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Bur n. 71 del 22 luglio 2016


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 459 del 28 giugno 2016

Procedimento espropriativo "Varianti in Provincia di Vicenza del Metanodotto Cremona - Mestre DN 400 (16") DP 64 BAR". Tratto in Comune di Quinto Vicentino (Codice Tecnico 9104807). Decreto di imposizione di servitù ex art. 52-octies e art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Istante: Società Snam Rete Gas S.P.A. Ditte varie.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. b del D.P.R. n. 327/2001, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 50.

2. Di stabilire in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e per le motivazioni esposte in premessa, l’indennità provvisoria di asservimento da corrispondere alle ditte indicate in allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle misure ivi riportate.

3. I proprietari catastali ai quali verrà notificato il provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi all’immissione in possesso possono condividere l’indennità e trasmettere la prescritta documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili.

4. Di dare atto che decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall’immissione in possesso, ai sensi dell’art. 22, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 327/01, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di asservimento. Nello stesso termine di cui al punto 3) la ditta interessata, nel caso non condivida l’indennità come sopra determinata, può designare un tecnico per la costituzione del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell'indennità. In assenza di detta designazione o in caso di silenzio, l'Ufficio Espropri provvederà a chiedere la rideterminazione dell'indennità alla competente Commissione Provinciale per gli Espropri, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001. In caso di mancata accettazione, la Provincia di Vicenza provvederà a ordinare a Snam Rete Gas di depositare le somme dovute presso la Cassa Depositi e Prestiti.

DECRETA

1. Di disporre la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede in piazza Santa Barbara, 7 - SAN DONATO MILANESE (MI) - C.F. 10238291008 – beneficiaria dell’asservimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001.

Detta costituzione del diritto di servitù è a carico dei fondi specificati in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle planimetrie catastali con l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto, e l’individuazione delle aree in occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi accessori.

2. L'opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.

3. Saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

4. E' prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente.

5. Di stabilire che la servitù avrà i seguenti contenuti:

-   l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 11,50 (undicivirgolacinquanta) dall’asse della tubazione con DN 400 (16”) DP 64 bar, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
-   la facoltà della Società Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, e per il tempo massimo di anni 2 (due) l’area necessaria all’esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nella planimetria allegata, nonché di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
-   l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
-   l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
-   l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
-   i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
-   restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

6. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001. L'avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata.

7. In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell’avvenuta immissione in possesso a cura della Società Snam Rete Gas e verrà trasmessa copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per l’annotazione.

8. Di disporre senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 la trascrizione del presente decreto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.

9. La costituzione del diritto di servitù, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente provvedimento, è soggetta alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito nelle forme sopra richiamate. Dalla data di trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001.

10. Di dare atto che le somme spettanti verranno liquidate ai proprietari dalla Società Snam Rete Gas.

11. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

omissis

16. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan

(seguono allegati)

9104807_Quinto_Ditta_5_MARCHESAN_C_e_altri_323302.pdf
9104807_Quinto_Vicentino_Ditta_1_BAZZAN_e_altri_323302.pdf
9104807_Quinto_Vicentino_Ditta_2_REFOSCO_Maria_323302.pdf
9104807_Quinto_Vicentino_Ditta_3_MARINELLO_Luca_323302.pdf
9104807_Quinto_Vicentino_Ditta_4_MARINELLO_A_323302.pdf
9104807_Quinto_Vicentino_Ditta_6_BUSATTA_M_e_altri_323302.pdf
9104807_Quinto_Vicentino_Ditta_7_PAGANIN_A_323302.pdf

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