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Bur n. 103 del 28 ottobre 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)

Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 4 luglio 2016

Nuovo Statuto Comunale Città di Vigonza.

STATUTO

COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 04.07.2016

Pubblicato Albo Pretorio on-line 26.07.2016

Entrata in vigore 26.08.2016

-Indice –

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1            Autonomia Statutaria

Art. 2            Il territorio – Sede – Stemma e Bandiera

Art. 3            Obiettivi fondamentali dell’attività Comunale

Art. 4            Diritto all’acqua

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE

Art. 5               Istituti di partecipazione

Art. 6            Assemblea della Popolazione e Comitati di partecipazione frazionale

Art. 7            Forme associative e Albo

Art. 8            Consulte di Settore

Art. 9            Consulta del Sindaco

Art. 10          Iniziativa e azione Popolare

Art. 11          Referendum

CAPO III

INFORMAZIONE DEI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 12          Modalità di divulgazione

Art. 13          Pubblicità degli Atti

Art. 14          Ufficio per l’informazione e la partecipazione

Art. 15          Avvio di procedimento amministrativo

CAPO IV

ORGANI DI GOVERNO

Art. 16          Organi di Governo

Art. 17          Consiglio Comunale

Art. 18          Ufficio di Presidenza del Consiglio

Art. 19          Disciplina delle seduta consiliari

Art. 20          Linee programmatiche di mandato

Art. 21          Relazione fine mandato

Art. 22          Competenze del Consiglio Comunale

Art. 23          Consigliere anziano

Art. 24          Consiglieri Comunali

Art. 25          Obblighi di trasparenza degli organi politici

Art. 26          Commissioni Consiliari

Art. 27          Gruppi Consiliari e Capi Gruppo

Art. 28          Conferenze dei Capigruppo

Art. 29          Giunta Comunale: composizione – nomina – competenze – funzionamento

Art. 30          Revoca Assessori – decadenza – ineleggibilità

Art. 31          Sindaco

Art. 32          Vice Sindaco

Art. 33          Disposizioni in tema di trasparenza delle spese elettorali

CAPO V

ORGANI AMMINSTRATIVI

Art. 34          Organi Amministrativi individuali

Art. 35          Il Segretario Comunale

Art. 36          Vice Segretario

Art. 37          Dirigenti di Area

Art. 38          L’organizzazione degli Uffici

CAPO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE COLLABORAZIONI LOCALI

Art. 39          Servizi Pubblici

Art. 40          Istituzioni e Azienda

Art. 41          Organi: Nomina – Durata – Revoca

Art. 42          Società

Art. 43          Forme Associative e di Cooperazione

Art. 44          Consorzi

Art. 45          Unione di Comuni

Art. 46          Conferenze di Servizi e Accordi di Programma

Art. 47          Principi per la gestione del servizio idrico integrato

CAPO VII

STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLO PRINCIPI DI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 48            Strumenti di Garanzia e di Controllo

Art. 49          Disciplina dei contratti

Art. 50          Programmazione e controllo

Art. 51          Collegio dei Revisori

Art. 52          Funzioni dei Revisori

Art. 53          Finanza – Contabilità

Art. 54          Pari Opportunità

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 Entrata in vigore

Art. 56 Revisione dello Statuto

Art. 57 Regolamenti

Art. 58 Interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti

Art. 59 Allegati allo Statuto

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Autonomia Statutaria

1-1 La Città di Vigonza è Comune autonomo delle Regione Veneto riconosciuto dall’ordinamento generale della Repubblica Italiana nell’ambito dei principi costituzionali. Rappresenta la Comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi, le relazioni sociali, la qualità della vita e ne promuove lo sviluppo civile- sociale ed economico, in armonia con la propria storia, cultura tradizione.

1-2 Il Comune si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato Italiano della Regione Veneto, dell’Unione Europea e dei Trattati internazionali cui lo Stato italiano aderisce. Esercita le funzioni proprie e quelle conferite al Comune stesso con legge statale regionale secondo il principio di sussidiarietà.

1-3 Le funzioni politiche, normative e di governo di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo il presente statuto ed i relativi regolamenti.

1-4 Il presente statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce:

  • le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente;

  • le attribuzioni degli organi Istituzionali, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;

  • le forme di collaborazione fra comuni e gli altri enti istituzionali;

  • la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, l’accesso degli stessi alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

  • le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze,

  • le garanzie a tutela dell’informazione e della trasparenza amministrativa;

  • le modalità perla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico storico della comunità.

ART. 2

Il Territorio -Sede- Stemma e Bandiera

2-1 Il Comune di Vigonza costituisce un’unità territoriale e sociale formata dalle frazioni di: Vigonza, Busa, Codiverno,, Peraga, Perarolo, Pionca, S. Vito, e dalle località di: Capriccio, Barbariga, Codivernarolo, Carpane, Prati, Luganega, San Gaetano, tradizionalmente riconosciute dalla comunità.

2-2 Le caratteristiche geografiche del territorio comunale alla data dell’approvazione del presente statuto sono riportate nella allegata planimetria del territorio comunale.

2-3 La sede amministrativa del Comune è ubicata in Vigonza nel Palazzo Municipale (già Villa Arrigoni).

2-4 Le insegne del Comune sono costituite da Stemma araldico e Gonfalone originariamente riconosciuti con D.P.R. in data 02.09.1959, registrato alla Corte dei Conti il 05.12.1959 e trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 19.01.1960.

2-5 Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26/06/2015, è stato conferito all’Ente il titolo di Città, dal quale consegue la modifica dello stemma e del Gonfalone, così come riprodotti in calce al presente Statuto.

2-6 L’uso delle insegne in forma solenne nei luoghi e nelle ricorrenze che lo richiedono, è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 3

Obiettivi fondamentali dell’attività Comunale

3-1 Il Comune di Vigonza riconosce e garantisce i diritti del cittadino sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

3-2 L’attività comunale è informata ai principi di libertà e democrazia, di trasparenza, di partecipazione ed informazione nel massimo rispetto della persona ed al servizio della comunità.

3-3 Il Comune assume quali valori fondamentali per una generale ed equilibrata crescita umana e civile e per uno sviluppo sociale ed economico della propria comunità:

  • a) la solidarietà, la pace e la giustizia quale unico mezzo di rapporto fra le persone, fra le comunità e gli stati;

  • b) la parità dei diritti fra tutti i cittadini, operando per rimuovere tutte le cause di discriminazione con particolare riguardo ai più deboli;

  • c) la tutela della famiglia ed il diritto alla casa a salvaguardia di valori sociali, etici e morali indispensabili;

  • d) la diffusione della cultura quale strumento di elevazione sociale della popolazione;

  • e) la tutela della salute del cittadino, privilegiando la prevenzione;

  • f) la salvaguardia del lavoro e della piena occupazione con particolare riferimento ai giovani quale condizione di libertà e di creatività della persona;

  • g) il principio della parità e della pari dignità delle persone e le pari opportunità tra uomo e donna;

  • h) il senso di responsabilità di ogni cittadino quale valore indispensabile per ogni convivenza civile;

  • i) il miglioramento dei servizi pubblici, attraverso una gestione diretta o mediante Società ed Enti all’uopo demandati, che si caratterizzi per funzionalità della struttura e qualità ed economicità del servizio;

  • l) il miglioramento delle occasioni di incontro e di svago;

  • m) lo sviluppo e la cooperazione economica e la crescita del benessere individuale quale strumento di realizzazione personale e di sicurezza familiare;

  • n) la tutela dei valori paesaggistici, del patrimonio storico, artistico ed urbanistico e della memoria storica e sociale della comunità con particolare riferimento al Graticolato Romano;

  • o) la salvaguardia dell’aria, dell’acqua e del suolo contemperando le finalità produttive con un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema e delle future generazioni;

  • p) il rifiuto del razzismo e di ogni forma di emarginazione:

3-4 Nel quadro dell’ordinamento dei servizi sociali l’azione del Comune è rivolta a disciplinare gli interventi di potenziamento dei servizi sociali esistenti in rapporto a quelli sociali, sanitari ed educativi necessari alle persone con handicap, siccome stabiliti dalla programmazione territoriale, nell’ambito dell’ULSS di competenza.

Art. 4

Diritto all’acqua

Il Comune di Vigonza riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico sanitari come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. Garantisce che la proprietà e la gestione della rete e degli impianti di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE

ART. 5

Istituti di Partecipazione

5-1 Il Comune riconosce nel diritto ai cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.

5-2 Gli Istituti di partecipazione dei Cittadini alle scelte ed alle funzioni amministrative sono:

  • assemblee della popolazione e comitati di partecipazione frazionale;

  • le forme associative e l’organizzazione del volontariato;

  • le consulte di settore;

  • i sondaggi e le ricerche presso la popolazione;

  • l’iniziativa e l’azione popolare.

ART. 6

Assemblee della Popolazione e Comitati di partecipazione frazionale

6-1 Il Comune promuove la consultazione della popolazione a mezzo di assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e l’amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

6-2 Tali assemblee possono avere dimensioni comunali, frazionali o di quartiere. Sono convocate dal Sindaco autonomamente o su richiesta dei cittadini.

6-3 Le Assemblee della popolazione possono essere organizzate secondo le norme stabilite dall’ente con apposito regolamento, in “Comitati di partecipazione frazionale”, riconosciuti interlocutori dell’Amministrazione con funzioni consultive e propositive”.

ART. 7

Forme Associative e Albo

7-1 Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla vita amministrativa.

7-2 A tale scopo è istituito l’albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento dell’ente.

7-3 Le Associazioni potranno essere consultate e fare proposte nelle materie di competenza sia singolarmente che attraverso le consulte di settore a cui appartengono.

Potranno inoltre:

  • ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;

  • accedere alle strutture, ai servizi ed alle pubblicazioni comunali;

  • adire il difensore civico;

  • disporre di idonei locali per sedi incontri e convegni.

ART. 8

Consulte di Settore

8-1 Sono istituite le Consulte di Settore in materia di:

  • assistenza - politiche sociali - anziani,

  • territorio e ambiente,

  • pari opportunità tra uomo e donna,

  • lavori e sviluppo economico,

  • sport e tempo libero,

  • istruzione - cultura - formazione.

8-2 Le Consulte di Settore sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e delle Associazioni, iscritte nell’apposito Albo Comunale, competenti per Settore; il loro funzionamento viene disciplinato da apposito regolamento.

8-3 Le Consulte, nelle materie di competenza, hanno compiti di studio, approfondimento e proposta di argomenti da sottoporre all’Amministrazione Comunale per l’adozione di atti, per la gestione e l’uso dei servizi.

8-4 Le Consulte di solito sono presiedute dall’Assessore competente per delega, tuttavia possono anche autoconvocarsi.

ART. 9

Consulta del Sindaco

  1. Il Sindaco può istituire con proprio decreto una Consulta per l’analisi di problemi locali e lo studio di soluzioni da proporre all’Amministrazione Comunale:

  2. Detta Consulta è composta da cittadini scelti dal Sindaco tra esperti nelle materie economiche, giuridiche, sociali e personalità del mondo dell’imprenditoria, del lavoro, del volontariato, della cultura, dello sport e dello spettacolo.

  3. I componenti la Consulta possono operare collegialmente o singolarmente nell’ambito del mandato definito dal Sindaco.

ART. 10

Iniziativa e azione Popolare

10-1. I cittadini, quali singoli o in forma associata, possono intervenire direttamente negli atti e nelle materie di pertinenza dell’Amministrazione Comunale, attraverso le seguenti forme di iniziativa popolare:

  • proposte di deliberazione per gli organi dell’ente

  • istanza per richiedere l’emanazione di un atto o di un provvedimento;

  • petizione per attivare l’iniziativa su questioni di interesse collettivo;

  • interrogazioni per richiedere le motivazioni e giustificazioni di un determinato comportamento o azione amministrativa;

  • consultazioni e referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini;

10-2 Le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione devono essere presentate al Sindaco, il quale trasmette entro 10 giorni gli atti all’ufficio preposto per l’istruttoria. L’ufficio competente, entro i successivi 30 giorni, comunica l’esito dell’istruttoria al Sindaco, il quale provvede a fornire motivata risposta ai richiedenti, specificando sia le ragioni dell’accoglimento, sia le ragioni del diniego di accoglimento.

10-3 Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

10-4 Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n.349 possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente costituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

ART. 11

Referendum

11-1 Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune e può essere promosso dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, o su iniziativa popolare.

11-2 Il referendum può essere consultivo, propositivo o abrogativo; nell’ultima ipotesi può abrogare solo norme contenute su regolamenti comunali. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

1) documenti programmatici della giunta comunale;

2) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

3) atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;

4) revisione dello statuto del Comune o delle aziende speciali, regolamento del consiglio comunale;

5) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

6) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

7) materie sulle quali gli organi comunali devono esprimersi entro un termine stabilito dalla legge;

8) pareri richiesti da disposizione di legge;

9) strumenti urbanistici generali ed attuativi, piani commerciali, nonché loro varianti, fatte salve le procedure esistenti per le osservazioni;

11-3 Quando la richiesta sia di iniziativa popolare, la sua ammissibilità è sottoposta al parere preventivo di un organo collegiale costituito dal Segretario generale con funzioni di Presidente e da due esperti di diritto amministrativo, scelti tra professori universitari o magistrati amministrativi o avvocati iscritti all’albo da almeno 10 anni, nominati dal Consiglio Comunale. Dopo il parere di ammissibilità o non ammissibilità debitamente motivato, il Consiglio Comunale fa propria, con atto deliberativo, la richiesta di referendum. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di accoglimento della richiesta, il Presidente del Consiglio cura l’invio di detta delibera ai proponenti il referendum affinché venga raccolto un numero di firme pari ad almeno il 6% degli elettori; successivamente al deposito di dette firme presso la segreteria comunale, il Consiglio comunale indice il Referendum con atto deliberativo. Il Consiglio Comunale, in alternativa all’indizione del referendum, può accogliere con atto deliberativo la proposta contenuta nella richiesta di referendum.

11-4 Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento comunale.

11-5 La proposta di referendum può essere articolata in più domande, formulate in termini chiari ed inequivocabili.

11-6 Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali europee, politiche, regionali e comunali, nonché in coincidenza con referendum indetti a livello nazionale o regionale. In ogni caso non potrà svolgersi più di una consultazione referendaria all’anno.

11-7 Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Nel caso in cui si sia svolto un referendum abrogativo, ed esso abbia avuto esito favorevole all’abrogazione, il consiglio comunale provvede a recepire detto esito con apposita deliberazione da adottarsi entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, emanando altresì contestualmente le eventuali disposizioni di coordinamento con la normativa rimasta in vigore.

CAPO III

INFORMAZIONE DEI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ART. 12

Modalità di divulgazione

12-1 Il diritto di informazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa vengono garantiti con ogni mezzo idoneo alla loro divulgazione.

12-2 Le principali modalità previste sono:

  • la pubblicità legale degli atti, da effettuarsi tramite l’Albo Pretorio on-line, istituito ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18/06/2009 e con le modalità di cui al Dpcm del 26/04/2011;

  • la pubblicità, trasparenza e diffusione di atti e informazioni tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, in conformità e con le prescrizioni di cui al Dlgs n.33 del 14/03/2013 e successive modifiche;

  • l’ufficio per le relazioni con il pubblico;

  • l’avvio di procedimento amministrativo.

ART. 13

Pubblicità degli Atti

13-1 Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione dell’organo competente.

ART. 14

Ufficio per le relazioni con il pubblico

14-1 È istituito l’ufficio relazioni con il pubblico ai sensi della Legge n.150 del 7 Giugno 2000, presso il quale si può:

  • consultare ed avere copia delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta comunale nonché degli atti relativi a sovvenzioni, contributi o vantaggi di qualsiasi genere nel rispetto del Dlgs n.196/2003 e successive mod. ed integrazioni, nonché di ogni altro documento previsto dalla legge.

  • avere copia dei regolamenti comunali;

  • presentare domanda di accesso ai vari documenti amministrativi a norma di legge;

  • avere informazioni sui servizi pubblici erogati dal Comune e sul modo di avvalersene;

  • conoscere i propri diritti ed i propri doveri di cittadino.

ART. 15

Avvio di procedimento Amministrativo

15-1 I procedimenti amministrativi vengono istruiti ed adottati secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo l’informazione dei cittadini interessati, il contraddittorio e l’eventuale attivazione di procedure di conciliazione, o di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

15-2 L’avvio di procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall’emanazione dell’atto finale:

15-3 Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente;

15-4 Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi percoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

15-5 Sono altresì esclusi i regolamenti ed atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

15-6 I soggetti interessati al procedimento hanno diritto di prendere visione di atti, di essere sentiti in merito e di presentare eventuali memorie scritte, hanno altresì diritto ad essere informati sul nominativo del responsabile del procedimento, sugli orari di accesso all’ufficio preposto, sul termine di conclusione del procedimento.

15-7 Il Responsabile che emette l’atto deve esplicitare nelle premesse dello stesso, le audizioni effettuate e le memorie pervenute, precisando i motivi del loro accoglimento e del loro rigetto.

CAPO IV

ORGANI DI GOVERNO

ART. 16

Organi di Governo

16 Sono organi politici del Comune, previsti per legge: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 17

Consiglio Comunale

17-1 Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le competenze sono fissate dalla legge; esso svolge ed esercita le sue attribuzioni, oltre che nel rispetto della legge, in conformità ai principi e procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

17-2 Il funzionamento dei consigli nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco.

17-3 I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il comune fissa le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio comunale, viene disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

17-4 Gli atti fondamentali devono contenere l’indicazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

17-5 La durata e la composizione del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 18

Ufficio di Presidenza del Consiglio

18-1 Il Consiglio è presieduto dal Presidente eletto in seno all’assemblea, nella prima seduta del consiglio comunale. Il Presidente è coadiuvato e sostituito, in caso di necessità, da un vice presidente, eletto anch’egli nella prima seduta.

18-2 Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo, ne cura l’immagine e assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge. Il Presidente del Consiglio ha funzione di predisposizione, propulsione, disciplina e coordinamento dei lavori del Consiglio.

18-3 Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Ha l’obbligo di informare il Sindaco nel caso di convocazione del Consiglio Comunale avvenuta di sua iniziativa.

Art. 19

Disciplina delle sedute consiliari

19-1 Le sedute sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento del consiglio. Il regolamento definisce le modalità e i casi per la concessione del diritto di parola ai non Consiglieri. Le deliberazioni avvengono a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente.

Le convocazioni del Consiglio Comunale possono essere ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

19-2 La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il 10° giorno dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione; in detta seduta il Consiglio Comunale provvede, in particolare:

  • alla convalida dei Consiglieri eletti;

  • alla nomina del Presidente e del Vicepresidente;

  • alla nomina della Commissione Elettorale;

  • alla nomina della Commissione Giudici Popolari.

Nella stessa seduta, inoltre, riceve comunicazione da parte del Sindaco, della composizione della Giunta.

19-3 Per le nomine di competenza dell’ente è richiesta la maggioranza relativa dei votanti; quando deve essere rappresentata la minoranza, si procede con votazione limitata. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali e richiesto il deposito del curriculum preventivamente alla proposta di nomina.

19-4 I verbali delle sedute e delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente.

19-5 Le proposte di deliberazioni possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dai singoli Consiglieri Comunali, dalla Conferenza dei Capi Gruppo, dalle Commissioni Consiliari permanenti o di iniziativa popolare.

19-6 Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità.

19-7 Il Consiglio Comunale dev’essere riunito dal Presidente in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta fatta da 1/5 dei Consiglieri o dal Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 20

Linee programmatiche di mandato

20-1 Il Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla convalida, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

20-2 Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendone le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

20-3 Durante il mandato, su proposta del Sindaco, il Consiglio può integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche stesse sulla base delle esigenze e delle problematiche che fossero emerse in ambito locale.

ART. 21

Relazione fine Mandato

21-1 La relazione di fine mandato, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 149/2011, è redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

21-2 Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte del Sindaco.

21-3 La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

21-4 In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti. In quest'ultimo caso di commissariamento, la firma della relazione non è demandabile al commissario straordinario, ma spetta in ogni caso al Sindaco uscente, con la dicitura a verbale “Sindaco dimissionario o decaduto”.

21-5 In caso di decesso del Sindaco, gli adempimenti di fine mandato sono assunti dal Vice Sindaco.

ART. 22

Competenze del Consiglio Comunale

22-1 Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  1. gli statuti dell’Ente e delle Aziende Speciali, i regolamenti, i criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

  2. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie

  3. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincie, la costituzione modificazione di forme associative;

  4. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

  5. l’assunzione diretta dei pubblici esercizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

  6. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

  7. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

  8. la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

  9. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

  10. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

  11. la nomina dei propri rappresentanti, scelti fra i consiglieri, presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati, nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge;

  12. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, spettante al Sindaco.

22-2 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 23

Consigliere Anziano

23-1 È Consigliere Anziano chi ha riportato la più alta cifra individuale di voti, la quale è costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza, con esclusione dei voti attribuiti al Sindaco neo eletto ed ai candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali.

23-2 A parità di risultato individuale, così calcolato, la precedenza è determinata dall’ordine di lista.

23-3 Egli presiede la prima seduta del Consiglio fino alla nomina del Presidente da parte dell’Assemblea. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’Assemblea, questa è presieduta dal Consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.

ART. 24

Consiglieri Comunali

24-1 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri, sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

24-2 I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Comunale. Per l’esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi spese, secondo quanto stabilito per legge. Spettano altresì i permessi, le licenze e le aspettative previste per legge.

24-3 I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende ed enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Ciascun Consigliere o gruppo consiliare ha facoltà di esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell’attività dei vari servizi e dei soggetti a tali servizi preposti o che comunque vi prestano servizio. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni ed istanze del Sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e le modalità di risposta del Sindaco e degli Assessori.

24-4 Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; il consiglio deve provvedere alla surroga entro e non oltre 10 giorni. Nel caso di dimissioni plurime, il consiglio deve procedere alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

24-5 L’assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Verificatosi il caso, il Presidente del Consiglio attiva d’ufficio la procedura di decadenza, mediante l’invio all’interessato di una lettera che contenga, oltre ai requisiti dell’atto di avvio procedimento previsto dalla L.241/90, anche l’informazione che, essendo il consigliere mancato alle tre sedute consecutive, verrà inserita all’ordine del giorno del successivo consiglio comunale la dichiarazione di decadenza, con l’invito a presentare giustificazioni scritte almeno 5 giorni prima della data della riunione e con l’invito al Consigliere Comunale a presentarsi davanti al Consiglio per illustrare la propria posizione. Il Consiglio, sentite le giustificazioni addotte, decide al riguardo.

24-6 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei Consiglieri Comunali, verranno disciplinati con regolamento.

24-7 Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata dal Prefetto, al quale siano stati comunicati gli atti della autorità giudiziaria procedente nei confronti dello stesso per i delitti di associazione di tipo mafioso o di favoreggiamento, commesso in relazione al delitto associativo, o che abbia applicato una misura di prevenzione allo stesso, in quanto indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso (ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis della Legge 19.03.1990, e s. m. e i.), il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, cioè nel caso in cui la condanna per i delitti indicati o l’applicazione della misura di prevenzione siano divenute definitive, si fa luogo alla surrogazione.

ART. 25

Obblighi di trasparenza degli organi politici

25-1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune con riferimento a tutti i propri componenti, dei seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

25-2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

25-3 La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti della trasparenza definiti dalla legge, in particolare si dovrà provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

ART. 26

Commissioni Consiliari

26-1 Subito dopo l’insediamento della nuova Amministrazione il Consiglio Comunale provvede alla costituzione di Commissioni Consiliari permanenti in misura proporzionale e di rappresentanza.

26-2 La composizione delle commissioni, il numero, le competenze e il funzionamento, sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale. Dette commissioni oltre alle funzioni propositive proprie hanno funzioni consultive e il relativo parere deve essere citato su tutti gli atti deliberativi per le materie di competenza; detto parere è obbligatorio ma non vincolante secondo la disciplina del Regolamento..

26-3 Qualora la commissione competente, regolarmente convocata, non si riunisca o non renda il parere, si provvede in assenza dello stesso in base al disposto dell’art. 16 comma 11 della L.241/90. Si prescinde dal parere delle commissioni anche nel caso in cui esse non si siano potute costituire per mancanza di designazione da parte dei gruppi consiliari o nel caso in cui non si siano potute esprimere per mancanza del numero legale.

26-4 Oltre alle commissioni consiliari permanenti possono essere costituite di volta in volta commissioni speciali e temporanee, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento. Possono altresì essere istituite, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del consiglio, commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia anche speciali e temporanee; in tal caso, la presidenza delle commissioni verrà attribuita alle opposizioni ai sensi di Legge.

26-5 Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo casi previsti dal regolamento.

ART. 27

Gruppi Consiliari e Capi Gruppo

27-1 I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppo consiliare.

27-2 Ciascun Consigliere nel corso della legislatura può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo originario di appartenenza e confluire in altri gruppi o costituire un nuovo gruppo.

27-3 Ciascun gruppo attribuisce ad un suo componente le funzioni di capo gruppo, con dichiarazione scritta al Presidente del Consiglio. In mancanza di tale designazione, che deve essere effettuata alla prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto, le funzioni di capo gruppo sono esercitate dal Consigliere Comunale che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

27-4 Ai gruppi consiliari viene attribuito uno spazio all’interno della sede municipale. L’utilizzo degli spazi, e degli uffici e la costituzione dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

ART. 28

Conferenza dei Capigruppo

28-1 La conferenza dei capigruppo è convocata prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, ad eccezione delle convocazioni d’urgenza o quando il Sindaco ne ravvisi l’opportunità o su richiesta della maggioranza dei capi gruppo. Essa è presieduta dal Presiedente del Consiglio Comunale.

28-2 Le modalità di convocazione, il funzionamento e le attribuzioni saranno stabiliti nel regolamento del consiglio.

ART. 29

Giunta Comunale

Composizione - Nomina - Competenze - Funzionamento

29-1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, tra cui un Vice Sindaco, non superiore ad un quarto del numero dei Consiglieri del Comune, computando a tal fine il Sindaco, con arrotondamento all’unità superiore. I componenti della Giunta sono nominati discrezionalmente dal Sindaco, il quale li sceglie tra persone estranee al Consiglio garantendo la presenza di entrambi i sessi, purché in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale. Nella composizione della Giunta è assicurata la presenza di entrambi i sessi secondo i disposti di legge vigenti. La composizione della Giunta va comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

29-2 La Giunta:

- collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune. Essa opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali.

- compie gli atti di amministrazioni che non siano riservati al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei dirigenti;

- collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;

- svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

29-3 La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

b) determina annualmente le tariffe e applica le aliquote dei tributi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal consiglio;

c) approva i regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

d) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

e) approva il Piano esecutivo di gestione (PEG)

f) fornisce ogni occorrente indirizzo ai responsabili degli uffici e dei servizi per la corretta attività gestionale, mediante direttive o informative interne.

g) autorizza le liti, le transazioni, le conciliazioni ed i ricorsi giurisdizionali;

29-4 Tutte le deliberazioni sono assunte in seduta segreta e con votazione palese a maggioranza semplice; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata nell’apprezzamento di qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

29.5 La Giunta, nelle riunioni antecedenti alla prima seduta di Consiglio successiva alle elezioni, può adottare solamente deliberazioni relative alle situazioni di urgenza e di ordinaria amministrazione.

29-6 L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti sono curati dai responsabili di settore e dagli uffici.

29-7 La verbalizzazione è affidata al Segretario Comunale, che può essere coadiuvato da un dipendente dallo stesso incaricato. Il Segretario comunale o il Sindaco possono chiedere l’assistenza alle sedute da parte dei Dirigenti o dei Funzionari competenti per materia.

29-8 Alle sedute di Giunta Comunale, è consentita la presenza di soggetti ad essa estranei, su autorizzazione del Sindaco che la presiede, per particolari circostanze, quali: relazione di professionisti, consulenti, revisori dei conti, presidenti dei comitati di partecipazione, capigruppo, rappresentanti di comitati.

Prima della votazione, i soggetti estranei dovranno assentarsi dalla sala delle riunioni.

29-9 La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

29-10 Le funzioni sono esercitate collegialmente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

29-11 In caso di dimissioni o revoca di un membro della Giunta, la determinazione del quorum strutturale per la validità delle sedute e di quello funzionale, per la validità delle votazioni, è determinato sul numero dei componenti rimasti in carica sino a nuova designazione dei sostituti.

ART. 30

Revoca, Decadenza, Inconferibilità ed Ineleggibilità degli assessori

30-1 Nel rispetto del principio di garanzia del rapporto di fiducia e collaborazione tra Sindaco e Assessori di sua scelta, questi ultimi possono essere revocati dallo stesso, anche per semplice venir meno della dovuta fiducia personale, senza necessità di preavviso o partecipazione preventiva. Della revoca, il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

30-2 L’Assessore che non interviene senza giustificato motivo alle sedute di giunta per un periodo di tempo superiore a due mesi, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione degli addebiti da parte del Sindaco e fatta salva la facoltà di accogliere le giustificazioni addotte. Della decadenza, il Sindaco redige apposito atto per le conseguenti opportune scelte.

30-3 Non possono rivestire o mantenere la carica di assessore coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

ART. 31

Sindaco

31-1 Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge. Egli è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e dell’attuazione del programma definitivo in base agli indirizzi generali di governo. Allo stesso spettano i rapporti formali ed informali con qualsiasi soggetto, ente od organo esterno.

Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione Comunale:

a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;

b) concede il patrocinio del Comune;

c) convoca e presiede la giunta, con potere di polizia delle adunanze;

d) nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco;

e) nella prima seduta del Consiglio comunica la composizione della Giunta;

f) assicura l’unità di indirizzo nell’attività degli Assessori;

g) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

h) è membro del consiglio comunale e può richiederne al Presidente la riunione;

i) convoca i comizi per l’elezione dei comitati di partecipazione frazionali e per i referendum;

j) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenze del Comune, partecipa a quelle indette da altre amministrazioni, promuove la conclusione di accordi di programma e svolge altri compiti connessi, stipula le convenzioni con altri enti, fatte salve le competenze dei funzionari.

k) sta in giudizio in rappresentanza del Comune, fatta salva la facoltà di delega ai responsabili dei servizi; in caso di urgenza propone azioni giudiziarie o si costituisce per resistere alle stesse salvo approvazione della Giunta entro trenta giorni;

l) vigila sull’attività delle istituzioni, delle aziende speciali o delle società pubbliche, promuovendo gli eventuali interventi della Giunta o del Consiglio;

m) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti;

n) in materia di personale:

- nomina e revoca il Segretario Comunale nel rispetto delle procedure di legge e del regolamento sull’ordinamento;

- affida la direzione di progetti e ne dispone la revoca;

- nomina i Dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;

o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, tranne nei casi espressamente riservati dalla legge al Consiglio Comunale;

p) emette le ordinanze contingibili e urgenti e ogni altro provvedimento attribuito dalla legge alla sua competenza

q) opera con l’emanazione di Decreti ogni qualvolta la legge, lo statuto o il regolamento non prevedano la tipicità del provvedimento

r) autorizza le sepolture cimiteriali in deroga al regolamento per specifici eccezionali casi motivati;

s) adotta gli atti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e dispone i ricoveri d’urgenza, dandone comunicazione all’ufficio addetto;

t) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

u) garantisce la pubblicità, la trasparenza e l’accesso a tutti gli atti previsti dalla legge, salvo il divieto di esibizione per temporanea e motivata dichiarazione dello stesso.

v) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

z) conferisce onorificenze, encomi, benemerenze o cittadinanza onoraria con proprio provvedimento, secondo la disciplina di apposito regolamento comunale.

31-2 Il Sindaco può delegare le proprie competenze ai singoli assessori, fermo restando il suo potere di sostituzione, di surroga o avocazione, in tutti i casi in cui ritenga di dover provvedere. Il Sindaco può altresì conferire, conformemente alla normativa vigente, incarichi specifici a consiglieri comunali, fatto salvo l’obbligo da parte dell’incaricato di riferire al Sindaco.

31-3 È ufficiale di governo secondo le attribuzioni delle leggi statali; dette funzioni in caso di impedimento o di assenza sono automaticamente assunte dal Vice Sindaco facendo salvo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 32

Vice Sindaco

32-1 Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vice Sindaco conferendogli delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

32-2 In via del tutto eccezionale nell’ipotesi di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, il Sindaco, potrà affidare con proprio decreto le funzioni vicarie ad altro assessore; ricorrendo circostanze imprevedibili dette funzioni saranno assunte dall’assessore più anziano di età.

ART. 33

Disposizioni in tema di trasparenza delle spese elettorali

33-1 Ciascun candidato, al momento della presentazione della lista, deve far pervenire all’Ufficio di segreteria del Comune una dichiarazione nella quale specifica le modalità della propaganda elettorale che intende effettuare e le spese che ritiene di dover sostenere. Uguale dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine dal rappresentante di lista per le spese che il raggruppamento intende sostenere per la propaganda elettorale della lista.

33-2 Ciascun consigliere comunale eletto entro 90 giorni dalla convalida deve far pervenire all’Ufficio di segreteria del comune una distinta analitica, corredata dalle fotocopie delle pezze giustificative, delle spese sostenute per la propaganda elettorale.

CAPO V - ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 34

Organi amministrativi

34-1 Sono organi amministrativi burocratici del Comune: il Segretario Comunale, il Vice Segretario e i Dirigenti responsabili degli uffici e servizi.

ART. 35

Il Segretario Comunale

35-1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dell’apposito albo.

35-2 Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Comunale.

35-3 Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

35-4 Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell’azione amministrativa.

35-5 Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

35-6 Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio, cura la stesura dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Può essere coadiuvato da altri impiegati con l’incarico di prendere le note per la compilazione del verbale.

35-7 Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

35-8 Il Segretario Comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco.

ART. 36

Vice Segretario

36-1 Il Comune ha un Vice Segretario che coadiuva il Segretario e di cui esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

36-2 Il Vice Segretario deve possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla carriera del Segretario Comunale.

ART. 37

Dirigenti di Area

37-1 I Dirigenti di Area provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

37-2 Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

37-3 I Dirigenti di Area, nell’ambito di competenze a ciascuno assegnate, stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti , approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

37-4 Rilasciano altresì autorizzazioni, concessioni o atti analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) emettono le ordinanze di sospensione dei lavori, di demolizione dei manufatti abusivi e di riduzione in pristino di competenza comunale e ne curano l’esecuzione;

f) esercitano poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

h) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento che non siano riservate esplicitamente al Sindaco;

i) adottano tutti gli atti di gestione e amministrazione del personale a ciascuno sottoposto.

l) rispondono al Nucleo di valutazione del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

m) indicono le conferenze di servizio o vi partecipano secondo quanto stabilito da leggi o regolamenti;

n) possono delegare parte delle proprie funzioni al personale sottoposto avente adeguata formazione e livello contrattuale;

37-5 Il Sindaco può delegare ai Dirigenti di Area ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 38

L’organizzazione degli Uffici

38-1 L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie denominate Aree e Settori, oppure mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

38-2 Il Comune provvede a determinare la propria dotazione organica, nonché l’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al sindaco e alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita al Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, che possono anche rivestire la qualifica di dirigenti .

38-3 I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

38-4 I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all’economicità.

38-5 Gli orari dei servizi aperti al pubblico, determinati dai Dirigenti responsabili dei servizi, vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

38-6 Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, anche per dirigenti o alte specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità ai sensi di legge.

38-7 I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

38-8 Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

38-9 Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, facendo salvo un periodo di prorogatio ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

38-10 Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

38-11 Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, i dirigenti e gli organi amministrativi.

38-12 I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai Dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

38-13 Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE COLLABORAZIONI LOCALI

ART. 39

Servizi Pubblici

39-1 Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

39-2 Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l’associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando le scelte sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento. Di norma i servizi possono essere gestiti:

a) in economia, ossia con mezzi e personale del comune;

b) in appalto, ossia con ricorso a ditte esterne;

c) in concessione a terzi, per servizi la cui gestione sia di particolare complessità o onerosità;

d) in forma consortile, ossia con la costituzione di un consorzio fra enti;

e) a mezzo di istituzione o di azienda speciale;

f) con partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Nei casi diversi dalla lett. a) il Comune può risolvere il contratto in corso qualora gli obblighi e gli oneri a carico dell’Ente divengano eccessivamente gravosi in relazione all’interesse pubblico perseguito con tale contratto- concessione.

ART. 40

Istituzioni e Azienda

40-1 I servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione. L’istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale.

40-2 I servizi a rilevanza economica imprenditoriale potranno essere gestiti a mezzo di aziende speciali. L’azienda speciale è un Ente pubblico strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

40-3 L’ordinamento ed il funzionamento dell’istituzione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti speciali dell’ente.

40-4 L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati dal suo statuto e dal relativo regolamento.

ART. 41

Organi: Nomina Durate e Revoca

41-1 Sono organi dell’istituzione e dell’azienda speciale:

  • Il Consiglio di Amministrazione;

  • il Presidente;

  • il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

41-2 Il Consiglio di Amministrazione della istituzione è formato da cinque componenti.

41-3 Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Sono eletti dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e in forma palese.

41-4 Nelle forme previste dalla legge per la sfiducia della Giunta, viene posta al Consiglio la mozione per la revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti e la ricostituzione dell’organo, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti, nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

ART. 42

Società

42-1 Il Comune può partecipare, valutate le circostanze in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nella competenza di altri enti, alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

42-2 Il Consiglio Comunale può designare quale proprio rappresentante nella società, il Sindaco, gli Assessori o i dirigenti dell’ente.

42-3 Il Comune può partecipare a società di capitali per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale per lo sviluppo economico della comunità locale.

42-4 La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio.

42-5 Gli organi sociali della società per azioni sono quelli previsti dall’art. 2363 e seguenti del C.C. e svolgono le funzioni loro affidate da tali norme.

42-6 Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società.

La relativa deliberazione a pena di nullità deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.

42-7 Nel caso in cui più enti locali intervengano alla costituzione di una società per azioni, la deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci secondo quanto previsto nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti. L’indicazione di tali criteri deve essere riportata negli statuti della società.

42-8 Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale restano in carica quanto il Consiglio che gli ha preposti all’Ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi; essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

ART. 43

Forme Associative e di Cooperazione

43-1 Il Comune per l’esercizio di sevizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell’associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli atri Enti Pubblici interessati o con le forme associative locali.

43-2 Il Comune per l’espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 44

Consorzi

44-1 Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.

44-2 La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto del consorzio e di una convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti ed il consorzio.

44-3 Al Consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e le norme dello statuto.

ART. 45

Unione di Comuni

45-1- Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l’offerta di servizi e l’espletamento di funzioni, il Consiglio Comunale, verificate l’opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire un’unione fra i Comuni di norma contermini, approvando contestualmente il relativo statuto.

ART. 46

Conferenza di Servizi e Accordi di Programma

46-1 Per la definizione e l’attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici, il Sindaco, ove la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, convoca una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per la conclusione di un accordo di programma.

46-2 L’accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni dei soggetti interessati, ne stabilisce tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento. Può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.

46-3 Per la conclusione dell’accordo , si osservano le norme di cui all’art.27 della l.142/90, nonché le eventuali norme speciali in materia.

46-4 Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in caso di conferenza di servizi convocate da altro soggetto pubblico.

46-5 È comunque garantita la partecipazione popolare sull’oggetto dell’accordo di programma, con le forme e le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti.

ART.47

Principi per la gestione del servizio idrico integrato

47-1 Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune, in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, per promuovere nel proprio territorio la coesione sociale e la solidarietà, garantire la protezione dell’ambiente e della salute ed assicurare l’accesso all’acqua per tutti i cittadini con pari dignità e in misura sufficiente, si impegna nell’ambito delle competenze che gli sono riconosciute dalla legge, a far sì che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata da un soggetto a totale partecipazione pubblica con le caratteristiche di seguito riportate:

-individuazione mediante in house providing;

-esclusione del profitto nella gestione;

-non soggezione alle regole della concorrenza e del mercato;

-efficienza e trasparenza nella gestione, con modalità operative che assicurino il coinvolgimento, la partecipazione e l’impegno condiviso dei cittadini.

CAPO VII

STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLO PRINCIPI DI FINANZA E CONTABILITÀ’

ART.48

Strumenti di Garanzia e di Controllo

48- Sono strumenti di garanzia e di controllo:

  • a) il controllo di gestione;

  • b) i revisori dei conti;

ART. 49

Disciplina dei contratti

49-1 L’attività relativa ai contratti del Comune di Vigonza è disciplinata dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria recepita dall’ordinamento giuridico italiano nonché nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto.

49-2 La scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

49-3 I contratti devono avere termine e durata certa.

ART. 50

Programmazione e controllo

50-1 Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione Comunale e la trasparenza dell’azione amministrativa, il Comune applicherà il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

50-2 Il Comune promuove lo sviluppo di adeguati sistemi per la programmazione delle attività, la valutazione dei risultati conseguiti e l’elaborazione dei progetti finalizzati al miglioramento della gestione.

50-3 I regolamenti di organizzazione, di contabilità e per la disciplina dei controlli interni definiscono le modalità di funzionamento del sistema di programmazione e di controllo, nonché le competenze dei diversi attori coinvolti.

ART. 51

Collegio dei revisori

51-1 Le modalità di nomina del collegio dei revisori, la composizione, la durata, i requisiti, le eventuali cause d’incompatibilità ed altri impedimenti sono stabiliti dalla legge.

51-2 La revoca e la decadenza dall’ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

51-3 In caso di cessazione dei revisori per qualsiasi causa, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

51-4 L’incarico è retribuito in misura non superiore a quanto stabilito dal D.M. 04.10.1991 ed eventuali successive modifiche, previa convenzione.

ART. 52

Funzioni dei Revisori

52-1 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza dal mandatario.

52-2 Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Essi sono tenuti ad accertare la consistenza patrimoniale dell’Ente, la regolarità delle scritture contabili, attraverso la presa visione e la conoscenza integrale degli atti gestionali e patrimoniali.

52-3 I Revisori presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

52-4 I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all’operato dell’amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni:

52-5 Ogni Consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell’ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

52-6 Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio motivando eventuali ritardi.

ART. 53

Finanza - Contabilità

53-1 L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

53-2 La potestà impositiva si esplica nell’ambito dei principi fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

53-3 Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.

53-4 Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo, sino alla concorrenza delle somme con vincolo di destinazione allo scopo trasferitegli.

53-5 Il Consiglio Comunale, in relazione alla programmazione ed agli obiettivi perseguiti, indica strumenti di contabilità economica ed effettua il controllo di gestione interno, secondo le modalità di cui all’art. 43.

53-6 Tutte le spese dovranno essere preventivamente impegnate e dovranno trovare completa copertura in bilancio.

53-7 Con apposito regolamento verranno disciplinate le procedure di contabilità.

ART. 54

Pari Opportunità

54-1 Il Comune di Vigonza assicura la pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambe i sessi, oltre che nella Giunta Comunale, anche nella composizione degli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 55

Entrata in vigore

55-1- Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line, istituito ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18/06/2009 e con le modalità di cui al Dpcm del 26/04/2011;

55-2 Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

ART. 56

Revisione dello Statuto

56-1 La revisione o l’abrogazione dello statuto, è deliberata con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni dalla prima; la revisione o abrogazione si riterrà approvata se ottiene per due sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

56-2 Le proposte di modifica o di abrogazione sono comunicate 30 giorni prima dell’adunanza del Consiglio Comunale a tutti i Consiglieri Comunali e contemporaneamente depositate presso l’ufficio del Segretario Comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

56-3 La proposta di abrogazione deve essere necessariamente accompagnata dalla proposta del nuovo statuto.

ART. 57

Regolamenti

57-1 Il Consiglio Comunale adotta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune i regolamenti necessari al funzionamento delle istituzioni comunali nel rispetto della legge e secondo i principi contenuti nel presente Statuto.

Nella formazione dei regolamenti è promossa la consultazione dei soggetti interessati.

57-2 Vengono deliberati obbligatoriamente dal Consiglio Comunale i seguenti regolamenti:

  • Regolamento per il funzionamento del consiglio;

  • Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi;

  • Regolamento di contabilità;

  • Regolamento dei contratti;

  • Regolamento per il referendum;

  • Regolamento per gli Istituti di partecipazione;

  • Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo

ART. 58

Interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti

58-1 Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione del presente Statuto qualora tale interpretazione sia giustificata da contenuti precettivi non univoci; la relativa deliberazione sarà assunta con lo stesso quorum di voti favorevoli richiesto per l’approvazione dello Statuto.

ART. 59

Allegati allo Statuto

  1. Costituiscono parte integrante del presente Statuto i seguenti allegati:

  1. planimetria del territorio comunale;

  2. stemma araldico;

  3. gonfalone.

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Cronistoria dello Statuto di Vigonza:

  • adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2000, pubblicata ed inviata al CO.RE.CO. in data 01.03.2000, esecutiva atti CO.RE.CO. n. 2046 del 03.04.2000

  • pubblicato, ai sensi dell’art. 4, comma 4, Legge 142/90 così come modificato dall’art. 1, comma 3, Legge 265/99, all’Albo Pretorio dal giorno 18.04.2000 al giorno 18.05.2000

  • pubblicato nel B.U.R. n. 47 del 19.05.2000

  • entrato in vigore il giorno 19.05.2000

  • modificato con delibere di Consiglio Comunale n.54 del 27/06/2008, n.51 del 24/07/2012, n.40 del 26/06/2013

  • con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2016 è stato adottato il nuovo Statuto della Città di Vigonza

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(seguono allegati)

AllegatiABCStatuto_329139.pdf

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