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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 64 del 26 giugno 2015


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI VENEZIA (VENEZIA)

Comunicato di avvenuta approvazione della deliberazione n. 53 del 2 Aprile 2015 da parte del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Approvazione dell'elenco delle strade d'uso pubblico di competenza comunale della terraferma veneziana.

In ottemperanza ai prescritti adempimenti di cui all’art. 2. del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 recante il “Nuovo Codice della Strada” ed art. 2. del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, inerente al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada”; nonché in esecuzione di quanto disposto a seguito dell’art. 94, comma 2 della Legge Regionale del 13 aprile 2001 n. 1 sulla delega alle Province e ai Comuni delle funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade di rispettiva competenza e ai sensi del DGR del Veneto n. 2042 del 03 agosto 2001, relativamente alla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Precisato che la deliberazione n. 53 del 2 aprile 2015 che approva l’elenco delle strade di uso pubblico è stata pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Venezia il 21 aprile 2015 per la prescritta pubblicazione e che è quindi esecutiva dal 2 maggio 2015;

Dato atto che l’efficacia dichiarativa della demanialità e pubblicità delle strade della Terraferma del Comune di Venezia, con effetti di legge fino a prova contraria, insite nello stesso provvedimento di classificazione, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR del 16 dicembre 1995 n. 495, decorre dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Precisato inoltre che fino a tale momento rimane in vigore la clausola di salvaguardia di cui al punto 11 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 gennaio 2013;

Il Comune di Venezia, a mezzo del presente comunicato strutturato in conformità al provvedimento in questione e secondo le argomentazioni in questo contenute, informa che;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell’Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

Premesso che:

  • con deliberazione n. 8 del 28 gennaio 2013 il Consiglio Comunale ha adottato l’elenco delle strade d’uso pubblico di competenza comunale della terraferma veneziana;
  • tale provvedimento consiliare di adozione dell’impianto stradale comunale della terraferma, tra l’altro, disponeva, in sintesi: l’inquadramento storico degli atti e del processo giuridico-legislativo riguardante le demanialità stradali; la trattazione delle varie superfici che, alternativamente a seconda dei casi, compongono le strade d’uso pubblico di competenza comunale; la definizione dell’ambito giuridico della «tutela amministrativa», quale «competenza in capo all’Amministrazione Comunale, a prescindere dall’assetto proprietario;

Considerato che l’impianto stradale adottato è costituito da: strade dell’impianto “originario” (riferite al Catasto Terreni del 1930); superfici stradali formalmente acquisite al Demanio stradale comunale; strade assoggettate in quanto già dichiarate d’uso pubblico e assoggettabili in quanto, in riferimento alla consolidata giurisprudenza, v'è riconosciuto e ravvisabile l'uso pubblico; strade a fondo cieco proposte dalle Municipalità in considerazione della loro rilevanza d’interesse pubblico perché a servizio di zone ad alta densità abitativa, caratterizzanti alcuni ambiti della terraferma;

Tenuto anche conto:

  • relativamente alle strade a vicolo cieco, degli indirizzi della recente giurisprudenza;
  • della marcata differenza nello sviluppo storico della rete stradale della terraferma tra Mestre e Marghera, caratterizzata da una struttura reticolare e quella di Favaro e Chirignago-Zelarino, quest’ultima sviluppatasi principalmente con strutture elementari “a pettine” a partire dalle arterie “storiche” principali;
  • della condotta dell’Amministrazione Comunale degli ultimi decenni, diretta a non tralasciare quella parte di rete viaria sulla quale vige una “datata” incertezza giuridica, dove l’applicazione dei soli criteri della consolidata giurisprudenza lascerebbe priva di tutela amministrativa gran parte delle stesse strade;

Ricordato, al riguardo, che si è scelto di seguire, attraverso un processo partecipato e istituzionalizzato un’innovativa procedura amministrativa mutuata dalla procedura urbanistica per l’approvazione della relativa strumentazione;

Vista l’esigenza di uniformare l’impianto stradale da adottare, così come istruire le stesse controdeduzioni alle eventuali osservazioni, in conformità con i criteri sintomatici e circostanze sostanziali dettati dalla consolidata giurisprudenza, nonché, per quelle superfici stradali interne al centro abitato da assoggettare all’uso pubblico, con le caratteristiche indefettibili e circostanze integrative sempre formulate nel citato provvedimento di adozione;

Dato atto che l’ufficio ha dato attuazione al mandato consegnato con il precedente provvedimento di adozione, analizzando il contesto urbano nel quale si articolano i vari enti viari, al fine ultimo di riconoscere e confrontare le diverse situazioni;

Rilevato puntualmente che sono pervenute 365 osservazioni;

Visto inoltre che, alla luce della richiamata attività istruttoria, l’originario DataBase_STRADE, già descritto nel provvedimento del 28 gennaio 2013, è stato ulteriormente implementato, catalogando e registrando tutte le osservazioni pervenute e traducendo gli esiti delle relative controdeduzioni e delle stesse verifiche supplettive d’ufficio, formatisi secondo apposite matrici analitiche, sull’impianto stradale precedentemente adottato;

Dato atto che lo stesso ufficio ha relazionato sulla sopra descritta attività istruttoria dettagliandone puntualmente gli esiti negli allegati denominati “Relazione tecnica di controdeduzioni alle osservazioni” e “Relazione tecnica sugli esiti delle verifiche supplettive d’ufficio”;

Ritenuto opportuno che:

  • i citati elementi sottesi alla valutazione dell’uso pubblico delle varie superfici stradali (già formulati nei criteri sintomatici, nelle circostanze sostanziale, nelle caratteristiche indefettibili e nelle circostanze integrative e organicamente disposti con la richiamata Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28 gennaio 2013) debbano continuare ad orientare il comportamento decisionale e operativo dell’Amministrazione Comunale relativamente al carattere comunale di dette superfici;
  • di conseguenza al naturale sviluppo urbano del territorio amministrato, l’elenco in argomento” debba essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni, attraverso una gestione dinamica e puntuale dello stesso;

Ricordato che:

  • l’esercizio della tutela amministrativa su tutte le strade di competenza comunale costituisce una specifica funzione istituzionale dell’ente, fatti salvi poteri e obblighi diversamente disciplinati a seguito di atti sottoscritti o adottati dall’Amministrazione Comunale, di disposizioni normative, giudiziali o in forza di regimi consortili;
  • la presente deliberazione costituisce presupposto per l’acquisizione, laddove se ne viene a determinare la necessità, ovvero per la dismissione di quelle superfici che, rispettivamente, in base alla valutazione espressa con il presente provvedimento presentino o cessino di presentare interesse all’uso pubblico ai fini della loro qualificazione come strade comunali;

Considerato ancora che, l’attività di gestione dinamica e puntuale dell’elenco, ad eccezione delle fattispecie già normate, possa essere affidata, a seconda dei casi e in conformità con quanto descritto nel presente provvedimento, alla Giunta Comunale o all’ufficio

Ricordato che, relativamente a eventuali revisioni dell’elenco per aree territoriali o in merito a pronunciamenti di carattere derogatorio rispetto ai presupposti di pubblicità degli enti viari, deve esprimersi solo ed esclusivamente il Consiglio Comunale;

Ritenuto inoltre che, per le fattispecie degli enti viari a fondo cieco oggetto di istanze conflittuali di cittadini, di vicinali o poderali a servizio esclusivo di ampie lottizzazioni residenziali esterne all’ambito urbano, o per tratti d’accesso funzionale a strutture dei servizi pubblici comunali pur non attinenti a siti o opere di fruizione collettiva, analogamente ai casi contemplati dal Decreto Luogotenenziale n. 1446 del 1 settembre 1918 in materia di consorzi stradali, l’Amministrazione possa sottoscrivere i relativi atti consortili solo quando la maggioranza degli aventi titolo, secondo quota parte delle superfici stradali interessate, esprima formalmente tale volontà;

Ricordato, così come precisato nella deliberazione n. 8/2013, che:

  • la presente deliberazione non è idonea a riformulare i cosiddetti “indici di edificabilità”, in quanto definiti dalla strumentazione urbanistica vigente;
  • resta inteso il rispetto, laddove introdotto dalla modifica della ragione giuridica della viabilità, del parametro urbanistico della “distanza dalla strade”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 28/1/2013, che demandava a successivo provvedimento consiliare l’approvazione dell’elenco delle strade d’uso pubblico di competenza comunale, previa valutazione di tutta l’attività istruttoria eseguita, rinviando in questa sede anche gli adempimenti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 495/1992;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 28/3/2013, relativamente alle definizione dei “Centri Abitati”, approvata ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

tra l’atro, ha deliberato, quanto sotto riportato, ovvero:

Ribadire che:

  • tutte le strade comunali che formavano la struttura viaria originaria sono da considerarsi di proprietà del Comune di Venezia in ragione dell’inquadramento storico, degli atti e del processo giuridico-legislativo già indicati nelle premesse della Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28 gennaio 2013;
  • le vicinali rappresentate e intitolate con l’omologa dicitura nelle mappe catastali dell’impianto del Catasto Italiano del 1930, devono considerarsi comunque sottoposte alla tutela amministrativa del Comune di Venezia, fatti salvi i diritti nel frattempo eventualmente acquisiti da terzi;

Stabilire che le superfici che compongono le strade d’uso pubblico di competenza comunale debbano comprendere, a seconda dei casi: la carreggiata; le banchine; le pertinenze stradali ancorché ricadenti su particelle catastali (le quali possono a loro volta comprendere: marciapiedi, con esclusione dei portici non “storici” dove il transito è da considerarsi semplicemente tollerato; piste ciclabili; aree di sosta o parcheggio a raso e in allineamento; aree di continuità in prossimità delle intersezioni); le aree accessorie purché acquisite dall’Amministrazione Comunale; le scarpate dei fossati contigue alla superficie stradale pubblica (ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 285/1992); tutti gli impianti e i manufatti funzionali al mantenimento in sicurezza della circolazione viaria; altre superfici destinate a parcheggio a raso non intercluso, quando siano specificatamente denominate nella toponomastica comunale e presentino un interesse pubblico; ogni altra superficie già dichiarata pubblica;

Stabilire altresì che non facciano parte della superficie stradale d’uso pubblico di competenza comunale, rilevante ai fini del presente provvedimento: le aree d’accesso a lotti frontisti; i viottoli, i camminamenti e le piste ciclabili per i tratti ove si discostano dalla contiguità con la superficie stradale pubblica; le aree di rifornimento di carburante; ogni altra area aperta sulla superficie stradale pubblica e non d’interesse viario;

Approvare, per le motivazioni esposte in premessa e quale risultato della procedura partecipativa adottata con deliberazione consiliare n. 8/2013, l’elenco delle strade d’uso pubblico di competenza comunale, così come rappresentate nella documentazione grafica;

Disporre che le eventuali puntuali modifiche e/o integrazioni all’elenco approvato con il presente provvedimento, fatte salve le procedure relative a fattispecie già normate, in conformità con tutti gli elementi sottesi alla valutazione dell’uso pubblico degli enti viari, possano essere affidate, a seconda dei casi, alla Giunta Comunale o all’ufficio,:

Riservare al Consiglio Comunale ogni eventuale revisione dell’elenco per aree territoriali così come gli eventuali pronunciamenti di carattere derogatorio rispetto ai presupposti di pubblicità degli enti viari;

Dare atto che la presente deliberazione costituisce presupposto per l’acquisizione, laddove se ne viene a determinare la necessità, ovvero per la dismissione di quelle superfici che cessino di presentare interesse all’uso pubblico ai fini della loro qualificazione come strade comunali;

Stabilire ancora che:

  • in relazione alle fattispecie degli enti viari a fondo cieco che siano oggetto di istanze conflittuali, ovvero a servizio esclusivo di ampie lottizzazioni residenziali esterne all’ambito urbano, oppure funzionali a strutture dei servizi pubblici comunali pur non attinenti a siti o opere di fruizione collettiva, l’Amministrazione Comunale, analogamente ai casi contemplati dal Decreto Luogotenenziale n. 1446 del 1 settembre 1918 in materia di consorzi stradali, possa sottoscrivere i relativi atti consortili solo quando la maggioranza degli aventi titolo, secondo quota parte delle superfici stradali interessate, esprima formalmente tale volontà;
  • la presente deliberazione non è idonea a riformulare i cosiddetti “indici di edificabilità”, in quanto definiti dalla strumentazione urbanistica vigente;
  • resta inteso il rispetto, laddove introdotto dalla modifica della ragione giuridica della viabilità, del parametro urbanistico della “distanza dalla strade”;

Dare mandato alla Direzione Patrimonio di provvedere alla gestione dinamica dell’elenco delle strade d’uso pubblico di competenza comunale adottato con il presente provvedimento, traducendo tale attività su supporto informatico, aggiornando e pubblicando le versioni dell’elenco e relativi elaborati grafici sul sito del Comune di Venezia.

Dovuta informativa verrà trasmessa, ai sensi dell’art. 226 del D.lgs. del 30 aprile 1992 n. 285, all’Archivio Nazionale delle Strade.

NB - il provvedimento oggetto della presente comunicazione è visionabile, in forma integrale, all’indirizzo: https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-consiglio (digitando 53 o “strade” nella casella di ricerca) - la pubblicazione del precedente provvedimento di adozione, oltre che all’indirizzo sopra indicato, è pure visionabile, nell’originaria pubblicazione, alla pagina web: http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/62375

Il Commissario straordinario Vittorio Zappalorto

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