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Bur n. 101 del 23 ottobre 2015


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

Decreto n. 19 del 19 agosto 2015

Comune di Castelguglielmo (Ro). Revoca del contributo assegnato alla Signora Alda Tosini - Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M - CUP: J75C14000750008.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

  • con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
  • con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, come convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012, n. 122 lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
  • successivamente l’art. 6, comma 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
  • l’art. 7, comma 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n. 164 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2015;
  • l’art. 13, comma 01 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 come convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016;
  • i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall’art. 67–septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • l’art. 1, commi 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
  • i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, comma 1 della citata legge;
  • l’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
  • l’art. 2, comma 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto “sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate”.

Considerato che:

  • l’art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall’art. 2-bis, comma 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e in particolare al comma 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
  • i successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 3 dettano precise disposizioni in merito alle modalità di accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione, alle modalità di erogazione del saldo dei contributi e alle fasi di attuazione degli interventi di recupero;
  • l’art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

Atteso che:

  • ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5 del D.L. n. 95/2012 in data 4 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto recante criteri e modalità di attuazione per l’accesso ai finanziamenti bancari agevolati, erogati attraverso i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nel territorio e assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 6.000 milioni di Euro, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;
  • con riferimento alla ripartizione delle risorse in questione, l’art. 2, comma 1 del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre 2012 ha assegnato a favore della Regione del Veneto lo 0,4% delle medesime risorse (pari a Euro 24.000.000,00) da destinare per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione sia di immobili di edilizia abitativa che ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all’attività, ivi inclusi impianti e macchinari.

Tenuto conto che:

  • con Ordinanza commissariale n. 4 del ­­17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 120) ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, sono state delegate le funzioni relative
  • all’accettazione delle domande presentate dai soggetti richiedenti il contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012;
  • alla verifica e all’istruttoria delle domande presentate, ivi inclusa l’eventuale richiesta e valutazione di integrazione della documentazione presentata;
  • ai controlli sulle domande di contributo e relativa documentazione da produrre;
  • all’eventuale rigetto delle domande presentate per gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione o per mancata esecuzione nei termini previsti degli interventi;
  • all’accettazione delle eventuali rinunce di contributo richiesto;
  • all’adozione di specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica della relativa determinazione al soggetto richiedente, all’istituto di credito prescelto e al Commissario delegato;
  • alla ricezione della documentazione afferente a tali procedimenti;
  • all’approvazione della dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore;
  • all’accertamento di eventuali periodi di sospensione degli interventi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori;
  • ai controlli sull’esecuzione degli interventi stessi;
  • con Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 121) e s.m.i. sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
  • con Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 13 maggio 2013, Registro 1, Foglio 169) e s.m.i. sono stati determinati i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino e di ricostruzione degli immobili ad uso produttivo danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012;
  • con Ordinanze commissariali n. 5/2013 e n. 6/2013 è stata attribuita ai Comuni la competenza in merito all’autorizzazione all’erogazione del contributo in relazione allo stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.

Considerato in particolare che:

  • con riferimento alla posizione della Signora Alda Tosini (Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M):
  • in data 31 dicembre 2013 la medesima ha presentato al Comune di Castelguglielmo (Ro) domanda di contributo per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobile di edilizia abitativa danneggiato a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, secondo le disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.;
  • con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelguglielmo (Ro) n. 60 del 20 marzo 2014, l’istanza della Signora Alda Tosini è stata dichiarata ammissibile per l’importo di Euro 43.160,00;
  • conseguentemente, con Ordinanza commissariale n. 9 del 17 aprile 2014 (pubblicata sul BUR n. 77 dell’8 agosto 2014), sulla base dell’istruttoria svolta dal Comune di Castelguglielmo (Ro) è stata riconosciuta la copertura finanziaria di Euro 43.160,00 a favore della domanda di contributo presentata dalla Signora Alda Tosini;
  • con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelguglielmo (Ro) n. 109 del 15 maggio 2014 è stato dichiarato ammesso il contributo di Euro 43.160,00 a favore della Signora Alda Tosini;
  • in data 20 giugno 2014 la Signora Alda Tosini ha presentato al Comune di Castelguglielmo (Ro) osservazioni in merito alla determinazione del contributo ammesso di Euro 43.160,00;
  • con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelguglielmo (Ro) n. 193 del 7 agosto 2014, acquisita al protocollo generale della Struttura Commissariale in data 8 agosto 2014 al n. 340980, in seguito a rivalutazione della posizione e a parziale accoglimento delle osservazioni presentate, il contributo ammissibile è stato aumentato a Euro 157.284,00;
  • successivamente, con Ordinanza commissariale n. 35 dell’8 agosto 2014 (pubblicata sul BUR n. 82 del 22 agosto 2014), sulla base della nuova istruttoria svolta dal Comune di Castelguglielmo (Ro) è stata riconosciuta la copertura finanziaria di Euro 157.284,00 a favore della domanda di contributo presentata dalla Signora Alda Tosini;
  • con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelguglielmo (Ro) n. 201 del 21 agosto 2014 è stato dichiarato ammesso il contributo di Euro 157.284,00 a favore della Signora Alda Tosini.

Dato atto che:

  • con nota commissariale in data 9 dicembre 2014, prot. n. 527307, per sopraggiunti elementi da valutare, è stato richiesto al Sindaco del Comune di Castelguglielmo (Ro) di sospendere la procedura di concessione di contributo in relazione alla posizione della Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M - CUP: J75C14000750008;
  • con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelguglielmo (Ro) n. 326 del 12 dicembre 2014 è stata disposta la conseguente sospensione della procedura di concessione del contributo a favore della Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M;
  • con Decreto commissariale n. 4 del 10 aprile 2015 il Commissario delegato ha proceduto ad avocare le funzioni attribuite con Ordinanza commissariale n. 4 del ­­17 aprile 2013 al Sindaco del Comune di Castelguglielmo (Ro) in relazione alla domanda di contributo della Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M, disponendo l’acquisizione di tutta la relativa documentazione presso il Comune di Castelguglielmo.

Atteso che:

  • con nota del 17 aprile 2015, prot. n. 163214 il Commissario delegato ha provveduto a costituire un Gruppo di Lavoro, composto da varie professionalità dal profilo tecnico-specialistico, per supportare il Commissario delegato nell’azione di verifica e di superamento delle problematiche emerse;
  • il Gruppo di Lavoro è risultato composto dall’ing. Stefano Talato - Direttore Sezione Lavori Pubblici e componente della Struttura commissariale “SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE, dall’ing. Alessandro De Sabbata - Direttore Sezione Sicurezza e Qualità e componente della Struttura commissariale “SETTORE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI”, dall’arch. Bruno Berto – Dirigente Settore Urbanistica attuativa c/o Sezione Urbanistica (esperto) e dall’avv. Antonio Bovo – Direzione del Presidente (specialista).

Richiamato in particolare che:

  • ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.
  • i contributi sono riconosciuti per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell’entità dei danni subiti e convenzionalmente accertati,
  • sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi sismici verificatisi
  • e la quantificazione del contributo spettante è calcolata in percentuale sul costo connesso al danno subito da ciascun richiedente, secondo le modalità contenute nei successivi articoli;
  • ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.
  • per abitazione a titolo principale si intende quella ove, al verificarsi degli eventi sismici del mese di maggio 2012, dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, così come definito dal Protocollo del 4 ottobre 2012;
  • ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.
  • per superficie complessiva si intende la superficie utile dell’unita immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo dell’unita immobiliare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle tramezze;
  • per pertinenza si intendono le opere edilizie di modeste dimensioni all’interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice civile art. 817 e D.P.R. n. 380/2001). Nell’ambito delle pertinenze il costo convenzionale della superficie in Euro/mq di cui al comma 1 dell’art. 5 è ridotto della metà;
  • ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.

- le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo con le modalità e nelle percentuali di cui all’art. 5 anche le pertinenze danneggiate, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale e di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo;

  • ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.

- per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di 2 anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione e di miglioramento sismico, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Preso atto che:

  • all’esito dell’esame e dell’istruttoria della domanda di contributo presentata dalla Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M, svolte dalla Struttura commissariale e dal Gruppo di Lavoro suindicato sulla base del Decreto commissariale n. 4/2015, si rileva il mancato rispetto delle seguenti disposizioni dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.:
    • art. 2, comma 1 – Individuazione dei beneficiari del contributo - la domanda di contributo è stata presentata dalla Signora Alda Tosini. In realtà avrebbe dovuto essere presentata anche dal Signor Giorgio Grassia comproprietario, indicando in modo chiaro la comproprietà dell’immobile in questione;
    • art. 3, commi 1, 2 e 3 – Oggetto e natura del contributo - la domanda di contributo è relativa a interventi di riparazione di un immobile che dovrebbe configurarsi quale pertinenza all’abitazione principale. In realtà dalla perizia giurata, quale documento dal quale si deve evincere l’individuazione del bene oggetto dell’intervento, la natura e l’entità del danno e la descrizione della fondatezza del nesso di causalità con gli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, emerge che l’immobile in alcune ipotesi viene definito magazzino (a pag. 1, punto 2 della Perizia giurata), in altre ricovero attrezzi agricoli (TAV 2 Elaborati grafici) e in altri punti ancora viene individuato con numerazione civica diversa, n. 193 (nella Relazione ai calcoli strutturali TAV D). Inoltre la Perizia giurata fa riferimento a interventi che trasformano il manufatto in un immobile ad uso abitativo. Ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i. il contributo invece può essere concesso solo per immobili destinati ad abitazione principale e relativa pertinenza, intesa come opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice civile art. 817 e D.P.R. n. 380/2001). Inoltre a pag. 2, punto 3 della Perizia giurata è genericamente dichiarata la “vetustà dei componenti laterizi” del manufatto oggetto di richiesta;
    • art. 4, commi 1, 2 e 3 – Criteri di ammissibilità del costo connesso al danno - oltre a quanto già riportato al precedente punto, si aggiungono le valutazioni afferenti alla Sezione 4 della Scheda AeDES, prodotta nell’Allegato “C” alla Perizia giurata, ove è stato eseguito l’annullamento di alcune voci relative ai “Danni al Elementi Strutturali”; in particolare l’annullamento riguarda i punti 2 (Solai), 3 (Scale), 4 (Copertura) e 5 (Tamponature-tramezzi);
    • art. 5, comma 4 - Criteri di determinazione del costo ammissibile connesso al danno - risulta non rispettato quanto previsto dall’art. 5 comma 4 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i. atteso che il manufatto risulta essere già all’atto della presentazione della domanda di contributo “unità collabente”, cioè un rudere, privo per definizione di qualsiasi utile destinazione, non potendo quindi formare oggetto di concessione di alcun contributo secondo le disposizioni normative e commissariali sopra riportate;
    • art. 6, comma 4 – Determinazione del contributo concedibile - per le motivazioni sopra esposte risulta comunque non rispettata anche la disposizione di cui all’art. 6, comma 4 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.

Verificato che:

  • dall’esame della documentazione acquisita dal Comune di Castelguglielmo (Ro) emerge che la domanda di contributo presentata dalla Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M non rispetta le disposizioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 5/2013 e s.m.i., in particolare quelle di cui:
    • all’art. 2, comma 1 – Individuazione dei beneficiari del contributo;
    • all’art. 3, commi 1, 2 e 3 – Oggetto e natura del contributo;
    • all’art. 4, commi 1, 2 e 3 – Criteri di ammissibilità del costo connesso al danno;
    • all’art. 5, comma 4 - Criteri di determinazione del costo ammissibile connesso al danno;
    • all’art. 6, comma 4 – Determinazione del contributo concedibile;
  • dalla documentazione esaminata, ed in particolare dalla Perizia giurata e più precisamente dall’Allegato “A” – Visura storica, rilasciato dall’Agenzia del Territorio nell’anno 2006, emerge la circostanza, ampiamente verificata, che l’immobile all’atto della domanda già risultava essere “unità collabente”, cioè un rudere, privo per definizione di qualsiasi utile destinazione, che non può quindi formare oggetto di concessione di alcun contributo secondo le disposizioni normative e commissariali sopra riportate;
  • le successive verifiche documentali svolte dalla Struttura commissariale e dal Gruppo di Lavoro hanno confermato che per il manufatto oggetto di richiesta (rectius, unità collabente) non può essere dichiarato concedibile alcun contributo ai sensi del Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 e dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.;
  • dalla Perizia giurata si deduce inoltre che l’intervento di riparazione oggetto del contributo in realtà comporta la trasformazione del manufatto (unità collabente) in un immobile ad uso abitativo, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 s.m.i. che ha come unico obiettivo quello di recuperare l’agibilità e la funzionalità dell’immobile danneggiato dall’eventi sismico del mese di maggio 2012 e di incrementarne il miglioramento sismico.

Richiamata:

  • la nota del Commissario delegato del 14 maggio 2015, prot. n. 203060 indirizzata alla Signora Tosini Alda – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M con la quale, sulla base degli elementi verificati, è stato dato avvio al procedimento di revoca del contributo (notificata a mezzo Raccomandata A/R in data 22 maggio 2015).

Vista:

  • la comunicazione della Signora Tosini Alda – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M del 16 giugno 2015, acquisita al protocollo generale del Commissario delegato in data 22 giugno 2015 al n. 257630 contenente le osservazioni e le controdeduzioni alla nota commissariale del 14 maggio 2015, prot. n. 203060.

Verificato che:

  • dall’esame e dall’istruttoria della nuova documentazione presentata dalla Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M, svolte dalla Struttura commissariale e dal Gruppo di Lavoro suindicato sulla base del Decreto commissariale n. 4/2015, si osserva quanto segue:
    • le osservazioni e le controdeduzioni presentate non apportano elementi di valutazione utili e sufficienti al superamento delle questioni sollevate dall’avvio del procedimento di revoca del contributo di cui trattasi;
    • con riferimento alle singole contestazioni di cui al citato avvio del procedimento di revoca del contributo, le controdeduzioni trasmesse:
  1. con riferimento all’individuazione dei beneficiari del contributo, pur risultando un elemento sanabile, non consentono di ritenere superata la questione circa la corretta modalità di presentazione della domanda di contributo;
  2. con riferimento all’oggetto e alla natura del contributo, non è superata la questione circa la corretta individuazione del manufatto in questione quale pertinenza dell’abitazione principale. Al contrario emerge che tale manufatto potrebbe essere considerato pertinenza al mapp. 526, che è diverso e distinto dal mappale in cui ricade appunto l’abitazione principale del soggetto richiedente il contributo (mapp. 126);
  3. con riferimento ai criteri di determinazione del costo ammissibile connesso al danno, è affermata l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e recupero del manufatto (collabente), senza che ne sia data la minima indicazione, descrizione, quantificazione economica, nonché prova della spesa sostenuta e autorizzata e del conseguente e relativo recupero del manufatto. Pertanto le più volte richiamate foto ottenute dagli archivi informativi di “Google Earth”, oltre a non poter essere considerate in alcun modo prove attestanti la consistenza del manufatto in epoca anteriore ai noti eventi sismici, di fatto non consentono di evincere in alcun modo non solo le presunte lavorazioni eseguite ma neanche l’eventuale storico momento in cui queste fossero state poste in essere;
  4. con riferimento ai criteri di ammissibilità del costo connesso al danno, non risultano esserci nuovi elementi utili di valutazione rispetto a quanto già osservato in precedenza;
  5. con riferimento alla destinazione d’uso dell’immobile, si deve necessariamente precisare che il contributo eventualmente concedibile ai sensi delle disposizioni di cui all’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i. è finalizzato all’esecuzione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dello status quo ante e non in ragione della previsione di destinazione degli strumenti urbanistici di settore, fermo il rispetto della disposizione di cui all’art. 16 dell’Ordinanza commissariale n. 5/2013 e s.m.i.

Considerato che:

  • in ragione della normativa che disciplina il recupero degli immobili danneggiati dal sisma nel mese di maggio 2012 e della finalità dei contributi concessi per il recupero degli immobili destinati ad edilizia abitativa, si ritiene che il contributo riconosciuto alla Signora Tosini Alda risulta invece essere destinato
    • ad immobile che in luogo di costituire una pertinenza “legata da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale”, di fatto, risulta essere un’ “unità collabente”, cioè un rudere, privo per definizione di qualsiasi utile destinazione;
    • ad immobile che da unità collabente (cioè un rudere) è destinato a diventare un immobile ad uso abitativo, dai costi esorbitanti e sproporzionati rispetto al suo reale valore (il computo metrico estimativo comprende lavori per Euro 198.165,29 e un costo totale complessivo pari a Euro 244.125,03).

Preso atto che:

  • nel frattempo non si è proceduto a dare corso ad alcuna liquidazione a favore della Signora Tosini Alda – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M e che la procedura concessoria risulta essere sospesa dal 9 dicembre 2014.

Visto:

  • la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
  • il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
  • il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
  • il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
  • il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  • il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  • la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno - Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
  • le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all’Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 relativa all’Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
  • il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
  • il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
  • la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  • il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11;
  • il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013;
  • il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
  • l’art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
  • la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
  • le precedenti Ordinanze e Decreti commissariali;
  • le risultanze istruttorie del Gruppo di Lavoro dell’8 maggio 2015 e del 3 luglio 2015

DISPONE

Art. 1
(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(Revoca del contributo)

  1. La domanda di contributo presentata dalla Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M non rispetta le disposizioni contenute all’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 e s.m.i., in quanto
  1. l’immobile oggetto di contribuzione in luogo di costituire una pertinenza “legata da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale”, come verificato da Visura storica rilasciata dall’Agenzia del Territorio nell’anno 2006, risultava all’atto della domanda essere un’ “unità collabente”, cioè un rudere, privo per definizione di qualsiasi utile destinazione,
  2. l’immobile da unità collabente prevede la sua trasformazione in un immobile ad uso abitativo.
    1. La domanda inoltre non rispetta le disposizioni contenute
    2. all’art. 4, commi 1, 2 e 3 – Criteri di ammissibilità del costo connesso al danno;
    3. all’art. 5, comma 4 - Criteri di determinazione del costo ammissibile connesso al danno;
    4. all’art. 6, comma 4 – Determinazione del contributo concedibile;
    5. all’art. 10, comma 1 – Obblighi a carico dei beneficiari del contributo.

3. L’osservanza di tali disposizioni conduce alla declaratoria di inammissibilità della domanda di contributo presentata dalla Signora Alda Tosini per mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3, all’art. 4, commi 1, 2 e 3, all’art. 5, comma 4, all’art. 6, comma 4 e all’art. 10, comma 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 e s.m.i.

4. Il contributo assegnato alla Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M - CUP: J75C14000750008, pari a Euro 157.284,00 viene pertanto revocato.

Art. 3
(Ricorso)

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso ovvero al Presidente della Repubblica nel termine 120 giorni.

Art. 4
(Notifica)

Il presente provvedimento viene notificato alla Signora Alda Tosini – Codice fiscale: TSNLDA61M54E522M, al Comune di Castelguglielmo (Ro) e all’Istituto bancario prescelto.

Art. 5
(Pubblicazione)

Il presente decreto commissariale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

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