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Bur n. 21 del 04 marzo 2016


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2016

Eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012. Contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive. Modifica della disciplina relativa alla determinazione del contributo liquidabile ai sensi dell'art. 11 recante 'Liquidazione del contributo' dell'Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • con decreto n. 200 del 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
  • con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto ha richiesto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
  • ai sensi dell’art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)” i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
  • il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all’art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate;
  • nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013 è stato esaminato ed approvato il piano di riparto delle risorse di cui al punto precedente;
  • con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui all’art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228”, le risorse individuate nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013 dall’art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l’incremento del Fondo di cui all’art. 6, c. 1 del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
  • l’importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del c. 548, art. 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
  • con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell’11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunicava che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
  • i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, c. 1 della citata legge;
  • l’art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
  • l’art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall’art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
  • l’art. 1 c. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite massimo del venticinque per cento (25%) dell’importo assegnato a ciascuna Regione;
  • poiché le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all’art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell’art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano pari a euro 41.733.328,87, si sarebbero potute destinare alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione di immobili destinati ad uso abitativo o all’esercizio delle imprese euro 10.433.332,22;

Premesso altresì che:

  • con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dai suddetti eventi calamitosi, nell’ambito del quale sono state stabilite priorità, criteri di finanziamento degli interventi, percentuale di assegnazione di risorse commissariali e settori di intervento;
  • con l’art. 8 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 sono state assegnate risorse per la copertura del fabbisogno relativo alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di euro 10.224.966,79, nel limite quindi del 25% indicato dal citato DPCM del 23 marzo 2013, rinviando ad un successivo provvedimento l’individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi;
  • con Ordinanza commissariale n. 6 dell’11 dicembre 2014 sono stati pertanto definiti i criteri di ammissibilità a contributo per detti interventi, definendo le procedure amministrative per la concessione dei relativi contributi;

Dato atto che:

  • sul piano procedimentale l’art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevedeva che, entro il 28 febbraio 2015, i Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, come individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell’11 marzo 2014, svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno, di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione del Veneto e agli atti della Sezione Sicurezza e Qualità, giusta nota prot. n. 101847 del 7 marzo 2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto;
  • per le finalità di cui al precedente punto la Struttura commissariale si è avvalsa dell’apposito applicativo informatico per la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno;
  • al termine della sopraindicata attività di valutazione di ammissibilità, i Comuni hanno adottato, ai sensi dell’art. 5 c. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, specifico provvedimento di ammissibilità a contributo per le fattispecie di danno ritenute ammissibili ai sensi dell’art. 5 c. 3, della medesima Ordinanza, dandone comunicazione all’interessato e chiedendo di produrre la documentazione prevista dal medesimo art. 5 c. 4;

Dato atto che:

  • all’esito della valutazioni preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno e alla quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo è stata adottata l’Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, con la quale è stata determinata nella misura del 100% del danno accertato e rendicontato la percentuale definitiva di contributo, e sono state impegnate le somme necessarie a darne copertura economica, per l’importo complessivo di euro 6.713.150,96, dei quali 610.286,45 per le spese tecniche;
  • in attuazione dell’art. 5 c. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 è stata adottata l’Ordinanza n. 2 del 18 agosto 2015, con la quale sono stati determinati i termini di conclusione dei procedimenti di cui all’art 5. c. 3 della medesima Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;

Visto:

  • l’art 11 c. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, il quale stabilisce che il contributo ammesso sia liquidato, in un’unica soluzione, all’esito delle procedure rendicontali effettuate dalle amministrazioni comunali e previa adozione e notifica del provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, il quale stabilisce, in concreto, l’importo del beneficio da erogare, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e nei limiti delle somme impegnate e quantificate con il provvedimento di determinazione del contributo ammesso;
  • l’art. 8 c. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, il quale stabilisce che i lavori devono essere ultimati entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo, salvo proroga di ulteriori 6 mesi, non più prorogabili, autorizzata dai Comuni per giustificati motivi e su richiesta dei proprietari interessati;
  • l’art. 8 c. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, il quale prevede che se i lavori non vengono ultimati nei termini indicati al punto precedente, il Comune deve procedere alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 60 giorni;

Considerato che:

  • all’esito dell’attività di valutazione condotta sulla documentazione richiesta e presentata ai sensi dell’art. 5 c. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, a seguito della notifica della determina di ammissibilità a contributo, le amministrazioni comunali adottano, ai sensi dell’art. 6 c. 3 della medesima Ordinanza commissariale, i provvedimenti di determinazione del contributo ammesso i quali quantificano, nei limiti degli importi indicati nell’Ordinanza n. 1 del 2015, il beneficio spettante ad ogni cittadino richiedente, sulla base delle risultanze delle verifiche istruttorie svolte sulla documentazione sopra richiamata;
  • i provvedimenti di determinazione del contributo ammesso pervenute al Commissario delegato hanno attestato e documentato la causazione di danni al patrimonio privato, per effetto degli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto dal 10 al 13 novembre 2012, e dei conseguenti interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di entità tale da non poter essere in taluni casi integralmente sostenuti dai beneficiari, ancorché costituiscano oggetto di eventuale successivo rimborso a carico della contabilità commissariale n. 5744;

Ritenuto pertanto:

  • di procedere alla modifica della disciplina per la determinazione del contributo liquidabile, la liquidazione e l’erogazione dei contributi, come definita dall’art. 11 c. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, nella parte in cui prevede che il contributo debba essere liquidato dalle amministrazioni comunali in un’unica soluzione, poiché tale previsione può rivelarsi, in talune circostanze, troppo onerosa per i cittadini colpiti dagli eccezionali eventi che hanno interessato il Veneto dal 10 al 13 novembre 2012;
  • di prevedere che, a parziale modifica dell’art. 11 c. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 e qualora risulti giustificabile, in considerazione delle condizioni economiche del beneficiario, dell’entità dei lavori o dell’importo complessivo del contributo, gli interventi possano essere realizzati per stralci funzionali ed i relativi contributi, come quantificati dai provvedimenti di determinazione del contributo ammesso, di cui all’art. 6 c. 3 della citata Ordinanza, possano essere liquidati per acconti e saldo finale;
  • di considerare stralcio funzionale una o più parti dell’opera ritenute di primaria importanza ma autonome ed integre sul piano costruttivo, strutturale e funzionale, benché costituiscano parte di un intervento più complesso;
  • di ammettere la liquidazione per acconti e con saldo finale di detti stralci funzionali, per i quali le amministrazioni comunali abbiano adottato, a seguito dell’attività di verifica rendicontale, il provvedimento di determinazione del contributo liquidabile per acconti, da trasmettere al beneficiario ed al Commissario delegato, nel quale si dà atto dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati sulla seguente documentazione:
    1. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dello stralcio funzionale, da documentarsi a mezzo delle relative fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
    2. documentazione fotografica comprovante la fase di realizzazione dell’intervento eseguito per stralcio funzionale;
    3. copia del DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi della ditta esecutrice dei lavori;
  • di stabilire che in nessun caso la realizzazione per stralci funzionali può tradursi un una deroga implicita ai termini fissati per l’esecuzione dei lavori dall’art. 8 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014;
  • di prevedere che la liquidazione del contributo in un’unica soluzione o a saldo finale, per i lavori già liquidati in acconti, avvenga in conformità alle disposizioni dell’art. 11 c.1 e 2 dell’ Ordinanza commissariale n. 6 del 2014;

Visti:

  • la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;
  • il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122;
  • il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
  • il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012;
  • il verbale della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013;
  • il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013;
  • il D.P.C.M. del 23 marzo 2013;
  • la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
  • il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
  • i precedenti provvedimenti commissariali.

DISPONE

art. 1
(Valore delle premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

art. 2
(Nuove norme per la determinazione del contributo liquidabile e la liquidazione)

  1. Al fine di favorire e completare la realizzazione degli interventi di ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto dal 10 al 13 novembre 2012, ed a parziale modifica dell’art. 11 c. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 6 dell’11 dicembre 2014, le amministrazioni comunali, qualora lo ritengano giustificabile in considerazione delle condizioni economiche del beneficiario, dell’entità dei lavori o dell’importo complessivo del contributo stesso, possono ammettere la realizzazione degli interventi per stralci funzionali, come definiti in premessa, e la liquidazione dei relativi contributi, come quantificati dai provvedimenti di determinazione del contributo ammesso, di cui all’art. 6 c. 3 della citata Ordinanza, per acconti e saldo finale.
  2. al fine della liquidazione di ciascun acconto, le amministrazioni comunali dovranno trasmettere al Commissario delegato il provvedimento di determinazione del contributo liquidabile per acconti, con il quale si attesti l’esito positivo delle verifiche rendicontali e dei controlli effettuati sulla seguente documentazione presentata dal beneficiario:
    1. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dello stralcio funzionale, da documentarsi a mezzo delle relative fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
    2. documentazione fotografica comprovante la fase di realizzazione dell’intervento eseguito per stralcio funzionale;
    3. copia del DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi della ditta esecutrice dei lavori.
  3. In nessun caso la realizzazione per stralci funzionali può tradursi un una deroga ai termini fissati per l’esecuzione dei lavori dall’art. 8 dell’Ordinanza commissariale n. 6 del 2014.
  4. Si applicano comunque, per la richiesta di liquidazione del contributo in un’unica soluzione oltre che per la richiesta di saldo finale dei lavori liquidati in acconti, le disposizioni dell’art. 11 c. 1 e 2 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2014.

art. 3
(Pubblicazione e comunicazione)

  1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato F.to Dott. Luca Zaia

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