere conto della attività amministrativa svolta.

Art. 36 - Diritti di accesso e di informazione

1.         Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti amministrativi e i cittadini interessati hanno diritto di ottenere, inoltre e se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimenti amministrativi di cui sono destinatari.

2.         Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e dal regolamento.

3.         Il regolamento comunale sul diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo il pieno contraddittorio dei soggetti direttamente interessati nella formazione dei provvedimenti amministrativi.

Capo II° Le consultazioni della popolazione

Art. 37 - Gli istituti della partecipazione popolare

1.         L’autonomia comunale, in quanto attività di organizzazione della presenza dei cittadini del Comune, avvicina gli amministratori agli amministrati.

2.         I cittadini allora sono posti di fronte ad una volontà amministrativa innovatasi e imprevedibile, alla cui formazione sono chiamati a partecipare.

3.         Sono istituti di partecipazione popolare:

a)         le petizioni e le proposte dei cittadini singoli e delle associazioni
b)        le consultazioni del popolo anche mediante assemblee aperte
c)         il referendum consultivo

Art. 38 - Petizioni e proposte

Tutti i cittadini singoli o associati possono rivolgere petizioni, istanze e proposte al Comune per esporre comuni necessità e per chiedere l’adozione di provvedimenti diretti a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali.

Art. 39 - Consultazioni della popolazione

1.         Il Consiglio e la Giunta possono deliberare, nelle materie di rispettiva competenza, la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.

2.         La consultazione non può avvenire per le deliberazioni concernenti:

a)         le questioni riguardanti le persone
b)        le elezioni, le nomine, le designazioni e le revoche di persone in seno a consessi vari
c)         le materie finanziarie, contabili e tributarie
d)        tutte le materie intorno alle quali il Comune deve provvedere entro termini fissati dalla legge o dal presente Statuto

3.         Le modalità per la consultazione della popolazione e per le decisioni conseguenti sono stabilite con regolamento.

Art. 40 - Referendum consultivo

1.         L’Amministrazione riconosce il referendum consultivo come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica. Potranno essere sottoposte a referendum consultivo le seguenti scelte programmatiche:

a)         viabilità di primaria importanza
b)        regolamenti comunali
c)         modificazioni nei confronti di norme statutarie

2.         Il referendum sui temi sopra indicati potrà essere proposto con richiesta motivata di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati e/o di due quinti dei cittadini elettori.

L’ammissione del referendum è deliberata dal Consiglio Comunale, il quale fisserà la data di svolgimento per tutti i referendum richiesti ed ammessi nell’anno.

3.         Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento.

Capo III° Promozione e sviluppo dell’associazionismo

Art. 41 - Promozione e sviluppo dell’associazionismo - Finalità

1.         Il Comune istituisce l’Albo delle Associazioni.

2.         Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.

3.         Nell’ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare le funzioni di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

4.         Il Comune diffonde e valorizza le realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnico o religiosa.

Art. 42 - Iniziative del Comune

In relazione alle finalità di cui all’articolo precedente il Comune favorisce le attività delle associazioni anche tramite l’assistenza tecnica e progettuale, la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante apposite convenzioni, il sostegno a progetti specifici di attività nell’ambito delle disponibilità finanziarie e la messa a disposizione di spazi, impianti o attrezzature pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.

Titolo VI° L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Capo I° Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 43 - Direzione politica e dirigenza amministrativa

1.         Al Consiglio Comunale, in coerenza con il riconosciutogli potere di indirizzo politico ed amministrativo del Comune, competono la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché la emanazione delle direttive generali per l’attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.

2.         La gestione della attività indicata nel comma precedente, previa definizione nel dettaglio da parte della Giunta Comunale, compete al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici secondo quanto stabilito nel presente Titolo e nei regolamenti sul funzionamento degli organi e degli uffici e sulla organizzazione del personale.

3.         L’attività amministrativa del Comune è uniformata a principi di democrazia, di imparzialità, nonché alla semplificazione delle procedure.

Art. 44 - Aree di attività

1.         Per assicurare la maggiore funzionalità ed efficienza dell’Ente sono previste le aree di attività che saranno individuate dal regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi.

Il citato regolamento deve assicurare fra le varie aree di attività la massima mobilità fra figure professionali e profili appartenenti alla medesima qualifica funzionale.

2.         Al Sindaco, su proposta della Giunta, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, previa comunicazione ai capigruppo, spetta di procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, persone destinate alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche apicali o di alta specializzazione.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Sindaco può altresì deliberare forme di collaborazione esterne e ad alto contenuto di professionalità fermo restando il rispetto di criteri e limiti previsti dalla normativa vigente o ogni altra disposizione successiva.

3.         L’incarico a tempo determinato può riguardare anche la responsabilità di più uffici o servizi in capo alla stessa persona.

Art. 45 - Il Segretario comunale

1.         Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2.         Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione coordinata dell’ufficio del Segretario comunale.

3.         Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.         Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5.         Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici del comune.

6.         Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Sindaco.

7.         Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli Consiglieri.

8.         Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari.

9.         Sovrintende all’ufficio elettorale comunale in occasione delle elezioni, delle consultazioni popolari e dei referendum.

10.       Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

11.       Al Segretario, con il regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, può essere attribuita la responsabilità di settori comunali, ove manchi idoneo personale nell’organico comunale.

Art. 46 - Il vice Segretario

1.         Il Comune ha un vice Segretario che coadiuva e sostituisce il Segretario comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento.

2.         La nomina a vice Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

3.         In ogni caso l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni vicarie, dovranno essere preceduti da idoneo provvedimento.

Capo II° Ordinamento dei servizi pubblici

Art. 47 - Partecipazione ai servizi

1.         Il Comune promuove nei confronti di tutti i cittadini la fruizione dei servizi pubblici, con speciale riferimento ai settori della salute, della assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative, e favorisce le iniziative più idonee alla attuazione dell’integrazione degli immigrati nella Comunità comunale.

2.         L’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici comunali, coordinati con la programmazione regionale e gli interventi di altri enti, perseguono la valorizzazione e la tutela della famiglia come sistema organizzatore di status, ruoli ed età differenti; il contenimento del disagio e la promozione di ogni opportunità di benessere individuale e collettivo; la ricerca di nuove mete di progettualità e di solidarietà sociale per la predisposizione alla complessità dei cambiamenti.

3.         In tale prospettiva il Comune favorisce il passaggio dall’assistenza all’autopromozione dello sviluppo economico-sociale, determina il coordinamento dei servizi pubblici e delle responsabilità private e incentiva forme nuove di integrazione ambientale.

Art. 48 - Obiettivi specifici

Nel quadro delle finalità individuate nell’articolo precedente, l’azione del Comune deve essere rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

a)         organizzare il sistema dei servizi, nell’ambito dei singoli settori e nel complesso, secondo la logica della produttività sociale, dell’efficacia e dell’efficienza;
b)        incentivare e promuovere una concreta collaborazione tra il Comune, i privati, le associazioni, le istituzioni e i movimenti spontanei con una programmazione comune, per la crescita equilibrata della Comunità e la valorizzazione piena delle sue potenzialità;
c)         individuare le potenzialità emergenti attivando nei loro confronti strategie di comunicazione per sviluppare le risorse sociali, assecondando nel contempo le domande dei giovani e degli anziani e una nuova sensibilità nei confronti della natura e per le sue potenzialità;
d)        promuovere una nuova etica di comportamenti che anteponga all’interesse dei singoli la logica del rispetto e della solidarietà in maniera che i servizi diventino sempre più usufruibili dalla collettività.

Art. 49 - Destinatari dei servizi

1.         Tutti i cittadini residenti nel Comune hanno diritto di fruire dei servizi pubblici.

2.         Ai cittadini ammessi agli interventi socio-assistenziali e alle persone tenute al loro mantenimento e somministrazione degli alimenti il Comune richiede, quando le condizioni lo consentano, il rimborso totale o parziale di quanto sborsato.

3.         Deve comunque essere garantita ai cittadini suindicati la conservazione di una quota dei redditi e delle pensioni che sia tale da permettere loro di fare fronte in modo adeguato e dignitoso alle esigenze personali e familiari.

Art. 50 - Concessione di contributi e sovvenzioni

1.         La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate ai criteri e modalità predeterminate dal Consiglio Comunale, che la Giunta deve rigorosamente rispettare.

2.         L’effettiva osservanza dei fissati criteri e modalità di cui al precedente comma deve risultare dai singoli provvedimenti di intervento.

Art. 51 - Gestione dei servizi

1.         Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità, privilegiando la forma della concessione a privati quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2.         In ogni altro caso, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire aziende speciali o istituzioni, il Comune provvede alla gestione in economia oppure con affidamento di attività o servizi mediante convenzioni.

3.         Il Comune può partecipare a società di capitali qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, l’apporto di altri soggetti pubblici e/o privati. Nelle società per azioni il capitale pubblico deve essere prevalente.

4.         Il regolamento sulla organizzazione degli organi e sul funzionamento degli uffici e servizi determina la disciplina della gestione dei servizi.

Titolo VII° RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 52 - Collaborazione

Il Comune, nel perseguire gli obiettivi della propria programmazione ed il più funzionale esercizio dell’azione amministrativa, collabora con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni e promuove forme di associazione e di cooperazione.

Art. 53 - Forme di collaborazione

Il Comune, nel rispetto della disciplina dettata dalla Regione:

a)         avanza proposte alla regione ed alla provincia, partecipandole ai Comuni interessati, in tema di programmazione economica, territoriale ed ambientale;
b)        partecipa a Consorzi ed aziende ai sensi delle vigenti norme fra Comuni e fra Comuni e Provincia nonché con altri Enti pubblici, per la gestione associata di uno o più servizi e/o per la promozione di iniziative di pubblico interesse;
c)         stipula convenzioni con la Provincia per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

Titolo VIII° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Revisione dello Statuto

1.         Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

2.         La proposta di deliberazione volta all’abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno Statuto sostitutivo.

Art. 55 - Entrata in vigore

1.         Il presente Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed entra in vigore nelle forme e nei termini di legge.

2.         Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 56 - Norma transitoria

1          Dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano quelli esistenti, qualora necessario.

2.         Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo Statuto.

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