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Bur n. 47 del 20 maggio 2016


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI ROVIGO

Decreto repertorio n. 070 del 23 ottobre 2015 Servitù di Gasdotto.

Progetto di metanodotto denominato "Metanodotto Villadose - Adria DN 1520 (6") 2° tratto e Variante Spina di Adria DN 150 (6") DP 24 bar" L.R. 07/11/2003 n° 27 art. 70 2° comma. Decreto per imposizione servitù di metanodotto. Ditta: TOGNON ANTONIO - TOGNON GIORGIO - GREGGIO LINA - GREGGIO ALDO - MONTI FRANCO - MONTI CLAUDIO - MONTI LUISA.

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n° 1085 del 18/05/2015, con cui si è approvato il progetto definitivo per la costruzione del metanodotto “Villadose – Adria DN 1520 (6”) 2° tratto e Variante Spina di Adria DN 150 (6”) DP 24 bar”

CONSIDERATO che con tale provvedimento l’opera è stata dichiarata conforme agli strumenti urbanistici vigenti; è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate nel progetto e l'opera stessa è stata dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, per la durata di anni 5 dalla data di esecuzione del provvedimento di autorizzazione e quindi fino al 18/05/2020.

VISTE le note rispettivamente n° 2158/2159/2160/2161 del 18.08.2015 con cui la Soc. Snam Rete Gas SpA ha richiesto alla Provincia l'emissione degli atti necessari per l'imposizione di servitù di metanodotto a carico di alcuni fondi interessati dalla realizzazione dell'opera in oggetto;

DATO ATTO CHE  ricorrono i presupposti di cui all'art. 22 del DPR 327/01 di determinazione urgente dell'indennità di servitù senza particolari indagini e formalità, essendo l'opera dichiarata di pubblica utilità urgente ed indifferibile ed i destinatari del procedimento espropriativo in numero superiore a 50;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 1954 del 06.10.2015 con cui si è approvata la stima, redatta in data 22.09.2015, per l'individuazione dei valori da applicare per la determinazione dell'indennità provvisoria per servitù di gasdotto e per occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto;

ACCERTATO CHE per quanto su esposto esistono le condizioni per emanare i decreti di asservimento per alcune aree interessate dall’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto così come richiesto dalla soc. Snam Rete Gas S.p.A.;

VISTO  il D.P.R. 08.06.2001, n 327;  il D.lgs. 27.12.2002 n. 302;  la L.R. 07.11.2003 n. 27;  il D.lgs. 27.12.2004 n. 330;

D E C R E T A

ART. 1  E’ disposta, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, 2007 (MI), - Piazza Santa Barbara, n. 7  - C.F. n. 10238291008

l’imposizione di una servitù di metanodotto a carico del fondo di cui all’allegato prospetto sub. A), che si unisce come parte integrante del presente atto insieme alle planimetrie catastali: sub B) per l’esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto.

E' altresì disposta l'occupazione temporanea delle aree come riportato nel progetto sub A) e nella planimetria sub C) per l’individuazione delle superfici necessarie per i lavori di posa della condotta e dei relativi servizi accessori; la servitù comporta:

1.1  Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1(uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, di una tubazione per il trasporto degli idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
1.2  L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza (ove previsti in progetto);
1.3  La costruzione di manufatti accessori fuoriterra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esterna esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi su tratti di viabilità esistente (ove previsti in progetto);
1.4  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 8,00 (otto) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
1.5  La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per il tempo fissato nel provvedimento di approvazione del progetto, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori così come indicato nella planimetria allegata (sub. C);
1.6  Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto, di cui al progetto, sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
1.7  Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
1.8  Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
1.9 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto e in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
1.10 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

ART. 2  Per l’asservimento di dette aree è stata determinata l’indennità in via d’urgenza in virtù di quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i. , ricorrendone i presupposti come riportato nelle premesse, applicando i valori di indennizzo individuati nella stima approvata con determina dirigenziale n. 1954 del 06.10.2015, come riportato nel prospetto di cui all’Art. 1; indennizzo da corrispondere agli aventi diritto, a termini di legge ovvero da depositare c/o la Cassa Depositi e Prestiti qualora ne ricorrano i presupposti;

ART. 3  Il presente decreto dispone la costituzione della servitù di metanodotto a favore della su menzionata Soc. Snam Rete Gas S.p.A. sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di due anni, come previsto dall’art. 24 comma 1 del DPR 327/01, a cura della Soc. Snam Rete Gas S.p.a. quale beneficiario della procedura di asservimento coattivo oggetto del decreto stesso;

ART. 4  Il presente decreto, a cura e spese della Soc. Snam Rete Gas S.p.A., sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del citato DPR 327/01; l’avviso di esecuzione del presente decreto, mediante l'immissione in possesso, deve pervenire, ai proprietari interessati, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’esecuzione stessa;

ART. 5  La società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà provvedere, senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione, trascrizione e voltura del decreto presso gli uffici competenti nonché al suo invio, entro cinque giorni, per la pubblicazione nella G.U. della Repubblica o nel Bollettino Uff. della Regione Veneto; adempiute le suddette formalità tutti i diritti inerenti i beni asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;

ART. 6  L’amministrazione Provinciale, in qualità di autorità espropriante, procederà ad indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmettere copia del relativo verbale all’Ufficio per i Registri Immobiliari per la conseguente annotazione;

ART. 7  Entro 30 giorni dalla data di immissione in possesso la proprietà del fondo servente è invitata a comunicare all’ente espropriante se condivide l’indennità provvisoria riportata nell’allegato SUB A. In caso di accettazione da parte di tutti i soggetti interessati, sarà disposto il pagamento delle somme riportate nel prospetto di cui sopra, previa presentazione da parte degli stessi della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni interessati.

ART. 8  In caso di non accettazione la proprietà potrà designare un tecnico di propria fiducia ai fini della procedura di cui all’art. 21 e seguenti del DPR 327/01 e s.m. e i. e se non condivide la relazione finale può proporre opposizione alla stima;

In assenza di istanza del proprietario la Provincia quale autorità espropriate, chiederà la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione Provinciale prevista dall’art. 41 del DPR 327/01;

Il verificarsi delle condizioni di cui sopra implicheranno il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità provvisoria determinata con il presente atto.

ART. 9  Si applicano le disposizioni  previste dall’art. 53 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i. per quanto concerne la tutela giurisdizionale  relativa ai soggetti e gli atti inerenti, a qualsiasi titolo, il presente Decreto.

Il Dirigente Ing. Luigi Ferrari

(seguono allegati)

piano_particellare_322579_322579.pdf

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