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Bur n. 21 del 04 marzo 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI VEDELAGO (TREVISO)

Statuto Unione di Comuni "Marca Occidentale".

Statuto Unione di Comuni "Marca Occidentale".

Titolo I
Principi Fondamentali

Art. 1  -  Oggetto

  1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’Atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ente locale autonomo “Unione di Comuni” la cui denominazione è: “Marca Occidentale”.
  2. L’Unione di Comuni “Marca Occidentale” è costituita dai Comuni di Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago.
  3. Il computo della popolazione residente del territorio della Marca Occidentale avviene sulla base della somma dei residenti dei Comuni costituenti l’Unione con riferimento al dato anagrafico dell’anno precedente.
  4. E’ possibile l’adesione all’Unione di altri Comuni ad essa contermini. In tale caso sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell’Unione, su proposta della Giunta dell’Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all’art. 6 del D.Lgs.267/00 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto.

Art. 2  -  Finalità

  1. I Comuni di cui all’art.1 si associano nell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” per creare, attraverso servizi e politiche pubbliche adeguate e grazie alle sinergie attivabili, un ambiente favorevole alla crescita in tutti gli ambiti del territorio, capoluoghi e frazioni, un ambiente che permetta quindi a tutti i cittadini di essere attivi nel perseguire le proprie aspirazioni ed il proprio progetto di vita.
  2. L’Unione “Marca Occidentale”, al fine di realizzare economie di scala e un livello adeguato di servizi per l’intero territorio, esercita congiuntamente una pluralità di funzioni amministrative attraverso il trasferimento e la convenzione di funzioni e servizi da parte dei Comuni.
  3. L’Unione al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio, è centro di integrazione delle politiche territoriali.

Art. 3  -  Sede, stemma, gonfalone

  1. La sede legale dell’Unione è situata in Comune di Vedelago presso Villa Binetti.
  2. Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative e di rappresentanza  nei Comuni associati.
  3. L’Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 4  -  Durata

L’Unione “Marca Occidentale” ha durata a tempo indeterminato, salvo che la maggioranza dei Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni non ne richieda lo scioglimento con delibera del proprio Consiglio Comunale, ai sensi del successivo art. 5.

Art . 5  -  Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Ente avviene quando lo richieda la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell’Unione, che lo hanno deliberato nei rispettivi Consigli Comunali, entro 90 giorni dall’adozione della prima delibera, con i voti previsti, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
  2. Dall’esecutività dell’ultima delibera consiliare, che viene a realizzare la maggioranza degli Enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.
  3. Il Presidente pro-tempore provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.
  4. In caso di scioglimento il personale dell’Unione “Marca Occidentale” proveniente dai Comuni aderenti, ritorna al Comune di provenienza; a tale scopo, alla data del trasferimento del personale in Unione, sia il tetto della spesa del personale trasferito, che i relativi posti in dotazione organica, vengono congelati.
  5. Il personale assunto dall’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche, in proporzione all’organico esistente nei Comuni aderenti, al 31/12 dell’anno precedente alla data di scioglimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del tetto di spesa del personale.
  6. Qualora lo scioglimento venga deliberato prima del termine stabilito dai contributi regionali e nazionali all’Unione, i Comuni dovranno restituire in quota parte i contributi di cui hanno beneficiato.

Art. 6  -  Recesso

  1. Ogni Comune partecipante all’Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all’art. 6 D.Lgs. 267/00, da assumersi entro il 30 di settembre di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario. Dell’assunzione della deliberazione va informata immediatamente, e comunque non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta dell’Unione.
  2. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
  3. Il recesso comporta la restituzione dei contributi regionali e nazionali di cui il Comune ha beneficiato, in quota parte, qualora avvenga prima del periodo previsto nell’atto di assegnazione del contributo.
  4. Il personale dell’Unione “Marca Occidentale” proveniente dal Comune che recede, ritorna al Comune di provenienza; a tale scopo, alla data del trasferimento del personale in Unione, sia il tetto della spesa del personale trasferito, che i relativi posti in dotazione organica, vengono congelati.
  5. Il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell’Unione.
  6. In caso di controversie si procede secondo quanto previsto dall’art.9 del presente statuto.


Titolo II
Competenze

Art. 7 -  Funzioni e servizi

  1. L’adesione all’Unione di Comuni “Marca Occidentale” comporta obbligatoriamente il trasferimento alla stessa, delle seguenti funzioni o servizi da parte dei Comuni aderenti con apposita delibera del Consiglio Comunale:
  • Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della costituzione;
  • Centrale Unica di Committenza;
  • Servizi scolastici;
  • Sistema informatico;
  • Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
  • Ricerca opportunità per la promozione dello sviluppo economico e del turismo;
  • Servizi in materia statistica;
  • Controllo di gestione.
  1. I Comuni, anche in modo differenziato e in fasi successive, possono trasferire all’Unione le seguenti ulteriori funzioni o servizi, con apposita delibera del Consiglio Comunale interessato.
  • Sportello unico attività produttive ed edilizia;
  • Catasto;
  • Gestione rifiuti urbani e riscossione dei tributi;
  • Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  • Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  • Lavori pubblici e manutenzione
  • Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale;
  • Servizi tributari e riscossione dei tributi;
  • Gestione del personale;
  • Gestione economico-finanziaria;
  • Trasparenza, anticorruzione e conservazione degli atti.
  1. Possono essere altresì trasferite all'Unione tutte le funzioni e i servizi, fondamentali e non fondamentali, che i Comuni aderenti deliberino di gestire in forma associata o che la legislazione nazionale e regionale dispongano siano gestite in forma associata.
  2. L’Unione di Comuni “Marca Occidentale” può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell’art. 30 D.Lgs.267/00, altre funzioni, servizi o attività complementari, oltre che per i Comuni aderenti all’Unione, anche per altri Enti pubblici non facenti parte dell’Unione di Comuni. La gestione in forma associata ex art. 30 può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 8, al fine di verificarne l’attuabilità.

Art. 8  - Procedimento di trasferimento della competenza e attivazione delle Funzioni e dei Servizi

  1. Il trasferimento delle Funzioni e dei Servizi si perfeziona a seguito dell’adozione di delibera, da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione.
  2. L’attivazione delle Funzioni e dei Servizi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7, si perfeziona mediante una deliberazione di Consiglio dell’Unione.
  3. Nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 precedenti, dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni interessati, cui la Giunta dovrà attenersi nell’organizzare i servizi e le funzioni trasferite, al fine di garantire la continuità delle prestazioni o dei Servizi.
  4. A seguito dell’attivazione delle Funzioni o dei Servizi, l’Unione diviene titolare di tutte le Funzioni o dei Servizi amministrativi occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. Con apposita Delibera della Giunta dell’Unione i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dall’Unione in favore dei medesimi.
  5. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni e i servizi svolti in forma associata. La medesima funzione o servizio non possono essere svolti da più di una forma associativa.

Art. 9  -  Commissione di conciliazione

Qualsiasi conflitto di competenza fra l’Unione di Comuni ed uno o più Comuni è risolto da una Commissione di conciliazione composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dalla Giunta dell’Unione. In caso di conflitto di interesse da parte del Presidente, subentra il Vicepresidente.


Titolo III
Organizzazione di Governo

Art.10  -  Organi dell’Unione

Sono Organi dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale”:

  • Il Presidente;
  • La Giunta;
  • Il Consiglio.

Art.11  -  Il Presidente dell’Unione

  1. La Presidenza dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale”, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Comune rappresentato per turnazione dal Presidente assente, viene sostituito dal Vice Sindaco, in caso di assenza di quest’ultimo, da un assessore delegato dal Presidente. Il Vicepresidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l’incarico l’anno successivo.

In caso di assenza anche del Vicepresidente presiede il Sindaco più anziano di età.

Art. 12  -  Competenze del Presidente dell’Unione

Il Presidente rappresenta l’Unione “Marca Occidentale”, convoca e presiede la Giunta, sovrintende all’espletamento delle Funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti.

Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco dall’art. 50 della L. 267/2000, compatibili con la natura dell’Unione dei Comuni.

Art. 13  -  La Giunta dell’Unione

  1. La Giunta  è composta dai Sindaci dei Comuni associati. I Sindaci possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci,  in caso di assenza di quest’ultimi, da un Assessore delegato dal Sindaco.
  2. La Giunta  è convocata e presieduta dal Presidente.
  3. La Giunta è regolarmente costituita e delibera con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
  4. La Giunta  delibera con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e all’unanimità dei presenti (quorum deliberativo), per approvare le seguenti delibere:
    1. adozione degli schemi del bilancio previsionale e del documento unico di programmazione;
    2. adozione degli schemi del rendiconto della gestione;
    3. approvazione del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
    4. approvazione del programma triennale delle assunzioni;
    5. delibere comportanti oneri finanziari per i singoli comuni membri;
    6. delibera di esonero dei Comuni membri dal pagamento di oneri finanziari;
    7. delibera di turnazione del presidente dell’Unione.

Art. 14  -  Competenze della Giunta

La Giunta propone l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne cura l’attuazione.

La Giunta adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti, al Presidente o ad altri Organi amministrativi.

La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell’Unione l’esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l’Unione stessa.

Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 15  -  Collegio degli Assessori comunali

  1. La Giunta è coadiuvata dai Collegi degli Assessori comunali competenti per le materie trasferite.
  2. I Collegi degli Assessori hanno come presidenti i Sindaci indicati dalla Giunta e nominati dal Presidente dell’Unione di Comuni.
  3. Alle riunioni di ciascun Collegio partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell’Unione dei Comuni.

Art. 16  -  Il Consiglio dell’Unione

  1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell’Unione e da tre Consiglieri per ciascuno dei Comuni, eletti dai rispettivi Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, due di maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranze.
  2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel proprio seno il Presidente dell’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il Presidente dell’Unione non può essere eletto, Presidente dell’Assemblea.
  3. Il Consiglio, in prima convocazione, convocato dal Presidente dell’Unione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
  4. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri (quorum costitutivo) senza computare a tal fine il Presidente dell’Unione e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
  5. Il Consiglio dev’essere convocato in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. I poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio dell’ Unione sono esercitati dal Presidente del Assemblea. Egli rappresenta il consiglio nella sua unità istituzionale, non è strumento di attuazione di un indirizzo politico ed ha funzione neutrale, finalizzata esclusivamente al corretto funzionamento dell’istituzione consigliare.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Assemblea, la presidenza spetta al Consigliere anagraficamente più anziano.

  1. Per il calcolo della maggioranza, in caso di cifra decimale, si arrotonda all’unità superiore.

Art. 17  -  Competenze del Consiglio

  1. Compete al Consiglio dell’Unione:
  1. le modifiche allo Statuto;
  2. la decisione con voto unanime dei componenti sull’adesione all’Unione di Comuni di altri Comuni;
  3. l’adozione dello stemma e del gonfalone all’Unione di Comuni “Marca Occidentale”;
  1. Si applicano inoltre all’Unione gli articoli 42 e 43 D.Lgs 267/00 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli comunali ed ai diritti dei Consiglieri.
  2. Compete altresì al Consiglio l’esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta e dalle varie Commissioni di lavoro, eventualmente istituite, per risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l’Unione di Comuni.

Art.18  -  Commissioni di lavoro

  1. Il Consiglio può istituire Commissioni di lavoro, composte da consiglieri dell’Unione e da un Sindaco che la convoca e la presiede, garantendo la presenza dei consiglieri di minoranza.
  2. Con delibera del Consiglio dell’Unione sono fissate le commissioni, le competenze di ciascuna di esse ed il numero dei componenti.
  3. Il Presidente dell’Unione di Comuni con decreto nomina il Presidente della Commissione.
  4. Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.
  5. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati gli assessori comunali competenti per materia.
  6. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell’Unione.

Art. 19  -  Norma di Rinvio

Si applicano agli Organi dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico  proprie dei Comuni.

Per quanto attiene lo status economico degli amministratori non si prevede alcun compenso di qualsiasi natura in quanto già ricompreso nel ruolo di Sindaco, Assessore e Consigliere dei Comuni associati.

Art. 20  -  Principi della Partecipazione

  1. Ai cittadini e ai residenti l’Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge.
  2. L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, della gestione e del controllo delle attività poste in essere dall’Amministrazione.
  3. L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso alla informazione ed agli atti dell’Unione di Comuni.


Titolo IV
Organizzazione Amministrativa

Art. 21  -  Principi

  1. Gli organi dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della quantità e della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.
  2. L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali a favore della popolazione dell’Unione di Comuni.
  3. A tal fine l’Unione di Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio personale; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, con strumenti che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
  4. Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.
  5. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative e delle procedure.

Art. 22  -  Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

  1. L’ Unione di Comuni dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni aderenti.
  2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
  3. L’ Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
  4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.
  5. All'unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. L’Unione di Comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito dai Comuni facenti parte dell’Unione stessa.
  6. In caso di trasferimento di personale dal Comune all'Unione di Comuni, le risorse già quantificate, sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'Unione.
  7. Il Presidente di turno, si avvale del Segretario del proprio Comune facente parte dell'Unione, senza oneri per l’Unione.
  8. I responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere assunti a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato nel rispetto delle norme di legge.
  9. Il Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta dell’Unione, nomina il Dirigente Coordinatore Unico dell’Unione, il quale oltre alle funzioni stabilite dall’articolo 107 del TUEL e dai regolamenti dell’ente, provvede all’attuazione del piano di trasferimento e coordinamento dei servizi all’Unione della Marca Occidentale
  10. Le funzioni del Segretario, dei Responsabili di cui ai commi precedenti e del Coordinatore Unico sono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
  11. In caso di assenza o impedimento del Segretario dell’Unione, le funzioni sono esercitate dal Vice Segretario dell’Unione.

Art. 23  -  Collaborazione fra Enti

  1. L’Unione di Comuni ricerca, ogni forma di collaborazione organizzativa con le Amministrazioni comunali idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
  2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e di personale a tempo pieno o parziale.
  3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.
  4. L’Unione di Comuni indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 24  -  Forme di Gestione

L’Unione di Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.


Titolo V
Finanza e Contabilità

Art. 25  -  Finanze

  1. L’ Unione di Comuni ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
  2. I criteri di contribuzione, saranno determinati, con la delibera consiliare di trasferimento delle Funzioni o servizi.
  3. All’Unione di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
  4. All’Unione di Comuni competono altresì le quote di contributi che lo Stato e la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.
  5. Qualora l’Unione di Comuni non riesca a sopperire con le proprie risorse ai servizi affidati, i Comuni sono tenuti a versare, all’Unione di Comuni, la quota relativa alla copertura delle spese per la gestione corrente e per gli investimenti, in base ai criteri di contribuzione definiti per i servizi trasferiti.

Art. 26  -  Bilancio e Programmazione Finanziari

  1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni l’Unione di Comuni delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
  2. L’attività economico-finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.
  3. L’ Unione disciplina con apposito Regolamento di contabilità le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria, con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali.

Art. 27  -  Revisione Economica e Finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 28  -  Servizio di Tesoreria

  1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato, mediante gara. In via transitoria, in attesa dell’affidamento, potrà essere utilizzato il Tesoriere del Comune di Vedelago.


Titolo VI
Pubblicità e trasparenza

Art. 29  -  Trasparenza

L’Unione uniforma la propria attività al principio della pubblicità e della trasparenza, intesa quale accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e le proprie attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 30  -  Albo Pretorio

  1. Gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi dell’Unione si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi all’albo pretorio on line dell’Ente.
  2. E’ competenza della Giunta disciplinare con apposito regolamento le specifiche modalità di organizzazione e gestione dell’albo di cui trattasi.

Art. 31  -  Pubblicazioni nella sezione trasparenza

L’Unione, ai sensi della vigente legislazione, procede alla pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale denominata “Trasparenza” dei documenti, delle informazioni e dei dati normativamente previsti. L’accesso a tale sezione del sito è garantito a chiunque, in modo diretto ed immediato, senza autenticazione ed identificazione.


Titolo VII
Norme Transitorie e Finali

Art. 32  -  Atti regolamentari

Ove necessario, sino all’adozione di propri atti regolamentari, il Consiglio e la Giunta dell’Unione individuano con propria deliberazione le fonti regolamentari vigenti nei comuni aderenti all’Unione dei quali intendono avvalersi.

Art. 33  -  Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

  1. In fase di costituzione lo Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni aderenti, le successive modifiche sono approvate esclusivamente dal Consiglio dell’Unione, ad eccezione di quelle riguardanti i commi 1 e 2 dell’art. 7 – che devono essere preventivamente approvate dai rispettivi consigli comunali degli Enti aderenti all’Unione.
  2. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R e all’Albo Pretorio online dell’Unione di Comuni per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all’Amministrazione Provinciale.
  3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ Unione di Comuni. Gli Uffici dell’Unione di Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell’Unione di Comuni “Marca Occidentale” presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.

Art. 34  -  Norma Finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

  1. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all’ Albo pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione.

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