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Bur n. 12 del 12 febbraio 2016


Materia: Statuti

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione n. 1 del 20 genaio 2016

Statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione dalla conferenza metropolitana di Venezia .

Statuto

Indice

TITOLO I         Elementi costitutivi e valori di riferimento

CAPO I – Elementi costitutivi

Art. 1        La Città metropolitana di Venezia
Art. 2        Territorio e sede
Art. 3        Stemma, gonfalone e tipicità territoriali

CAPO II – Valori di riferimento

Art. 4        Sussidiarietà
Art. 5        Carta dei valori e partecipazione

TITOLO II        Funzioni e strumenti della Città metropolitana

Art. 6        Funzioni e specificità
Art. 7        Pianificazione strategica
Art. 8        Pianificazione territoriale generale e di coordinamento
Art. 9        Organizzazione e governo dei servizi pubblici

TITOLO III       Organi della Città metropolitana

CAPO I – Norme generali

Art. 10       Organi di governo

CAPO II – Il Consiglio metropolitano

Art. 11       Funzionamento del Consiglio
Art. 12       Attribuzioni del Consiglio metropolitano
Art. 13       Assunzione dei poteri del Consiglio in via d’urgenza
Art. 14       Diritti e doveri dei Consiglieri metropolitani

CAPO III – Sindaco metropolitano

Art. 15       Il Sindaco metropolitano
Art. 16       Il Vice sindaco metropolitano
Art. 17       I delegati del Sindaco

CAPO IV – Conferenza metropolitana

Art. 18       La Conferenza metropolitana

TITOLO IV       Disciplina dei rapporti tra Città metropolitana e Comuni

Art. 19       Assistenza e collaborazione tecnico – amministrativa
Art. 20       Delega di funzioni tra Città metropolitana e Comuni
Art. 21       Decentramento e avvalimento di uffici e personale
Art. 22       Risoluzione e recesso dagli accordi, dalle convenzioni e dalle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni
Art. 23       Accordi esterni

TITOLO V        Istituzione e partecipazione ad agenzie, società ed altri enti

Art. 24       Istituzione e partecipazione in controllo ad agenzie, società ed altri enti
Art. 25       Designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana

TITOLO VI       Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 26       Principi e criteri organizzativi
Art. 27       Incarichi amministrativi di vertice
Art. 28       Dirigenti ed altri responsabili

TITOLO VII      Disposizioni transitorie e finali

Art. 29       Approvazione e revisione dello Statuto
Art. 30       Entrata in vigore

 

Titolo I
Elementi costitutivi e valori di riferimento

Capo I
Elementi costitutivi

Art. 1
La Città metropolitana di Venezia

1.   La Città metropolitana di Venezia è ente territoriale di area vasta, con autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio statuto.

2.   La Città metropolitana rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

3.   La Città metropolitana armonizza la propria attività con quella dello Stato, della Regione e dei Comuni, singoli, in unione o associati, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione, solidarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

Art. 2
Territorio e sede

  1. Il territorio della Città metropolitana di Venezia coincide con quello dei Comuni che sono in essa ricompresi, secondo la Costituzione e la legge.
  2. Le variazioni del territorio metropolitano sono regolate dalla Costituzione e dalla legge dello Stato. La Città metropolitana favorisce l’estensione del proprio territorio ai Comuni confinanti.
  3. La Città metropolitana ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Venezia.
  4. L’organizzazione della Città metropolitana si articola in una o più zone omogenee. Il Consiglio metropolitano, nei modi ed alle condizioni previste dalla legge e dallo statuto, provvede:
  1. al riconoscimento, quale zona omogenea, degli ambiti territoriali considerati dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, e di ogni altro ambito territoriale individuato dai Comuni per l’esercizio associato di loro funzioni e servizi;
  2. al riconoscimento di zone omogenee anche sulla base di apposita deliberazione dei Consigli dei Comuni che intendono farvi parte, ove vengano concordemente riconosciute le specificità che ne accomunano il territorio, le funzioni che utilmente potrebbero essere valorizzate, associate o delegate sulla base di tali specificità e le modalità di rappresentanza e relazione richieste presso gli organi della Città metropolitana.
  1. Il riconoscimento delle zone omogenee avviene comunque sulla base di una delimitazione territoriale avente caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali tali da farne l’ambito ottimale per l’esercizio sia in forma associata di servizi comunali sia delegato di funzioni metropolitane.
  2. L’esercizio associato di servizi o delegato di funzioni nell’ambito delle zone omogenee viene incentivato, anche economicamente, mediante forme di integrazione dei servizi metropolitani con quelli dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee.
  3. Il Piano strategico, il Piano territoriale ed il Documento Unico di Programmazione della Città metropolitana sono articolati tenuto conto delle zone omogenee e, nei relativi ambiti, con il loro accordo.
  4. Gli organismi di coordinamento delle zone omogenee possono formulare proposte agli organi ed esprimere pareri sugli atti della Città metropolitana che le riguardano.

Art. 3
Stemma, gonfalone e tipicità territoriali

1.   La Città metropolitana di Venezia ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano, che ne regolamenta l’utilizzo, anche a favore dei Comuni e degli operatori del territorio.

2.   La Città metropolitana, nel rispetto della vigente normativa, regolamenta la possibilità di certificare la provenienza di beni e servizi come caratteristici del proprio territorio, e ne promuove la diffusione.

Capo II
Valori di riferimento

Art. 4
Sussidiarietà

1.   La Città metropolitana di Venezia si ispira al principio di sussidiarietà verticale, secondo il quale le attività amministrative sono svolte al livello più vicino ai cittadini, salvo essere esercitate a quello superiore per ragioni di efficacia ed efficienza. A tal fine, il ruolo degli enti più prossimi viene valorizzato nei modi stabiliti dal titolo IV, prevedendo:

a.   la prestazione di assistenza e collaborazione amministrativa;

b.   la delega di funzioni;

c.   l’avvalimento ed il decentramento di uffici e personale.

2.   La Città metropolitana attua altresì il principio di sussidiarietà orizzontale secondo il quale, prima di assumere la titolarità di un’attività non afferente alle sue funzioni, verifica che non vi siano soggetti economici e sociali in grado e disponibili a svolgerle adeguatamente, nell’interesse generale e senza il concorso della spesa pubblica. A tal fine, il ruolo del settore privato può essere valorizzato:

a.   istituendo e regolamentando organismi permanenti di confronto con gli ordini professionali, le organizzazioni imprenditoriali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio;

b.   incentivando il partenariato pubblico-privato per lo svolgimento delle proprie funzioni e la valorizzazione dei propri beni, convenzionandosi per avvalersi delle risorse e delle strutture operative degli ordini professionali, delle università e degli istituti di ricerca, delle organizzazioni imprenditoriali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio;

c.   riconoscendo e valorizzando il ruolo del volontariato, anche in sede di partenariato, nel rispetto di standard di efficacia ed efficienza prestazionali non inferiori a quelli ottenibili dalle altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 5
Carta dei valori e partecipazione

1.   La Città metropolitana di Venezia ispira la propria azione amministrativa ai valori costituzionali e a quelli di riferimento nel tempo espressi dalla propria comunità in apposita Carta dei valori, approvata e periodicamente aggiornata con le modalità previste dalla legge per lo Statuto e attraverso il coinvolgimento dei Comuni e delle associazioni dei cittadini e degli utenti.

2.   Il regolamento sulla partecipazione:

  1.  disciplina il processo di redazione, aggiornamento e pubblicizzazione della Carta dei valori;
  2.  disciplina la costituzione ed il funzionamento di un Forum permanente, che potrà essere articolato in Consulte composte dai rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati, anche quale sede di dibattito pubblico preventivo;
  3.  riconosce la possibilità per i cittadini e gli utenti di promuovere referendum su atti e provvedimenti di carattere generale, individuando tassativamente le fattispecie escluse;
  4.  consente a tutti i cittadini ed agli utenti, singoli od associati, di poter rivolgere istanze, petizioni e proposte di interesse generale.

Titolo II
Funzioni e strumenti della Città metropolitana

Art. 6
Funzioni e specificità

1.   La Città metropolitana di Venezia svolge le funzioni attribuite o delegate dalla legge.

2.   Nell’ambito delle proprie funzioni, la Città metropolitana mira a salvaguardare e promuovere il proprio territorio, valorizzando e tutelando le caratteristiche delle singole aree. In tale contesto, la Città metropolitana, con il coinvolgimento di tutti i territori e attraverso processi di integrazione economica, sociale e culturale, pianifica l’ottimizzazione e la ricaduta nell'intera area metropolitana delle opportunità derivanti:

  1. dall’inclusione di Venezia e della sua laguna nel patrimonio mondiale Unesco;
  2. dalle infrastrutture portuali ed aeroportuali;
  3. dai suoi poli e distretti produttivi;
  4. dalla valorizzazione del mare, delle lagune, dei fiumi, dalle aree rurali, dalla salvaguardia delle spiagge e del patrimonio urbano, storico, artistico e monumentale;
  5. dall’accoglienza turistica, culturale, balneare e naturalistica;
  6. dall’utilizzo del marchio internazionale di Venezia e dal richiamo dei suoi grandi eventi, nonché dalle altre specificità ed eccellenze presenti nel territorio metropolitano e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 7
Pianificazione strategica

1.   Il Piano strategico triennale rappresenta la funzione fondamentale della Città metropolitana di Venezia che definisce la visione futura del suo territorio, fondando le proprie analisi e prospettive sulle vocazioni ed eccellenze che lo contraddistinguono e favorendone la competitività ed attrattività nel rispetto della sua tradizione storico-culturale. Il Piano strategico:

  1. si basa su appropriati ed accertati dati conoscitivi e definisce gli obiettivi settoriali e trasversali di impatto sull’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le modalità di attuazione, i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate necessarie al loro perseguimento, comprese quelle previste nei programmi finanziati dall’Unione Europea, i soggetti responsabili, i tempi ed il metodo di verifica della loro attuazione;
  2. ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee ed internazionali, con la legislazione speciale per Venezia e la programmazione regionale, avendo particolare riferimento alle funzioni attribuite in sede di riordino. Allo scopo, in tutto od in parte, può essere concordato con la Regione e contenere condivisi documenti di conciliazione;
  3. costituisce atto di indirizzo vincolante per l’attività della Città metropolitana e cornice di riferimento per l’azione delle amministrazioni locali. Il mancato adeguamento della propria pianificazione, da parte del singolo Comune, agli obiettivi di riferimento del Piano strategico, ne comporta l’esclusione dai relativi  interventi e finanziamenti.

2.   Per la redazione ed aggiornamento del Piano strategico e della connessa pianificazione di settore, possono essere costituite, con i Comuni, le università, gli istituti di ricerca, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e gli ordini professionali, strutture di co-progettazione regolamentate da apposita convenzione.

3.   Il Piano strategico viene approvato annualmente, a scorrimento, ed è articolato in linee di programma per il raggiungimento di obiettivi di medio e lungo termine, tra cui quelli di riferimento per la configurazione dei propri confini territoriali e la strutturazione organizzativa della Città metropolitana per l’ottimale svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento dei propri obiettivi.

4.   Le linee di programma del Piano strategico possono essere supportate da accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati interessati alla loro attuazione e da specifica progettazione, qualora venga assistita dall’individuazione e sostenibilità delle relative fonti di finanziamento.

5.   Il Piano strategico viene adottato, sentiti i rappresentati delle zone omogenee, dal Consiglio metropolitano, pubblicato nel sito istituzionale e sottoposto, nei successivi trenta giorni, alle osservazioni dei rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati riuniti nel Forum permanente.

6.   La Conferenza metropolitana si esprime sul testo adottato dal Consiglio e sulle osservazioni pervenute entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

7.   Il Consiglio metropolitano approva definitivamente il Piano strategico entro trenta giorni dal parere della Conferenza metropolitana. In caso di parere contrario, il Piano strategico può essere nuovamente ripresentato alla Conferenza oppure approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio, escluso il Sindaco metropolitano.

8.   Per l’acquisizione o mantenimento di finanziamenti provenienti da soggetti terzi, il Consiglio metropolitano, d’intesa con i Comuni interessati, può approvare singoli progetti, piani, programmi o provvedimenti ad integrazione del Piano strategico, informandone preventivamente i componenti della Conferenza metropolitana e prevedendone il conforme aggiornamento in sede di approvazione per il successivo esercizio.

9.   Il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano strategico avvengono in occasione della sua approvazione per l’esercizio successivo.

Art. 8
Pianificazione territoriale generale e di coordinamento

  1. La Città metropolitana di Venezia esercita la funzione fondamentale di pianificazione territoriale infrastrutturale e di coordinamento attraverso un unico Piano territoriale generale. Il Piano territoriale generale delinea gli elementi e gli obiettivi della Città metropolitana, in dichiarata coerenza con gli indirizzi dettati dal Piano strategico e può comprendere le linee guida generali per la redazione dei regolamenti, al fine di razionalizzare e semplificare la relativa disciplina.
  2. Il Piano territoriale generale ha efficacia prescrittiva e prevalente limitatamente alle previsioni delle strutture di comunicazione, delle reti dei servizi e delle infrastrutture di portata sovra comunale, nonché valenza autorizzatoria dei Piani di Assetto Territoriale dei Comuni compresi nel suo territorio redatti in regime di copianificazione.
  3. Il Piano territoriale metropolitano è approvato dal Consiglio metropolitano con le stesse modalità del Piano strategico.
  4. Il Piano territoriale incentiva il coordinamento e l’integrazione delle banche dati dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, con il fine di alimentare il sistema informativo territoriale della Città metropolitana.

Art. 9
Organizzazione e governo dei servizi pubblici

1.   La Città metropolitana di Venezia, sentiti i Comuni e le loro Unioni, concorre alla strutturazione ed organizzazione sia dei servizi pubblici locali che di quelli di interesse generale di ambito metropolitano, tra cui quelli in rete di rilevanza economica.

2.   La Città metropolitana può definire con i Comuni o le loro Unioni, titolari dei servizi pubblici di rilevanza locale, gli ambiti territoriali di esercizio omogeneo, la scelta della forma di gestione, le eventuali politiche tariffarie, le garanzie, le modalità di informazione, reclamo e controllo da parte degli enti affidanti ed eroganti, nonché degli utenti.

3.   Nell’ambito del proprio territorio, la Città metropolitana ricerca ed assume il ruolo di ente di governo dei servizi di rilevanza economica, che esercita mantenendo la proprietà pubblica delle reti e curando la separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione. La Città metropolitana promuove altresì la costituzione di un gestore unico di ambito, tenuto comunque conto di eventuali diverse scelte dei Comuni o delle loro Unioni.

4.   Salvo diversi accordi, i costi di esercizio dei servizi pubblici svolti in forma associata vengono assunti dagli enti partecipanti in proporzione ai servizi loro resi e senza accollo di oneri pregressi.

5.   L’attività di cui ai precedenti commi si coordina con la programmazione strategica, territoriale e di settore della Città metropolitana, orientata anche oltre i confini metropolitani laddove sia funzionale al miglior esercizio dei relativi servizi pubblici.

6.   La Città metropolitana, nella gestione dei propri servizi, favorisce lo sviluppo delle politiche attive con particolare attenzione alle seguenti aree:

  1. sviluppo economico e lavoro;
  2. coesione sociale;
  3. mobilità e viabilità;
  4. ambiente, cultura e turismo.

Titolo III
Organi della Città metropolitana

Capo I
Norme generali

Art. 10
Organi di governo

1.   Sono organi di governo della Città metropolitana di Venezia:

-    il Sindaco metropolitano;
-    il Consiglio metropolitano;
-    la Conferenza metropolitana.

2.   Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale, direttamente dai cittadini metropolitani, a condizione che non sia necessario articolare il territorio del Comune di Venezia in più Comuni.

3. Gli atti degli organi di governo della Città metropolitana aventi rilevanza esterna, in quanto idonei ad incidere direttamente su situazioni giuridicamente rilevanti dell’Ente o di terzi:

  1. sono pubblicati all’albo pretorio informatico dell’Ente per dieci giorni consecutivi, entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione;
  2. divengono esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione, salvo vengano contestualmente dichiarati immediatamente eseguibili, motivandone l’urgenza;
  3. riportano in calce il preventivo parere di regolarità tecnica del dirigente competente in materia e, a pena di nullità, quello di regolarità contabile del responsabile del servizio attestante la copertura o l’irrilevanza finanziaria.

    4.  I regolamenti diventano obbligatori decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione, dopo l’esecutività della deliberazione approvativa.

    5.  Gli organi di governo della Città metropolitana approvano il codice di comportamento dei propri componenti e delle persone nominate in altri enti pubblici o privati.

Capo II
Il Consiglio metropolitano

Art. 11
Funzionamento del Consiglio

  1. Il funzionamento del Consiglio metropolitano è disciplinato dal regolamento, tenuto conto dei seguenti criteri:
  1. il Consiglio, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sulla partecipazione, delibera su proposta del Sindaco metropolitano, anche su iniziativa dei singoli Consiglieri;
  2. il Sindaco metropolitano è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ponendo in discussione ed approvazione gli atti allo scopo presentati;
  3. i singoli Consiglieri metropolitani hanno diritto di presentare preventivamente atti di sindacato ispettivo ed emendamenti a tutte le proposte presentate al Consiglio;
  4. per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare tra questi il Sindaco metropolitano;
  5. salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compreso quello del Sindaco metropolitano, calcolata senza computare gli astenuti o non votanti presenti in aula;
  6. il Consiglio metropolitano può articolarsi in Commissioni, istituite al suo interno secondo criteri di proporzionalità stabiliti dal regolamento;
  7. ove si presentino situazioni non previste e disciplinate dal regolamento, il Consiglio si autodetermina sulla base di apposita mozione d’ordine;
  8. le sedute del Consiglio metropolitano sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
  1. In caso di dimissioni contestuali di un numero di Consiglieri superiore alla metà di quelli assegnati o al venir meno di tale numero per impossibilità di surroga, il Consiglio decade ed il Sindaco metropolitano indice le nuove elezioni, che devono tenersi entro i successivi novanta giorni.

Art. 12
Attribuzioni del Consiglio metropolitano

  1. Il Consiglio metropolitano è organo di indirizzo, programmazione e controllo, dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
  2. Oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio metropolitano:
  1. approva, a maggioranza dei suoi componenti in carica, i regolamenti, salvo quello di organizzazione degli uffici e servizi;
  2. adotta la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione, i bilanci, le loro variazioni e li approva in via definitiva, previo parere della Conferenza metropolitana ove previsto dallo Statuto;
  3. approva la sezione operativa del Documento Unico di Programmazione e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, compresi i Piani di Assetto del Territorio dei Comuni, anche in regime di copianificazione, nonché i pareri da rendere in tali ambiti;
  4. approva le convenzioni con i Comuni e le loro forme associative, anche mediante schema-tipo aperto a successive adesioni, nonché quelle con soggetti esterni chiamati a supportare, in base allo Statuto, le attività degli uffici e servizi; le conseguenti proposte deliberative del Consiglio metropolitano devono essere comunicate ai componenti della Conferenza metropolitana almeno trenta giorni prima della loro approvazione;
  5. approva la costituzione e partecipazione ad agenzie, società ed altri enti, nonché il recesso, la dismissione o scioglimento, le modifiche statutarie nonché gli indirizzi generali di riferimento per la loro attività; le conseguenti proposte deliberative del Consiglio metropolitano devono essere comunicate ai componenti della Conferenza metropolitana almeno trenta giorni prima della loro approvazione;
  6. approva gli atti di regolazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici;
  7. costituisce, d’intesa con la Regione, zone omogenee per specifiche funzioni;
  8. approva i criteri generali per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana da parte del Sindaco;
  9. approva l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  10. dispone gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni non già previste in altri atti consiliari, salvo che non rientrino nell’ordinaria amministrazione;
  11. delibera la contrazione di mutui e le aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed i prestiti obbligazionari;
  12. elegge, alla scadenza, il Difensore civico, regolamentandone preventivamente i requisiti e le prerogative, a condizione che i Consigli di almeno un terzo dei Comuni metropolitani ne richiedano il convenzionamento.

Art. 13
Assunzione dei poteri del Consiglio in via d’urgenza

1.   In caso di motivata urgenza ed in presenza di eccezionali motivi, il Sindaco metropolitano può approvare atti di competenza del Consiglio, con esclusione dei regolamenti, degli atti di pianificazione, di organizzazione generale dei servizi pubblici, dei bilanci e loro variazioni derivanti dall'applicazione dell'eventuale avanzo non vincolato o disavanzo di amministrazione.

2.   I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma devono essere ratificati nel corso della prima seduta utile del Consiglio e comunque entro i trenta giorni successivi alla loro adozione.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri metropolitani

1.   Ogni Consigliere rappresenta la comunità metropolitana e esercita con lealtà le sue funzioni, senza vincolo di mandato. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dal regolamento.

2.   Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Città metropolitana, nonché dagli enti pubblici da questa costituiti o partecipati in via maggioritaria, tutte le informazioni e documenti utili all’espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalle leggi.

3.   I Consiglieri metropolitani hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo è causa di decadenza, con le modalità e garanzie stabilite dal regolamento.

Capo III
Sindaco metropolitano

Art. 15
Il Sindaco metropolitano

1.   Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana di Venezia e ne ha la rappresentanza legale.

2.   Entro novanta giorni dall’insediamento, il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani le linee di pianificazione strategica sulle quali impostare il suo mandato, che le dibattono con manifestazione finale di voto.

3.   Il Sindaco metropolitano esercita le competenze assegnategli dalla legge e dallo Statuto mediante atti denominati “decreti” od “ordinanze” nei casi contingibili ed urgenti.

4.   Il Sindaco metropolitano, oltre a quelle riconosciute dalla legge e da altre disposizioni dello Statuto, esercita le seguenti attribuzioni:

a.   approva, sulla base dei principi e criteri dettati dallo Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, l’articolazione della struttura organizzativa e, su proposta del Direttore generale, una volta vagliato l’effettivo fabbisogno stimato dai dirigenti di riferimento, la relativa dotazione organica;

b.   sentiti i Consiglieri delegati, approva il Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi in coerenza con il bilancio e con la sezione operativa del Documento Unico di Programmazione;

c.   promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere, conferendo a tal fine procura generale o speciale;

d.   sovrintende all’attuazione ed al rispetto degli accordi stipulati con i Comuni ed ogni altro ente, avvalendosi, oltre che degli uffici, anche dei Consiglieri delegati; annualmente presenta al Consiglio metropolitano una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Città metropolitana;

e.   adotta ogni altro atto non attribuito dalla legge o dallo Statuto ai dirigenti o agli altri organi di governo della Città metropolitana.

5.   Il Sindaco metropolitano può chiedere il preventivo parere del Consiglio e della Conferenza metropolitani su atti di sua competenza, al fine di ricevere orientamenti non vincolanti.

Art. 16
Il Vice sindaco metropolitano

1.   Il Sindaco metropolitano può nominare un Vice sindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani.

2.   Il Sindaco metropolitano può revocare il Vice sindaco in qualsiasi momento, anche al semplice venir meno del rapporto fiduciario, motivandone le ragioni.

3.   La nomina e la revoca del Vice sindaco sono comunicate al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

4.   Il Vice sindaco metropolitano, salvo quanto disposto al successivo articolo 18, 2° comma, svolge le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi sia assente, impedito od interdetto, anche ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5.   In caso di contemporanea assenza od impedimento sia del Sindaco che del Vice sindaco, le relative funzioni, in caso di atti urgenti ed improrogabili, sono esercitate dal Consigliere metropolitano che ha riportato la cifra elettorale ponderata più alta.

6.   Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica in quanto non più Sindaco del proprio Comune, il Vice sindaco resta in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento del nuovo Sindaco e, qualora anche questo perda la sua qualità di Consigliere metropolitano, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere che ha riportato la cifra elettorale ponderata più alta.

Art. 17
I delegati del Sindaco

1.   Il Sindaco metropolitano, oltre che al Vice sindaco, delega alcune delle sue attribuzioni ad uno o più Consiglieri, sia per settori organici, sia per ambiti territoriali, che per funzioni o specifici programmi e progetti.

2.   Le deleghe sono efficaci dal momento dell’accettazione.

3.   I delegati e il contenuto delle deleghe devono essere comunicati al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

4.   Il Sindaco metropolitano riunisce il Vice sindaco e i Consiglieri delegati, assicurando la verbalizzazione delle relative sedute, al fine di essere coadiuvato, nel quadro di un lavoro coordinato, nella propria azione di governo.

5.   Il Vice sindaco metropolitano ed i Consiglieri delegati si riuniscono ed utilizzano le strutture di supporto del Sindaco metropolitano ed interagiscono con i dirigenti e le strutture della Città metropolitana.

6.   Il Sindaco metropolitano può revocare una o più delle deleghe conferite in qualunque momento, anche al semplice venir meno del rapporto fiduciario, motivandone le ragioni e dandone comunicazione al Consiglio metropolitano nella prima seduta utile.

7.   I delegati, nell’ambito delle competenze e materie attribuite, esercitano attività di comunicazione e rappresentanza, nonché, ove espressamente previsto dalla delega, emanano atti di indirizzo e controllo, privi, tuttavia, di rilevanza esterna.

8.   I delegati hanno il dovere, di riferire al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani su ogni questione relativa alla delega ricevuta, salvo che il Sindaco decida di riferire egli stesso.

9. Il Sindaco può conferire incarichi di supporto funzionali alla propria attività di indirizzo politico anche ai componenti della Conferenza metropolitana, in materie ed ambiti di riferimento non sovrapponibili a quelli già delegati ai Consiglieri.

Capo IV
Conferenza metropolitana

Art. 18
La Conferenza metropolitana

1.   La Conferenza è composta dai Sindaci di tutti i Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Venezia. I Sindaci possono delegare i rispettivi Assessori e Consiglieri a partecipare alle sedute della Conferenza e a deliberare per loro conto.

2.   In caso di assenza od impedimento del Sindaco metropolitano, la Conferenza è presieduta dal Vice sindaco metropolitano qualora questi ne sia componente di diritto. In caso contrario, la Conferenza è presieduta dal componente più anziano di età.

3.   Il Sindaco metropolitano può invitare ai lavori della Conferenza, su temi di comune interesse, con diritto di parola ma non di voto, i rappresentanti di altri enti, organismi, cittadini od utenti.

4.   La Conferenza si esprime su proposta del Sindaco metropolitano, salvo quanto di diverso disposto dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sulla partecipazione.

5.   Il Sindaco metropolitano è tenuto a convocare la Conferenza entro trenta giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ponendo in discussione ed approvazione le deliberazioni e gli atti di indirizzo contestualmente depositati.

6.   I singoli componenti della Conferenza metropolitana hanno diritto di depositare preventivamente e presentare in assemblea atti di sindacato ispettivo ed emendamenti a tutte le proposte in discussione.

7.   La Conferenza esercita le attribuzioni riconosciutegli dalla legge e dallo Statuto, svolgendo i seguenti compiti:

  1. deliberativi, nei casi previsti dalla legge;
  2. propositivi, nel formulare atti di indirizzo e proposte deliberative al Sindaco ed al Consiglio metropolitano su ogni oggetto di interesse della Città metropolitana;
  3. consultivi, attraverso pareri su ogni questione prevista dallo Statuto o sottoposta dal Sindaco metropolitano.

8.   La Conferenza si riunisce validamente con la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni e della maggioranza dei residenti nel territorio metropolitano.

9.   La Conferenza esercita le sue attribuzioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto ed in caso di:

a.   approvazione del regolamento per il suo funzionamento e relative modifiche, che richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;

b.   parere sulla sezione strategica del Documento Unico di Programmazione, sui bilanci e loro variazioni derivanti dall'applicazione dell’eventuale avanzo non vincolato o disavanzo di amministrazione, per il quale sono richiesti i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente della Città metropolitana. In caso di mancato parere favorevole, il Sindaco riunisce la Conferenza entro i successivi dieci giorni liberi e, qualora sui testi sottoposti in sede di primo esame il parere non sia favorevole, il Consiglio può comunque approvarli, motivando puntualmente le ragioni di diritto e merito che inducono a discostarsi dal pronunciamento della Conferenza;

c.   parere sul Piano triennale strategico e sul Piano territoriale generale e di coordinamento, per i quali sono richiesti i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente della Città metropolitana;

d.   approvazione, su proposta del Consiglio, dello Statuto e delle sue modifiche, con il voto favorevole dei rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e della maggioranza dei residenti;

e.   approvazione del riconoscimento di zone omogenee in mancanza di intesa con la Regione, per la quale è richiesto il voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti in carica, e parere sul regolamento per la loro istituzione, riconoscimento e la disciplina dei rapporti con gli organi ed uffici della Città metropolitana.

10.   Gli atti di indirizzo ed i pareri della Conferenza metropolitana non sono né obbligatori né vincolanti, salvo il caso in cui la legge o lo Statuto prevedano diversamente. I pareri della Conferenza possono essere favorevolmente condizionati a contestuali modifiche delle relative proposte. Se la Conferenza, nella seduta recante all’ordine del giorno il parere richiesto, per qualsiasi motivo, non si pronuncia validamente, se ne prescinde.

11.   Il regolamento della Conferenza può prevederne l’articolazione in Commissioni con compiti consultivi e propositivi, distinte in:

a.   permanenti, per materia;

b.   temporanee, per l’esame di singole fattispecie;

c.   di zona, in base a suddivisioni del territorio metropolitano.

12.   Il regolamento della Conferenza prevede la costituzione di apposito Ufficio di Coordinamento, presieduto dal Sindaco metropolitano o da suo Consigliere delegato, nell’ambito del quale vengono individuate le modalità di rappresentanza necessarie a garantire la corretta e funzionale preparazione delle sedute dell’assemblea, l’istruttoria preliminare degli argomenti in esame e lo svolgimento dei relativi lavori.

13.   Il regolamento stabilisce altresì i casi, i modi ed i limiti in base ai quali i rappresentanti delle Unioni dei Comuni e delle zone omogenee partecipano alla Conferenza ed ai suoi organismi.

14.   I componenti della Conferenza metropolitana godono degli stessi diritti di accesso previsti per i Consiglieri metropolitani e sono parimenti tenuti al segreto d’ufficio.

Titolo IV
Disciplina dei rapporti tra Città metropolitana e Comuni

Art. 19
Assistenza e collaborazione tecnico-amministrativa

  1. La Città metropolitana di Venezia fornisce assistenza ai Comuni del proprio territorio o loro associazioni, prestando consulenza, oppure esercitando, gestendo congiuntamente od in nome e per conto loro, determinati processi, procedimenti, attività o servizi ad alto contenuto specialistico.
  2. La Città metropolitana assiste con proprie risorse e mezzi i Comuni e le loro associazioni nella definizione ed attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati alla gestione associata delle loro funzioni.
  3. Le attività di cui ai precedenti commi sono attivate e disciplinate, anche a favore di Comuni o loro associazioni confinanti con l’area metropolitana, attraverso apposita convenzione.

Art. 20
Delega di funzioni tra Città metropolitana e Comuni

1 La Città metropolitana di Venezia può delegare, mantenendone la titolarità, alcune delle proprie funzioni ai Comuni e loro Unioni.

2.   La convenzione attuativa della delega definisce:

a.   il periodo di tempo per il quale le funzioni sono trasferite;

b.   l’identificazione delle risorse umane, economiche e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni trasferite sulla base di standard di servizi e livelli di prestazioni amministrative predefiniti secondo il principio di adeguatezza;

c.   la data a partire dalla quale le funzioni trasferite saranno effettivamente esercitate, che dovrà coincidere con quella del trasferimento delle risorse preventivamente identificate per farvi fronte;

d.   le condizioni che i Comuni o le loro associazioni si impegnano a rispettare nell’esercizio delle funzioni delegate, i corrispondenti obblighi della Città metropolitana e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

e.   le modalità di vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate;

f.   disposizioni adeguate a consentire, in condizioni di reciprocità, l’accesso del Sindaco metropolitano o dei suoi incaricati ad ogni atto, documento o struttura organizzativa il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli accordi e degli obblighi reciproci.

3.   Ove siano riscontrabili oggettive economie di scala e razionalizzazioni, la Città metropolitana privilegia la delega di proprie funzioni a Comuni associati o a condizione che si associno.

4.   I Comuni, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni di cui ai precedenti commi, possono delegare proprie funzioni alla Città metropolitana.

Art. 21
Decentramento e avvalimento di uffici e personale

1.   La Città metropolitana di Venezia può istituire propri uffici decentrati presso uno o più Comuni del proprio territorio e viceversa.

2.   La Città metropolitana può avvalersi degli uffici e servizi dei Comuni o loro associazioni oppure costituire uffici comuni per esercitare attraverso di essi, pur mantenendone la titolarità, una o più delle proprie funzioni e viceversa.

3.   Le forme di collaborazione di cui ai precedenti commi sono regolate da apposita convenzione contenente le reciproche garanzie ed obblighi delle parti, da comunicare alla Conferenza metropolitana nella prima seduta utile.

Art. 22
Risoluzione e recesso dagli accordi, dalle convenzioni e dalle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni

1.   Le convenzioni regolanti le forme di collaborazione tra Città metropolitana di Venezia e i Comuni dell’area metropolitana e loro Unioni prevedono e disciplinano, tra le altre, le seguenti cause di risoluzione anticipata:

a.   per esaurimento od impossibilità di raggiungere lo scopo;

b.   a seguito di separazione dalla Città metropolitana;

c.   per recesso unilaterale o consensuale dei contraenti;

d.   per inadempimento di una delle parti.

2.   Il Sindaco metropolitano, prima di proporre al Consiglio metropolitano il recesso unilaterale dalla convenzione, comunica le relative motivazioni ai Comuni interessati, al fine di acquisire le loro valutazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento, e viceversa.

3.   Risoluzione e recesso, prima di essere deliberate dal Consiglio, sono comunicate ai componenti della Conferenza metropolitana.

Art. 23
Accordi esterni

1.   La Città metropolitana di Venezia può stipulare, con i Comuni esterni al suo territorio, singoli od associati, accordi finalizzati:

a.   alla creazione di forme stabili di reciproca consultazione;

b.   alla gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi fra loro.

2.   Agli accordi tra la Città metropolitana e i Comuni esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitano o su loro richiesta, anche Comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

3.   Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche forme di decentramento o il reciproco avvalimento di personale ed uffici.

4.   Gli accordi ed intese previste dai precedenti commi vengono realizzati nei modi e con le procedure di cui al presente Titolo, anche al fine di sperimentare la reciproca convenienza di far parte del territorio metropolitano.

5. La Città metropolitana, consapevole di essere parte di un più vasto sistema territoriale, favorisce la definizione con altri Enti istituzionali di accordi di programma finalizzati all’attuazione di interventi ad una scala superiore a quella del territorio metropolitano ed intende favorire l’attivazione di strumenti di confronto e raccordo con la Regione Veneto con riferimento a tematiche di interesse per il territorio metropolitano.

Titolo V
Istituzione e partecipazione in controllo ad agenzie, società ed altri enti

Art. 24
Istituzione e partecipazione in controllo ad agenzie, società ed altri enti

1.   La Città metropolitana di Venezia, ove necessario, può istituire agenzie, società ed altri enti, parteciparvi od avvalersene entro il perimetro dei propri compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti ed alle seguenti concorrenti condizioni:

a.   che tale modalità di esercizio sia espressamente individuata come potenzialmente più vantaggiosa rispetto all’esercizio in proprio e non adeguatamente realizzabile da enti, organismi o soggetti pubblici e privati già operanti;

b.   che le prestazioni ed i costi di esercizio delle società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico siano fissati in misura non superiore agli standard definiti da autorità od organismi indipendenti, ove esistenti ed aggiornati, e siano elementi costitutivi di piani finanziari in equilibrio con proiezione almeno triennale;

c.   che siano contestualmente approvati i criteri per la redazione del contratto di servizio o della convenzione regolante i rapporti con la Città metropolitana.

2.   La Città metropolitana può istituire agenzie, società ed altri enti, parteciparvi od avvalersene, anche per l’esercizio di funzioni delegate, purché tale possibilità venga espressamente prevista e regolata dall’ente delegante, con particolare riferimento alla definizione dei rapporti giuridici conseguenti in caso di dismissione, scioglimento o ritiro della delega.

3.   La Città metropolitana promuove l’accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali, anche allo scopo di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza.

Art. 25
Designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana

  1. La designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana di Venezia in agenzie, aziende speciali, consorzi, società ed altri enti avviene previo avviso pubblico, redatto sulla base degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio metropolitano.
  2. Le candidature sono sottoposte ad una istruttoria tecnica deputata a vagliarne i requisiti sulla base di criteri di onorabilità, competenza, professionalità, tali da garantirne l'autonomia nei confronti dell'ente proprietario, l'idoneità rispetto alla missione aziendale e ad indicare al Sindaco una rosa di nominativi ritenuti idonei, nell’ambito dei quali orientare la propria scelta, pur potendosene motivatamente discostare.
  3. Le designazioni, le nomine e le revoche sono comunicate dal Sindaco al Consiglio metropolitano nella sua prima seduta utile.
  4. Il Sindaco metropolitano è tenuto a revocare l’amministratore che versi in situazioni di conflitto di interessi con l’ente partecipato.

Titolo VI
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 26
Principi e criteri organizzativi

1.   Gli uffici e servizi della Città metropolitana di Venezia sono organizzati secondo apposito regolamento, ispirato a principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia, flessibilità, economicità e valorizzazione delle relazioni sindacali, riservando al Sindaco la definizione della macro organizzazione necessaria ad orientare l’azione strategica ed ai dirigenti la definizione di quella sottostante funzionale alla gestione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a.   la struttura amministrativa è configurata sulla base di apposito modello a matrice, che ne individua articolazione, principali funzioni e dotazione organica, con dimensionamento basato sulle competenze attribuite, nonché sulle risorse stanziate e sui piani, programmi, obiettivi e livelli di servizio deliberati;

b.   la matrice organizzativa si articola in:

i.   un Ufficio di Piano, dedicato a prevalenti attività di studio, consulenza, ricerca, direzione, supporto, programmazione, pianificazione e controllo, articolato in unità di secondo livello in base all’omogeneità delle competenze;

ii.   Aree funzionali, articolate, ove occorra, in unità di secondo livello contraddistinte da competenze più omogenee, sia di staff che dedicate all’erogazione di servizi all’utenza (line);

c.   l’attività dell’Ufficio di Piano è coordinata dal Direttore generale, con assunzione della responsabilità dei complessivi risultati. L’Ufficio di Piano può avere, in tutto od in parte, una propria dotazione organica, avvalersi, in tutto od in parte, di agenzie, società o altri enti controllati o convenzionati oppure del personale delle Aree, secondo le disposizioni del Direttore. Le unità di secondo livello all’interno dell’Ufficio di Piano sono affidate ai dirigenti, salvo quelle attribuite al Direttore, in quanto direttamente riferibili alle sue prerogative;

d.   al medesimo dirigente possono essere affidate sia più Aree che uno o più servizi dell’Ufficio di Piano. La direzione di una Area comporta anche quella di tutti i servizi eventualmente previsti al suo interno;

e.   il coordinamento tra le Aree e tra queste e l’Ufficio di Piano è garantito dal Direttore generale, con il supporto di apposito Comitato di coordinamento composto dai dirigenti. I dirigenti, invece, nel rapporto con i propri collaboratori, esercitano le proprie funzioni in base al principio gerarchico;

f.   i dipendenti esercitano la loro attività ispirandosi a valori di eticità, professionalità, orientamento al risultato piuttosto che al mero adempimento, e spirito di servizio nei confronti dei cittadini. Tali valori influenzano la loro selezione e valutazione premiale.

Art. 27
Incarichi amministrativi di vertice

1.   Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridica a favore degli organi della Città metropolitana, ed inoltre:

a.   è responsabile del controllo di legittimità e regolarità amministrativa dei provvedimenti, salvo che il Sindaco metropolitano decida altrimenti;

b.   è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo che il Sindaco metropolitano decida altrimenti;

c.   può essere incaricato della direzione delle strutture di staff aventi precipui compiti di consulenza ed assistenza amministrativa, di verifica e controllo;

d.   svolge, inoltre, le funzioni che lo Statuto riconosce al Direttore generale, nel caso in cui questi non venga nominato, salvo che il Sindaco non decida di affidarle ad altro dirigente;

e.   svolge, infine, tutte le altre funzioni, compatibili con il suo ruolo, che il Sindaco metropolitano ritenga di assegnargli;

f. per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di personale in dotazione alle Aree di staff, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2.   Il Sindaco metropolitano, su proposta del Segretario, nomina, tra i dirigenti di ruolo dell’ente, senza ulteriori compensi oltre a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria nel tempo vigente, un Vice segretario vicario, onde supportare il titolare nelle sue funzioni e sostituirlo nei casi di assenza ed impedimento, ed un Vice segretario supplente, in caso di assenza sia del titolare che del vicario.

3.   Il Direttore generale viene nominato dal Sindaco metropolitano sulla base di curriculum attestante il possesso di comprovata attitudine manageriale e di conoscenze ed esperienze utili al coordinamento delle attività di programmazione strategica e prescelto attraverso procedura di pubblica evidenza e comparativa, anche se non concorsuale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro, collaborazione o consulenza.

4.   Il contratto del Direttore si conclude di diritto alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano che lo ha nominato e prevede che possa da questi essere risolto in qualsiasi momento, ove valuti negativamente le sue prestazioni.

5.   Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

  1.  progetta il sistema della prestazione; configura, sulla base degli indirizzi del Sindaco metropolitano, gli indicatori e gli obiettivi strategici della prestazione organizzativa dell’ente; nell’ambito delle sue competenze è responsabile del loro raggiungimento e, a tal fine, definisce gli indicatori e gli obiettivi operativi della prestazione individuale dei dirigenti ed assiste l’organismo indipendente di valutazione nella relativa validazione, monitoraggio e valutazione;
  2.  coordina la redazione, aggiornamento e realizzazione del Piano Strategico Triennale; verifica la coerenza del Piano territoriale generale e di tutta la pianificazione di settore con le linee programmatiche del Piano strategico; sovrintende alla regolazione e gestione dei servizi; assiste il Sindaco metropolitano nella configurazione del Documento Unico di Programmazione, dei bilanci, del Piano esecutivo di gestione e approva il Piano degli Obiettivi; è responsabile del controllo strategico, gestionale e di qualità dei servizi;
  3.  sovrintende alle funzioni dei dirigenti, ne indirizza e coordina l’azione, esercitando il potere sostitutivo in caso di mancata conclusione dei procedimenti. In caso di grave inerzia o inadempienza dei dirigenti, il Direttore esercita sia il potere di avocazione che quello di revoca in sede di autotutela, previa diffida a procedere e valutazione delle eventuali controdeduzioni;
  4.  è responsabile del complessivo benessere organizzativo all’interno dell’ente ed, allo scopo, svolge apposite indagini conoscitive ed emana direttive per orientare di conseguenza i dirigenti.

Art. 28
Dirigenti ed altri responsabili

1.   Ai dirigenti e agli altri responsabili spettano le funzioni riconosciute loro dalla legge e dai contratti di lavoro. La loro selezione e valutazione premiale è orientata all’esercizio delle rispettive prerogative con alta professionalità, stile manageriale e cura del benessere organizzativo all’interno delle strutture loro affidate.

2.   Il Sindaco metropolitano conferisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed attributivi di responsabilità organizzative o provvedimentali attraverso procedura di pubblica evidenza e comparativa, anche se non concorsuale, salvo diverse disposizioni di legge. All’atto del conferimento devono essere esplicitati i riferimenti ed i criteri utilizzati per la rotazione nell’incarico affidato, o, in caso di conferma, le motivazioni per cui non è stata applicata.

3.   Gli incarichi dei dirigenti di ruolo scadono alla cessazione del Sindaco metropolitano che li ha conferiti, tuttavia proseguono in regime di proroga per i successivi centoventi giorni, a meno che il Sindaco subentrante non decida altrimenti.

4.   Il Sindaco metropolitano può disporre la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 29
Approvazione e revisione dello Statuto

1.   Lo Statuto metropolitano è approvato nei modi di legge. Le sue modifiche sono approvate negli stessi modi, su iniziativa:

a.   del Sindaco metropolitano;

b.   del Consiglio metropolitano;

c.   dei Consigli dei Comuni rappresentanti almeno un terzo della popolazione del territorio metropolitano;

d.   da almeno un quinto dei cittadini residenti nel territorio metropolitano, con le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione.

2.   Lo Statuto e le sue modifiche possono essere corredati da note esplicative e divulgative a favore di cittadini ed utenti.

3.   Con lo stesso procedimento previsto per le sue modifiche, lo Statuto può essere integrato da appositi protocolli interpretativi od applicativi, che ne assumono la medesima valenza e cogenza.

4.   La Città metropolitana approva il regolamento per la procedura di istituzione e riconoscimento delle nuove zone omogenee e la disciplina dei loro rapporti con i propri organi ed uffici, quello sulla partecipazione e la Carta dei Valori, rispettivamente previsti ai precedenti articoli 2 e 5, entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto; gli altri regolamenti ed i piani dal medesimo previsti sono adottati entro i successivi sei mesi.

5. Nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme.

Art. 30
Entrata in vigore

1.   Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sull'albo pretorio on line della Città metropolitana ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.   Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line della Città metropolitana.

3. Una volta entrato in vigore, lo Statuto viene inviato ai Comuni della Città metropolitana, alle loro associazioni ed enti controllati e partecipati, per essere pubblicato nei rispettivi siti istituzionali.

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