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Bur n. 50 del 22 maggio 2015


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto esproprio n. 497 del 04 maggio 2015 - Prot. VE 11133 del 05 maggio 2015

ATTO di ACQUISIZIONE Art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - S.P. 635 "Del Passo di S. Ubaldo" - Collegamento viario tra i comuni di Sedico e Trichiana.

ATTO di ACQUISIZIONE

Art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Decreto n° Reg. 497

L’anno 2015, il giorno 04 del mese di MAGGIO, nella Sede di Veneto Strade S.p.A. con sede in Via Baseggio 5, Venezia, (titolata all’esercizio dell’attività espropriativa, a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento espropriativo, in forza della Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. del 23/02/2008, registrata a Belluno al n. 716 serie 3^ in data 06/03/2008, - Art. 15)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

VISTO

•      il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal DLgs 27/12/2002 n. 302 e s.m.i.;

•      l’articolo 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

•      il progetto definitivo dei lavori datato 19/06/2003, approvato da questa Autorità con disposizione di approvazione di Progetto Definitivo n. 9623 in data 01/08/2003, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera con efficacia dalla data del 01/08/2003 stabilendo in anni cinque il termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione e, quindi, con scadenza al 30/07/2008;

•      il Decreto motivato n. 10787/04 del 04/08/2004 con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza dei cespiti;

•      che Veneto Strade, a norma di legge, e come disposto dal summenzionato Decreto, ha provveduto alle immissioni in possesso con contestuale redazione degli stati di consistenza dei beni necessari alla realizzazione dell’opera pubblica;

•      che il terreno sito nel Comune di Sedico, urbanisticamente riportato in zona di Viabilità Pubblica, censito al catasto Terreni al Foglio n. 51 mappale 907 (ex 895, ex 664) di proprietà della società Veran S.a.s. di Francavilla Luigi con sede in Agordo (BL) C.F. 01089820250, è stato oggetto della suindicata occupazione in data 01/09/2004, per complessivi mq 250;

•      che è intervenuta, con la realizzazione dell’opera in narrativa ultimata il 25/09/2007, la radicale trasformazione dei fondi con l’irreversibile sua destinazione all’uso pubblico, e la contestuale apertura al traffico;

•      che i termini dell’efficacia della pubblica utilità dell’opera, in virtù della proroga concessa con Atto dell’Amministratore Delegato di Veneto Strade S.p.A. num. 5686/08 di prot. del 07/07/2008, venivano a scadere in data 02/07/2010;

•      che, conseguentemente alla scadenza del termine di occupazione d’urgenza del 02/07/2010, la procedura espropriativa non si è conclusa con l’emissione del Decreto di Esproprio;

•      che tali fatti non sono imputabili a responsabilità dirette dipendenti dalla volontà degli attuali sottoscrittori del presente atto;

•      che, in seguito alla redazione del frazionamento (prot. n. 18397 del 28/02/2008 approvato dall’Agenzia del Territorio di Belluno) delle aree interessate dall’esecuzione dei lavori sopra indicati, il terreno sopra menzionato è stato diviso nei mappali n. 894 (ex 664a), 895 (ex 664b) rispettivamente di mq 1250 e mq 250 e successivamente quest’ultimo variato nel numero 907 con tabella di variazione n. 99588 del 27/06/2008 e diventato Ente Urbano, censito al Catasto Fabbricati al foglio 51 particella 907 di 250 mq;

•      che i beni sono nella disponibilità attuale della Veneto Strade S.p.A., per l’esercizio dei compiti manutentivi e gestionali in nome e per conto della Provincia di Belluno, come sopra precisato;

CONSIDERATO

•      tutto quanto riportato nelle premesse la Veneto Strade è titolare per legge dei diritti e poteri acquisitivi dell’Ente proprietario, quindi competente ad emanare il provvedimento acquisitivo di cui all’articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001;

•      quanto stabilito dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.L. 6 Luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011;

•      che i beni oggetto del presente provvedimento sono attualmente destinati alla sede stradale della S.P. 635 “del Passo di S. Ubaldo”;

•      che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 42-bis del Testo unico D.P.R. 327/2001, e precisamente:

-  utilizzazione dei beni da parte della Veneto Strade S.p.A. per scopi di interesse pubblico;

-  modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;

-  valutazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera rispetto all’interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;

-  determinazione e disposizione di pagamento del risarcimento del danno;

•      la necessità di ottenere il provvedimento di acquisizione a titolo originario, a favore della “PROVINCIA DI BELLUNO”, dei terreni sopra descritti;

•      che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 della L. n. 241/1990 la Veneto Strade ha provveduto a comunicare l’avviso di avvio del procedimento in data 01/10/2014 prot. BL32191/2014;

•      che in risposta alla nota di avviso di esecuzione dell’art. 42 bis la ditta ha comunicato la propria accettazione dell’indennizzo complessivo offerto pari a € 1.666,98.* indicando inoltre modalità di pagamento dello stesso e ha dichiarato la piena e libera proprietà del bene in acquisizione;

•      che in data 22/12/2014 è stato corrisposto alla ditta l’indennizzo convenuto;

•      che l’avviso al pubblico della successiva emanazione del presente atto sarà effettuato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Sedico (BL) nei termini di legge;

•      gli accertamenti effettuati a verifica della provenienza e titolarità dei beni;

•      che permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti ragioni di interesse pubblico (esistenza della strada provinciale) che giustificano l’emanazione del presente atto valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati;

•      che la restituzione al proprietario dei beni occupati si ripercuoterebbe in modo strutturalmente complesso sull’opera in questione;

•      che non esistono, quindi, ragionevoli alternative all’emanazione del presente atto;

•      che con gli indennizzi erogati, anche a titolo di risarcimento si compensano la perdita del bene, lo spossessamento e i danni cosi come disposto dal comma 1 dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1.    i “visto” e i “considerato” e tutto quanto sopra riportato sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.L. 6 Luglio 2011, convertito in legge n. 111/2011, a titolo originario alla “Provincia di Belluno, patrimonio indisponibile, C.F. 93005430256, con sede in Via S. Andrea n. 5 a Belluno” dell’area intestata alla ditta: Veran S.a.s. di Francavilla Luigi con sede in Agordo (BL), C.F. 01089820250,  iscritta nel Catasto Terreni come di seguito elencato:

Comune di Sedico

Foglio n. 51, mappale n. 907 sup. 00.02.50 ha qualità Ente Urbano

giusto frazionamento prot. n. 18397 del 28/02/2008 e Tabella di Variazione n. 99588 del 27/06/2008;

e al Catasto Fabbricati:

Foglio n. 51, mappale n. 907 sup. 250 mq Area Urbana

giusta Denuncia di Nuova Costruzione n. 118207 del 31/07/2008;

3.    l’indennizzo per il pregiudizio:

-   patrimoniale, corrispondente al valore venale del bene per € 1.250,00.* (€ milleduecentocinquanta/00);

-   non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale per un totale di € 125,00.* (€ centoventicinque/00);

-   a titolo risarcitorio, sull’indennizzo patrimoniale per la durata dell’occupazione illegittima, gli interessi del 5% annuo nella misura di € 249,74.* (€ duecentoquarantanove/74);

-   indennità di occupazione temporanea legittima pari a € 42,24.* (€ quarantadue/24);

DISPONE

a)        la notifica del presente atto ai proprietari, nelle forme degli atti processuali e civili;

b)        la trascrizione del presente atto presso, l’Agenzia del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari, e la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;

c)        l’aggiornamento degli atti catastali presso l’Agenzia del Territorio – N.C.E.U.;

Avverso il presente atto di acquisizione è dato ricorso secondo quanto disposto dall’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

ing. Alessandro ROMANINI

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