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Bur n. 94 del 30 settembre 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)

Delibera Consiglio comunale n. 36 del 18 luglio 2016

Statuto.

PREAMBOLO

Il Comune di Vedelago è situato al centro della pianura veneta e nel suo territorio i depositi alluvionali del Piave si saldano con i terreni sabbiosi ed argillosi, della fascia delle risorgive, in coincidenza della quale affiorano le acque filtrate in profondità dai suoli ghiaiosi dell’alta pianura trevigiana.

Il terreno agrario posto a nord della direttrice Cavasagra-Casacorba-Albaredo (strada provinciale Corriva) è solcato dalla fitta rete irrigua dei canali del Consorzio Brentella ed è connotato da una cospicua quantità di cave di ghiaia dismesse ed in attività, alle quali vanno aggiunte le cave “storiche”, che grazie alla loro esigua profondità, sono state riportate in agricoltura. La fascia meridionale del suddetto allineamento è attraversata da canali scolmatori (Gronda, Corbetta e Corbetta Nuova) e dal fiume Sile, al quale danno origine alcuni fontanili nella frazione di Casacorba.

La zona umida compresa fra la via dei Muli (Albaredo) e la località fossa Storta (Cavasagra) è particolarmente ricca di valori naturalistici. Su di essa, per la ricchezza della fauna e di acque sorgive, si sono insediati gruppi umani in epoca preistorica (età del bronzo recente), come documentano numerosi ritrovamenti di materiali litici e fittili.

La dominazione romana, successivamente, ha sensibilmente inciso sulla organizzazione viaria del territorio comunale, percorso, a nord del capoluogo, dalla via consolare Postumia, tracciata nel 148 avanti Cristo e costituente il “decumano” della centuriazione circostante l’antico “municipium” romano di Asolo. Altri allineamenti viari sono riconoscibili nel reticolo di strade provinciali, comunali e vicinali comprese nei territori di Fanzolo, Barcon, Fossalunga, Vedelago ed Albaredo. I frequenti ritrovamenti di reperti archeologici delle età repubblicana ed imperiale attestano, inoltre, la presenza di nuclei abitativi prevalentemente nel settore orientale del territorio comunale.

L’attuale distribuzione dei centri urbani si definisce e si consolida, in epoca altomedioevale, intorno alle chiese pievane di Cavasagra e di Albaredo, nonché presso le cappelle di Fanzolo, Barcon, Vedelago (filiali della pieve di Salvatronda) di Casacorba (filiale della pieve di Albaredo), e di Fossalunga (soggetta all’Abbazia di S. Eustachio di Nervesa).

L’espansione veneziana nella terraferma trevigiana, ed in particolare nel territorio comunale determina, nei secoli XV e XVI, il costituirsi di latifondi, al cui centro vengono erette dimore di villeggiatura.

In seguito, altre famiglie nobili venete costruiscono edifici signorili al centro dei nuclei abitati o in prossimità degli stessi.

Tra il secolo XV ed il XVIII la campagna vedelaghese assume quei connotati che la caratterizzano sin quasi alle soglie degli anni Sessanta del ‘900: casoni con copertura di materiali vegetali, prima, case rurali in muratura, poi, sistemi colturali nei quali prevale l’alternanza fra prato e cereali, con l’utilizzo nei lavori della forza animale, strutturazione particellare dei fondi agrari con “piantata” a vite e gelso, sono infatti, elementi comuni che hanno attraversato cinque secoli della storia agraria del Comune di Vedelago. Di quel paesaggio rimangono rari ma preziosi frammenti (siepi, corsi d’acqua, prati stabili di palude, risorgive, ecc.) degni di tutela. in una campagna dove la pratica monocolturale, la disseminazione delle residenze e delle attività produttive, la pesante espansione dell’attività estrattiva e la presenza di numerose servitù hanno profondamente alterato gli equilibri di un ecosistema per lungo tempo preservato dal degrado ad opera delle passate generazioni. Per secoli, durante il dominio veneziano, le nostre comunità civili hanno eletto il “meriga” come loro capo, coadiuvato, nelle sue funzioni di rappresentante del governo centrale dagli “uomini di comun”. A questa autorità spettava l’obbligo di vigilare sull’uso dei terreni comunali (cioè delle terre utilizzabili da tutti i residenti per il pascolo degli animali e per la raccolta della legna da ardere) e sulla puntuale manutenzione dei ponti, della vie pubbliche, dei fossati e dei corsi d’acqua naturali da parte dei capifamiglia.

La chiesa era il luogo dove si sintetizzava la vita civile e religiosa della comunità: al suo interno si svolgevano, infatti, le assemblee dei capifamiglia nel corso della quali si decideva sia su questioni inerenti l’organizzazione sociale ed economica dei villaggi come pure su iniziative di carattere religioso (edificazione di nuove chiese e campanili, costituzione di confraternite, ecc.).

Con il trattato di Campoformido del 1797 anche il nostro territorio, con il Veneto intero, conclude una parabola storica durata quattro secoli e sperimenta per circa settant’anni il dominio dell’impero austro-ungarico.

Nel 1866 il Veneto viene annesso all’Italia e questo evento procura gravi incrinature ai già fragili equilibri della società rurale veneta. La pressione demografica e la forte concorrenza nel mercato nazionale di altre regioni italiane rendono l’economia agricole veneta, e dunque anche quella del nostro territorio comunale, incapace di sviluppo e di risposte efficaci. Esplode allora il fenomeno migratorio: dal 1876 al 1905 duemilacinquecento cittadini vedelaghesi abbandonano la propria terra, moltissimi con meta il Brasile (1625), altri verso l’Argentina gli Stati Uniti ed i paesi europei. La fuoriuscita di forza-lavoro dal nostro comune continuerà ininterrottamente con alterna consistenza fino alla fine degli anni Sessanta di questo secolo, periodo in cui il massiccio sviluppo dell’economia locale con iniziative industriali ed artigianali, soprattutto intorno al polo urbano di Castelfranco Veneto, arginerà definitivamente una tendenza i cui effetti sono ancor oggi visibili nel tessuto sociale della popolazione comunale.

Quella della gente vedelaghese è dunque una storia ricca spesso solo di povertà e di fame, ma sempre fortemente venata di generosità e di solidarietà, concretamente espresse, nella prima metà del Novecento, in intense esperienze di cooperazione agricola e creditizia. Parimenti rilevante è la storia delle imprese edificatorie nel nostro territorio, che nell’età contemporanea rimangono a testimoniare, pur nella diversità delle committenze, una straordinaria ricchezza di espressioni.

Tra le dimore dominicali, di valore storico-artistico assoluto è villa Emo-Capodilista a Fanzolo eretta nel secolo XVI su progetto di Andrea Palladio ed affrescata da Giovanbattista Zelotti, circondata da un sistema di rusticali i cui moduli costruttivi rivelano la saggezza antica della gente dei campi.

Negli altri centri del Comune vano citate: a Cavasagra la villa Corner-Frova, riedificata nel secolo XVIII dagli architetti Giovanni Miazzi e Francesco Maria Preti su una preesistente struttura cinquecentesca; a Barcon la barchessa di villa Pola, opera del veneziano Giorgio Massari (secolo XVIII); a Fossalunga le ville Ravagnin, Cariolati, Pomini e Galli; ad Albaredo le ville Grimani-Tassoni, Memmo, Condulmer-Gritti e Marcello; a Vedelago le ville Zuccareda e Venier.

Notevoli esempi di architettura religiosa sono costituiti dalle chiese di Fossalunga, contenente un ciclo di affreschi di Giovanbattista Canal (secolo XVIII), di Casacorba, opera presunta di Giorgio Massari (secolo XVIII), di Albaredo (secolo XVII), di Cavasagra (secolo XIX), con pala di D. Beccaruzzi (secolo XVI), di S. Mamante, sacello campestre presso il capoluogo.

Infine, autentico legante di assoluta dignità culturale nel tessuto edilizio storico, vanno citati gli innumerevoli edifici rustici ancora presenti sul territorio comunale, eretti tra la fine del secolo XVIII ed i primi anni del Novecento. In molti casi oggetti di oculati recuperi e restauri, questi manufatti rappresentano testimonianze della cultura materiale delle passate generazioni e di una società che nella terra, per secoli e secoli, nel profondo rispetto dei suoi ritmi, ha riconosciuto ed elaborato, le ragioni e di modi del proprio esistere.

Se la storia del territorio di Vedelago può essere considerata lineare nel suo svolgimento fino al 1960, non si può ignorare che da tale data in poi il termine “ Territorio” ha sempre più assunto una valenza multiforme tale da determinare una graduale inversione di utilizzo nelle abitudini del mondo rurale: ha assunto i requisiti di una realtà immobile finalizzata alla produzione dei tradizionali beni di consumo e di beni materiali ad uso industriale.

Sulla base di questa rivoluzionaria premessa lavorativa si comprende come la “Politica del Territorio Comunale ” espressa nei progetti del “Piano zonale agricolo”, del “P.R.G.” e del “P.A.T.”, sia divenuta una primaria finalità e una autentica preoccupazione per gli Organi della  Pubblica Amministrazione: l’obiettivo da raggiungere infatti è divenuto la conservazione e la salvaguardia delle risorse sia naturali che umane in tutta l’area Comunale, in quanto limitate.

Nel lungo periodo storico antecedente è da ricordare che i fattori emergenti di turbativa nella compagine umana e territoriale sono stati sostanzialmente due: la grande emigrazione avvenuta a partire dal 1876 per cause economiche e sociali (come sopra già descritto) e il lavoro incessante praticato dai contadini per poter di continuo aumentare quel rapporto tra popolazione e terra ottenendo nuove aree aggiuntive per l’uso agricolo e per gli insediamenti residenziali. Queste conquiste sono state realizzate mediante opere di bonifica e disboscamento, come ad es. a Cavasagra dal 1943 al 1958 nelle vaste aree paludose adiacenti al corso del fiume Sile. Le motivazioni sorgevano sempre per iniziativa spontanea da parte dei proprietari terrieri e anche della popolazione, ma il tutto veniva realizzato a buon fine nella garanzia di quelle caratteristiche e naturali e demografiche rispettose dei valori della persone maggiormente interessate o più esposte.

Dagli anni ’50 in poi ha portato  conseguenze sociali innovative la crescente diffusione delle attività industriali ed artigianali, facenti capo all’area di Castelfranco Veneto e Montebelluna. Da allora il mondo industriale ha posto l’alternativa economica al vecchio mondo rurale, imponendosi con un ritmo di sviluppo accelerato e generando una inarrestabile e crescente tendenza ad utilizzare il territorio come un qualsiasi bene di produzione e di consumo non solo a fini residenziali ed urbanistici per le necessità locali ma anche a fini  industriali, secondo la legge del mercato. Il sottosuolo del Comune di Vedelago, trovato ricchissimo di ghiaia bianca, ha offerto la materia prima per l’attività estrattiva ed edile e questa utilizzazione intensiva del fattore “Terra” ha costituito una grande opportunità di  ricchezza per pochi, sia imprenditori che proprietari terrieri. Oggi le conseguenze ambientali sono note a tutti : la numerosa produzione edile, elaborata da competenti geometri, dagli anni ’60 agli anni ’80,  ma poco pianificata nel suo dislocamento topografico e l’escavazione selvaggia di intere aree hanno creato una trasformazione territoriale difficilmente sanabile e in contro tendenza stridente a quelle virtù di laboriosità, costanza, solidarietà e mutuo soccorso ( da non dimenticare l’istituzione della Cassa Rurale di Vedelago avvenuta nel lontano 1901) ed amore alla propria terra, da sempre prerogative fondanti del nostro popolo di origine contadina.

Nella considerazione degli effetti generali derivati dal mondo industriale, si deve affermare  che proprio a partire dagli anni ’60 si impone con forza, nelle nuove generazioni, l’esigenza di un notevole innalzamento del livello culturale sia con l’introduzione della scuola media d’obbligo (dal 1962) e sia con un aumento progressivo, di anno in anno, del numero di iscrizioni alle scuole di 2’ grado e a corsi universitari: così vengono ottenuti da molti giovani volonterosi  dei validi titoli di studio, a garanzia di una superiore professionalità. Nell’evoluzione del lavoro, inoltre, tante nuove possibilità occupazionali hanno reso guadagni maggiori, permettendo una rapida disponibilità di mezzi mai posseduti in precedenza da tutta la popolazione ( dalla diffusione della meccanizzazione agricola alla diffusione dei mezzi di trasporto individuali e dagli elettrodomestici alla telediffusione e alla telefonia portatile, ecc., ecc.).  Resta in dubbio però fino a che punto tale progresso abbia garantito il patrimonio di quegli antichi valori esistenti tra popolazione e territorio o abbia invece contribuito a trascinare le persone meno intraprendenti verso una  crisi di identità : se è avvenuta quindi , di pari passo coi tempi moderni,  la diffusione del progresso tecnologico, bisogna anche affermare che quel  benessere, forse, è stato pagato a caro prezzo, nella stessa misura in cui ha diminuito nei rapporti sociali la consuetudine ad una vita di relazione meno individualistica ma più solidale, nata dall’ esperienza vissuta nel lavoro della terra, e caratteristica originale che aveva sempre costituito una nota di merito, tipica delle nostre generazioni passate. E’ degno di nota il ricordo che un tempo, al termine dei lavori agricoli stagionali, nei giorni  della raccolta dei prodotti, era frequente udire nell’aria l’eco dei canti popolari provenire dalle aie dei contadini, felici per il raccolto del proprio lavoro giunto al termine di tante sudate fatiche. Con pari entusiasmo, sia nei giorni di festa che feriali, alla sera nei filò, nelle feste paesane o nelle osterie di paese, il popolino si raccoglieva numeroso per dialogare davanti ad un bicchiere di vino e dimenticava così per qualche ora le solite preoccupazioni. Queste abitudini diffuse nel nostro passato recente, ora sono cambiate di molto: non si ode più l’eco di quei canti spontanei, sono stati sostituiti dal rombo assordante dei mezzi meccanici e i luoghi di ritrovo per la gente comune rimangono ma sono poco affollati: tutti hanno sempre una gran fretta di “andare..”, sollecitati da impegni inderogabili. Nel mondo degli affari, tra la gente comune, si ricorreva di rado alle formalità burocratiche:  si dava piene fiducia alla “parola data” , quale garanzia del proprio onore personale, e con una stretta di mano vicendevole tra i contraenti il patto veniva concluso e stipulato. Bisognava sempre mantenere la “parola data” ! ; in caso contrario ne era compromessa  la propria credibilità per tutte le transazioni in avvenire.

Dagli inizi del XXI° secolo è in atto, anche nel  Comune di Vedelago, l’imperversare di una depressione economica con conseguenze occupazionali  e commerciali nel settore industriale e nel settore agricolo, per cause di origine internazionale. Tale situazione di precarietà diffusa però ha contribuito a maturare quella convinzione indispensabile per la ricerca di nuovi equilibri più equi e attuali : infatti è nella prospettiva di progettare una più moderna e redditizia programmazione del lavoro che si sono affermate varie attività mirate all’alta specializzazione. Come, ad esempio, è avvenuto in campo industriale con il diffondersi dell’automazione programmata a controllo elettronico o nel settore dei servizi con tutte le applicazioni dell’informatica o in agricoltura con la diffusione delle colture intensive in ortofrutticoltura, in serra o in batteria  per l’ allevamento degli animali, con possibilità di occupazione per molti giovani e una domanda di mercato promettente. A complemento di queste innovazioni e anche partendo dalla convinzione che la terra è un bene limitato e insostituibile, da utilizzare quindi con sapienza e senza sprechi nel giusto rapporto tra uso agricolo, uso industriale, paesaggistico e nuove richieste residenziali,  non sono mancati degli esempi lodevoli di impegno sociale nel recupero territoriale di cave dismesse o nel ripristino di vaste aree di pregevole interesse naturalistico, come l’istituzione e la salvaguardia del “ Parco del fiume Sile (dal 1991)”, in concerto con i Comuni cointeressati lungo il medesimo corso.

A tali fini gli Organi della Pubblica Amministrazione sono impegnati nella stesura della Pianificazione Territoriale.

Ai cittadini di oggi spetta il dovere di riconoscere la propria identità nella memoria storica di grande spessore che questo territorio offre alla contemporaneità come patrimonio da vivere nei suoi valori più profondi, senza tempo, e dunque da rispettare e tutelare con tutta l’attenzione, l’intelligenza e la determinazione possibili.

 

TITOLO I
Principi Generali

ART. 1 – Autonomia statutaria

  1. Il Comune di Vedelago:
  1. è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione,  nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Veneto;
  2. è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà e diritti umani;
  3. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;
  4. considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
  5. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
  6. realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

ART. 2 – Finalità

  1. Il comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
  2. Il comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali, europee e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione ( art.5 c. 2 TUEL)
  3. Il comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
  1. dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Vedelago; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
  2. valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
  3. tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
  4. valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
  5. sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
  6. tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
  7. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
  8. sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
  9. riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
  10. garantisce la presenza di entrambi i generi nella giunta e negli organi collegiali, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.

ART. 3 – Territorio e sede comunale

  1. Il territorio del comune si estende per 61,66 kmq, confina con i comuni Altivole, Castelfranco Veneto, Istrana, Montebelluna, Piombino Dese (PD), Resana, Riese Pio X, Trevignano.
  2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Vedelago, Piazza Martiri della Libertà n.16.
  3. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono normalmente nella sala consiliare; e quelle degli altri organi collegiali presso la sede comunale. Le stesse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
  4. All’interno del territorio del Comune di Vedelago non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4 - Stemma e gonfalone

  1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di Vedelago”.
  2. I simboli ufficiali del Comune sono lo stemma e il gonfalone. Le caratteristiche dello stemma del comune sono quelle stabilite dal Regio Decreto di concessione datato 31.03.1912. Le caratteristiche del gonfalone sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1979, n. 813.
  3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
  4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi

  1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
  2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
  3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6 - Programmazione e cooperazione

  1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
  2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Treviso e con la Regione Veneto.
  3. Il Comune di Vedelago, attraverso l’Unione di comuni Marca Occidentale, promuove lo sviluppo e la crescita del territorio con l’implementazione dei servizi e politiche pubbliche in tutti gli ambiti del territorio.

TITOLO II
Ordinamento strutturale
Organi e loro attribuzioni

ART. 7 – Organi

  1. Sono organi del comune il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
  2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
  3. La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
  4. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
  3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
  4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
  5. Se la seduta del Consiglio Comunale è videoregistrata, il Presidente del Consiglio può stabilire che la rappresentazione informatica digitale della videoregistrazione sonora costituisca il verbale della seduta consiliare. In tal caso, il verbale della seduta consiliare non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del Consiglio Comunale.
  6. Per chiunque ne faccia richiesta, l’ufficio Segreteria provvede a stampare copia integrale cartacea del verbale consiliare.

ART. 9 - Consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.
  4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
  5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
  7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
  8. Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso.

ART. 10 – Le sedute consiliari

  1. Il Consiglio Comunale deve essere riunito nei giorni ed ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
  2. Le modalità di convocazione del Consiglio per le sedute di prima, di seconda convocazione e per quelle d'urgenza sono indicate dalla Legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 11 – Consiglieri

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
  3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge del 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 12 - Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, hanno inoltre diritto a chiedere la convocazione del Consiglio Consiliare secondo le modalità prescritte per legge e regolamento.
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
  3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni, enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 13.
  4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale o un indirizzo di posta elettronica presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 13 - Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
  3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, indirizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 12, comma n. 3 del presente Statuto, nonché dall’art. 39 del T.U.E.L. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.
  4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
  5. Le funzioni di capogruppo possono essere espletate da altro consigliere del medesimo gruppo formalmente delegato.
  6. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione gratuitamente per tale scopo.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio e Vice Presidente

  1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto nel suo seno a maggioranza di due terzi dei componenti assegnati. Ove dopo le prime 2 votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio non si raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, nella quale risulterà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l’organo.
  2. Subito dopo la nomina del Presidente il Consiglio Comunale procede alla elezione nel suo seno di un Vice Presidente.
  3. Per l’elezione del Vice Presidente è proclamato eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti precede il consigliere più anziano d’età.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, salvo diverso accordo con il Presidente stesso, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente di cui al precedente comma 3.
  5. Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente eseguibili.

ART. 15 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio:

  1. rappresenta il Consiglio Comunale;
  2. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il sindaco e la conferenza dei Capigruppo; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
  3. decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  4. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
  6. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
  7. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  8. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  9. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 16 – Commissioni

  1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
  2. Le commissioni di cui al comma precedente possono essere integrate da componenti esperti, non facenti parte del consiglio, ed aventi esclusivamente funzioni di consulenza tecnico-giuridica
  3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
  4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 17 – Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Consiglio Comunale approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo presentate dal sindaco, sentita la giunta.
  2. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
  3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee.
  4. Nel corso della durata del mandato, il Consiglio può approvare adeguamenti strutturali o modifiche alle linee programmatiche ravvisati necessari dal sindaco, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 18 - Giunta comunale

  1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
  2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
  3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 19 – Composizione

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa pro-tempore vigente in materia. Il Sindaco nomina, i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, garantendo la presenza di entrambi i sessi nel rispetto delle normative vigenti.
  2. Dell’avvenuta nomina, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
  3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
  4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista di provenienza.

ART. 20 – Nomina

  1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio. Il sindaco provvede altresì a sostituire gli assessori dimissionari, dandone comunicazione al consiglio ai sensi del comma 1.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
  4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 21 - Funzionamento della giunta

  1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  4. Alle sedute della Giunta possono partecipare il Revisore unico, i responsabili delle posizioni organizzative, il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri delegati ed altri soggetti su invito del Sindaco.

ART. 22 – Competenze

  1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
  2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  1. propone al consiglio i regolamenti;
  2. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
  3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  5. elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe comunali;
  6. adotta i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
  7. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  8. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  9. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
  10. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  11. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
  12. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
  13. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
  14. approva il Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 23 – Sindaco

  1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
  3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
  5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 24 - Attribuzioni di amministrazione

  1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. In particolare il sindaco:
  1. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;
  2. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
  3. convoca i comizi per i referendum previsti all’art. 48 del presente statuto;
  4. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
  5. nomina il segretario comunale o altra figura equivalente prevista dalla legge vigente (di seguito chiamato segretario comunale).
  6. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali sulla base delle esigenze effettive nel rispetto del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e della normativa vigente in materia;

ART. 25 - Attribuzioni di vigilanza

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
  2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.
  3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 26 - Deleghe ai consiglieri

  1. Il sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia.
  2. Il consigliere delegato svolge, sulla materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del sindaco che è titolare delle predette funzioni nonchè ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco con i l imiti di cui ai seguenti commi.
  3. Il consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:
  1. non può adottare atti che impegnino il comune nei  confronti di terzi;
  2. non può svolgere compiti di amministrazione attiva;
  3. partecipa alle riunioni di giunta esclusivamente su invito del Sindaco;
  4. non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività delegata.
  1. E' in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo nè poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali.

ART. 27 – Vicesindaco

  1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
  2. In assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dall’assessore più anziano di età.
  3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o ai consiglieri delegati, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 28 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

  1. Le dimissioni, comunque presentate dal sindaco al consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
  2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento. Almeno un membro della commissione deve essere di nomina della minoranza.
  3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
  4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
  5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III
Uffici e personale

ART. 29 - Principi strutturali e organizzativi

L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

  1. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia ed efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 30 - Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 31 - Regolamento degli uffici e dei servizi

  1. Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
  2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale o figura equivalente e ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità; in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
  4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 32 - Diritti e doveri dei dipendenti

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli dipende direttamente dai rispettivi responsabili degli uffici e dei servizi e dall’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
  3. Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Piano triennale delle Azioni Positive determinano le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
  4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e servizi interessati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dagli organi collegiali.
  5. Il personale, di cui al precedente comma, provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
  6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

ART. 33 - Responsabili degli uffici e dei servizi

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nominati dal sindaco.
  2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
  3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal segretario comunale, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 34 - Funzioni dei titolari di posizione organizzativa

  1. I titolari di Posizione Organizzativa sono i soggetti preposti alla direzione delle Unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale
  2. Spettano ai titolari di Posizione Organizzativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di governo, nonché i tutti i compiti previsti all’ art. 107 del TUEL.

ART. 35 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

  1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità ai sensi art. 110 comma TUEL.
  2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 36 - Collaborazioni esterne

  1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 37 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

ART. 38 - Segretario comunale

  1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
  2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
  3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 39 - Funzioni del segretario comunale

  1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco ed al Presidente.
  2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
  3. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum
  4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal Regolamento o dal sindaco.

ART. 40 - Vicesegretario comunale

  1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.
  2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

ART. 41 – Controlli interni

Il comune istituisce i controlli interni secondo un’organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. n. 286/1999. Spetta all’apposito regolamento, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

ART. 42 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, anche senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

ART. 43 – Associazionismo

  1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza di parte, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
  5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
  6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 44 - Contributi alle associazioni

  1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
  2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
  5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

ART. 45 – Volontariato

  1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
  2. Il volontariato può collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
  3. Il comune garantisce sostegno alle attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale.

ART. 46 – Consultazione della popolazione

  1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinate da apposito regolamento, e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
  2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati.
  3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate da apposito regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

ART. 47 – Partecipazione popolare

  1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell’interesse generale della comunità.
  2. Le iniziative apprezzabili dal comune devono svolgersi mediante attività capace di incidere sull’intera popolazione.
  3. I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono presentare al sindaco istanze, petizioni e proposte volte ad attivare l’iniziativa degli organi comunali su questioni di propria competenza.
  4. Il sindaco risponde entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza o della petizione.
  5. Trecento cittadini, iscritti nelle liste elettorali del comune, le cui firme devono essere autenticate ai sensi di legge, possono, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, presentare proposte da sottoporre alla deliberazione della giunta e del consiglio secondo le rispettive competenze.
  6. L’organo interessato prende in esame le richieste entro sessanta giorni dalla presentazione. Nei trenta giorni successivi comunica le ragioni dell’eventuale rigetto per incompetenza.

ART. 48 – Referendum

  1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
  2. La competenza per l’indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste mille firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
  3. Non possono essere sottoposti a referendum:
  1. lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 art.77 del presente Statuto;
  2. il bilancio preventivo e pluriennale ed il conto consuntivo;
  3. i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  4. l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
  5. le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
  6. gli atti relativi al personale del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali, dei consorzi, delle società per azioni ed a responsabilità limitata;
  7. gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
  8. le espropriazioni per pubblica utilità;
  9. le questioni attinenti sanzioni amministrative;
  10. il piano di assetto del territorio e relativi strumenti attuativi;
  11. i provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali
  1. È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni tre.
  2. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo del sindaco o del presidente della regione.
  3. Il consiglio comunale approva un regolamento che disciplina le norme per l’attuazione del referendum, tra cui in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità di formulazione del quesito, le modalità operative ed organizzative e gli effetti.

ART. 49 - Accesso agli atti

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e degli altri soggetti che gestiscono servizi pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che per esplicite disposizioni legislative si dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta dell’interessato nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.
  4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
  5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 50 - Diritto di informazione

  1. Il comune indice, almeno una volta all'anno, una assemblea pubblica con la cittadinanza con lo scopo di verificare l'andamento, la qualità e l'efficienza dei servizi, nonchè per migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione.
  2. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
  3. La pubblicazione avviene sul sito web istituzionale del comune, in una apposita sezione denominata “albo pretorio on line” garantendo l’accessibilità in modalità aperta, l’integralità e la facilità di lettura.
  4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati o formalmente comunicati all’interessato.
  5. Le ordinanze e gli atti di conferimento di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo pretorio.

ART. 51 - Diritto di intervento nei procedimenti

  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
  2. L’amministrazione comunale deve comunicare il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è competente ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui l'atto finale deve essere adottato.

ART. 52 - Procedimenti ad istanza di parte

  1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
  2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
  3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
  4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
  5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro i termini stabiliti nel vigente regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

ART. 53 - Procedimenti a impulso di ufficio

  1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 10 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
  2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
  3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 51 dello statuto.

ART. 54 - Determinazione del contenuto dell’atto

  1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

  2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO V
Attività amministrativa

ART. 55 - Obiettivi dell’attività amministrativa

  1. Il comune orienta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
  2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
  3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 56 - Servizi pubblici comunali

Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ART. 57 - Forme di gestione dei servizi pubblici

  1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
    1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
    2. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
    4. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
    6. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
  2. Il comune può partecipare a società per azioni,  a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
  3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
  4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 58 - Aziende speciali

  1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
  2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
  3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 59 - Struttura delle aziende speciali

  1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
  2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
  3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
  4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal R.D. 15.10.1925, n. 2578 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
  5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
  6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 60 – Istituzioni

  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
  3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.
  4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
  6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

ART. 61 - Società per azioni o a responsabilità limitata

  1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
  2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
  3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
  4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
  5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
  6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
  7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

ART. 62 – Convenzioni

  1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
  2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell’indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

ART. 63 – Consorzi

  1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma, del presente statuto.
  4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 64 – Unioni di comuni

  1. L’ unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’ esercizio associato di funzioni e servizi.
  2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

ART. 65 - Accordi di programma

  1. Il comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VI
Finanza e contabilità

ART. 66 – Ordinamento

  1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 67 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

  1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  2. L’autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
  3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
  4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

ART. 68 - Patrimonio

  1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
  2. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

ART. 69 - Bilancio comunale

  1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
  2. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
  3. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
  4. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.
  5. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

  1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione
  2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

ART. 70 - Rendiconto della gestione

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
  2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo.
  3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 71 - Attività contrattuale

  1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART 72 - Organo di revisione

  1. Il consiglio comunale nomina l’organo di revisione secondo le norme di legge.
  2. L’organo di revisione esercita le funzioni previste dalla legge.
  3. Il regolamento di contabilità definisce i contenuti specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dell’organo di revisione, mediante la previsione della loro periodicità e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.
  4. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
  5. L’organo di revisione è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini di legge.
  6. Il sindaco può proporre la decadenza dell’organo di revisione a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

ART. 73 - Attività dell’organo di revisione

  1. L’organo collabora con l’amministrazione comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell’opera e dell’azione del comune.
  2. L'organo di revisione svolge le  funzioni previste all’ex art. 239 del TUEL.
  3. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 del TUEL . I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
  4. L’organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato dal sindaco ad assistere alle sedute degli organi del comune, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per relazionare su specifici atti di gestione.

ART. 74 – Tutela del contribuente

Il comune riconosce e attua i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione ed interpello e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

ART. 75 – Tesoreria

  1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
    1. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    2. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente nei termini previsti dal regolamento di contabilità;
    3. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
    4. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
  2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 76 - Controllo economico della gestione

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
  2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII
Disposizioni diverse

ART. 77 -  Revisione dello statuto

  1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberati dal consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 6 del Dlgs 267/2000.
  2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata da proposta di deliberazione di approvazione di nuovo statuto in sostituzione di quello abrogato.
  3. E’ indetto referendum consultivo statutario su tutto o parte dello Statuto Comunale quando lo richiedano almeno 300 elettori. La proposta soggetta a referendum, se raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, obbliga il Consiglio Comunale alla discussione e alla votazione in merito.

ART. 78 - Entrata in vigore

  1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.
  2. Il sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
  3. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore sino alla loro revisione.

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