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Bur n. 103 del 28 ottobre 2016


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

Ordinanza n. 7 del 12 agosto 2016

Variazione beneficiario del Comune di Occhiobello (Ro) in relazione ad intervento di cui all'Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

  • con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
  • con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, fino al 31 maggio 2013;

•          successivamente l’art. 6, comma 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;

•          l’art. 7, comma 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n. 164 ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012;

•          l’art. 13, comma 01 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 125, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016;

  • l’art. 11, comma 2-bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018;
  • i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall’art. 67–septies della L. n. 134/2012;
  • l’art. 1, commi 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
  • i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, comma 1 della citata legge;
  • l’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
  • l’art. 2, comma 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto “sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate”.

CONSIDERATO CHE:

  • l’art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall’art. 2-bis, comma 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 e dall'art. 1, commi 358 – 363 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e in particolare al c. 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
  • l’art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione all’art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo;
  • in data 4 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto recante criteri e modalità di attuazione per l’accesso ai finanziamenti bancari agevolati, erogati attraverso i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nel territorio e assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 6.000 milioni di Euro, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;
  • con riferimento alla ripartizione delle risorse in questione, l’art. 2, comma 1 del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre 2012 ha assegnato a favore della Regione del Veneto lo 0,4% delle medesime risorse (pari a Euro 24.000.000,00) da destinare per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione sia di immobili di edilizia abitativa che ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all’attività, ivi inclusi impianti e macchinari.

RICHIAMATA:

  • l’Ordinanza commissariale n. 4 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 120) con la quale sono state delegate ai Sindaci dei Comuni interessati le funzioni relative:
  • all’accettazione delle domande presentate dai soggetti richiedenti il contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012;
  • alla verifica e all’istruttoria delle domande presentate, ivi inclusa l’eventuale richiesta e valutazione di integrazione della documentazione presentata;
  • ai controlli sulle domande di contributo e relativa documentazione da produrre;
  • all’eventuale rigetto delle domande presentate per gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione o per mancata esecuzione nei termini previsti degli interventi;
  • all’accettazione delle eventuali rinunce di contributo richiesto;
  • all’adozione di specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica della relativa determinazione al soggetto richiedente, all’istituto di credito prescelto e al Commissario delegato;
  • alla ricezione della documentazione afferente a tali procedimenti;
  • all’approvazione della dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore;
  • all’accertamento di eventuali periodi di sospensione degli interventi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori;
  • ai controlli sull’esecuzione degli interventi stessi;
  • l’Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 121) e s.m.i. con la quale sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
  • l’Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 maggio 2013, Registro 1, Foglio 169) e s.m.i. con la quale sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino e di ricostruzione degli immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
  • l’Ordinanza commissariale n. 34 del 1° agosto 2014 recante riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze commissariali n. 5/2013 e n. 6/2013, estensione dell’applicazione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 358 della L. n. 147/2013 e individuazione dei criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 per fronteggiare i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di proprietà, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma.

CONSIDERATO CHE:

  • con l’Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate dal Comune, è stata considerata ammissibile l’istanza presentata dalla Ditta Olinvest s.r.l. (P. IVA 01289780296) con sede in Via Nazionale n. 81/C a Occhiobello (Ro) per un importo di Euro 179.836,88 a fronte di una richiesta di contributo di Euro 179.836,88.

PRESO ATTO CHE:

  • con nota prot. n. 10886 del 12 maggio 2015 è stata inoltrata al Comune di Occhiobello (Ro) richiesta di sostituzione del beneficiario a seguito della vendita dell’immobile oggetto di contributo da parte della Ditta Olinvest s.r.l. in favore della Ditta Sugar s.r.l. (P. IVA 01933540385) – con sede in Via degli Amanti n. 1 a Ferrara - in forza dell’atto di compravendita Rep. n. 45760/26436 registrato a Ferrara il 20 ottobre 2014 (n. 5459) dal notaio Alberto Magnani.

CONSIDERATO CHE:

  • con nota del 27 novembre 2015, prot. n. 26974 il Comune di Occhiobello (Ro) ha formalmente comunicato al Commissario delegato il subentro della Ditta Sugar s.r.l. nella posizione della Ditta Olinvest s.r.l.;
  • il Commissario delegato con nota prot. n. 107768 del 17 marzo 2016 ha provveduto a richiedere al Comune di Occhiobello (Ro) lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, volta ad accertare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 14 dell’Ordinanza commissariale n. 6/2013 e s.m.i., l’effettivo mantenimento dell’utilizzo produttivo dell’immobile successivamente al completamento degli interventi, da parte della Ditta subentrante;
  • con nota del 29 aprile 2016 lo Studio Associato Dianti Furini Gavioli di Ferrara ha provveduto ad inoltrare idonea documentazione relativa alle attività svolte dalla Ditta Sugar s.r.l.;
  • il Comune di Occhiobello con nota prot. n. 12191 del 23 maggio 2016, integrata con successiva nota prot. n. 12383 del 25 maggio 2016, ha provveduto a fornire gli approfondimenti richiesti dal Commissario delegato atti a dimostrare le attività svolte dalla Ditta Sugar s.r.l. nell’immobile sito in Via Nazionale n. 81/C a Occhiobello (Ro). In particolare:
  • con lettera dello Studio Associato Dianti Furini Gavioli di Ferrara che descrive lo sviluppo dell’attività intrapresa dalla Ditta Sugar s.r.l. nella logistica e trasporto dello zucchero, con indicazione delle società collegate e partecipanti alla gestione dell’attività economica;
  • con la comunicazione di fine lavori del 3 febbraio 2015, prot. n. 3355 del 9 febbraio 2015 del Comune di Occhiobello (Ro), presentata dalla Ditta Sugar s.r.l. - pratica edilizia 21395/2014 - e deposito del certificato di agibilità sismica;
  • con il contratto di locazione – periodo 14 ottobre 2014 – 13 ottobre 2020, dell’immobile in questione sottoscritto in data 14 ottobre 2014 tra la Ditta Sugar s.r.l. e il Consorzio Italiano Stoccaggi Autotrasportatori Ferraresi C.I.S.A.F. s.r.l.;
  • con le visure C.C.I.A.A. di Ferrara e C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare, relative alla Società C.I.S.A.F. s.r.l. con sede legale in Ferrara, locataria dell’immobile sito in Via Nazionale n. 81/C, dalle quali risulta che la ditta svolge attività di magazzino-deposito merci;
  • con copia delle fatture relative al periodo dal 31 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 rimesse da C.I.S.A.F. s.r.l. nei confronti dei propri clienti per i servizi di magazzinaggio tenuti nell’immobile di Via Nazionale.

VISTA:

  • la nota del Responsabile dell’Area Intercomunale 4 – Gestione del Territorio del Comune di Occhiobello (Ro) del 25 maggio 2016, port. n. 12383, nella quale si attesta che è garantito l’utilizzo produttivo dell’immobile sito in Via Nazionale n. 81/C successivamente al completamento degli interventi di ripristino dei danni provocati dagli eventi sismici del mese di maggio 2012.

RICHIAMATO:

  • che secondo quanto disposto dall’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 6/2013 e s.m.i. la Ditta Olinvest s.r.l., ammessa a contributo con Ordinanza commissariale n. 12/2015, aveva conservato la sede legale nell’immobile in questione (sito in Via Nazionale 81/C Santa Maria Maddalena, Occhiobello) dal 2007 al 2015, garantendo in tal modo il possesso dei requisiti di ammissibilità della domanda;
  • che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 14 dell’Ordinanza commissariale n. 6/2013 e s.m.i., la Ditta Sugar s.r.l. quale subentrante ha continuato e continua a garantire l’utilizzo produttivo dell’immobile anche dopo la sua sistemazione.

RITENUTO :

  • pertanto di prendere atto del subentro della Ditta Sugar s.r.l. (P. IVA 01933540385) – con sede in Via degli Amanti n. 1 a Ferrara - nella posizione della Ditta Olinvest s.r.l. (P. IVA 01289780296) - con sede in Via Nazionale n. 81/C a Occhiobello (Ro) - e di procedere alla relativa sostituzione del beneficiario del contributo.

VISTO:

  • la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
  • il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
  • il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
  • il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
  • il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  • il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  • la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno - Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
  • le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all’Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 relativa all’Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
  • il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
  • la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  • il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11;
  • il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013;
  • il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
  • l’art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
  • la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
  • la L. 23 dicembre 2014, n. 190;
  • la L. 28 dicembre 2015, n. 208;
  • le note del Comune di Occhiobello (Ro) prot. n. 12191 del 23 maggio 2016 e prot. n. 12383 del 25 maggio 2016;
  • le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE

ART. 1
(VALORE DELLE PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(VARIAZIONE DI BENEFICIARIO DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO)

Di disporre il subentro della Ditta Sugar s.r.l. (P. IVA 01933540385) – con sede in Via degli Amanti n. 1 a Ferrara - nella posizione della Ditta Olinvest s.r.l. (P. IVA 01289780296) - con sede in Via Nazionale n. 81/C a Occhiobello (Ro), in relazione al contributo assegnato con Ordinanza commissariale n. 12 del 20 aprile 2015 di Euro 179.836,88, procedendo alla sostituzione del beneficiario.

ART. 3
(NORMA DI RINVIO)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui alle Ordinanze commissariali n. 6/2013 e s.m.i., nonché quelle di cui alle Ordinanze commissariali n. 34/2014 e n. 12/2015 e s.m.i..

ART. 4
(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

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