COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012
Ordinanza n. 36 del 31 dicembre 2015
Proroga del termine relativo all'esecuzione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012. Art. 11 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 6/2013 e s.m.i. e art. 6 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 34/2014.
IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
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con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
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con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, fino al 31 maggio 2013;
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successivamente l’art. 6, comma 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
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l’art. 7, comma 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n. 164 ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012;
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l’art. 13, comma 01 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 125, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016;
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l’art. 11, comma 2-bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018;
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i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall’art. 67–septies della L. n. 134/2012;
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l’art. 1, commi 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
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i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, comma 1 della citata legge;
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l’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
CONSIDERATO CHE:
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l’art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall’art. 2-bis, comma 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 e dall'art. 1, commi 358 – 363 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e in particolare al comma 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
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l’art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo;
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in data 4 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto recante criteri e modalità di attuazione per l’accesso ai finanziamenti bancari agevolati, erogati attraverso i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nel territorio e assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 6.000 milioni di Euro, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;
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con riferimento alla ripartizione delle risorse in questione, l’art. 2, comma 1 del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre 2012 ha assegnato a favore della Regione del Veneto lo 0,4% delle medesime risorse (pari a Euro 24.000.000,00) da destinare per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione sia di immobili di edilizia abitativa che ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all’attività, ivi inclusi impianti e macchinari.
RICHIAMATA:
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l’Ordinanza commissariale n. 4 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 120) con la quale sono state delegate ai Sindaci dei Comuni interessati le funzioni relative:
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all’accettazione delle domande presentate dai soggetti richiedenti il contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012;
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alla verifica e all’istruttoria delle domande presentate, ivi inclusa l’eventuale richiesta e valutazione di integrazione della documentazione presentata;
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ai controlli sulle domande di contributo e relativa documentazione da produrre;
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all’eventuale rigetto delle domande presentate per gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione o per mancata esecuzione nei termini previsti degli interventi;
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all’accettazione delle eventuali rinunce di contributo richiesto;
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all’adozione di specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica della relativa determinazione al soggetto richiedente, all’istituto di credito prescelto e al Commissario delegato;
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alla ricezione della documentazione afferente a tali procedimenti;
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all’approvazione della dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore;
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all’accertamento di eventuali periodi di sospensione degli interventi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori;
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ai controlli sull’esecuzione degli interventi stessi;
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l’Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 121) e s.m.i. con la quale sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
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l’Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 maggio 2013, Registro 1, Foglio 169) e s.m.i. con la quale sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino e di ricostruzione degli immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
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l’Ordinanza commissariale n. 34 del 1° agosto 2014 recante riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze commissariali n. 5/2013 e n. 6/2013, estensione dell’applicazione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 358 della L. n. 147/2013 e individuazione dei criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012 per fronteggiare i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di proprietà, nonché per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma.
VERIFICATO CHE:
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l’art. 11 dell’Ordinanza commissariale n. 6/2013 e s.m.i. dispone che
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gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa e che sono funzionali al ripristino dell’agibilità sismica e alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31 dicembre 2014;
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il termine del 31 dicembre 2014 può essere prorogato con motivato provvedimento del Commissario subordinatamente alla proroga dello stato emergenziale.
RICHIAMATE:
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le Ordinanze commissariali n. 10 e n. 15 del 17 aprile 2014, n. 29 del 29 maggio 2014, n. 43 del 31 dicembre 2014, n. 12 del 20 aprile 2015, n. 17 del 14 maggio 2015 e n. 23 del 30 luglio 2015.
VERIFICATO CHE:
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ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis del D.L. n. 210/2015 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2018.
PRESO ATTO:
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che al Commissario delegato con nota prot. n. 6948 del 27 ottobre 2015, acquisita al protocollo generale n. 434441 del 28 ottobre 2015, il Comune di Castelnovo Bariano (Ro) ha trasmesso la richiesta di proroga dei termini presentata dalla Ditta EMZ srl finalizzata all’allineamento dei tempi di completamento delle opere con quelli relativi alla parte abitativa che interessano il medesimo immobile;
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che al Commissario delegato con nota prot. n. 15798 del 17 dicembre 2015, acquisita al protocollo generale n. 517189 del 21 dicembre 2015, il Comune di Castelmassa (Ro) ha trasmesso la richiesta di proroga dei termini al 29 febbraio 2016 per il completamento delle opere in relazione alla posizione della Ditta CARGILL srl;
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che al Commissario delegato con nota prot. n. 9477 del 30 dicembre 2015, acquisita al protocollo generale n. 530806 del 30 dicembre 2015, il Comune di Fiesso Umbertiano (Ro) ha trasmesso la richiesta di proroga dei termini
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di 90 giorni per il completamento delle opere in relazione alla posizione dell’Azienda Agricola Bononi geom. Cesare;
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di 150 giorni per il completamento delle opere in relazione alla posizione dell’Azienda Agricola Pizzolato Roberto e Pizzolato Dante S.S.;
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di 150 giorni per il completamento delle opere in relazione alla posizione della Ditta Raddi Guido e Ghiraldini Emanuela S.S. Società Agricola;
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di 150 giorni per il completamento delle opere in relazione alla posizione dell’Azienda Agricola Mora Pacifico;
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che al Commissario delegato con PEC del 31 dicembre 2015, acquisita al protocollo generale n. 532855 del 31 dicembre 2015, il Comune di Fiesso Umbertiano (Ro) ha trasmesso la richiesta di proroga dei termini
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di 120 giorni per il completamento delle opere in relazione alla posizione della Ditta Boniotti Maria e Angiola S.S. Società Agricola;
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di 150 giorni per il completamento delle opere in relazione alla posizione dei Signori Gherardini Rita Lina e Ferrari Giovanni Teobaldo.
CONSIDERATO CHE:
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complessivamente, sulla base delle richieste di proroga del termine per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012 di cui alle note comunali suindicate, le Ditte che necessitano motivatamente di tempi aggiuntivi per la conclusione dei lavori sono quelle riportate nell’Allegato A – Elenco delle Ditte oggetto di proroga del termine per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VALUTATO CHE:
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per gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, a favore di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, la disposizione di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2012) 9471 relativa all’Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N) del 19 dicembre 2012, prevede per quanto concerne la durata che “Gli aiuti saranno concessi successivamente alla data della decisione della Commissione europea e comunque non oltre i 3 anni dalle date del 20 e del 29 maggio 2012, in cui gli eventi si sono verificati. Gli aiuti saranno erogati entro 4 anni dal verificarsi degli eventi sismici. Non si autorizzeranno proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento”;
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per gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, a favore di imprese di tutti i settori economici, ad eccezione delle imprese che operano nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del TFUE, la disposizione di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all’Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) del 19 dicembre 2012, prevede per quanto concerne la durata che possono essere concessi aiuti fino al 31 dicembre 2016.
RITENUTO PERTANTO:
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di disporre la proroga del termine per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012 relativi alle Ditte che hanno richiesto tempi aggiuntivi per la conclusione dei lavori, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A – Elenco delle Ditte oggetto di proroga del termine per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VALUTATO:
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di rinviare a successivi provvedimenti commissariali, previa verifica circa la sussistenza di adeguate motivazioni, l’eventuale fissazione di nuovi termini per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo con riferimento a quelle Ditte per le quali non si è acquisita da parte del Comune interessato formale comunicazione, alla data di adozione del presente provvedimento.
VISTO:
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il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
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il D.P.C.M. 9 febbraio 2011;
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la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
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il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
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il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
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il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
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il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
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il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
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il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
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la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno - Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
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le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all’Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 relativa all’Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
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il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
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la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
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il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11;
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il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013;
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il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
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l’art. 10, comma 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
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la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
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la L. 23 dicembre 2014, n. 190;
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la L. 28 dicembre 2015, n. 208;
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il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210;
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le precedenti Ordinanze commissariali
DISPONE
ART. 1
(VALORE DELLE PREMESSE)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 11 DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 6/2013 E S.M.I.)
1. È disposta la proroga del termine per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012 relativamente alle Ditte che hanno richiesto tempi aggiuntivi per la conclusione dei lavori, come dettagliatamente riportato nell’Allegato A – Elenco delle Ditte oggetto di proroga del termine per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di rinviare a successivi provvedimenti commissariali, previa verifica circa la sussistenza di adeguate motivazioni, l’eventuale fissazione di nuovi termini per la realizzazione dei lavori sui beni immobili ad uso produttivo con riferimento a quelle Ditte per le quali non si è acquisita da parte del Comune interessato formale comunicazione, alla data di adozione del presente provvedimento.
3. Di incaricare i Comuni interessati della notifica della proroga del termine di cui al presente provvedimento alle Ditte ricomprese nel precedente Allegato A.
ART. 3
(PUBBLICAZIONE)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
(seguono allegati)
4_ordinanza_36_Allegato_321278.pdf