Decreto n. 22 del 24 maggio 2016
Ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto avanti il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro da Vincenzo Alonzi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , la Regione del Veneto e il Presidente della Giunta della Regione del Veneto nella sua qualità di Commissario Straordinario delegato ex art. 10 del D.L. n. 91/2014 per ottenere l'accertamento e la condanna delle amministrazioni pubbliche convenute a corrispondere i compensi asseritamente dovuti allo stesso per l'attività svolta quale Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nella Regione del Veneto. (R.G. 721/2016).
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO
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il ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro da Vincenzo Alonzi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e il Presidente della Giunta della Regione del Veneto nella sua qualità di Commissario Straordinario delegato ex art. 10 D.L. n. 91/2014 con cui il ricorrente chiede che sia accertata la debenza nei suoi confronti di compensi asseritamente dovuti allo stesso per l’attività svolta quale Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nella Regione del Veneto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 al 26 giugno 2014, per una somma complessiva di euro 139.450,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
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il decreto di fissazione della comparizione delle parti avanti il G.L. per l’udienza del 8 giugno 2016.
PREMESSO che:
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con DPCM del 21 gennaio 2011, il dott. Vincenzo Alonzi è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1 del Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del Veneto, sottoscritto ex art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 25 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto;
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a norma dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014, a decorrere dal 24 giugno 2014, i Presidenti della Regioni sono subentranti relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
RILEVATO che
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per effetto della sopramenzionata disposizione il Presidente della Regione del Veneto ha assunto la veste di Commissario straordinario delegato ex lege, avente una soggettività distinta e autonoma rispetto alla carica di Presidente della Giunta regionale e di legale rappresentante ex lege della Regione del Veneto;
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per tale ragione, ai fini della difesa nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro da Vincenzo Alonzi, il Presidente della Regione, quale legale rappresentante ex lege della Regione del Veneto si avvale degli avvocati dall’Avvocatura regionale del Veneto ex legge regionale 24 agosto 2001, n. 24, mentre quale Commissario straordinario delegato ex lege è difeso dalla Avvocatura dello Stato.
VISTA la nota dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 1189 del 22/04/2016 acquisita al prot. regionale n. 161952 del 27/04/2016, con cui si invia il ricorso in parola e si invita il Commissario Straordinario delegato ex lege a costituirsi in giudizio avvalendosi della facoltà di cui all’art. 417 bis c.p.c. a norma del quale “Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.”
RILEVATO che con provvedimento n. 467805 del 17/11/2015, è stata organizzata la Struttura commissariale a supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10 del D.L. n. 91/2014 e che tra i dipendenti cui è affidata la cura delle relative attività è stato individuato l’avv. Antonio Vacca, dipendente della Regione del Veneto.
STANTE la necessità di provvedere alla difesa del Commissario Straordinario delegato ex art. 10 del D.L. n. 91/2014 nel giudizio di cui all’oggetto, a tutela degli interessi commissariali.
DISPONE
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di costituirsi, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro da Vincenzo Alonzi contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e contro il Presidente della Giunta della Regione del Veneto nella sua qualità di Commissario Straordinario delegato ex art. 10 del D.L. n. 91/2014 (R.G. 721/2016);
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di affidare il patrocinio, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. all'avv. Antonio Vacca, funzionario della Regione del Veneto e facente parte della Struttura di supporto del Commissario Straordinario delegato ex art. 10 D.L. n. 91/2014, eleggendo il domicilio la sede di quest’ultimo in Venezia - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901;
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di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell’area Difesa del Suolo del sito della Regione del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia